ORDINE E ORDINAZIONE

ORDINE e ORDINAZIONE. - L'O. è il Sacramento, istituito da Gesù Cristo, con cui vengono costituiti i ministri del culto cristiano.

I. IL SACRAMENTO DELL'O.

SOMMARIO: I. Istituzione del sacerdozio del Nuovo Testamento. - II. I tre gradi del sacerdozio. - III. Trasmissione dei tre gradi. - IV. Materia e forma del sacramento dell'O. - V. Gli effetti del sacramento dell'O. - VI. Conclusione.

I. ISTITUZIONE DEL SACERDOZIO DEL NUOVO TESTAMENTO

Gesù, per diritto di natura e per vocazione divina Sommo Sacerdote della Nuova Alleanza (Hebr. 4, 14), dovendo sottrarre la sua presenza sensibile (Io. 16, 6-7) e rendere simultaneamente perpetua e visibile l'economia della salvezza (Lc. 24, 45-48), fin dall'inizio della vita pubblica scelse alcuni discepoli, che educò con ogni cura. A coronamento di questa formazione didattica, nell'istante in Sacrificio della Messa (v.), con una soprannaturale investitura, che espresse nelle parole: « Fate questo in memoria di me » (Lc. 22, 19; I Cor. 11, 24), loro trasmise il potere di rinnovare l'offerta incruenta, ricordo perpetuo dell'immolazione del Calvario. Nel giorno della Risurrezione e dell'Ascensione, conferendo ai medesimi Apostoli il potere di rimettere i peccati (Io. 20, 21-23) e la triplice potestà di istruire, santificare e governare tutte le genti (Mt. 28, 19-20), li stabilì rappresentanti

di Dio presso gli uomini (mediazione discendente), mentre nell'Ultima Cena li aveva costituiti rappresentati degli uomini presso Dio (mediazione ascendente).

Veri sacerdoti del Nuovo Testamento, nei quali si erano realizzate le promesse dei Profeti (cf. Is. 66, 20-23; Mal. 1, 10-11), gli Apostoli sentirono con fierezza l'onore della divina investitura: « Ognuno ci deve riconoscere come ministri del Cristo e dispensatori (οἰκόνουσα) dei misteri di Dio » (I Cor. 4, 1); Dio « ci ha fatto idonei ministri della Nuova Alleanza » (II Cor. 3, 6) « ponendo in noi il ministero della riconciliazione » (ibid. 5, 18) « onde siamo gli ambasciatori di Cristo » (ibid. 5, 20).

II. I TRE GRADI DEL SACERDOZIO

Gli Apostoli trasmisero il potere sacerdotale, di cui possedevano la pienezza, a un triplice genere di persone subordinate tra di loro, in modo da formare una gerarchia (hierarchia Ordinis). Infatti nella Chiesa nascente appaiono sempre e ovunque i vescovi, i presbiteri e i diaconi.

A Gerusalemme, all'indomani della dispersione degli Apostoli (ca. 44) causata dalla persecuzione di Erode Agrippa (Act. 12, 3), Giacomo, fratello del Signore (Gal. 1, 19), divenne il capo riconosciuto della Chiesa locale (Act. 12, 17; 15, 13; 21, 18-19; Gal. 2, 9, 12; cf. Egesippo, presso Eusebio, Hist. eccl., II, 23; PG 20, 195), con tutte le prerogative del vescovo (cf. J. Colson, L'évêque dans les communautés primitives, Parigi 1951, pp. 21-26). Egli primeggia non solo come il presidente, ma soprattutto come il legame d'unità del collegio dei presbiteri, che si stringono intorno a lui (Act. 21, 18-19), come prima intorno agli Apostoli (ibid. 15, 6-29). Nella stessa comunità, fin dai primordi, erano stati costituiti i sette ministri delle mense (ibid. 6, 1-7), comunemente ritenuti diaconi (cf. S. Bihel, De septem diaconis, in Antonianum, 3 [1928], pp. 129-50). Nelle Chiese fondate da s. Paolo sono ricordati i diaconi (Philip. 1, 1; I Tim. 3, 8), i presbiteri (Act. 14, 22; 20, 17; I Tim. 5, 17, 19; Tit. 1, 5), ai quali viene promiscuamente dato il titolo di vescovi (Act. 20, 28; Tit. 1, 7). Anche tenendo conto dell'accesa controversia sull'esistenza o meno di veri vescovi nelle Chiese paoline, vivente ancora l'Apostolo (cf. A. M. Vellico, De Ecclesia Christi, Roma 1940, pp. 329-42), è innegabile che intorno a Paolo, capo supremo e legame spirituale di tutte le comunità da lui fondate, si raggruppò un collegio di presbiteri, coadiuvati da diaconi: la gerarchia trimembre anche qui affiora. Così pure nelle comunità dell'Asia Minore, create alla fine del sec. 1 sotto l'influsso dell'apostolo s. Giovanni. Testimonianze precise offrono le lettere di s. Ignazio per le chiese di Efeso (2, 2; 4, 1; 20, 2), di Magnesia (3, 1-2; 4; 6, 1; 13, 1-2), di Tralle (2, 1-3; 3, 1), di Filippi (4; 7, 1-2), di Smirne (8, 1-2; 9, 1; cf. A. Casamassa, I Padri Apostolici, Roma 1938, pp. 185-89). Questa tripartita gerarchia, fin dalle origini, esercitò in grado e modo diverso vere funzioni sacerdotali, riguardanti il Sacrificio (p. es., il vescovo compie il rito eucaristico: fatto esplicitamente attestato da s. Ignazio [Phil. 4, 1], da s. Ireneo [presso Eusebio, Hist. eccl., V, 24, 16-17; PG 20, 507]; s. Policarpo vescovo di Smirne celebra il Sacrificio eucaristico alla presenza del papa Aniceto a Roma), da s. Giustino [I Apol., 65 e 67; PG 6, 427, 430]) e i Sacramenti (p. es., s. Pietro e s. Giovanni impongono le mani ai battezzati per la Cresima [Act. 8, 17], s. Paolo, come vescovo, ordina con l'imposizione delle mani [I Tim. 4, 14; II Tim. 1, 6], i presbiteri amministrano l'Estrema Unzione [Jac. 5, 12-15], i diaconi battezzano [Act. 8, 26-40]).

Tale gerarchia è ritenuta fin dall'inizio d'origine divina: « Omnes episcopum sequimini, ut Jesus Christi patrem, et presbyterium ut Apostolos, diaconos autem revereamini ut Dei mandatum: οὐ Θεοῦ ἐντολήν, (s. Ignazio M., Smirn., 8, 1; cf. id., Ad Eph., 6, 1; Magn. 6, 1; Ad Trall., 3, 1; Phil., 7, 1-2). Gesù pertanto, prima di salire al cielo, nei quaranta giorni in cui conversò con gli Apostoli sulla costituzione della Chiesa (Act. 1, 3) dovette impartire norme precise sulla gerarchia dell'O., che gli

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ORDINE E ORDINAZIONE - Ordinazione sacerdotale. Miniatura del Pontificale di Landolfo I (957-84) - Roma, Biblioteca Casanese, 724 B I. 13.
Apostoli applicarono scrupolosamente alle comunità cristiane appena fondate, come riconosce s. Clemente di Roma (I Cor. 42, 2, 4). Più tardi (secc. III-V) la Chiesa alla gerarchia di origine divina aggiunse, di autorità propria, altri gradi inferiori: suddiaconato, accolitato, esorcistato, lettorato, ostiario (v. queste voci).

III. TRASMISSIONE DEI TRE GRADI

Fin da principio i soli Apostoli, nei quali risiedeva la pienezza dei poteri sacerdotali, conferirono l'Ordinazione ai diaconi (Act. 6,6), ai presbiteri (Act. 14, 23) e ai vescovi (I Tim. 4, 14; II Tim. 1,6). Timoteo e Tito furono probabilmente i primi discepoli di Paolo, cui l'Apostolo conferì l'episcopato, preponderando a una determinata comunità (Timoteo a Efeso e Tito a Creta), anche se egli si riservò l'alta direzione delle Chiese da sé fondate.

Questo uso iniziale divenne insegnamento esplicito nei più antichi documenti liturgici, p. es., nella Ἀποστολική παράδοσις di Ippolito Romano (inizio sec. III). «Presbyter... non habet potestatem dandi clerum, ideo non poterit constituere clericos» (8, 7-8, ed. A. Casamassa, Roma 1947, p. 19 [ad uso privato]) e nella Didascasia Syriaca (sec. III) (3,20). Al sec. IV i Padri dettero una formulazione più chiara: «Che cosa fa il vescovo, che non faccia anche il presbitero, eccetto l'Ordinazione (excepta Ordinatione)?» (s. Girolamo, Ep., 146, 1: PL 22, 1194); «I vescovi sono superiori ai preti per il solo potere di ordinare» (s. Giovanni Crisostomo, Hom. II in Tim., n. 1: PG 62, 553); così pure s. Epifanio (Haer., 75, 4: PG 42, 507), il quale non si peritò di chiamare pazzo Aerio, che per primo (can. 375) attribuì ai preti il potere di ordinare (ibid.). A questa dottrina, collaudata da una prassi costante e universale, recentemente sono stati opposti due documenti pontifici, con cui sarebbe stato concesso a semplici sacerdoti, pur insigniti del titolo di abati, la facoltà di ordinare preti e diaconi. Nel 1924 fu stampata per la terza volta (la prima ed. è del 1911 [F. Beck], la seconda del 1921 [F. Gilmann]) da F. Fofi (Un singolare privilegio riguardante il ministro dell'O. sacro, in La scuola cattolica 52 [1924], pp. 177-88), che la trascrisse dai registri papali, la bolla Sacrae religioni, con cui Bonifacio IX nel 1400 concesse all'abate dei Canonici Regolari di S. Osith (diocesi di Londra) di «conferire libere et licite» ai suoi sudditi «omnes minores necnon subdiaconatus, diaconatus et

presbyteratus ordines, statutis de iure temporibus». La scoperta fece rumore, ma un attento esame della terminologia e delle circostanze in cui la bolla fu promulgata, e poco dopo (1403) revocata, permette di concludere che l'espressione «libere et licite ordinare», secondo lo stile del tempo, è da intendere della facoltà di concedere le dimissorie per l'Ordinazione, che avrebbe potuto fare un vescovo di libera scelta dell'abate, indipendentemente dal vescovo di Londra (cf. J. Puig de la Bellacasa, La bulla «Sacrae religioni» de Bonifacio IX, in Estudios eclesiast., 4 [1925], pp. 3-19, 113-37; F. Cappello, De Sacra Ordinatione, Roma 1935, pp. 249-59; Ch. Journet, L'Eglise du Verbe Incarné, I, Parigi 1941, p. 112, n. 2).

