PROCESSIONE

PROCESSIONE. - Da *pro* «avanti» e *cedere* «camminare», è in generale il procedere cerimonialmente, in pubblico, a passi misurati, di un gruppo che precede o segue un simulacro o un personaggio illustre.

I. NELLA LITURGIA CATTOLICA

La p. è una supplica solenne fatta in onore e lode di Dio o dei santi, in ringraziamento, in penitenza e in espiazione, specialmente in tempi di calamità. È un atto tanto di omaggio verso Dio, quanto di esaltazione del sentimento religioso (CIC, 1200 § 1). Le p. si chiamano anche *litaniae, rogationes, supplicationes*.

L'ordine della p. è disposto dal Rituale romano (tit. IX): la Croce apre sempre il corteo, seguita dal popolo (due a due) e clero secondo l'ordine gerarchico; si cantano salmi e inni (s. Agost., *De civ. Dei*, 22, 8) e si recitano preghiere apposite, in alcune regioni od occasioni accompagnate da danze e gesti ritmici (p. es., la famosa p. danzante di Echternach in onore di S. Willibrordo, il martedì di Pentecoste); oltre la Croce si portano altri simboli sacri, stendardi, reliquie, statue, ecc. Si distinguono p. indipendenti da altri atti liturgici, come le litanie, le p. eucaristiche, i pellegrinaggi, quella del ricevimento del vescovo al suo ingresso o nella visita pastorale e p. congiunte a funzioni liturgiche, come le p. stazionali, dei ceri, delle palme, al fonte battesimale. Vi sono p. ordinari, che ricorrono ogni anno in alcune feste o in certi giorni (dei ceri, delle palme, le litanie, ecc.), o straordinarie, che vengono indette per circostanze particolari in occasione di una calamità o di un ringraziamento.

P. religione erano e sono in uso presso tutti i popoli (v. sotto). Prima della pace costantiniana i cristiani avevano soltanto quelle funebri; alla fine del sec. IV a Gerusalemme, come si narra nella *Peregrinatio* di Eteria (CSEL, 39, cap. 24 seg., pp. 71-101), le p. commemorative degli avvenimenti della vita di Cristo a Gerusalemme, Betlemme, ecc. erano già molto sviluppate. S. Ambrogio (Ep. 22 ad sor.) e S. Agostino (Conf., IX, 7) descrivono p. in occasione della traslazione di reliquie. A Roma si introducono le litanie dette maggiori (v. ORSO, SANTO) in sostituzione della festa pagana in onore di Robbio (25 apr.). Parte integrante della vita liturgica sono le p. stazionali, riprese e riordinata da Gregorio I, nelle feste anniversarie dei martiri, specialmente nei maggiori giorni festivi dell'anno ecclesiastico e in quelli feriali della Quaresima. Nelle quattro più antiche feste mariane (Natività, Annunciazione, Purificazione e Dormizione o Assunzione) si faceva una grande p. con faccolata da S. Adriano al Foro fino a S. Maria Maggiore. Nella liturgia della Messa si formavano le 3 p. cerimoniali dell'entrata del celebrante (*Introitus*), delle offerte dei fedeli all'Offertorio e della Comunione; si aggiungeva poi quella per la lettura del Vangelo. Nei tempi di pubbliche calamità si introducavano p. straordinarie di penitenza (famosa quella del 591 ordinata da s. Gregorio Magno). Per impetrare la benedizione celeste sui frutti della campagna, oltre quelle delle rogazioni minori, si facevano altre p. attraverso i campi con 4 stazioni per cantare gli inizi dei 4 Vangeli, ciascuno nella direzione di uno dei quattro punti cardinali; in alcune regioni poi si facevano a cavallo con il S. Mois Sacramento o con una reliquia del Preziosissimo Sangue (*Blutritt* di Wein-garten in Germania). La più solenne di tutte è la p. eucaristica della festa del *Corpus Domini* e in occasione dei congressi eucaristici sia nazionali che internazionali.

