PALATINE CHIESE e CAPPELLE. - Sono quelle che, per essere state destinate a soddisfare alle necessità religiose del Capo di uno Stato e della sua casa, ovvero soltanto per i poteri acquistati su di esse dal Capo di uno Stato, si trovano in un rap- porto di particolarissima dipendenza nei confronti di questo.
I. STORIA
Secondo le asserzioni di Eusebio, di Sozomeno e degli altri scrittori della vita di Co- stantino, proprio a quest’Imperatore sembra debba farsi risalire l’origine di quell’oratorio privato, de- stinato al servizio religioso del sovrano, annesso al Palazzo regio e chiamato sacellum, oratorium, cap- pella regia o palatina. Tra le chiese e cappelle p. più note in Occidente si ricordano S. Vitale a Ra- venna, S. Cesario sul Palatino, il Duomo di Aqui- sgarna, S. Marco a Venezia, la Cappella P. di Pa- lermo, la Sainte-Chapelle a Parigi, la Hofkirche di Dresda, ecc., e per la corte papale la cappella di S. Lorenzo al Laterano.Fin dal suo sorgere, pur presentandosi, nelle sue caratteristiche fondamentali, come un oratorio privato, la cappella p. ebbe caratteri suoi propri: era libera et exempta ab omni ecclesiastica iurisdictione; su di essa non poteva essere posto l’interdetto nisi de mandato Sedis Apostolica speciali; era officiata dai cosiddetti Clerici regi o Palatini che non dipendevano dall’autorità eccle- siastica e non erano soggetti alla giurisdizione dell’ordi- nario diocesano; ma, nominati dal sovrano, costituivano un corpo a sé, retto, per la parte spirituale, dal cappellano maggiore e, per quella temporale, dal sovrano medesimo. Ancora, mentre nell’oratorio privato si svolgevano solo alcune pratiche religiose, in quello del sovrano si poteva celebrare qualsiasi cerimonia e funzione sacra, senza bi- sogno di alcuna speciale autorizzazione da parte delle autorità ecclesiastiche e, massimo fra i privilegi, la cap- pella regia fungeva anche da parrocchia personale del sovrano, della sua famiglia e della corte.
In seguito, accanto alle cappelle p. propriamente dette, altre se ne vennero differenziando con struttura profon- damente diversa. In questi casi, in conseguenza delle suc- cessive donazioni da parte del principe, la cappella regia finì con l’avere un proprio patrimonio completamente distaccato da quello del sovrano, in modo che, abbando- nata la sua originaria figura di temporale officium et mi- nistrium, si venne trasformando in un ente a se stante, con figura giuridica non dissimile, nella maggior parte dei casi, dalla collegata ecclesiastica, avente un proprio ordina- mento e regolarmente eretta nelle forme canoniche; il suo clero, fino allora considerato come stipendato dalla casa del sovrano, acquistava un carattere beneficiario e, una volta investito dal sovrano della sua prebenda, la conse- guente inamovibilità canonica.
Da questa trasformazione derivava: 1) che il sovrano cessava di essere il proprietario della cappella e dei beni ecclesiastici, sicché il suo diritto veniva limitato a quel complesso di poteri che costituiscono il giuspagnato, con l’unica sostanziale differenza che, mentre al patrono spettato solo il diritto di presentare il candidato all’autorità ecclesiastica, il sovrano procedeva da se stesso alla plena collatio del beneficio; 2) che il carattere parrocchiale ces- sava di essere un privilegio, in quanto la chiesa p. veniva regolarmente eretta in parrocchia.
Infine, accanto alle sopraddette cappelle o chiese regie, vanno ricordate quelle chiese (p. improprio o ad honorem) che, sorte come luoghi sacri aperti al culto di tutti i fedeli, con ricche donazioni, con ordinaria cura d’anime e giuri- sizioni ecclesiastiche, vennero più tardi dal sovrano in- signite del carattere della palatinità, talvolta perché esse stesse si posero sotto la sua protezione, ma più spesso per fini politici, quando divennero il centro dell’organiz- zazione ghibellina fedele al principe in contrapposizione alla cattedrale, centro della parte guelfa, ligia al pontefice.
II. NATURA E CARATTERI DELLA PALATINITÀ
Le caratteristiche della palatinità rispondono alla finalità es- senzialmente politica dell’istituto, consistente nella ga- ranzia, per il sovrano, di poter adempiere ai doveri re- ligiosi senza la minaccia dell’interdetto vescovile.Essi sono, in linea di massima, i seguenti: 1) la destinazione della cappella o chiesa all’esercizio del culto

Palanco, Francisco - Ritratto - Barcellona, convinto dei Minimi.
privato del Capo dello Stato; 2) la funzione di parrocchia personale per il Capo dello Stato e per la sua casa; 3) il diritto di proprietà del Capo dello Stato sulla cappella, se questa ha mantenuto il suo carattere originario di oratorio privato; il diritto di patronato, se è un ente autonomo; 4) il diritto del sovrano di procedere alla nomina degli ecclesiastici preposti alla chiesa o cappella, con facoltà, qualora questa sia un oratorio privato, di revocarsi ad nutum; 5) l'esenzione della chiesa o cappella e del suo clero dalla giurisdizione vescovile; 6) particolari privilegi liturgici e rituali nelle cerimonie e funzioni religiose.