Nel 1489 Innocenzo VIII emanò la bolla Exposcit a favore di Giovanni de Cirey, abate di Cîteaux e degli abati della Ferté, Pontigny, Clervaux, Morimont, loro concedendo il privilegio di conferire il suddiaconato e il diaconato ai propri monaci «ne extra claustrum hinc inde discurrere cogantur». La bolla fu stampata nella Collectanea Cisterciensium privilegiorum (Digione 1491, Parigi 1713) e del suo valore fu largamente discusso (cf. Pie de Langogne, De bulla innocentiana, Roma 1902). Oggi non pochi dubitano della sua autenticità, poiché dopo molte ricerche non è stato trovato né la copia autentica presso i Cistercensi, né la minuta nell'Archivio Vaticano; alcuni pertanto ritengono che il documento sia stato fabbricato dai famosi falsari di bolle papali, di cui qualcuno fu impiccato proprio nel 1489, tanto più che contiene un privilegio insolito, concesso in una forma tanto piana, come se si trattasse di cosa normale; il de Cirey, uomo semplice, poté essere ingannato. Non mancano però i difensori dell'autenticità (p. es., C. Baisi, Il ministro straordinario degli O. sacramentali, Roma 1937, pp. 13-28; Y. Congar, Faits, problèmes et réflexions à propos du pouvoir d'Ordre et des rapports entre le presbyterat et l'épiscopat, in La Maison Dieu, 14 [1947], pp. 107-128). Essendo la questione ancora sub iudice niente di sicuro si può dedurre contro l'insegnamento comune. Recente la discussione sopra una bolla di Martino V: La bulle «Gerentes ad vos» de Martin V, in Collect. Ord. Cist. Reformatorum, 1951, pp. 1-7, 197-205.

IV. MATERIA E FORMA DEL SACRAMENTO DELL'O

Da tutti i documenti della Chiesa emerge che l'Ordinazione è stata costantemente conferita con l'impo-

sizione delle mani accompagnata da una preghiera, che ne specifica e determina il senso, secondo i diversi gradi della gerarchia.

La Scrittura apre la serie delle testimonianze: Act. 6, 6: « Hos (septem) statuerunt ante conspectum Apostolorum et orantes imposuerunt eis manus » (Ordinazione dei diaconi); Act. 14, 23: « Et cum (Paulus et Barnabas) constituissent (χειροτονήσαντες) illis per singulas Ecclesias presbyteros et orassent (προσευξάμενοι) cum ieiunationibus, commendaverunt eos Domino in quem crediderunt » (Ordinazione presbiterale). Molto discusso invece è il testo di Act. 13, 2-3, concernente l'Ordinazione di Paolo e Barnaba: « Tunc ieiunantes et orantes imponentesque eis manus (προσευξάμενοι καὶ ἐπιθέντες τὰς χεῖρας) dimiserunt illos »; il Coppens (v. BIBLICA., pp. 131-133) considera la cerimonia come una vera Ordinazione episcopale, con il rito ormai fisso dell'imposizione delle mani e della preghiera concomitante, fatta, in questo caso, da ministri straordinari, scelti direttamente da Dio. Di una vera Ordinazione episcopale sembrano parlare due testi delle lettere pastorali: I Tim. 4, 14 « Noli negligere Gratiam (χαρίσιματος), quae in te est, quae data est tibi per prophetiam cum imposizione manuum presbyterii ». S. Paolo accenna all'assunzione di Timoteo al ministero, avvenuta con due atti successivi: la designazione della persona fatta da qualche profeta (per prophetiam) presente nella comunità (caso analogo alla scelta di Barnaba e Paolo, in Act. 13, 2), l'imposizione delle mani, compiuta dall'Apostolo e dal Collegio presbiterale del luogo (Efeso, secondo molti esegeti cattolici, Listri di Pisidia secondo gli autori protestanti). L'effetto di questo rito è un dono permanente (χάρισμα), su cui Timoteo può contare per essere fedele al suo ministero. Altro testo: II Tim. 1, 6: « Propter quam causam admoneo te ut resuscites Gratiam Dei quae est in te per impositionem manuum mearum ». S. Paolo non ricorda più la presenza dei profeti e l'intervento dei presbiteri, circostanze precedenti o concomitanti l'Ordinazione, ma accenna al ministro principale e al rito essenziale (per impositionem manuum mearum) illustrando la natura della Grazia (χάρισμα) comunicata al discepolo: un dono dello Spirito, « un dono di forza, di carità e di sobrietà » (ibid., 1, 7). Che qui si tratti di una vera Ordinazione episcopale fu opinione di s. Epifanio, di Teodoro di Mopsuestia e di Teodoreto, oggi confermata da distinti studiosi cattolici (Michiels, Bruders, Coppens) e da critici indipendenti (Harnack, Knopf, Gore-Turner), mossi dal fatto che tutte le funzioni proprie del vescovo sono attribuite da s. Paolo al suo discepolo: il dovere di predicare (II Tim. 1, 8), di conservare il deposito della Rivelazione (1, 14 e I Tim. 6, 20), di reggere e governare la Chiesa (ibid., 5, 1-23), il potere d'imporre le mani (ibid., 5, 22).

Il rito dell'Ordinazione, fissato in nitidi tratti dal Nuovo Testamento, si diffuse invariabilmente in tutta la Chiesa, come risulta dalla testimonianza unanime dei Padri e dei Concili (particolarmente numerosi sono i testi, raccolti e illustrati dal card. Van Rossum [V. BIBLICA.], pp. 74-111) e dai documenti liturgici. Le liturgie orientali (greca, siriana, copta-etipica, armena [che solo verso il sec. XII subì l'influsso latino]) da venti secoli ripetono lo stesso gesto usato dagli Apostoli (cf. ibid., pp. 111-27). In Occidente, dalla Ἀποστολικὴ παράδοσις di s. Ippolito (ed. A. Casamassa, Roma 1947 [pro manuscript]), pp. 4-7, 16-20: dove sono le tre splendide formole dell'Ordinazione diaconale, presbiterale, episcopale) al rito romano dal sec. V all'VIII (Sacramentari leoniano e gelasiano, Ordo S. Amandi, Ordines Romani VIII e IX) e a quello gallicano dello stesso periodo (Statuta Ecclesiae antiqua, De officiis ecclesiasticis di s. Isidoro, Missale Francorum, Liber Ordinum del rito mozarabico), fino alla loro fusione nel sec. IX (Alcuino, Amalario, ecc.), l'Ordinazione conservò la sua originaria fisionomia (ampia documentazione in Tixeront [V. BIBLICA.], pp. 106-43). Soltanto verso il sec. X s'introdusse sporadicamente la cerimonia della traditio instrumentorum (il libro dei Vangeli al diacono, il calice con il vino e la patena con l'ostia al prete), che lentamente divenne d'uso universale (cf. card. Van Rossum

[V. BIBLICA.], pp. 149-72). Questa cerimonia, che fu probabilmente introdotta per meglio spiegare l'oggetto del potere conferito al sacerdote (consacrazione eucaristica) e anche continuazione dell'usanza romano-germanica di trasmettere con uno strumento o una insegna qualunque autorità giuridica (cf. B. Bartmann, Manuale di teologia dogmatica, trad. it., III, Alba 1949, p. 334), fu ritenuta da alcuni teologi come materia essenziale del sacramento dell'O. S. Tommaso, schierandosi per questa opinione (De articulis fidei et Ecclesiae Sacramentis; IV Sent. d. 24, q. 1, a. 2, sol. 2; Sum. Theol., Suppl. q. 35, a. 2), le diede grande valore e diffusione (R. di Mediavilla, Durando di S. Porciano, Capreolo, s. Antonino di Firenze), fino ad ottenere una consacrazione ufficiale dalla Chiesa nel Concilio di Firenze. Infatti Eugenio IV nel Decretum pro Armenis (22 nov. 1439) inserì un'Instructio de Sacramentis (desunta sostanzialmente dall'opuscolo sopra citato dell'Aquinate) ove esplicitamente si afferma: « Sextum Sacramentum est Ordinis cuius materia est illud, per cuius traditionem confertur Ordo, sicut presbyteratus traditur per calicis cum vino et patenae cum pane porrectionem... Forma sacerdotii talis est: Accipe potestatem offerendi sacrificium in Ecclesia pro vivis et mortuis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti » (Denz-U, 701).

Per spiegare questo cambiamento di rotta nella teologia dell'O. si avanzò l'idea che Cristo poté instituire qualche Sacramento (p. es., la Cresima [v.] e l'O.) con una determinazione generica o in specie mutabile del rito (cf. F. Carpino, De Sacramentis in communi, Roma 1950, pp. 231-33, 242 [ad uso privato]), lasciando alla Chiesa la facoltà di meglio determinare gli elementi, secondo le circostanze e le esigenze della sua plurisecolare esistenza. Così quanto all'O. gli Apostoli scelsero sotto l'influsso dei riti MANIA (v.); la Chiesa d'Oriente fu fedele a questo rito, mentre la Chiesa romana vi aggiunse (per evoluzione intrinseca [Billot, De Guibert, van Noort, Tymzak], o per addizione estrinseca [Scoto, Toleto, Lessio, Frassen, Billuart], o per addizione mista [Lugo, Gotti, Amori]) o vi sostituì (Biel, D. Soto, Gregorio di Valenza, Hugon, Galtier) la traditio instrumentorum. Il cambiamento, fatto lentamente con tacita approvazione, ebbe la sua conferma solenne nel Concilio di Firenze (1439).