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(fot. Alinari)
Procaccini, Giulio Cesare - Sposolizio di s. Caterina - Milano, Pinacoteca di Brera.

P. grandi e pittoresche si fanno in Spagna, famosa quella, p. es., del Rosario o quella della durata di 10-12 ore nella Settimana Santa a Siviglia e in altre città spagnole. In Germania fiorirono negli ultimi anni le p. penitenziali notturne fatte da uomini durante la Quaresima.

BIBL.: L. Eisenhofer, Handbuch der kath. Liturgik, 1. Friburgo in Br. 1932, pp. 262-64; G. Schreiber, Wallfahrt und Volkstum, Düsseldorf 1934; H. Garcia, La Semana Santa de Madria en el siglo XVIII, Madrid 1935; G. Schreiber, Volk und Volkstum, Monaco 1936; id., Deutschland und Spanien, Düsseldorf 1936; B. Kötting, Peregrinatio Religiosa... in der alten Kirche, Münster 1950; M. Rignetti, Man. di stor. liturg., 1. 2a ed., Milano 1950, pp. 332-41.

II. DIRITTO CANONICO

Nell'attuale disciplina della Chiesa le p. si distinguono in ordinarie e straordinarie; le prime sono legate a giorni fissi dalla liturgia o da consuetudini locali, come quelle della festa della Purificazione della B. Vergine, della Domenica delle Palme, del giorno del Corpus Domini, delle Rogazioni; le seconde vengono indette in circostanze speciali di carattere pubblico, come sarebbero le p. di penitenza per implorare la cessazione di un flagello, in caso di peste, guerra, fame, siccità, ecc. (Caeremon. Episc., lib. II, cap. 16, 21, 32, 33 n. 8 sg.; Rituale Romanum, tit. IX, cap. 1, n. 8; CIC, can. 1290 § 2). Le p. si distinguono ancora in pubblico, a cui propriamente conviene la definizione data sopra a norma del can. 1290 § 1, e private, che o si fanno in edifici privati o da persone private senza vera convocazione di tutto il popolo fedele. A queste ultime si accomunano quelle che sono fatte dal clero e fedeli, addetti ad una particolare chiesa o che vengono condotte per le vie dai regolari o fratelloni (cf. S. R. Rota, 3 febbr. 1922; AAS, 14 [1922] p. 397) Si distinguono poi p. teoforiche e non teoforiche.

Anche questa forma di culto pubblico è disciplinarmente regolata dal CIC (can. 1290-95), che tratta delle p. in genere e in specie della p. del Corpus Domini. Solo il Papa ha il diritto di indire p. pubbliche, sia ordinaria che straordinaria, per tutta la Chiesa; mentre gli Ordinari locali possono permettere nelle loro rispettive diocesi le p. straordinarie e trasferire o anche abolire le ordinarie, fatta eccezione della p. eucaristica permessa dal CIC anche ai regolari durante l'ottava del Corpus Domini.

III. Rituale Romanum (tit. IX, cap. 6-14) indica le seguenti p. straordinarie per causa di pubblica utilità: 1) per chiedere la pioggia; 2) la serenità; 3) per scongiurare una tempesta; 4) per propiziazione in tempo di carità; 5) di mortalità o di peste; 6) di guerra; 7) o di qualsiasi altra calamità; 8) per ringraziamento; 9) per traslazione di reliquie.

