PALATINE CHIESE e CAPPELLE. - Sono quelle che, per essere state destinate a soddisfare alle necessità religiose del Capo di uno Stato e della sua casa, ovvero soltanto per i poteri acquistati su di
essere rigettato al principio dal patriarca Caleca come novità pericolosa e antitradizionale. Lo sviluppo poi di questo punto basilare vizio per forza molti altri aspetti dell'avita teologia, anzitutto quelli riguardanti la dottrina della Grazia, identificata dal P. con la luce del Thabor, come una delle infinite proprietà di Dio, increata ed eterna, inseparabilmente unita e diversa insieme dall'essenza divina. Venne anche viziata la nozione dei doni dello Spirito Santo e dell'inabi-
esse dal Capo di uno Stato, si trovano in un rapporto di particolarissima dipendenza nei confronti di questo.
I. STORIA
Secondo le asserzioni di Eusebio, di Sozomeno e degli altri scrittori della vita di Costantino, proprio a quest'Imperatore sembra debba farsi risalire l'origine di quell'oratorio privato, destinato al servizio religioso del sovrano, accesso al Palazzo regio e chiamato sacellum, oratorium, cappella regia o palatina. Tra le chiese e cappelle p. più note in Occidente si ricordano S. Vitale a Ravenna, S. Cesario sul Palatino, il Duomo di Aquisgrana, S. Marco a Venezia, la Cappella P. di Palermo, la Sainte-Chapeille a Parigi, la Hofkirche di Dresda, ecc., e per la corte papale la cappella di S. Lorenzo al Laterano.Fin dal suo sorgere, pur presentandosi, nelle sue caratteristiche fondamentali, come un oratorio privato, la cappella p. ebbe caratteri suoi propri: era libera et exempta ab omni ecclesiastica iurisdictione; su di essa non poteva essere posto l'interdetto, nisi de mandato Sedis Apostolicae speciali; era officiata dai cosiddetti Clerici regi o Palatini che non dipendevano dall'autorità ecclesiastica e non erano soggetti alla giurisdizione dell'ordinario diocesano; ma, nominati dal sovrano, costituivano un corpo a sé, retto, per la parte spirituale, dal cappellano maggiore e, per quella temporale, dal sovrano medesimo. Ancora, mentre nell'oratorio privato si svolgevano solo alcune pratiche religiose, in quello del sovrano si poteva celebrare qualsiasi cerimonia e funzione sacra, senza bisogno di alcuna speciale autorizzazione da parte delle autorità ecclesiastiche e, massimo fra i privilegi, la cappella regia fungeva anche da parrocchia personale del sovrano, della sua famiglia e della corte.
In seguito, accanto alle cappelle p. propriamente dette, altre se ne vennero differenzando con struttura profondamente diversa. In questi casi, in conseguenza delle successive donazioni da parte del principe, la cappella regia finì con l'avere un proprio patrimonio completamente distaccato da quello del sovrano, in modo che, abbandonata la sua originaria figura di temporale officium et ministerium, si venne trasformando in un ente a se stante, con figura giuridica non dissimile, nella maggior parte dei casi, dalla collegiata ecclesiastica, avente un proprio ordinamento e regolarmente eretta nelle forme canoniche; il suo clero, fino allora considerato come stipendiato dalla casa del sovrano, acquistava un carattere beneficiario e, una volta investito dal sovrano della sua prebenda, la conseguente inamovibilità canonica.
Da questa trasformazione derivava: 1) che il sovrano cessava di essere il proprietario della cappella e dei beni ecclesiastici, sicché il suo diritto veniva limitato a quel complesso di poteri che costituiscono il giuspatronato, con l'unica sostanziale differenza che, mentre al patrono spetta solo il diritto di presentare il candidato all'autorità ecclesiastica, il sovrano procedeva da se stesso alla plena collatio del beneficio; 2) che il carattere parrocchiale cessava di essere un privilegio, in quanto la chiesa p. veniva regolarmente eretta in parrocchia.
