CURIA. - Questo termine, usato dapprima per indicare una delle ripartizioni del popolo romano, passò a significare anche la sede del senato romano, e poi di taluni altri uffici di Roma; e in analoghi significati fu usato nei municipi. Nel medioevo ebbe varie accezioni, ma presto prevalse quella di tribinale o di complesso degli uffici relativi all'amministrazione della giustizia.
Nel diritto canonico, oltre al significato medievale (ormai scomparso dalla terminologia ufficiale e, quasi completamente, anche dal linguaggio ordinario) di organismo giudiziario, il nome c. è rimasto soprattutto nei seguenti usi:
I. C. ROMANA. - Espressione che nel diritto moderno serve esclusivamente a designare il vasto complesso dei dicasteri ecclesiastici che coadiuvano il Sommo Pontefice nel governo generale della Chiesa. Comprensiva fino agli inizi del sec. XX anche della Corte e della Famiglia pontificia, provviste poi il CIC a restringere come sopra il significato, rimanendo quindi stabilito, in forza del can. 242, che la C. Romana «constat sacris congregationibus, tribunali bus et officiis».
Il primo uso di tale espressione incontrasi, tuttavia, verso la metà del sec. XII in un senso ancor più largo di quelli suesposti, in quanto adoperata per indicare la stessa Chiesa di Roma, uso che non mancò di suscitare numerose immediate proteste, tra cui autorevole quella del priore di Reichersberg, Gerhoh (1093-1169), che ebbe lamentarsene direttamente con Eugenio III: «Neque enim vel hoc ipsum carere macula videtur, quod nunc dicitur C. Romana, quae antehac dicebatur Ecclesia Romana» (PL 194, 9).
La formazione dei dicasteri ecclesiastici che compongono la C. ebbe un processo lento nel tempo e benché per alcuni si possa risalire fino al sec. IV, il periodo entro cui andarono sviluppandosi le singole istituzioni è da porsi tra il sec. XII ed il XVI, precisamente fino al riordinamento di Sisto V, grazie al quale la C. si organizzò su quelle basi che ne costituiscono ancor oggi il fondamento.

I primi secoli della Chiesa sono caratterizzati dalla presenza di uno speciale consenso di preti e di diaconi, che, riuniti collegialmente, circondavano il Vescovo di Roma e con i quali egli soleva trattare le cause comuni del suo governo spirituale. È questo il Presbiterio (Pre- sbyterium Apostolicae Sedis), della cui esistenza fanno fede molti documenti di quella prima età. Importante al riguardo è una lettera di s. Cornelio papa, indirizzata nel 251 a s. Cipriano, vescovo di Cartagine, ove si legge: «Omni igitur actu ad me perlatio placuit contrah Præ- sbyterium» (PL 3, 742). Le cause discusse nel Presbiterio non riguardavano tuttavia il sacro patrimonio della fede e della morale alla cui risoluzione provvedeva, già in quei tempi, come unico organo competente per la comminazione delle condanne e l'irrogazione delle pene canoniche, il Sinodo o Concilio Romano, dinanzi al quale si agitavano le questioni di maggiore importanza, inerenti soprattutto alla disciplina ecclesiastica.
Con il sec. XI poi, allorché i cardinali cominciarono ad essere i più diretti collaboratori del Papa nel governo della Chiesa, le attribuzioni che per il passato erano spettate al Presbiterio e ai sinodi romani, i quali, quantunque non scomparissero del tutto, restarono nondimeno in gran parte esautorati, furono quasi totalmente trasferite in un nuovo importantissimo organo, il Con- cistoro (Convistorium), composto interamente di cardinali, nella cui sede vennero a trattarsi d'allora in poi tutte le cause di esclusivo o prevalente carattere spirituale. L'importanza che fu attribuita a questo alto consenso di porporati è dimostrata dalla frequenza delle sue adunanze, che, già stabilite ad una volta al mese da Alessandro III, furono sotto il pontificato di Innocenzo III portate addirittura a tre volte la settimana (PL 214, 80-81).
Per le cause contenziosae e criminali, fin dal tempo di Alessandro III, accanto al Concistoro funzionava il cosiddetto Auditorium Papae, nel quale sono da rintracciare le prime vestigia del tribunale della S. Rota (v.). Ma l'attività della Chiesa non poteva esaurirsi nel lavoro sia pur intenso degli organi finora considerati; infatti, a partire già dal sec. IV, ci si trova alla presenza di un ufficio i cui impiegati, i notarili, erano incaricati della redazione, spedizione e conservazione delle lettere e degli atti pontifici. Istituito probabilmente come una sezione particolare dell'archivio (scrinium) dei Papi, tale ufficio assunse con il tempo una forma sempre più organica, PONTIFICALE (v.), nel cui seno si costituì poi gradualmente, tra il sec. XIV ed il XVI, APOSTOLICITÀ (v.). Tra i più antichi dicasteri della C. Romana è Camera apostolica (v.), preposta all'amministrazione dei beni della Chiesa e divenuta nel sec. XV l'organismo assolutamente più importante della C.