Questo processo di idee, possibile e perfettamente ortodosso, oggi acquista maggiore probabilità teoretica da un inciso posto da Pio XII nella cost. apost. Sacramentum Ordinis del 30 nov. 1947: « Se questa (la consegna degli strumenti) per volontà e prescrizione della Chiesa fu un tempo necessaria anche alla validità, tutti sanno che la Chiesa può anche mutare e albergare ciò che essa ha stabilito » (AAS, 40 [1948], p. 6). Con tale teoria tutto si armonizza nello sviluppo storico ed ideologico del rito sacramentale dell'Ordinazione e il Decretum pro Armenis acquista un particolare significato. Ma non è questa l'unica via per spiegare i fatti e interpretare i documenti. Si può ritenere che anche la Chiesa occidentale è rimasta costantemente fedele al rito iniziale senza mai aggiungervi, neppure come complemento estrinseco ad validitatem, altro rito (p. es., la traditio instrumentorum). Variò invece, per un complesso di circostanze, l'opinione dei teologi e questa influì direttamente nel decreto di Eugenio IV, il quale peraltro non intese di dare alcuna definizione in materia sacramentaria, ma di presentare agli Armeni (che fin dal sec. XII avevano introdotto il rito della consegna degli strumenti) la dottrina più comune dei teologi latini intorno al sette Sacramenti e in particolare sull'O. Pertanto Eugenio IV nel Decretum pro Armenis, contrariamente a quanto ritenne il card. van Rossum, non errò in maniera alcuna perché non intese pronunziarsi definitivamente.

La cost. apost. di Pio XII Sacramentum Ordinis (documento da venerare come l'atto del supremo potere giurisdizionale del romano pontefice [cf. F. Hürth, La cost. Sacramentum Ordinis, in Civ. Catt., 1919, II, p. 627]), pur usando opportunamente l'ipotetico inciso quatenus opus sit, per rispetto all'altra opinione teologica e per troncare qualunque dubbio,

riconduce la prassi e la dottrina della Chiesa latina nell'alveo della sua più antica tradizione e mostra alle Chiese orientali la comune concordia nell'unità dei riti dell'Ordinazione: «Materia unica dei sacri O. del diaconato, del presbiterato e dell'episcopato è l'imposizione delle mani e forma parimenti unica sono le parole che determinano (verbo determinatio) l'applicazione di tale materia, le quali univocamente significano gli effetti sacramentali, cioè la potestà dell'O. e la Grazia dello Spirito Santo e come tali sono ricevute e usate dalla Chiesa. Per conseguenza, a togliere qualunque dubbio e ansietà, dichiariamo e stabiliamo con la nostra autorità apostolica che, se mai fosse stato disposto diversamente, d'ora in avanti (saltem in poterum) non sia più necessaria la consegna degli strumenti per la valida collazione degli O. del diaconato, del presbiterato e dell'episcopato». Il Sommo Pontefice inoltre determina con precisione in quale rito concreto del Pontificale romano sia contenuta la materia e la forma delle triplice Ordinazione: «Nell'Ordinazione del diacono la materia è l'unica imposizione delle mani che si verifica nella cerimonia, la forma è costituita dalle parole: Emitte in eum, quacsumus, Domine, Spiritum Sanctum, quo in opus ministerii tui fideliter exequendi septiformis Gratiae tuae munere roboretur». Nell'Ordinazione del prete la materia è la prima imposizione delle mani del vescovo, che vien fatta in silenzio, la forma sono le parole: «Da, quacsumus, omnipotens Pater, in hunc famulum tuum presbyterii dignitatem, innova in visceribus eius spiritum sanctitatis, ut acceptum a te, Deus, secundi meriti munus obtineat censuramque morum exemplo suae conversationis insinuet». Nella consacrazione episcopale la materia è l'imposizione delle mani fatta dal vescovo consacratore, la forma è data dalle parole: «Comple in sacerdote tuo ministerii tui summam et ornamentis totius glorificationis instructum coelestis unguenti rore sanctifica» (AAS, 40 [1948], pp. 6-7).

V. GLI EFFETTI DEL SACRAMENTO DELL'O

Le fonti della Rivelazione sono concordi nell'attribuire al rito dell'Ordinazione un'efficacia soprannaturale in ordine alla Grazia: Χάρωμα (I Tim. 4, 14; II Tim. 1, 6): «Spiritus plentudo... maxime in Ordinatione operatur» (s. Innocenzo I, Ep., 24, 4: PL 20, 530; ampia documentazione presso Michel [V. BIBLICA.], coll. 1255-57).

CARCERE (v.), si nota un processo di esplicitazione: i poteri sacerdotali conferiti nell'O. sono considerati, fin dall'inizio, come realtà immutabili (cf. s. Clemente Romano, I Cor. 44-45: PG 1, 295-302), che oltrepassano il piano di una mera deputazione estrinseca: già al sec. IV si ritiene che gli uffici sacerdotali sono connessi con una profonda trasformazione dell'anima del prete (cf. s. Gregorio Nisseno, In Bapt. Christi: PG 46 582-83); al sec. V tale trasformazione è considerata una consacrazione indelebile dello spirito distinta e separabile dalla Grazia (cf. s. Agostino, Contra ep. Parmeniani, 2, 28: PL 43, 70).

Poiché tutti i documenti antichi, particolarmente le formole liturgiche, parlano di Grazia infusa e di poteri realmente conferiti in ognuna delle tre Ordinazioni, si deduce che il diaconato, il presbiterato e l'episcopato, in grado diverso, sono veramente O. sacramentali.

L'illustrazione teologica dell'intima natura del carattere e della Grazia dell'O., specialmente presbiterale, è il fondamento di quella, che oggi si chiama la «spiritualità sacerdotale».

1. Il carattere

Il carattere dell'O. è: la massima partecipazione del sacerdozio di Cristo, perché mentre i caratteri del Battesimo e della Cresima associano i fedeli alla consacrazione e all'esercizio indiretto (e molto limitato) di alcuni poteri sacerdotali di Cristo, questo fa di un cristiano un sacerdote in senso pieno. Infatti il carattere dell'O. è la più perfetta consacrazione ontologica del fedele, che ne trasforma l'anima, quasi come la consacrazione eucaristica trasmuta il pane e il vino nel Corpo e Sangue di Cristo: il paragone è di s. Gregorio Nisseno (In Bapt. Christi: PG 46, 582-83). Per tale consacrazione

l'ordinato diviene nel senso pieno «medium ontologicum» tra i due estremi da riconciliare: Dio e gli uomini.

Inoltre il sacerdote per il carattere ottiene il potere immediato sul Corpo reale di Cristo, con la facoltà di renderlo presente sull'altare con le parole della Transustanziazione e di offrirlo in sacrificio accetto al Padre (mediazione ascendente). È questo l'atto principale del sacerdote, tutto il resto vi si riferisce come una preparazione e un prolungamento, per cui l'attività sacerdotale è il centro e il fine di tutta la gerarchia. Chi agisce sul Capo, influisce su tutto il corpo. Consacratore del Corpo reale di Cristo, il sacerdote acquista un potere diretto sul Corpo mistico. Gesù indico chiaramente quanto era incluso nella potestà sacrificale, conferita nell'Ultima Cena, quando nell'imminenza dell'Ascensione diede agli Apostoli il comando di istruire, di santificare e di governare tutte le genti (Mt. 28, 18-19). Questo triplice potere è in funzione del primo: rendere i fedeli degni adoratori di Dio nell'atto supremo del culto: il sacrificio della Messa. Predicando, santificando, governando il sacerdote diffonde la luce, la virtù, la Grazia, che dispongono le anime all'Eucaristia, centro della religione cristiana.

Il massimo diritto alla Grazia, poiché nella presente economia di salvezza, coincidendo nella stessa persona l'ufficio di sacerdote e lo stato di vittima (Cristo infatti fu «sacerdos suae hostiae et hostia sui sacerdotii» [s. Paolino da Nola, Ep. 9 ad Secerum]), quanto più uno è partecipe dell'ufficio sacerdotale, tanto più perfettamente deve riprodurre nel suo spirito i sentimenti della Vittima, immolando tutte le tendenze, che contrastano con la legge dello spirito. Conferisce un posto di preminenza nella società ecclesiastica. La Chiesa che è «un popolo, un clero nel popolo, un primato nel clero» (v. FORNARI, VITO, Della vita di Gesù Cristo, libro 3), edificandosi si dilata per opera della sua gerarchia, che è come una sfera, il cui centro è il Papa, i cui raggi sono i vescovi, che pur prolungandosi verso la superficie, non cessano di convergere al centro dell'unità. Ma ciò che dà impulso al moto dell'ampliamento e a quello dell'unificazione, i due movimenti di ogni organismo vivente, è il potere sacerdotale, che consacra l'Eucaristia. Secondo la legge della sua istituzione la gerarchia, dall'alto in basso, dal Sommo Pontefice all'ostiario, in tutte le sue ramificazioni e in tutti i suoi gradi converge verso l'edificazione del Corpo mistico per mezzo dell'Eucaristia, frutto delle parole consacranti del sacerdote.

2. La Grazia

La Grazia dell'O. è come l'ultimo tocco che assimila l'anima a Cristo, comunicandole i divini lineamenti del Sacerdote Eterno.

Alla Grazia santificante si aggiunge quella sacramentale, che orienta tutto l'organismo soprannaturale verso il fine di questo Sacramento, perfezionando le virtù e i doni «professionali» (la religione per il culto, la prudenza per il governo, la sapienza per l'insegnamento), di cui la Grazia santificante aveva deposto i germi nell'anima.

A questo corteggio di virtù corrisponde un diritto ad aiuti speciali dalla Grazia attuale, che le mette in attività nel momento giusto.

Per tale invigorimento delle facoltà soprannaturali il sacerdote è reso idoneo a compiere atti meritori, che aumentano il patrimonio comune dei beni soprannaturali rendendone più facile la circolazione (cf. s. Alberto Magno, De Eucharistia, dist. 3, cap. 4).