Infine, accanto alle sopradette cappelle o chiese regie, vanno ricordate quelle chiese (p. improprie o ad honorem) che, sorte come luoghi sacri aperti al culto di tutti i fedeli, con ricche donazioni, con ordinaria cura d'anime e giurisdizione ecclesiastica, vennero più tardi dal sovrano insignite del carattere della palatinità, talvolta perché esse stesse si posero sotto la sua protezione, ma più spesso per fini politici, quando divennero il centro dell'organizzazione ghibellina fedele al principe in contrapposizione alla cattedrale, centro della parte guelfa, ligia al pontefice.
II. NATURA E CARATTERI DELLA PALATINITÀ
Le caratteristiche della palatinità rispondono alla finalità essenzialmente politica dell'istituto, consistente nella garanzia, per il sovrano, di poter adempiere ai doveri religiosi senza la minaccia dell'interdetto vescovile.Essi sono, in linea di massima, i seguenti: 1) la destinazione della cappella o chiesa all'esercizio del culto
privato del Capo dello Stato; 2) la funzione di parrocchia personale per il Capo dello Stato e per la sua casa; 3) il diritto di proprietà del Capo dello Stato sulla cappella, se questa ha mantenuto il suo carattere originario di oratorio privato; il diritto di patronato, se è un ente autonomo; 4) il diritto del sovrano di procedere alla nomina degli ecclesiastici preposti alla chiesa o cappella, con facoltà, qualora questa sia un oratorio privato, di revocarli ad nutum; 5) l'esenzione della chiesa o cappella e del suo clero dalla giurisdizione vescovile; 6) particolari privilegi liturgici e rituali nelle cerimonie e funzioni religiose.
III. LE CHIESE E LE CAPPELLE P. IN ITALIA PRIMA DEL CONCORDATO. - In Italia l'istituto della palatinità ebbe un'effettiva importanza nel Regno delle Due Sicilie, dove trovò la sua regolamentazione nella bolla di Benedetto XIV Conventi del 27 luglio 1741; esso acquistò poi particolare valore con le leggi eversive del 1866, poiché, per sfuggire alla soppressione, alcune chiese invocarono ed ottennero la qualifica di p., sopravvalutando il significato ed il contenuto degli antichi documenti e diplomi regi a favore di esse.
Prima del Concordato si potevano distinguere:
a) chiese e cappelle annesse ai palazzi regi: dipendevano dal Ministero della real casa, il quale era competente nell'amministrazione ordinaria e straordinaria e provvedeva alle spese per l'officiatura, la manutenzione e la riparazione dell'edificio qualora l'ente mancasse di mezzi propri; i cappellani, nominati dal sovrano, non come privato ma come organo dello Stato, dipendevano dal Ministero della real casa e venivano considerati impiegati regi; b) enti dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia: di questi, quelli privi di un proprio patrimonio gravavano, per le spese e gli onorari, sul bilancio del Ministero; e quelli con patrimonio proprio erano amministrati dagli economi generali per i benefici vacanti quali regi delegati, sotto la tutela e vigilanza del ministro di Grazia e Giustizia che ne approvava i bilanci e gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione; c) enti dipendenti dall'Opera nazionale dei Combattenti: oratori annessi a ville e palazzi reali che, con il decreto legge 3 ott. 1919, n. 1792, erano passati dalla Corona allo Stato e quindi trasferiti all'Opera nazionale dei Combattenti che ne era divenuta proprietaria con l'onere di provvedere, per quelli sprovvisti di beni, all'officiatura e manutenzione. La nomina dei cappellani, anche per questi enti, rimaneva di pertinenza del Ministero della giustizia, il quale, inoltre, amministrava i beni delle cappelle che, pur dipendendo dall'Opera nazionale dei combattenti, possedevano un loro patrimonio; d) le p. pugliesi: per queste, pur conservandosi la personalità giuridica, l'amministrazione del patrimonio era accentrata presso un ente autonomo cui era preposto un delegato, nominato dal re su proposta del ministro di Grazia e Giustizia, inteso il Ministero della real casa; i bilanci di detto ente ed i suoi atti eccedenti l'ordinaria amministrazione dovevano essere approvati dal Ministero di grazia e giustizia, mentre il clero delle chiese in parola veniva retribuito con assegni fissi.
