PRIVILEGI DEI CHIERICI. - Sono speciali immunità che costituiscono parte ECCLESIASTICO (v.) e rappresentano nel loro insieme la cosiddetta immunità personale. Tali p., che riassumono le garanzie concesse allo stato clericale in considerazione del suo carattere sacro e della libertà necessaria all'esercizio delle relative mansioni, sono in numero di quattro, noti con le storiche denominazioni: canonis, fori, immunitatis, competentiae. Nel diritto canonico vigente essi sono rispettivamente disciplinati come segue.
I. *PRIVILEGIUM CANONIS* - È una protezione speciale contro le violenze. Trae il suo nome dal can. 15 del 11 Concilio Lateranense del 1139 (c. 29, XVII, q. 4).
Il CIC dichiara che commettono delitto di sacrilegio (v.) coloro che recassero ingiuria reale (cioè con vie di fatto) ad un chierico (can. 119). È quindi una speciale tutela penale concessa ai chierici a difesa della loro persona, ed è estesa (oltreché a tutti i chierici, anche semplicemente tonsurati) ai religiosi d'ambo i sessi, anche non vizi (can. 614), e ai membri delle associazioni pie vivenzi in comune sotto una regola, approvata dall'autorità, benché senza voti pubblici (can. 680). Il p. concerne, come si è visto, la sola realis iniuria, cioè le vie di fatto che toccano materialmente la persona, e che ledono o l'integrità del corpo, o l'onore o la dignità (ad es., gli spunti contro la persona, la lacerazione di abiti, ecc.), o la libertà personale del chierico. La gravità della sanzione comminata per la violazione di questo p., è graduata secondo la dignità e la posizione dell'offeso. Chi usa violenza contro il Papa incorre la scommessa in modo specialissimo riservata alla Sede Apostolica: è ipso facto vitandus, infame di diritto, e, se chierico, deve essere degradato; se contro un cardinale o legato del Papa, incorre la scommessa specialmente riservata alla Sede Apostolica, è infame di diritto e sarà privato dei benefici, uffici, dignità, pensioni o qualiasi altro incarico, ma non degradato; se contro un patriarca, arcivescovo, vescovo, anche titolare, incorre nella scommessa latine, specialmente riservata alla Sede Apostolica; se contro altri chierici o religiosi, è soggetto a scommessa riservata al proprio Ordine, che può aggiungere altre congrue pene (can. 2343).
Data la gravità e la natura della sanzione, la violazione del p. presuppone naturalmente un adeguato elemento intenzionale. Già in ordine alla necessità di tale elemento i vecchi canonisti insegnavano che l'espressione suadente diabolo usata dal noto canone significava appunto la prava intenzione, l'imputabilità morale, necessaria a costituire il reato (Pateri), e che pertanto non incorrerebbe nella censura chi percuotesse, od anche uccidesse il chierico per giusta difesa, o per accidente non imputabile, ovvero ignorandone il carattere. Analogamente si ritiene nel diritto vigente che se la lesione è inferta per distrazione, o se a seguito di un impulso leggermente colpevole, o per difesa personale che non oltrepassi i limiti ragionevoli permessi, non ricorre né la qualifica né la sanzione.