VI. CONCLUSIONE

I documenti positivi della Scrittura e della Tradizione dimostrano che il protestantesimo antico (sulle idee di Lutero, Calvino, Zuinglio, cf. A. Michel [V. BIBLICA.], coll. 1333-46 e L. Cristiani, Réforme, in DThC, XIII, II, coll. 2087-92) e moderno (sulle teorie dei liberali e dei razionalisti cf. E. Ruffini [V. BIBLICA.], pp. 1-5; J. Coppena [V. BIBLICA.], pp. 110-20; Michel [V. BIBLICA.], coll. 1193-98) è completamente fuori della realtà storica, quando nega l'origine divina del sacramento dell'O., base della struttura gerarchica del cristianesimo e che la Chiesa, con pieno diritto, ha definito nel Concilio di Trento (sess. XXIII: 15 luglio 1563). I punti essenziali della

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ORDINE E ORDINAZIONE - Ordinazione sacerdotale, dipinto di G. M. Crespi (sec. XVII) - Dresda, Pinacoteca.
dottrina esposta sono: 1) l'istituzione diretta di un sacerdozio visibile (cap. 1 e can. 1; Denz-U, 957 e 961), 2) per diritto divino disposto in ordine gerarchico: vescovi, preti, ministri (cap. 2, can. 6: ibid., 958 e 966); 3) da trasmettere dai vescovi, che sono superiori ai preti, avendo il potere esclusivo di ordinare (cap. 4; can. 7: ibid., 960 e 967); 4) con un rito veramente sacramentale (cap. 3, cann. 3-5: ibid., 959 e 963-65); 5) che imprime il carattere e produce la Grazia (cap. 3, can. 4: ibid., 959-64). Su questa base dogmatica si fondano i documenti pontifici sul sacerdozio: Pio X, esortazione Haerent animo (1908); Pio XI, encic. Ad catholici sacerdotii (1935); Pio XII, esortazione Menti nostrae (1951).

BIBL.: in generale: F. Hallier, De sacris election. et Ordination., Parigi 1635; J. Morinus, Comm. histor. et dogmat. de sacris Ordination., ivi 1655; I. Many, De sacra Ordinat., ivi 1905; F. Cappello, De sacra Ordinat., Roma 1935; A. Michel, Ordre, in DThC, XI (1932), coll. 1193-1405; C. De Clercq, Ordre, Mariage, Extrême Ouction, Parigi 1938, pp. 11-77. In particolare: 1) sulle questioni più discusse: A. Michiels, L'origine de l'épiscopat, Lovanio 1900; E. Ruffini, La gerarchia della Chiesa negli Atti degli Ap. e nelle Lett. di s. Paolo, Roma 1921; J. Coppens, L'imposition des mains et les rites connexes dans le N. Testament et dans L'Eglise ancienne, Wetterem-Parigi 1925; G. M. Van Rossum, De essentia Sacramenti Ordinis, 2ª ed., Roma 1931; D. Zähringer, Das hirchl. Priestertum nach den hl. Augustinus, Paderborn 1931; E. J. Scheller, Das Priestertum Christi im Anschluss an den hl. Thomas von Aquin, ivi 1934, p. 415 e passim; G. M. Perrella, Il decreto di Eugenio IV pro Armenis relativo al sacram. dell'O., in Divus Thomas, 39 (Piacenza 1936), pp. 448-83; A. M. Vellico, De episcopis suxto doctr. cath., Roma 1937 (ad uso privato); Giovanni B. da Farnese, Il sacr. dell'O. nel periodo precedente la sess. XXIII di Trento (1515-62), ivi 1946. 2) Sulla cost. apost. Sacram. Ord.; F. Hürth, Textus et comment., Roma 1948; C. Damen, In const. apost. Sacram. Ord., in Euntes Docete, 1 (1948), pp. 104-11; A. Michel, Const. apost. Sacram. Ord.; Matière et forme du diaconat. du sacerdoce et de l'épiscopat, in L'Ami du clergé, 58 (1948), pp. 337-46; J. Crosignani, Const. apost. de sacris Ordin.

in Divus Thomas, 51 (Piacenza 1948), pp. 157-66; G. Lacchello, La cost. apost. Sacram. Ord., in La Scuola Catt., 77 (1949), pp. 121-30; F. Carpino, Il giubileo sacerdotale di Pio XII alla luce della sua dottrina sul sacerdozio, Roma 1949, pp. 17-22; E. D., A propos des Ordinations, in Les questions liturgiques et paroissiales, 30 (1949), pp. 32-35; V. Barbone, La cost. apost. Sacram. Or., in Palestra del Clero, 30 (1951), p. 612 seg. 3) Sugli effetti dell'O. e la spiritualità sacerdotale: S. Congr. de Seminaris, Euchir. Clericarum, Roma 1938; P. Pourras, Il sacerdozio secondo la dottr. della scuola francese, trad. it., Firenze 1932; J. Perinelle, Le sacerdoce, Parigi 1935; O. Cohausz, La missione sacerdotale nella dottr. di s. Paolo, 2ª ed., Milano 1938; E. Masure, De l'eminente dignité du sacerdoce diocesan, Parigi 1938; E. Guano, La teol. nella vita sacerdot., Brescia 1939; A. Peinador, Sacerdotium succulare et status religiosus, Roma 1940; G. Thils, Mission du clergé, Parigi 1942; id., Il clero diocesano, trad. it., Brescia 1943; G. Lemaître, Notre sacerdoce, Parigi 1945; vari autori, Il sacerdote e la spiritualità, Roma 1946; G. Thils, Nature et spiritualité du clergé diocesan, Parigi 1946; R. Garrigou-Lagrange, De sanctificatione sacerdotum, Roma 1946; E. Boularand, Caractère sacramental et mystère du Christ, in Nouv. rev. theol., 82 (1950), pp. 252-74; A. Piolanti, De Sacramentis, 4ª ed., Roma 1951, pp. 405-28. Antonio Piolanti

II. LA SACRA ORDINAZIONE.

È il mezzo con il quale si conferisce la potestà di O. Questo termine, che si applica propriamente solo al conferimento dei gradi maggiori dell'O., si riferisce talvolta (can. 950), oltre che alla consacrazione episcopale, a tutti i gradi dell'O. ed alla stessa prima tonsura, la quale fa entrare nello stato clericale (can. 108 § 1) e fa acquistare i privilegi del clero (v. PRIVILEGI DEI CHIERICI), ma non conferisce alcun potere spirituale.

SOMMARIO:

I. Ministro dell'Ordinazione

II. Soggetto dell'Ordinazione

III. Preparazione agli O

IV. Rito, tempo e luogo dell'Ordinazione

V. Consacrazione dei vescovi

VI. Nullità dell'Ordinazione

VII. L'Ordinazione come impedimento.

I. MINISTRO DELL'Ordinazione

È colui che ha la potestà di conferire validamente l'Ordinazione. Ministro ordinario è soltanto il vescovo consacrato; straordinario il sacerdote, che può avere dalla S. Sede facoltà di conferire soltanto gli O. minori o per speciale indulto personale o anche per generale disposizione del diritto (can. 951). La tonsura e gli O. minori possono essere validamente conferiti dai cardinali (can. 239 § 1, n. 22), dai vicari e prefetti apostolici, dagli abati e prelati nullius (can. 957 § 2), dagli abati regolari de regimine, che siano sacerdoti ed abbiano ricevuta la benedizione abbaziale, purché l'ordinando sia suddito proprio in virtù della professione religiosa (can. 96, n. 1).

Per la validità, il ministro dev'essere innanzi tutto egli stesso validamente consacrato (non basta cioè che sia semplicemente eletto); sussiste invece la validità se il vescovo è eretico, deposto, degradato, irregolare o simoniaco (non però luterano e anglicano: V. ANGLICANE ORDINAZIONI) perché il valore dell'Ordinazione non dipende dalla bontà o dalla fede del ministro, ma unicamente dalla potestà dell'O. È tuttavia proibito, pena la sospensione a divinis, lasciarsi consacrare da tali vescovi e chi lo abbia fatto in buona fede deve astenersi dall'esercizio dell'O. finché non vi sia autorizzato (can. 2372).

Perché un vescovo ordini lecitamente, si richiede che gli ordinandi siano suoi sudditi (can. 955). Tali sono, tra i chierici secolari, quelli che hanno nel territorio diocesano il luogo di origine e di attuale domicilio; qualora l'ordinando non abbia origine nel territorio e non sia incardinato alla diocesi almeno per mezzo della tonsura, dovrà emettere il giuramento di aver l'intenzione di rimanere sempre in diocesi. L'Ordinario può tuttavia ordinare anche non sudditi che già siano destinati legittimamente ad altra diocesi (can. 956), quando essi abbiano l'autorizzazione del proprio vescovo (v. DIMISSORIE, LETTERE). Se si tratta di ordinandi religiosi: a) quelli che per diritto o privilegio sono esenti dalla giurisdizione vescovile devono presentare le lettere dimissorie del proprio Superiore maggiore (generale o provinciale: can. 964, n. 2), indirizzate al vescovo ordinario nel cui territorio ha sede il convento nel quale l'ordinando è iscritto di comunità (can. 965); solo quando questo Ordinario

non tenga ordinazione nel tempo legittimo o sia assente dalla diocesi, o sia di diverso rito, o per la vacanza della diocesi, e purché questi casi non siano cercati o aspettati dolosamente (can. 967), il Superiore religioso può indirizzare a qualunque vescovo dello stesso rito che sia in comunione con la Sede Apostolica le dimissorie, munite di autentico documento della Curia vescovile competente per territorio, dal quale risulti la esistenza di una delle condizioni accennate (can. 966). L'agire scientemente e volontariamente contro le predette norme costituisce delitto punito con la sospensione dalla Messa (can. 2410). I religiosi non esenti vengono equiparati per le Ordinazioni ai chierici secolari (can. 964). I chierici ordinati dal romano pontefice non possono essere elevati ad un O. superiore senza l'autorizzazione della S. Sede (can. 952).

