**PADRINI** (nel Battesimo e nella Cresima). - P. (patrimus, quasi parvus pater, o sponsor o receptor) è colui il quale deve assistere il battezzando o il criminando durante le cerimonie relative e fare per lui le promesse solenni che la Chiesa richiede.
I. STORIA E NOZIONI GENERALI
L'uso dei p. risale ai primi secoli del cristianesimo (Tertulliano, De Baptismo, cap. 18) e fu fissato nella legislazione ecclesiastica (c. 77, D. IV de cons.), passando poi nel CIC. Si può fare a meno del p. solo per gravi cause, ed a l'urgente necessità, salvo il caso di Battesimo rinnovato sotto condizione, nel quale il p. non è necessario, a meno che non disimpegni questo ufficio la stessa persona che lo assume nella precedente cerimonia (can. 763).Il p. deve essere unico; tuttavia per il Battesimo sono ammesse due persone: un p. e una madrina. Per la Cresima è prescritto lo stesso sesso del cremando, salvo il caso di necessità (can. 796), mentre nel Battesimo la diversità di sesso è consentita (can. 764). Chi è chiamato all'ufficio di p. deve essere presente alla cerimonia, almeno a mezzo di procuratore, e, all'atto dell'amministrazione del Sacramento, è tenuto, per la validità, a toccare fisicamente il cremando, e, nel Battesimo, a sorreggere, toccare il battezzando o levarlo dal sacro fonte o riceverlo dalle mani del battezzante (can. 765, 5°).
L'ufficio di p. può essere validamente esercitato soltanto da un battezzato, e, nella Cresima, da un cremato il quale: a) sia scelto dal battezzando o cremando, ovvero dai genitori o tutori di lui; in loro difetto dal ministro del Sacramento o dal parroco; b) abbia raggiunto l'uso della ragione e sia animato dall'intenzione di disimpegnare realmente tale ufficio; c) non sia ascritto a sétte eretiche o scismatiche, né scomunicato con sentenza, né colpito da infamia iuris, o escluso dagli atti legittimi ecclesiastici, né chierico degradato o deposto; e) non sia padre, madre, coniuge del battezzando o cremando (can. 765).
Per il lecito esercizio si richiede: a) l'età di 13 anni compiuti; b) l'immunità da scomunica per delitto notorio, dalla pena dell'esclusione dagli atti legittimi ecclesiastici, dalla infamia iuris (senza sentenza), da interdizione e da infamia di fatto.
Non può esercitare l'ufficio di p. chi sia pubblico delinquente o ignori i primi elementi della fede cattolica. I chierici in sacris hanno bisogno di espresso permesso del proprio Ordinario, e i religiosi o novizi debbono ottenere la licenza espressa del superiore locale, il quale la concederà solo nei casi di vera necessità (can. 766).
Se la Cresima non viene conferita subito dopo il Battesimo, il p. per la Cresima deve essere distinto dal p. di Battesimo, a meno che un ragionevole motivo non suggerisca di derogare alla norma (can. 796, 1°).
**II. EFFETTI DELL'UFFICIO DI P. OBBLIGHI.** - Dal Battesimo e dalla Cresima nasce una parentela spirituale, che, dopo il Concilio Tridentino (sess. XXIV, cap. 2 de ref.), si estendeva al battezzante, al battezzato, ai p. ed ai genitori del battezzato; al cresimante, al cresimato, ai p., ed ai genitori del cresimato. Oggi il vincolo spirituale nasce soltanto tra il battezzato e il battezzante; tra il battezzato e i suoi p.; tra il cresimante e il cresimato; tra il cresimato e il p. Da questa parentela spirituale ha origine un impedimento che dirime il Matrimonio (v. COGNAZIONE); nessun vincolo spirituale sorge invece nel caso di Battesimo ripetuto sotto condizione, quando il p. del secondo Battesimo fu distinto da quello del primo. I p. devono considerare come affidato alle proprie cure il figlio spirituale; quindi si occuperanno della sua educazione cristiana, specialmente quando egli resti orfano o venga trascurato dai genitori (can. 769).
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