II. *PRIVILEGIUM FORI* - In forza del can. 120 i chierici in tutte le cause civili (contenzione) o criminali devono essere giudicati (convenienti debenti) dal giudice ecclesiastico, nisi aliter pro locis particulabimus legitime provisum fuerit; ossia eccetto che sia diversamente provveduto in modo legittimo (cioè in virtù di un concordato o di una legge pontificia territoriale o anche - secondo la dottrina dominante - di una consuetudine) per singoli territori. Secondo il medesimo canone, poi, per muovere azione contro i chierici davanti ai tribunali laici è necessaria l'autorizzazione dell'autorità ecclesiastica, ossia della S. Sede o dell'Ordinario a seconda del grado gerarchico o dell'ufficio del convenuto. Chi infrange queste disposizioni, è colpito dalla scommessa o da pene minori, in relazione al grado del convenuto. Gli Ordinari peraltro non devono denegare ai laici, salvo una giusta e grave causa, la facoltà di convenire dinanzi al tribunale secondo gli ecclesiastici di grado gerarchico inferiore, principalmente quando siano fallite le pratiche per una composizione amichevole della vertenza (can. 120 § 2). D'altra parte i chierici, convenuti in giudizio da chi non ha chiesto l'autorizzazione dell'autorità ecclesiastica, possono, per evitare mai maggiori, comparire davanti al giudice laico, informandone il Superiore dal quale si sarebbe dovuta ottenere la licenza (can. 120 § 3). Il p. si riferisce al caso in cui il chierico sia citato dinanzi al foro laicale, come reo o convenuto in senso proprio; non come teste, o in qualità di amministratore o tutore, e così pure quando sia convenuto per concessione o continenza di causa (p. es., chiamato in garanzia), o quando, rendendosi egli stesso attore contro un laico, venga a sua volta riconvenuto dalla controparte.
Il riconoscimento del privilegium fori dei chierici, che si riconnette alla più generale questione del riconoscimento del foro ecclesiastico (cioè della giurisdizione della Chiesa nella sfera di rapporti, anche in materia civile o penale, altrimenti pertinenti allo Stato) è stato fra i più contrastati dalle legislazioni statuali moderne, dopo un luogo periodo di osservanza quasi generale.
La sua origine infatti, almeno per le cause civili, si fa risalire alla legislazione giustiniane (Nov. 1, LXXIX, c. 8; 1, LXXVIII, c. 21; 1, CXXIII, c. 22). I concili delle epoche franca e carolingia confermano il principio, pur con qualche limitazione, e poi i grandi papi del medioevo, Alessandro III, Celestino III, Innocenzo III, ne estesero l'applicazione a tutte le cause civili e criminali, eccettuate solo le cause di natura feudale (c. 1, 6, 7, X, II, 2). Dopo le Decretali, con la progressiva centralizzazione delle istituzioni statuali, l'opposizione al p. andò man mano accentuandosi, mentre la Chiesa, dal canto suo, non consentì mai a rinunciarvi in linea di principio. Perciò essa lo riaffermava nel Concilio di Trento (sess. XXIII, De ref., c. 6; sess. XXIV, c. 20), e più recentemente nel *Sillabo* di Pio IX (prop. 31) e nel *motu proprio* di Pio X, *Quantavis diligentia*, del 9 ott. 1911, ove si proclamava che non soltanto le persone investite di pubblico potere, ma anche i privati che
traevano i chierici davanti al tribunale secolare senza autorizzazione dell'autorità ecclesiastica, cadevano sotto la scomunica riservata alla S. Sede. Peraltro questa precisò poi che potevano giuridicamente mantenersi le consuetudini antiche e immemorabili e le concessioni concordate che circoscrivessero o avessero abrogato il p. Questa dottrina, come si è visto, è passata nel Codice. Si dubita se, nei paesi ove il p. è legittimamente abolito per una delle suddette cause (consuetudine o patti concordati), debba ugualmente osservarsi la prescrizione di cui al can. 120 § 2, che richiede l'autorizzazione dell'autorità ecclesiastica per convenire i chierici davanti ai tribunali dello Stato. Autorevoli opinioni sono per l'affermativa. Quanto al diritto territoriale per l'Italia - dove, come è noto, per la legge Siccardi, 9 apr. 1850 n. 1013, estesa poi alle province annesse, il foro ecclesiastico era stato abolito con atto unilaterale dello Stato, mai riconosciuto dalla S. Sede - attualmente la dottrina prevalente ritiene abolito il p. del foro in materia penale, per effetto del Concordato Lateranense, e in particolare del disposto dell'art. 8 che considera il caso di deferimento al magistrato penale di un ecclesiastico o di un religioso per delitto. Se ne inferisce che, avendo la S. Sede convenuto ed approvato che in caso di delitto il sacerdote o il religioso possa essere giudicato o anche condannato dal foro secolare, chiedendo solo che in caso di condanna non sia detenuto con i condannati laici ma in locale separato, ha riconosciuto così la competenza del tribunale secolare a giudicare il chierico, e pertanto rinunciato alla immunità del foro privilegiato. Alcuni ne vorrebbero dedurre a fortiori la rinuncia del foro ecclesiastico anche per le procedure contenziosse, in quanto in queste non ricorrerebbero le ragioni di riguardo alla dignità sacerdotale come per quelle penali; ma altri oppongono che nel silenzio dell'art. 8 non può ritenersi che la Chiesa abbia rinunciato al privilegio, ed altri ancora che questo si intenda conservato nel senso che l'attore sia tenuto a premunirsi della licenza dell'autorità ecclesiastica secondo il prescritto del can. 120 § 2 CIC (prassi più comunemente osservata).