II. SOGGETTO DELL'ORDINAZIONE

È colui il quale può ricevere l'O. Per la validità si richiede che l'ordinando sia di sesso maschile (la donna, per diritto divino, è incapace di ricevere gli O. sacri; gli uffici affidati alle diaconesse [v.] non importavano alcuna potestà di O.); e sia battezzato, poiché solo il Battesimo (di acqua) apre la porta agli altri Sacramenti (can. 968 § 1). Negli adulti si richiede poi l'intenzione, almeno virtuale, e la volontà del tutto libera, cioè non imposta da terzi. L'Ordinazione degli infanti, assolutamente parlando, è valida (nei tempi passati se ne verificarono dei casi); ma agli effetti delle obbligazioni del celibato e degli altri oneri, coloro che fossero stati ordinati da infanti, giunti all'età di sedici anni dovevano dichiarare dinanzi all'autorità se intendevano o no rimanere nell'O. ricevuto (cost. Ex quamvis di Benedetto XIV, 4 marzo 1745). Il chierico che avesse ricevuto l'O. sacro, costretto da grave e ingiusto timore, venuta meno la causa del timore può ratificare l'Ordinazione ricevuta, anche solo tacitamente con l'esercizio libero dell'O., intendendo di accettare le obbligazioni ad esso inerenti; che se ciò egli non volesse, dovrà provare giuridicamente la subita coazione perché il giudice ecclesiastico lo restituisca allo stato faciale senza nessun obbligo di celibato ed altri oneri (can. 214 e Regulae servandae, S. Congr. de Sacram., 9 giugno 1931: AAS, 23 [1931], p. 457 sgg.). È illecito costringere un individuo riluttante a ricevere l'O. sacro, oppure dissuadernelo, se idoneo (cann. 971, 972 § 2, 976, 2352).

Per la liceità dell'Ordinazione l'ordinando, oltre l'assenza di qualsiasi irregolarità e impedimento ([v.] cf. pure cann. 968 § 2 e 2374), vocazione (v.) divina e canonica (cann. 968 § 1, 1353), a giudizio del vescovo (il quale deve formarsi la certezza positiva dell'idoneità: can. 973 § 3), e la volontà di salire gradualmente agli O. successivi fino al presbiterato (can. 973). Comunque, una volta ordinato, il candidato non può essere costretto a ricevere gli altri O. né può essere impedito nell'esercizio (can. 973 § 2). Il candidato deve avere poi condotta morale che risponda all'O. che intende ricevere (can. 974 § 1, n. 2), in modo speciale per quanto riguarda la castità, sicché non potrebbe dirsi idoneo al sacerdozio colui il quale fosse solito commettere peccati contrari a questa virtù, se non dopo un lungo e serio periodo di prova. Deve avere l'età canonica: 21 anni per il suddiaconato, 22 per il diaconato, 24 per il presbiterato (can. 975; cf. anche can. 2374); la scienza competente (can. 974 § 1, n. 4); la tonsura non può conferirsi prima dell'inizio del corso teologico, il suddiaconato prima della fine del 3° corso, il diaconato non prima dell'inizio del 4°, il presbiterato se non dopo la prima metà del 4° anno. Gli studi teologici non valgono se compiuti privatamente, e se non preceduti da un regolare corso di studi letterari e filosofici (can. 976; cf. anche can. 1565); l'ordinando deve subire presso il vescovo diocesano, o esaminatori scelti da questo, esami (v.). Agli O. si accede per gradi, per modo che non può ricevere un O. chi non abbia ricevuto quelli precedenti (can. 977); e fra gli O. stessi interstizi (v.) stabiliti nel can. 978. Un orientale che per indulto apostolico fosse autorizzato a ricevere gli O. superiori in rito latino, deve prima ricevere gli O. che secondo il rito orientale non abbia ricevuto (can. 1004).

All'ordinazione è necessario accostarsi nello stato di Grazia; ma sotto pena di peccato grave e sacrilegio solo per gli O. che sono certamente Sacramento, cioè il diaconato, il presbiterato, l'episcopato. Si richiede anche che l'ordinando sia cresimato (can. 974 § 1, n. 1), ma non è certo se con obbligo grave. Il vescovo poi non deve ordinare se non coloro che ritiene necessari o utili per la diocesi o destinati ad altra diocesi (can. 969 §§ 1-2). Per quanto riguarda il titolo canonico richiesto per l'ordinazione, V. TITOLO DELL'ORDINAZIONE; per le particolarità richieste per l'Ordinazione e gli oneri che con essa si assumono, V. DIACONIA; PRESBITERATO; SUDDIACONATO; TONSURA; VESCOVO.

III. PREPARAZIONE AGLI O

Essa è remota e prossima. a) Quella remota consiste nella retta formazione spirituale ed intellettuale per disporre il futuro ministro del santuario ad acquistare gradualmente le virtù e le cognizioni necessarie per lo stato ecclesiastico: per il clero secolare è richiesta la permanenza in seminario fin dalla giovane età e almeno per tutto il corso teologico (can. 972 § 1). Le eccezioni e dispense, se pur possibili (can. 972), sono sempre più rare in pratica; per noviziato (v.), la dimora nelle case di studio e di formazione spirituale (cann. 542 sgg.; 587-89) e, se devono ricevere gli O. sacri, la professione perpetua (can. 964, n. 3). b) La preparazione prossima consiste nel premettere un corso di esercizi spirituali (i religiosi nella propria casa o in altra; i candidati del clero secolare in seminario o in una casa religiosa [can. 1001 § 3]) di tre giorni almeno per la tonsura e gli O. minori, di sei giorni almeno per i maggiori (can. 1001 § 1), corso che dovrà essere ripetuto, se l'Ordinazione viene differita più di sei mesi (can. 1001 § 2). I candidati, sia secolari che religiosi non esenti, devono presentare o fare domanda di ordinazione (can. 992); devono quindi presentare alcuni certificati: per la tonsura, i certificati di Battesimo e Cresima (can. 993 n. 1); per ciascun O. il certificato della precedente ordinazione, degli studi compiuti, di buona condotta rilasciato dal rettore del seminario; le lettere testimoniali del vescovo del luogo ove il candidato avesse dimorato almeno tre mesi prima (can. 993, nn. 2-4; 994), quelle del superiore maggiore, se religioso (can. 993, n. 5). I religiosi esenti non possono essere ordinati senza le dimissorie rilasciate dal superiore maggiore (can. 964, n. 2). In queste anche i religiosi devono testificare l'appartenenza alla famiglia religiosa, la professione emessa, gli studi fatti e le altre cose sopra richieste (can. 995 § 1). Il diritto vigente ordina che non si proceda alle Ordinazioni prima che siano state fatte le pubblicazioni dei nomi dei chierici secolari (non dei regolari) da promuovere agli O., leggendoli nella chiesa parrocchiale del luogo di nascita, nei giorni festivi durante la Messa solenne, o quando vi sia maggior concorso di popolo, per dare la possibilità a chi conoscesse la esistenza di qualche impedimento canonico di confidarlo al vescovo o al parroco. Il vescovo può modificare il modo delle pubblicazioni, o anche talvolta dispensarle in tutto od in parte (cann. 998-1000; V. INVESTIGAZIONE).

IV. RITO, TEMPO E LUOGO DELL'ORDINAZIONE

Il vescovo ordinante è tenuto ad osservare le prescrizioni dei riti e cerimonie imposte per ciascuna Ordinazione nel Pontificale Romano ed in altri libri rituali, approvati dalla Chiesa. La Messa dell'Ordinazione e quella della consacrazione episcopale devono essere sempre celebrate dal ministro o vescovo ordinante (can. 1003). Coloro che devono ricevere gli O. sacri devono accostarsi nella stessa Messa dell'Ordinazione alla santa Comunione (can. 1005).

Gli O. sacri o maggiori non si possono conferire se non nella Messa solenne dei sabati delle quattro tempora, di quello precedente la domenica di Passione e del Sabato Santo: per grave motivo però il vescovo può conferirli in qualsiasi giorno di domenica o festa di precetto (per l'episcopato, V. in seguito). La prima tonsura può conferirsi in qualsiasi giorno ed ora: gli O. minori solo nelle domeniche e nelle feste di rito doppio, sempre al mattino. Le consuetudini contrarie vengono approvate dal CIC (can. 1006 § 3) e quindi devono essere corrette,

anche se immemorabili. Le prescrizioni riferentisi al tempo dell'Ordinazione devono osservarsi anche se per indulto apostolico un vescovo latino ordini un chierico di rito orientale o viceversa (can. 1006 § 5). Se sia necessario supplire qualche rito dimenticato, sia in forma assoluta che condizionata, il vescovo può farlo in qualsiasi tempo e in segreto (can. 1007 e dichiarazione della Commissione per l'interpretazione del CIC, 15 maggio 1936). Le Ordinazioni generali si devono tenere nella chiesa cattedrale, presenti i canonici: o, fuori della città vescovile, nella chiesa più degna, presente il clero del luogo (can. 1009 § 1): non è tuttavia illecito, per giusta causa, tenere le Ordinazioni particolari in altre chiese, nella cappella privata del vescovo, in quella del seminario o di una comunità religiosa (can. 1009 § 2).

La prima tonsura e gli O. minori possono essere conferiti anche negli oratori privati (can. 1009 § 3) o nelle adiacenze della chiesa. Non è lecito al vescovo (lo è invece ai cardinali, praemonito Ordinario se la chiesa è cattedrale: can. 239 § 1 n. 15) ordinare fuori del proprio territorio, quando il rito dell'Ordinazione si svolge con la Messa pontificale (can. 1008). I nomi dei singoli ordinati, del ministro ordinante, il luogo e il giorno dell'Ordinazione devono essere annotati in un registro particolare (Liber ordinandorum); devono essere anche accuratamente conservati i documenti esibiti dagli ordinati (can. 1010 § 1). A ciascuno di questi deve essere dato un certificato autentico dell'Ordinazione, che, nel caso di Ordinazione da parte di un vescovo estraneo, dovrà essere esibito all'Ordinazione, proprio perché ne prenda nota nel liber ordinandorum (can. 1010 § 2). La stessa annotazione dovrà essere fatta nel Liber baptizatorum, se si tratta di suddiaconi; e perciò l'Ordinazione, se si tratta di appartenenti al clero secolare, il superiore maggiore, se si tratta di religiosi ordinati con le sue dimissorie, dovranno dare notizia dell'avvenuta Ordinazione al parroco di Battesimo dell'ordinato (can. 1011).