IV. DOPO IL CONCORDATO
Con il Concordato (art. 29 lett. g) lo Stato italiano rinunciò ai privilegi di esenzione giurisdizionale ecclesiastica del clero palatino in tutta Italia (salvo per quello addetto alle chiese della S. Sindone di Torino, di Superga, del Sudario di Roma ed alle cappelle annesse ai palazzi di dimora dei sovrani e dei principi reali). Le altre chiese e cappelle che prima del Concordato godevano di un particolare regime per la loro qualifica di p., diventarono semplici collegiate; pertanto le nomine e le provviste ad esse relative rientrarono sotto le norme generali dettate al riguardo per tutti gli altri enti ecclesiastici. Con il Concordato si stabilì inoltre che un'apposita commissione mista avrebbe provveduto all'assegnazione ad ogni basilica o chiesa p. di una congrua dotazione con i criteri indicati per i beni dei santuari nell'art. 27 del Concordato stesso. Ad una tale sistemazione si è provveduto per lechiese ex-p. pugliesi, le quali, con una propria dotazione e con una propria fabbriceria, sono state trasferite alle dipendenze dell'autorità ecclesiastica; la R. Delegazione è stata soppressa ed è stato creato in Bari l'Ente autonomo « Opere Laiche Palatine Pugliesi ».
Con una convenzione fra lo Stato italiano e la S. Sede, stipulata il 13 giugno 1939, resa esecutiva con legge 30 nov. 1939, n. 1887 ed entrata in vigore il 2 febbr. 1940 allo scambio delle ratifiche, si determinò poi quali cappelle, oltre quelle espressamente indicate dall'art. 29 del Concordato, avessero ancora mantenuto le caratteristiche della palatinità; si stabilì la condizione giuridica delle chiese di S. Gottardo in Milano, di S. Francesco di Paola a Napoli e della cappella di S. Pietro nel Palazzo reale di Palermo, le quali, oltre al fatto di essere annesse ai palazzi reali, avevano piena funzione parrocchiale; si precisò la procedura per la nomina del cappellano maggiore del re (ordinario palatino) e degli ufficiali ecclesiastici addetti alle chiese o cappelle p.; si costituì, infine, la «mensa» del cappellano maggiore e del suo clero.
Va peraltro da ultimo notato come la forma repubblicana di recente assunta dallo Stato italiano potrebbe far ritenere assoggettabile a trasformazione di significazione e di contenuto o, quanto meno, di funzione, lo stesso istituto della palatinità.
V. LA CHIESA DEL PANTHEON
Oltre alla trasformazione ed all'estinzione di alcune chiese p., con il Concordato (art. 15) si provvede a crearne una nuova (quella del Pantheon: S. Maria ad Martyres), con funzione affatto speciale e sui generis, essendo essa destinata non solo al culto privato del Capo dello Stato, ma anche alle cerimonie di culto dello Stato medesimo. Con detto articolo si stabiliva inoltre che l'arcivescovo ordinario militare(fol. Fides)
PALAWAN, PREFETTURA APOSTOLICA di - Cappella della Missione. Palawan.
è preposto al Capitolo della chiesa del Pantheon in Roma, costituendo con esso il clero che provvederà al servizio religioso di detta Basilica ed a tutte le funzioni, anche fuori di Roma, che, in conformità delle norme canoniche, siano richieste dallo Stato o dalla casa del Capo dello Stato. A tal fine la S. Sede consentì a conferire a tutti i canonici che formano il clero del Pantheon la dignità di protonatori apostolici ad instar durante munere. La nomina di ciascuno di essi è fatta dall'autorità ecclesiastica (cardinal vicario di Roma) dietro presentazione da parte del Capo dello Stato (previa però confidenziale indicazione del presentando da parte dell'autorità ecclesiastica), come se a questi spettasse sulla chiesa il giuspatronato. Alla presentazione, che avviene per decreto del Capo dello Stato, fa seguito la institutio collativa che ha carattere concordatariamente obbligatorio.