Tranne che fruiscano di particolari privilegi (come i Domenicani per le p. fatte nella 1a domenica di ott.). I religiosi, anche esenti, dipendono dal vescovo per le p. condotte fuori delle loro chiese e dei loro chiesti (can. 1293). Ma se mancano di chiostro, possono liberamente incedere processionalmente anche nella via contigua al convento o alla chiesa (S. Congr. dei Riti, 27 luglio 1628). Tanto maggiormente hanno necessità della licenza dell'Ordinario, per condurre p., i Capitoli, i parroci, i rettori di chiese, le confraternite e tutti gli altri enti morali diocesani, cui è espressamente vietato di introdurre nuove p. e trasferire o sopprimere quelle già esistenti senza il permesso del vescovo, con il quale anzi devono cooperare per sradicare, in caso, abusi o cattive abitudini. Le facoltà dell'Ordinario al riguardo non vengono meno di fronte a consuetudini o a prescrizioni immemorabili in contrario: perché a lui solo spetta la sorveglianza disciplinare del culto (S. Congr. dei Riti, Tarent., 3 febbr. 1922). Ai parroci compete il diritto di guidare e ordinare qualunque p. ordinaria pubblica nell'ambito delle rispettive parrocchie, anche se indetta da regolari, tranne quella eucaristica, organizzata da costoro nell'ottava del Corpus Domini e condotta fuori di chiesa (can. 467, 7; Commiss. per l'interpretazione del CIC, 12 nov. 1922; AAS, 14 [1922], p. 395; 17 [1925], p. 582).

cedura, pertanto, che può essere giudiziale o amministrativa o anche diretta alla formazione di norme legislative; può essere solenne o sommaria, ordinaria o eccezionale, orale o scritta, o prevalentemente orale o prevalentemente scritta o essenzialmente documentale ecc.

In senso canonico sono da distinguere peraltro due fondamentali tipi di p.: quello giudiziale di cui ai can. dal 1552 al 1916 e dal 1933 al 1998 ed il p. amministrativo; di un p., o più precisamente di una procedura diretta alla elaborazione di norme legislative, nel diritto canonico, non può a rigore di termini parlarsi, anche perché il Supremo Legislatore nella Chiesa è, ex natura rei, legibus solutus.

SOMMARIO: I. P. giudiziale. - II. P. giudiziale canonico. -

III. Procedimenti speciali

IV. P. di S. Ordinazione. - V. P. super rato et non consummato. - VI. P. di separazione personale. -

VII. Privilegio paolino

VIII. P. di beatificazione e canonizzazione. - IX. P. amministrativo canonico.

I. P. giudiziale. - Il p. giudiziale è il complesso di norme diretta alla realizzazione pratica di una azione (v. azione), vale a dire il complesso di norme formali attraversato le quali una concreta volontà di giudice (v.), cioè da un organo che si sostituisce con la sua attività obiettiva all'attività delle parti private o pubbliche (v. parti): onde la definizione del can. 1552 § 1: «Nomine iudicii ecclesiastici intelligitur controversiae in re de qua Ecclesia ius habet cognoscendi, et definitio».

1. Cenni storici

Originariamente il p. giudiziale canonico derivò da tre fonti o, più propriamente, trasse la sua struttura da tre complessi di norme: il romano che fu sempre prevalente, il germanico e l'elemento prettamente canonico, che scaturiva dallo stesso tessuto contenuto della società perfetta ecclesiastica e anche dalla tradizione e dalla mentalità del pensiero filosofico cristiano. Con l'evolversi dei secoli e degli istituti, questo terzo elemento ebbe sempre più ampio sviluppo, onde dalla celebre costituzione di Clemente V del 1306 (v. Corpus iuris canonici), istituito dal p. sommario, si arriva alle Riforme tridentine, alla giurisprudenza della S. Romana Rota (speculante importante nel sec. XVII, V. TRIBUNALI ECCLESIASTICI. Sede. III), agli istituti processuali di Benedetto XIV (1741-48), per giungere poi alle istruzioni della S. Congregazione del 1840 e del 1883 e alla Riforma Piana del 1908.

L'attuale I. IV del CIC, in definitiva, non si discosta, per quanto attiene all'origine dei suoi istituti, dalle tradizionali fonti romane, germaniche e prettamente canoniche, pur recependo moderatamente alcuni elementi dei vigenti diritti degli Stati e alcuni principi della moderna dottrina processualista.