V. CONSACRAZIONE DEI VESCOVI

Per sé è riservata al sommo pontefice (can. 953), il quale però suole dare ad altri la relativa licenza. Può essere eseguita legittimamente solo da quel vescovo che abbia avuto uno speciale mandato apostolico (can. 953) ed è comune dottrina che nemmeno il papa possa concedere facoltà ad un semplice sacerdote di conferire la consacrazione episcopale. Il vescovo consacrante deve essere assistito da due altri vescovi conconsacranti, salvo dispensa pontificia; senza di questa un solo vescovo consacrerebbe validamente, ma illecitamente. La consacrazione episcopale deve essere conferita in giorno di domenica o nelle feste natalizie degli Apostoli (can. 1006 § 1).
BIBL.: oltre i comuni commenti al CIC e trattati di teologia morale, V. GASPARRI, PIETRO, Tract. canon. de S. Ordinat., Parigi-Lione 1893; L. Many, De sacra ordinat., Parigi 1903; A. Boudinhon, Le propre évêque d'ordinat., in Le canoniste contemp., 41 (1918), pp. 200-313; A. Villien, Le nouveau code du droit canon. Livre III. De rebus: Titre VI. L'ordination, ibid., 44 (1922), pp. 7-13, 98-105, 194-204, 202-302, 388-99; M. Gomez, De abbatum potestate tonsuram minoresque Ordines conferendi, in Comm. pro relig., 9 (1928), pp. 434-40; 10 (1929), pp. 45-52; M.-J. Gerlaud, Le ministre extraordinaire du Sacré. de l'Ordre, in Revue thomiste, 36 (1931), pp. 874-85; Ph. Maroto, De episcopo proprio quoad ordinat., in Apollinaris, 5 (1932), pp. 238-45; id., De formatione clericali et religiosa alumnorum, in Comment. pro relig., 13 (1932), pp. 175-86; V. T. Schaaf, Episcopus proprius ordinat. religiosorum, in The eccles. rev., 90 (1934), pp. 491-509; J. Moeder, The proper Bishop for Ordinat. and Dimissorial Lettres, Washington 1935; G. B. da Farnese, Il sacr. dell'O. nel periodo precedente la sessione XXIII del Conc. di Trento (1515-62), Roma 1946; Ch. de Beaucourt-Erneste Mura, Les degrés du Sacerdoce, I. Ordres mineurs, II. Ordres sacrés, Parigi 1947; F. M. Cappello, De Ordine, Torino 1947; J. Thomas, L'Ordre: nature et finalité du sacerdoce, in Rev. dioc. de Tournai, 2 (1947), pp. 37-42; id., Presbytérat et Ordres inférieurs, ibid., pp. 232-27; id., Presbytérat et épiscopat, ibid., pp. 335-40; id., L'Ordre et les Ordres: effets sacramentels de caractère et de Grâce, ibid., pp. 500-505; F. Hürth, Commen. cum appendice (in const. apost. Sacram. Ord.), in Period. de re morali, canon., lit., 37 (1948), pp. 9-56.

VI. NULLITÀ DELL'ORDINAZIONE

3. Concetti generali

Quando venga a mancare qualcuna delle

condizioni oggettive o soggettive richieste per la validità dell'Ordinazione (v. SORA), il valore di essa resta annullato: essa perciò è invalida e nulli sono gli oneri o le obbligazioni alla stessa inerenti. Si deve peraltro tener presente che può ben coesistere la validità dell'Ordinazione con la nullità degli oneri, ma non viceversa, come nel caso del timore grave (can. 214) patito dal soggetto nell'ordinarsi.

L'interesse del chierico o dell'autorità ecclesiastica ad accertare la nullità di un'Ordinazione può essere duplice e divergente: e cioè o per provvedere alla sua convalida, e procedere poi agli O. ulteriori, per evitare un hiatus nella concatenazione dei medesimi; o per recedere dallo stato clericale e far ritorno al secolo con esenzione dagli oneri derivanti dagli O. ricevuti, oltreché dai privilegi e dalle prerogative annesse. Mentre però, nel primo caso, per addivenire ad una nuova Ordinazione, almeno condizionata, non si richiede una prova apodittica della sua nullità, ma basta anche solo un dubbio positivo e prudente della medesima, come tale constatato dall'Ordinazione diocesano; nel secondo, invece, l'invalidità deve risultare con morale certezza, previa apposita procedura.

4. Prova della nullità dell'Ordinazione e degli oneri

Nell'attuale legislazione l'importanza pratica della prova della nullità dell'Ordinazione resta circoscritta quasi esclusivamente al presbiterato. Così, salvo casi eccezionali, non si ravvisa un interesse da parte di chicchessia a far la prova di nullità della prima tonsura o degli O. minori, giacché, pur restando impregiudicata la questione della loro validità o meno, il ritorno del chierico minore allo stato laicale non presenta difficoltà, essendo questo fra l'altro lasciato alla sua semplice volontà (can. 211 § 2): è chiaro che esso perderà per ciò stesso uffici, benefici, diritti e privilegi clericali, con divieto di vestire l'abito ecclesiastico e di portare la tonsura. Analogamente si può affermare dei suddiaconi e dei diaconi. Già prima del CIC essi potevano essere ridotti allo stato laicale mediante rescritto della S. Sede con dispensa da tutti gli oneri relativi, celibato compreso; e ciò a maggior ragione devesi affermare oggi, quando soccorra una giusta e grave causa, dopo l'emanazione di due Istruzioni parallele del 27 dic. 1930 [AAS. 23 [1931], p. 120 sgg.] e del 1º dic. 1931 (ibid., 24 [1932], p. 74 sgg.) da parte delle SS. Congr. dei Sacramenti e dei Religiosi, rispettivamente per i suddiaconi e diaconi della propria competenza: un'apposita clausola, però, inserita nel rescritto, impedisce la loro riammissione allo stato primitivo.

La secolarizzazione del sacerdote può essere regolata da un doppio provvedimento canonico a seconda che sia incompleta o completa. Quando questi venisse meno agli altissimi compiti del suo ufficio senza speranza di emenda e la continuazione nell'esercizio del sacro ministero tornasse più in danno che in edificazione e profitto dei fedeli; o per invincibile ripugnanza si fosse riscontrato non idoneo alla pratica fruttuosa del ministero, egli deve o può essere ridotto allo stato laicale con dispensa dalle obbligazioni, salvo restando il celibato; oltre al caso della degradazione, pena comune al sacerdote e in genere ai chierici in sacris (can. 211 § 1) che si siano macchiati di grave colpa (anche in questo caso rimane sempre l'obbligo del celibato). Per ottenere invece la secolarizzazione completa con l'esonero da tutte le obbligazioni, compreso il celibato, è necessario che il sacerdote dimostri o la nullità dell'Ordinazione ricevuta o la nullità degli oneri a quella inerenti: e ciò mediante l'istituzione di apposita causa contro la validità della prima o dei secondi. Ordinarmente tale processo è intentato o per mancanza d'intenzione (simulazione) nel soggetto o per qualche vizio di mente, che intacca il consenso prestato all'O. ricevuto. Il valore degli oneri invece può essere impugnato solo ex metu gravi ab extrinseco incusso (can. 214), che ha resa coatta la recezione degli O.

5. Procedura canonica per la dichiarazione di nullità

Prima del CIC la trattazione di queste cause era regolata

dalla costituzione di Benedetto XIV Si datam del 4 marzo 1748: il CIC ne determina la procedura nei can. 1993-98, che prescrivono una duplice forma, quella strettamente giudiziaria, con la doppia sentenza conforme e l'appello regolato a norma dei processi di nullità matrimoniale; e la forma economica o ad disciplinae tramite. Se non che, a rendere più spedita e sicura la trattazione delle cause in parola, la S. Congr. dei Sacramenti ha emesso il 9 giugno 1931 (AAS, 23 [1931], p. 457 sgg.) le Regulae servandae nei processi del genere, in cui è stabilita ordinariamente la forma processuale economica; senza per altro che rimanga del tutto esclusa la forma giudiziaria, la quale può quindi in qualche caso essere prescritta dalla Congregazione.

Il foro competente per queste cause è stabilito dal can. 1993: e cioè spetta alla S. Congr. dei Sacramenti giudicare quelle con cui s'impugnano le obbligazioni contratte con l'Ordinazione o la stessa validità dell'Ordinazione; sono invece riservate al S. Ufficio quelle in cui è impugnato il valore dell'Ordinazione per difetto sostanziale del rito: qualsiasi giudice inferiore è incompetente ad istruire tali processi se non sia munito di facoltà apostolica. Rientrano inoltre nella competenza del S. Ufficio, per la natura del reato commesso, anche le cause spettanti alla S. Congr. dei Sacramenti, quando il sacerdote che le promuove avesse contratto il cosiddetto matrimonio civile: benché il S. Ufficio, constatata la propria competenza, soglia poi commetterne l'istruzione e la decisione alla S. Congr. dei Sacramenti.

L'ordine procedurale delle cause di competenza di questo dicastero è il seguente:

la S. Ordinazione può essere impugnata per nullità indifferentemente dal sacerdote interessato o dall'Ordinario, di cui è suddito, o nella cui diocesi fu ordinato. La dichiarazione di nullità degli oneri invece può essere invocata solo dal sacerdote, che ritenga di non averli validamente contratti.

Il libello introduttorio di lite, diretto al s. Padre, ma trasmesso alla Congregazione competente, deve contenere una completa e accurata enunciazione della fattispecie e dei motivi che possono far concludere per la nullità, con indicazione della data, del luogo di origine o di dimora del ricorrente e deve essere da lui firmato. Normalmente il libello è trasmesso alla S. Sede per il tramite dell'Ordinario, che sarà quello della diocesi in cui l'oratore è incardinato, o, se trattasi d'un religioso dimesso, l'Ordinario della diocesi di origine o di domicilio: può tuttavia essere inoltrato alla S. Sede direttamente dall'oratore.

Ricevuto il libello, la Congregazione incarica l'Ordinario di svolgere una previa inchiesta, stragiudiziale e segreta, su quanto in esso enunciato e, se la domanda risulti non infondata, spedisce all'Ordinario la lettera di delega per istruire la causa in base ai seguenti dubbi: 1) An constet de nullitate S. Ordinationis in casu; e, se la risposta fosse negativa, 2) An saltem constet de gravi metu et de ratibabitionis defectu ut, ad normam can. 214 CIC, actor redigendus sit ad statum laicalee sine ullis coelibatus et horarum canonicarum obligationibus.