III. *PRIVILEGIUM IMMUNITATIS*. - Con questo privilegio, detto anche p. *exemptionis*, si intendeva in passato un'immunità del chierico che abbracciava in linea di principio tutte le prestazioni e gravezze derivanti dalla giurisdizione civile, quindi sia gli oneri propriamente personali incompatibili con lo stato clericale (come il servizio militare [v.], l'ufficio di giudice nelle cause profane, ecc.) sia gli oneri costituiti dall'obbligo del pagamento di tributi tanto personali quanto patrimoniali (questi ultimi detti anche usualmente oneri reali). Il p., la cui origine può farsi risalire alle immunità già attribuite ai sacerdoti pagani e che gli imperatori cristiani concessero poi ai ministri del Vangelo, doveva esonerare perciò i chierici dalle prestazioni personali, non confinati al loro stato, e recare anche l'esenzione dei loro beni dai pubblici tributi. In pratica però l'istituto nel corso dei secoli non rimase sempre nettamente delineato se non in quanto vera e propria immunità personale del chierico (chiamata anche perciò *privilegium servitiorum*), mentre l'immunità dai tributi venne spesso confusa o accomunata promiscuamente con l'immunità reale spettante ai beni ecclesiastici. Il CIC, riaffermando i vari p. dei c., così dispone in ordine a questo: *Clerici omnes a servitio militari, a numeribus et publicis civilibus officiis a statu clericali alienis immunes sunt* (can. 121). Si prescrive perciò nel canone l'esenzione dei chierici dalla prestazione del servizio militare e dagli incarichi ed uffici pubblici, contrari allo spirito ed allo stato clericale. Principio dettato sia dalla necessità di garantire la libertà e la dignità dei chierici, sia da quella di mantenerli estranei a qualsiasi attività contraria o non conveniente al carattere mite richiesto per il servizio divino. Perciò a questo p. fa riscontro un parallelo dovere nei chierici di astenersi da determinati uffici e attività (cf. can. 139, 141, 188, n. 6). Nel testo del can. 121 non si fa menzione espressa dell'esenzione dei chierici dai tributi. Si è chiesto perciò se anche questa esenzione potesse intendersi compresa nella immunità *a numeribus et publicis civilibus officiis a statu clericali alienis* di cui parla il canone, ovvero no. Fra le diverse opinioni al riguardo sembra possa affermarsi che nel can. 121 si intenda *munus* nel senso di servizio, coordinato, se non equivalente, al concetto di *officium*, e che pertanto non debba intendersi compresa nella predetta norma l'esenzione dagli oneri tributari. Questa, d'altra parte, benché ancora menzionata nelle trattazioni anteriori al Codice, non rappresentava ormai praticamente che un ricordo storico, non solo perché caduta per lo più in desuetudine, ma anche per effetto della deroga espressa a tale esenzione contenuta in numerosi concordati conclusi dalla S. Sede anteriormente al Codice. Onde poteva ben dirsi che su questo punto si fosse già fissato, all'atto della codificazione, come diritto particolare in molti Stati, un vero *ius concordatarium* che prendeva atto della già avvenuta abolizione del p. Il CIC non ha fatto così che consacrare, sia pure tacitamente, questa che ormai era la disciplina universale in effetto vigente. Ridotto perciò il p. dell'immunità alla esenzione del servizio militare e dagli incarichi ed uffici