2. Necessità del p

La necessità di un p. giudiziale dipende normalmente dal contrasto o disaccordo delle parti, onde, in vista appunto del contrasto, si rende necessario l'intervento dell'attività sostitutiva del giudice; meno frequentemente, specie in contenti, accade che non sia possibile realizzare un determinato fine giuridico attraverso l'accordo o l'acquisizione delle parti, ma è obbligatorio, a malgrado dell'accordo, far luogo ad un formale giudizio. Veramente, mentre nel diritto positivo degli Stati esistono categorie nelle quali l'intervento dell'autorità giudiziaria è necessario, appunto perché un determinato effetto non può realizzarsi che attraverso un regolare giudizio (così, ad es., nel diritto italiano l'accertamento del reato e l'applicazione delle pene, le cause de statu personarum, ecc.), nel diritto canonico può dubitarsi che esista un principio analogo, poiché nel diritto canonico all'applicazione di pene si procede (e in pratica normalmente) anche in via amministrativa e non si esclude che salterne iure extraordinario, previa cioè Commissione pontificia, le stesse controversie de statu personarum (e specialmente quelle matrimoniali) possano risolversi nell'ambito di una procedura amministrativa.

II. P. giudiziale canonico. -

I. Caratteristiche

È da ammettere: a) che il p. giudiziale canonico è prevalente, in senso canonico, la stessa pubblicazione della sentenza può essere fatta citando partes ad audienzamenti sententiae lectionem sollemniter factam a iudice pro Tribunali sedente (can. 1877).

b) Che il p. giudiziale canonico è, nei confronti dei terzi, normalmente segreto; la pubblicazione costituisce la regola tra le parti nel senso che di tutti gli atti e documenti e prove della causa le parti hanno diritto ad avere cognizione, salvo tuttavia l'eccezione costituita dal can. 1623 § 3 onde: «Il modo di causare vel probationum natura talis sit ut ex actorum vel probationum evulgatione aliorum fama periclitatur, vel praebetur causa dissidii, aut scandalum aliudve id genus incommodum oratur, iudex poterit testes, peritos, partes earumque advocatos vel procuratores iureurando adstringere ad secreum servandum». In sostanza non può il giudice tener conto di prove che non siano, almeno sotto il vincolo del giuramento de secreto servando, comunicate agli avvocati delle parti.

c) Che nel p. giudiziale canonico, il principio inquisitorio è realizzato, nel senso che molte attività possono e talora debbono essere compiute ex officio dal giudice (così, ad es., il giudice può ex officio suscitare la trattazione di una questione incidentale (can. 1837)) retractare ex officio la sentenza affetta da nullità (can. 1897 § 2); correggere o revocare ex se, prima della definizione del merito della causa, la sentenza interlocutoria (can. 1841); disporre ex officio l'intervento di un terzo (can. 1853); dichiarare ex officio la chiusura dell'istruttoria - il cosiddetto conclusum in causa (can. 1860 § 2) -; mentre partecipare nel campo probatorio il giudice ecclesiastico è fornito di larghi poteri inquisitori, sia per l'interrogatorio delle parti, sia per la citazione ex officio dei testi non indotti dalle parti (can. 1759), sia per l'amnistione e la nomina dei periti (can. 1792), sia in tema di accesso e ricognizione giudiziale (can. 1860), sia in tema di giuramento non soltanto suppletorio (can. 1829), ma anche decisorio (v. giuramento).

Tuttavia se l'impulso del giudice nelle controversie ecclesiastiche è prevalente, sia in teoria astratta, sia specialmente in concreto, in quanto appunto oggi il 99% dei giudizi verte in materia matrimoniale, vale a dire in controversie de bono pubblico o quanto meno de salute amorum (cioè in cause nelle quali il vigente diritto positivo ecclesiastico consente più ampi poteri di impulso ex officio), non mancano, specie nelle cause di morte interesse privato, attività esclusivamente o almeno prevalentemente riservate all'impulso di parte.