Completato il processo gli atti debbono essere diretti in copia alla Congregazione con il voto pro rei veritate dell'Ordinario, quando questi non abbia fatto da giudice; la decisione è riservata alla S. Congregazione.

Come prima precauzione (can. 1997), appena istituita l'azione giudiziaria, anche se verta solo sulla nullità degli oneri, l'attore dev'essere per cautela interdetto dall'esercizio degli O. Altra precauzione, che suol prendere la Congregazione, è di esigere che l'attore s'impegni, prima della costituzione del processo e con dichiarazione giurata, in caso di esito a lui favorevole, a non risiedere più, né recarsi per qualsiasi motivo nei luoghi dov'è conosciuta la sua condizione di sacerdote, e in special modo nel paese nativo, sotto pena di scomunica: all'adempimento di questa condizione è subordinata l'esecuzione del rescritto apostolico di dispensa o di dichiarazione di libertà dagli oneri.

Le Regulae dettano le norme per la costituzione del tribunale, precisano l'ufficio del giudice, disciplinano

l'esame dell'attore e dei testi, la raccolta dei documenti, degli indizi e delle presunzioni; il modo di provare il difetto di ratifica degli Ordini da parte dell'attore; l'esame fisico di costui, quando occorra, e terminano con la conclusione del processo e l'ordine di spedizione degli atti alla Congregazione. È messo in speciale rilievo che queste cause sono trattate ex officio, sia presso la Curia diocesana che presso la Congregazione, la quale suol procedere mediante i voti di appositi consultori: la dicitura ex officio esclude l'intervento in causa di avvocati e procuratori. Nel caso che dagli atti pervenuti alla Congregazione risulti che o la procedura non fu osservata, o il processo è lacunoso o che presenta difficoltà, eliminabili mediante supplemento d'istruttoria, si penserà a provocarlo d'ufficio; se tutto risulterà in ordine, gli atti avranno l'ulteriore corso e sui medesimi scriveranno i consultori sia in difesa della S. Ordinazione o degli oneri, sia pro rei veritate, sia sotto entrambi gli aspetti a seconda dei casi.

Gli organi preposti alla definizione sono: o la Congregazione plenaria dei cardinali facenti parte del S. Dicastero o una speciale Commissione di consultori costituita all'uopo. Com'è ovvio, la decisione è contenuta nella risposta che sarà data al due sueposti dubbi: se essa sarà affermativa al primo, l'Ordinazione sarà considerata nulla: rimane quindi superflua la risposta al secondo; se invece sarà negativa al primo e affermativa al secondo si dovranno considerare nulli solo gli oneri.

Siccome peraltro il timore grave, di cui al secondo dubbio, è ordinariamente di difficile prova in foro esterno, ammoniva già il Gasparri che la S. Congr. del Concilio, competente prima del CIC in tali cause, soleva per maggior sicurezza rispondere esse locum adeundi Pontificem pro dispensatione; procedura che viene seguita anche attualmente. Le decisioni affermative, sia al primo che al secondo dubbio, sono sempre riferite in udienza al S. Padre e la comunicazione vien fatta agli interessati tramite il rispettivo Ordinario con il rescritto apostolico, che contiene condizioni e clausole che ne regolano l'esecuzione.

BBL.: P. Gasparri, Tractatus canonicus de sacra ordinatione, Parigi 1893. I, pp. 625 e 634; II, p. 982; S. Many, Praeletiones de sacra ordinatione, ivi 1905, p. 399 sgg.; G. M. Van Rossum, De essentia Sacramenti Ordinis, 2ª ed., Roma 1931; F. M. Cappello, De sacramenti, IV, Torino-Roma 1947, p. 480 sgg. Cesare Zerba

VII. L'ORDINAZIONE COME IMPEDIMENTO

1. Nozioni generali. - È sancito dal can. 1072: «I chierici in Sacris invalidamente attentano il matrimonio». Pertanto, l'impedimento dell'O. è una vera inabilità a contrarre matrimonio che non cessa, per sé, nemmeno con la pena della deposizione, degradazione, o riduzione allo stato laicale e riguarda direttamente il matrimonio da contrarre, indirettamente l'uso lecito del matrimonio eventualmente già contratto prima dell'Ordinazione.

Perché si verifichi l'impedimento suddetto, si richiede che alcuno abbia ricevuto gli O. maggiori (i chierici minori per il disposto del can. 132 § 2 in caso di matrimonio decadono ipso iure dallo stato clericale); che l'Ordinazione sia stata liberamente ricevuta (cessa perciò ogni inabilità nei casi di coartazione o mancanza di ratibabito di cui al can. 214, se legittimamente dimostrata: can. 1998 § 1); che l'Ordinazione stessa sia stata ricevuta con la conoscenza dell'obbligo gravissimo del celibato.

2. Fondamento giuridico dell'impedimento. - Non essendo il matrimonio natura sua incompatibile con lo stato clericale, l'impedimento dell'O. non proviene da legge divina, ma soltanto da legge ecclesiastica, come prova chiaramente la tolleranza della Chiesa dei primi secoli, la prassi della Chiesa orientale ed il fatto che la Chiesa può da esso dispensare. È tuttora però controverso se l'obbligo del celibato provenga immediatamente dalla legge ecclesiastica o dal voto, oppure dall'una e dall'altra.

3. Cenni storici. a) Per la Chiesa occidentale. - Quantunque all'epoca della riforma gregoriana molti scrittori (cf. s. Pier Damiani, De coelibatus sacerdotum: PL 145, 380; id., Secunda dissertatio contra clericos intemperantes: PL 145, 408 ecc.) e dopo i decreti del Concilio Romano del 1049 anche i papi e soprattutto Gregorio VII aves-

sero considerato nullo il matrimonio dei preti (v. CELIBATO), il celibato nella Chiesa occidentale appare ufficialmente e con chiarezza come impedimento dirimente all'inizio del sec. XII, nel Concilio Lateranense II (a. 1123) che nel can. 21 così stabilisce: « Praesbyteris, diaconibus, subdiaconibus... concubinas habere seu matrimonia contrahere penitus interdicimus: contracta quoque matrimonia ab huiusmodi personis disrupti... juxta sacrorum canonum diffinitio medicamus etc. » (Mansi, XXI, col. 286). Il che viene confermato dal Concilio Lateranense III (a. 1139), che alcuni autori ritengono essere stato il primo a legiferare in proposito. Nel suddetto Concilio, mentre al can. 6 viene punito con la privazione dell'ufficio e beneficio ecclesiastico il suddiacono che abbia preso moglie o tenga con sé una concubina, essendo ciò indegno di coloro che sono « templum dei, vasa Domini, Sacrarium Spiritus Sancti » (Mansi, XXI, col. 528), nel can. 7 si proibisce di ascoltare la Messa celebrata da preti ammogliati o concubinari e si stabilisce « Statuimus quatenus episcopi, presbyteri, diaconi, subdiaconi... uxores sibi copulare praesumperint separantur. Huiusmodi namque copulationem quam contra ecclesiasticam regulam constat esse contractam, matrimonium non esse censemus » (ibid.). E sempre più chiaramente si nega a matrimoni di tal genere ogni valore nelle Decreti dei romani pontefici da Alessandro III (c. 4, III, 3) a Gregorio IX.
Da ciò appare quanto giustamente sia stata condannata, perché storicamente falsa, la proposizione 72 del Sillabo di Pio IX, la quale faceva risalire l'origine dell'impedimento dell'O. soltanto a Bonifacio VIII (Denz-U, 1772). Infine il Concilio di Trento definì dogmaticamente: « Si quis dixerit clericos in Sacris Ordinibus constitutus posse matrimonium contrahere contractumque validum esse non obstante lege ecclesiastica... anathema sit. » (sess. XXIV, can. 9, Denz-U, 979).

b) Per la Chiesa orientale. — Va anzitutto osservato che nella Chiesa orientale non è in vigore una legge che valga allo stesso modo per tutti; bisogna infatti considerare quanto prescrivono i singoli riti. Generalmente però si può affermare che anche oggi legge fondamentale della Chiesa orientale è il Concilio Trullano (a. 692), il quale, pur permettendo che i coniugati siano promossi al suddiaconato, diaconato, sacerdozio, prescrive « ut subdiaconi qui sacra mysteria contractant et diaconi et presbyteri secundum proprios terminos a consortibus abstineant » (can. 13: Mansi, XI, 948; cf. pure ibid., cann. 6, 12, 48: Mansi, XI, 944 sgg., 965). Dopo l'Ordinazione, però, non è più consentito al suddiaconi, diaconi, preti, ed, a fortiori, si vescovi di contrarre matrimonio (Benedetto XIV, cost. Anno vertente, 19 giugno 1750, § 13 e can. 6 del Concilio Trullano: Mansi, XI, 944). Non è certa però l'invalidità di esso; che anzi, contrariamente a quanto pensano comunemente gli autori, il Bobak (op. cit. in bibl., p. 147 sgg.) ha dimostrato che è un errore addurre il Concilio Trullano e la legislazione giustiniana (Novella VI, 1) come leggi irritanti per il matrimonio dei chierici in Sacris della Chiesa orientale. Del resto anche Benedetto XIV, per quanto ammetta che tali matrimoni sono illeciti in forza del Concilio Trullano, asserisce che nullibi è sancita la invalidità di essi. È invece esplicitamente sancita la invalidità dei matrimoni degli italo-greci (Benedetto XIV, cost. Etsi pastoralis del 16 marzo 1742, § 8, n. 27).

6. Dispensa

Che l'impedimento dell'O. sia dispensabile dipende dal fatto che esso proviene da legge ecclesiastica. Il potere di dispensare compete — di potestà ordinaria — soltanto al Sommo Pontefice; il quale non se ne è mai servito nei confronti di vescovi; eccezionalmente se ne è servito, per ragioni di ordine pubblico, nel caso di sacerdoti; raramente se ne serve nel caso di diaconi, con qualche maggior frequenza quando si tratta di suddiaconi.