Contemporaneamente allo sviluppo ed all'affermarsi di questi uffici ed accanto al Concistoro i pontefici provvidero di quando in quando a nominare delle commissioni di cardinali, cui affidare la trattazione di affari speciali; ma si trattò sempre di istituzioni a carattere transitorio, di modo che, a cose ultimate, cessavano automaticamente dalle competenze di cui erano state investite. Tuttavia l'espansione sempre più vasta dei rapporti spirituali e politici della S. Sede con le nazioni cattoliche e l'insufficienza di un solo organo sul quale si addensava l'intera massa degli affari che da quelli sorgevano, fecero sentire ai Papi, nella prima metà del sec. XVI, l'urgente necessità di creare, a respiro del Concistoro, degli organismi permanenti con i quali dividere la cura degli affari di governo. Da questi organismi Congregazioni romane (v.), stabilite più tardi da Sisto V, nel mezzo della sua generale riorganizzazione della C. operata con la famosa cost. Immensa aeterni Dei del 22 genn. 1588, a quindici, comprese le cinque già esistenti. Ma ad una riforma, soprattutto morale, della C. aveva già pensato Paolo IV con l'istituzione, nel genn. del 1556, di una speciale Congregazione per la riforma della C., composta di 62 membri, saliti poi a 144, e divisa in tre classi, ciascuna presieduta da un cardinale (Pastor, VI, p. 429 sgg.). Con il nuovo ordinamento di Sisto V, che rappresentò il coronamento dei nobili sforzi in tal senso invano perseguiti nel 1556 da Paolo IV e nel 1566 da Pio V, la C. Romana si avviò a diventare quel vasto e delicato complesso di istituzioni governative quale, grazie anche al largo contributo dei Pontefici successivi, si presenta ancor oggi.
Nondimeno, l'avvicendamento di tutte le istituzioni che fiorirono dopo la riforma sistina fino a quasi tutto il sec. XIX, se da un lato concorse a portare nel regime della Chiesa l'ordine necessario nella trattazione degli affari del governo spirituale e temporale dei pontefici, dall'altro determinò, a causa di reciproche interferenze, una confusione non trascurabile nelle attribuzioni di ciascuna. E pur non mancando nel corso dei tempi precise disposizioni dirette alla eliminazione di tale inconveniente, quali quelle emanate da Innocenzo XII nel 1592 e da Clemente XIII nel 1759, devesi tuttavia giungere fino a Pio X per l'attuazione di una ulteriore riforma della C. Romana, intesa, tra l'altro, a disciplinare la sfera delle competenze di ciascun dicastero. Tale riforma, operata con la cost. Sapienti consilio del 29 giugno 1908, provvede quindi a ben delimitare i poteri dei singoli dicasteri, a dividere la materia amministrativa da quella strettamente giudiziale, a ristabilire i due tribunali della S. Romana Rota e della Segnatura apostolica, che erano decaduti dopo il 1870, a sopprimere alcune Congregazioni e ad istituirne delle nuove.
Il Codice di diritto canonico, promulgato da Bene- detto XV nel 1917, ha sostanzialmente accettata la riforma piana, sistemandola nei can. 242-64. Le uniche innovazioni di rilievo successivamente apportate furono l'istituzione della Congregazione per la Chiesa orientale (v.) e della Università (v.), per opera dello stesso Benedetto XV, e la soppressione della Congregazione dell'Indice, le cui atti- riuzioni furono riversate nel S. Ufficio. Attualmente perché la C. Romana si compone di undici Congregazioni (cui tuttavia aggiungesi come dodicesima la Congregazione della Rev. Fabbrica di S. Pietro, benché taciuta dal Codice), tre tribunali e sei uffici.
II. C. DIOCESANA. - È costituita dal complesso di uffici amministrativi o giudiziari (di regola, tutti non beneficiari: V. BENEFICIO), che coadiuvano il ve- scovo o chi ne tiene il luogo nel governo di tutta la diocesi (CIC, can. 363). Analogamente si può avere una c. nelle circoscrizioni territoriali parallele alle diocesi, quali i vicariati e le prefetture apostoliche, le prelature o le abbazie nullius (nelle quali circoscrizioni peraltro la c. può mancare o esser costituita in modo più ridotto).
La c. diocesana si può considerare costituita di due sezioni, una per le pratiche amministrative, l'altra per gli affari giudiziari.
Della sezione amministrativa fanno parte:
a) il vicario generale (v. VACARIO), quando esiste; egli anzi ne è in tal caso come il capo, sia pure alla stretta dipendenza del vescovo; b) il cancelliere, con funzioni di archivist a di notaio; ed eventualmente un vice-cancelliere o vice-archivista, ed altri notai che eccezionalmente possono essere anche laici (cann. 372-384; V. ARCHIVIO); c) SINODO (v.) e i parroci consultori (v. PARROCO).
Della sezione giudiziaria fanno parte i giudici sinodali o prosinodali, con a capo un officiale, che