III. LE CHIESE E LE CAPPELLE P. IN ITALIA PRIMA DEL CONCORDATO. - In Italia l'istituto della palatinità ebbe un'effettiva importanza nel Regno delle Due Sicilie, dove trovò la sua regolamentazione nella bolla di Bedretto XIV Convenit del 27 luglio 1741; esso acquistò poi particolare valore con le leggi eversive del 1866, poiché, per sfuggire alla soppressione, alcune chiese in vocarono ed ottennero la qualifica di p., sopravvalutando il significato ed il contenuto degli antichi documenti e diplomi regi a favore di esse.
Prima del Concordato si potevano distinguere:
a) chiese e cappelle annesse ai palazzi regi: dipendevano dal Ministero della real casa, il quale era competente nell'amministrazione ordinaria e straordinaria e provvedeva alle spese per l'officiatura, la manutenzione e la riparazione dell'edificio qualora l'ente mancasse di mezzi propri; i cappellani, nominati dal sovrano, non come privato ma come organo dello Stato, dipendevano dal Ministero della real casa e venivano considerati impiegati regi; b) enti dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia: di questi, quelli privi di un proprio patrimonio gravavano, per le spese e gli onorari, sul bilancio del Ministero; e quelli con patrimonio proprio erano amministrati dagli economi generali per i benefici vacanti quali regi delegati, sotto la tutela e vigilanza del ministro di Grazia e Giustizia che ne approvava i bilanci e gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione; c) enti dipendenti dall'Opera nazionale dei Combattenti: oratori annessi a ville e palazzi reali che, con il decreto legge 3 ott. 1919, n. 1792, erano passati dalla Corona allo Stato e quindi trasferiti all'Opera nazionale dei Combattenti che ne era divenuta proprietaria con l'onere di provvedere, per quelli sprovvisti di beni, all'officiatura e manutenzione. La nomina dei cappellani, anche per questi enti, rimaneva di pertinenza del Ministero della giustizia, il quale, inoltre, amministrava i beni delle cappelle che, pur dipendendo dall'Opera nazionale dei combattenti, possedevano un loro patrimonio; d) le p. pugliesi: per queste, pur conservandosi la personalità giuridica, l'amministrazione del patrimonio era accentrata presso un ente autonomo cui era preposto un delegato, nominato dal re su proposta del ministro di Grazia e Giustizia, inteso il Ministero della real casa; i bilanci di detto ente ed i suoi atti eccedenti l'ordinaria amministrazione dovevano essere approvati dal Ministero di grazia e giustizia, mentre il clero delle chiese in parola veniva retribuito con assegni fissi.
IV. DOPO IL CONCORDATO
Con il Concordato (art. 29 lett. g) lo Stato italiano rinunciò ai privilegi di esenzione giurisdizionale ecclesiastica del clero palatino in tutta Italia (salvo per quello addetto alle chiese della S. Sindone di Torino, di Superga, del Sudario di Roma ed alle cappelle annesse ai palazzi di dimora dei sovrani e dei principi reali). Le altre chiese e cappelle che prima del Concordato godevano di un particolare regime per la loro qualifica di p., diventarono semplici collegiate; pertanto le nomine e le provviste ad esse relative rientrarono sotto le norme generali dettate al riguardo per tutti gli altri enti ecclesiastici. Con il Concordato si stabilì inoltre che un'apposita commissione mista avrebbe provveduto all'assegnazione ad ogni basilica o chiesa p. di una congrua dotazione con i criteri indicati per i beni dei santuari nell'art. 27 del Concordato stesso. Ad una tale sistemazione si è provveduto per le chiese ex-p. pugliesi, le quali, con una propria dotazione e con una propria fabbriceria, sono state trasferite alle dipendenze dell'autorità ecclesiastica; la R. Delegazione è stata soppressa ed è stato creato in Bari l'Ente autonomo «Opere Laiche Palatine Pugliesi».Con una convenzione fra lo Stato italiano e la S. Sede, stipulata il 13 giugno 1939, resa esecutiva con legge 30 nov. 1939, n. 1887 ed entrata in vigore il 2 febbr. 1940 allo scambio delle ratifiche, si determinò poi quali cappelle, oltre quelle espressamente indicate dall'art. 29 del Concordato, avessero ancora mantenuto le caratteristiche della palatinità; si stabilì la condizione giuridica delle chiese di S. Gottardo in Milano, di S. Francesco di Paola a Napoli e della cappella di S. Pietro nel Palazzo reale di Palermo, le quali, oltre al fatto di essere annesse ai palazzi reali, avevano piena funzione parrocchiale; si precisò la procedura per la nomina del cappellano maggiore del re (ordinario palatino) e degli ufficiali ecclesiastici addetti alle chiese o cappelle p.; si costituì, infine, la «mensa» del cappellano maggiore e del suo clero.
Va peraltro da ultimo notato come la forma repubblicana di recente assunta dallo Stato italiano potrebbe far ritenere assoggettabile a trasformazione di significazione e di contenuto o, quanto meno, di funzione, lo stesso istituto della palatinità.