Storicamente sono certi due casi di dispense generali: quello avvenuto per una causa di ordine pubblico sotto Giulio II nel 1554 e riguardante tutti i sacerdoti inglesi che avevano attentato matrimonio prima della restaurazione della regina Maria, perché gli Inglesi fossero indotti più facilmente al ritorno nella Chiesa cat-

colica; e quello che ebbe luogo per la pacificazione religiosa della Francia, sotto il pontificato di Pio VII, il 15 ag. 1801, e del quale usufruirono duemila sacerdoti (lo stesso Pontefice non volle però convalidare il matrimonio del principe di Talleyrand, già vescovo di Autun). In pericolo di morte possono dispensare anche gli Ordinari, i confessori, i parroci, limitatamente però al diaconato e suddiaconato per i motivi previsti dai cann. 1043-45 del CIC (v. CASO URGENTE; PERICOLO DI MORTE). Quantunque poi non si richieda più, come ritenevano gli antichi autori, la causa pubblica, si richiede sempre una causa, sia pure privata, ma proporzionata alla gravità della legge dalla quale si concede la dispensa. Concessa la dispensa, il chierico ridotto allo stato laicale non può più esercitare gli O.

7. Pene

A coloro che contravvengono alla disciplina della Chiesa in materia così grave sono comminate severe sanzioni: 1) la scomunica latae sententiae, simpliciter reservata alla Sede Apostolica sia per i chierici in Sacris che per la persona con la quale essi ossassero attentare il matrimonio anche solo civile (can. 2388 § 1). Poiché però il canone citato richiede la volontà deliberata di violare la legge (praesumentes), si applica il can. 2229 § 2 e quindi qualsiasi diminuzione di imputabilità, per difetto di avvertenza o di consenso, esime dalla pena latae sententiae; 2) la perdita ipso facto di tutti gli uffici (can. 188 § 5); 3) l'irregolarità ex delicto (can. 985 § 3); 4) la degradazione, se i rei ammoniti non si ravvedano entro un determinato tempo; 5) inoltre i chierici sono anche sospetti di eresia, perché essi di fatto mostrano di ritenere che il loro matrimonio sia valido. L'assoluzione dalla scomunica di cui sopra è riservata alla S. Penitenzieria che il 4 maggio 1937 pubblicò una dichiarazione secondo la quale detta scomunica non rientra nei casi urgenti di cui al can. 2254 § 1 (AAS, 29 [1937], p. 283); il che vale per ogni persona, anche se cardinale, salvo, s'intende, che dalla stessa S. Penitenzieria non sia stata concessa una facoltà particolare. Che se l'assoluzione fosse stata data in pericolo di morte, si deve ricorrere allo stesso S. Tribunale, com'è stabilito per le censure riservate specialissimo modo alla S. Sede, a norma del can. 2252 (AAS, 28 [1936], p. 242).

6. L'impedimento dell'O. e la legislazione civile. — I Codici civili moderni, eccetto qualcuno, ignorano completamente l'impedimento dell'O. (esso è impedimento dirimente in Austria ed in Spagna). In Italia anche, dopo il Concordato del 1929, il Codice Civile non prevede quale impedimento per il matrimonio civile né l'O. né il voto solenne di castità. Tuttavia alcuni giuristi italiani ed alcuni canonisti ritengono che l'ordinato in Sacris non possa, in regime concordatorio, contrarre matrimonio civile, se non dopo avere ottenuto dalla S. Sede la dispensa dall'impedimento.

BIBL.: oltre i testi di diritto matrimoniale canonico e concordatorio cf. la voce CELIBATO e inoltre: A. Mancini, L'impedim. matrimoniale del can. 1932 nel Tribunale di penitenza, in Palestra del clero, 8 (1929), pp. 438-39; P. Vito, Il voto solenne e l'O. sacro di fronte al matrim. civile nelle disposiz. concordatorie, in Perice manus, 8 (1933), p. 855-57; I. Rossi, Decretum « Lex sacri coelibatus » brevissima explicatur, Torino 1938; A. B. Kuypers, Clerical celibato, Londra 1940; I. Bobak, De coelibatus ecclesiastico deque impedimento ordinis sacri apud orientales et praesertim apud Ruthenos, Roma 1941. Innocenzo Parisella

III. I RITI LITURGICI DELL'ORDINAZIONE.

1. Per i riti dell'Ordinazione nella liturgia latina si vedano le voci: ACCOLITATO; DIACONO; ESORCISTA; ESORCISTATO; LETTORATO; OSTIARIATO; PRESBITERATO; SUDDIACONATO; VESCOVO. Si vedano inoltre le voci: ORDINES ROMANI; PONTIFICALE; SACRAMENTARIO; TONSURA.

8. NELLE LITURGIE ORIENTALI

Teologicamente si distingue fra promozione e dignità ecclesiastica (p. es., arcidiaconato, corepiscopato) e O. sacro e, quanto a quest'ultimo, fra Ordini minori e maggiori. Liturgicamente queste distinzioni non sono sempre indicate da un gesto rituale diverso, sebbene in genere l'imposizione delle mani sia esclusa per gli O. minori (ma nel rito caldeo essa ha luogo per l'Ordinazione del lettore e del suddiacono; nel rito armeno per quella del suddiacono; nei riti siro, ma-

ronita e copto il vescovo tocca le tempie nelle Ordinazioni minori); le formole però indicano sempre quale sia l'O. che si conferisce. Più il grado gerarchico conferito è alto, più solenne diventa anche la cerimonia liturgica. Non rara è la proclamazione con la quale si indica che un tale diacono, sacerdote, ecc. viene ordinato per tale chiesa sita in tale luogo. Anticamente l'unico gesto rituale era l'imposizione delle mani (cf. Act. 6, 6, I Tim. 4, 14 e 5, 22 e II Tim. 1, 6); nella Traditio Apostolica di s. Ippolito precede il consenso dei presenti e l'imposizione delle mani è accompagnata da una sola preghiera e seguita dal bacio di pace, il quale è insieme quello della Messa che continua subito con l'Offertorio ed il Prefazio (ed. B. Botte, Parigi 1946, p. 27); nel l. VIII, 4, 2 delle Constitutiones Apostolicae (ed. F. Funk, p. 475) precedono le interrogazioni sulla persona del consacrando vescovo, oltre le mani si impone anche il Vangelo, segue la Messa, ma l'introduzione e l'abbraccio hanno luogo l'indomani. Ancor oggi, in quasi tutte le Ordinazioni di ogni rito, si ritrova uno schema fondamentale: una proclamazione con la formula: Divina gratia quae semper supplet defectus nostris..., l'imposizione delle mani (e per il vescovo del Vangelo) con la preghiera, la vestizione dei paramenti sacri propri al nuovo O. ricevuto, l'abbraccio fraterno.

Questa semplicità è stata meglio conservata nel rito bizantino, ma invece di una preghiera con l'imposizione delle mani, ve ne sono due; si noti che questo gesto accompagna anche la proclamazione: Divina gratia... in maniera tale che non pochi, ma forse a torto, hanno considerato questa proclamazione come il rito essenziale dell'O. conferito. Dai Ruteni è stata introdotta la traditio instrumentorum. Inni e talvolta un piccolo ufficio, con lezioni e salmi, accompagnano le Ordinazioni armene; in esse l'imposizione delle mani è ripetuta e la traditio instrumentorum fu accettata anche dai dissidenti. Nel rito siro precede un primo ufficio (inno, sedro, incensazioni, lezioni), segue una preghiera di ringraziamento e prima di imporre le mani il vescovo passa tre volte le sue mani dai doni consacrati posti sull'altare (l'O. si conferisce alla Comunione della S. Messa) al capo dell'ordinamento. I Maroniti usano diversi formulari, tuttora manoscritti, e moltiplicano preghiere e imposizioni delle mani. Nel rito caldeo precedono parecchie preghiere, anche composizioni poetiche, ma è stato conservato l'antico uso di una sola preghiera con una sola imposizione delle mani. Presso i Malabaresi si adopera il Pontificale romano in lingua latina. Nel rito copto, come anche nel rito siro e maronita, il vescovo pone le sue dita sulle tempie di chi riceve gli O. minor

i. In ogni rito le preghiere e i canti sono ricchi di dottrina, specie riguardo allo relazioni fra Cristo e la Chiesa; l'idea fondamentale è quella di una infusione della Grazia dello Spirito Santo per rendere l'ordinato atto al suo ministero sacro

Vedi tav. XI.
BIBL.: H. Denzinger, Ritus Orientalium, II, Würzburg 1864 (versione latina per tutti i riti, eccetto il bizantino; riferisce le opere del suoi predecessori: Morinus, Assemani, Renaudot, ecc.); il testo greco del rito bizantino nell'Eucologica, Roma 1873, pp. 129-40 (versione francese in Mercenier-Paris, La prière des Églises de rite byzantin, I, Chevetogne 1947, pp. 367-89); A. Dmitrievskii, Stavlennik, Kiev 1904, pp. 41-80 (in russo); A. Neselovskii, Čini hirotešii i hirotonii, Kamenetz-Podolsk 1906 (studio storico); J. M. Hanssens, La forme sacramentelle dans les ordinations sacerdotales de rite grec, in Gregorianum, 5 (1924), pp. 208-77; 6 (1925), pp. 41-80; M. Blondel, Les ordinations chez les Melhites, Harissa 1946 (testo greco, arabo, versione francese e spiegazione); Pl. de Meester, Studi sui Sacramenti, Roma 1947, pp. 241-74; F. C. Conybeare, Rituale Armenorum, Oxford 1905, pp. 228-42 (vers. inglese dell'ordinazione del lettore, sud-diacono, diacono e sacerdote secondo documenti antichi); Liturgia della Messa armena, trad. it., Venezia 1938, pp. 72-80 (dà il rito dell'O. del diacono e del sacerdote, abbreviato); I. Graffin, Ordination du prêtre dans le rite jacobite, in Revue de l'Orient chrétien, 1 (1896), pp. 1-36 (testo del ms. sir. 112 della Bibl. Naz. di Parigi con traduzione); F. Nau, Une profession de foi jacobite, in Rev. Or. chrétien, 17 (1912), pp. 324-37 (dallo stesso ms. di Parigi 112 dell'anno 1239); Fr. Dunkel, Eine syrisch-jakobitische Bischofsreihe in Jerusalem, in Das heilige Land, 71 (1927), pp. 94-101 (descrizione di un testo oculare). Alfonso Raes

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“ORDINE E ORDINAZIONE.” Enciclopedia Cattolica, vol. IX (1952), p. 154. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/ordine-e-ordinazione.