pubblici, può vedersene, di fatto, in questa più circoscritta configurazione, un riconoscimento più o meno ampio ed esplicito in vari ordinamenti concordatari e statuali. Per il diritto territoriale italiano, la materia è regolata negli artt. 3 e 4 del Concordato. Per effetto di questi, oltre alla facoltà di rinviare il servizio militare al ventiseiesimo anno di età concessa ai seminariati e ai novizi, vengono esentati dal servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale, i chierici *in sacris* e i religiosi professi. In caso poi di mobilitazione generale, sono dispensati dal presentarsi alla chiamata i sacerdoti con cura di anime (Ordinari, parroci e coadiuvatori, ecc.). Gli altri chierici o religiosi sono di preferenza destinati ai servizi sanitari e, se sacerdoti, conservano l'abito ecclesiastico, esercitando fra le truppe il sacro ministero sotto la giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare (art. 3). Ecclesiastici e religiosi sono inoltre esenti dall'ufficio di giurato (art. 4).
IV. *PRIVILEGIUM* O *BENEFICIUM COMPETENTIAE*. - Questo p. o beneficio, già concesso in diritto romano a determinate categorie di debitori (fra cui i veterani e in genere i soldati) e per cui questi avevano diritto a non essere condannati a pagare se non nella misura delle loro facoltà (*in id quod facere possunt*), esteso poi dai glossatori ai chierici, per analogia fra la milizia terrena e quella sacerdotale, si fondò specialmente su un'antichissima consuetudine appoggiata ad una larga interpretazione della celebre decretale *Odoardus* (c. 3, X, III, 23).
Ora in questa materia il can. 122 afferma il diritto del chierico a che, ove sia obbligato a soddisfare il creditore, non gli sia tolto il minimo necessario al decorso mantenimento, a prudente arbitrio del giudice ecclesiastico (cf. anche can. 1923 § 1). Resta ferma l'obbligazione del chierico di soddisfare quanto prima le ragioni del creditore. In pratica questo p. ha ormai perso quasi ogni significato, dati i limiti apposti nelle moderne legislazioni all'esecuzione forzata. Un'esenzione di pignorabilità stabilita nell'art. 6 del Concordato con l'Italia non può assumere il carattere di riconoscimento del p., perché concessa in eguale misura agli impiegati dello Stato.
V. *NATURA DEI P. DEI C. -* I p. dei c., di cui sin qui si è fatto parola, costituiscono prerogative che, in quanto l'espressione possa convenire a istituti dell'ordinamento canonico, debbono considerarsi d'ordine pubblico, essendo stabiliti non tanto nell'interesse personale del singolo, quanto in quello della categoria cui appartiene. Perciò essi sono indeclinabili: il chierico non può rinunciarvi, ma soltanto perderli per motivi previsti dal diritto. Tali sono la riduzione allo stato laicale e la privatizzazione perpetua del diritto di vestire l'abito ecclesiastico. Se questa pena è rimessa o il soggetto è riammesso nel ceto clericale, i p. perduti si riacquistano (can. 123, 213 § 1, 2304). Nel caso in cui la privazione del diritto all'abito ecclesiastico sia solo temporanea, fin quanto essa duri i p. rimangono sospesi (can. 2300). Quanto alle persone in cui favore i p. sono stabiliti, è da tener presente che essi competono, oltre che ai chierici veri e propri, anche ai religiosi d'ambito i sessi, compresi i novizi e i conversi.