Ma soprattutto vige il principio fondamentale per cui il giudice non può mai ex officio dare l'impulso iniziale ad una causa, onde la regola nemo iudex sine parte, pur potendo peraltro questa parte essere talora una parte pubblica, Promotore di Giustizia (v.). Sussiste, peraltro, anche nelle cause matrimoniali una prassi o quanto meno un indirizzo, onde non appare conveniente che il giudice, animato da eccessivo zelo, debba costringere le parti (quando nessuna di esse si rende diligente) a trattare, a istruire e a discutere la causa. L'eccesso di

zelo di alcuni giudici inferiori diretto a costringere le parti, una volta introdotta o anche istruita la causa, a discuterla oppure a rinunciare alla medesima, non trova forse giustificazione nel Codice, ma soprattutto non trova ragioni di pratica opportunità a suo favore.

Se le parti intendono soprassedere alla trattazione di una causa matrimoniale non c'è ragione per sollecitarla. Il giudice attenda il decorso del termine perentorio e, questo verificato, dichiari perotto il giudizio (can. 1736-1739); è il massimo che può e che deve fare, senza venire meno al suo dovere e soprattutto a principi di opportunità e convenienza.

d) In via di massima il p. canonico è cosparso di termini preclusivi: a) preclusioni per proporre domande ed eccezioni (can. 1628 e sgg.); b) preclusione attinente al mutamento della stessa formola della contestazione della lite (can. 1731, n. 1); c) preclusioni in tema di prova per il contumace (can. 1842 e sgg.) e l'interveniente in causa (can. 1852 e sgg.); d) preclusioni per l'ammissione di nuove prove dopo la pubblicazione delle testimonianze e del conclusum in causa (can. 1786 e 1861 e 1), e in sede di appello (can. 1891 e 1). Tuttavia il rigore teorico di siffatte disposizioni è praticamente temperato e dalla norma legislativa che consente al giudice, di volta in volta, la deroga per giuste, o gravi o gravissime ragioni, e specialmente lo è di fatto (e deve esserlo) in conseguenza di un'applicazione liberale di queste norme, specie nelle cause matrimoniali (alle quali, come già detto, si riconduce oggi il 90% delle cause ecclesiastiche). Aggiungasi la considerazione che in materia così delicata non devono frapporsi ostacoli, in qualunque grado e stato di giudizio, alla ricerca della verità. Rigorosamente preclusivi sono, come è ovvio, i termini per l'esercizio dei mezzi d'impugnativa (can. 1851, 1853, 1893, 1895, 1905, 1847).

È da considerare pure che il rigore di alcuni di questi termini perentori è temperato: a) dalla lunghezza, in verità talora eccessiva, di alcuni di essi; come quelli della querela di nullità insanabile (30 anni) e della restituto in integrum e anche dedurre l'evidenter neglectum legis praescriptum (4 anni). b) Che in materia de statu personarum (praticamente matrimoniale) non ci sono termini, onde l'appello (anche se talora chiamato retractatio causae), finché non sussiste una doppia conforme, è sempre ammissibile; come pure, secondo una certa dottrina, accolta anche dalla giurisprudenza totale, l'appello del Difensore del Vincolo, pro sua conscienza (can. 1987) è pur esso sempre ammissibile; mentre la facoltà delle parti di chiedere, pur dopo due sentenze contrarie, la nuova istanza, in base a nuovi e gravi argomenti e documenti, non è soggetta a termini perentori (can. 1989).

e) Nel vigente diritto canonico prevale il principio della comunicazione indiretta, in quanto le parti non si scambiano e non si notificano direttamente le istanze, le richieste e gli stessi motivi di gravame, ma indirettamente, per tramite del giudice; e lo stesso giudizio non si inizia con citazione notificata da parte a parte ma con un libello presentato al giudice (can. 1706), che il giudice deve ammettere (can. 1709): onde, una volta ammesso, la citazione è disposta dal giudice medesimo (can. 1712).

2. Fatti precipe del p. giudiziale canonico. - Come si è già accennato, la fonte precipua del vigente p. giudiziale canonico promana dai canoni che vanno dal 1552 al 1916 e dal 1933 al 1998 e che comprendono pertanto i primi 21 titoli del 1. IV, fatta eccezione: a) del tit. XVII che tratta dell'esecuzione delle sentenze, che nel diritto canonico è da riconoscere come attività meramente amministrativa; b) del tit. XVIII, diviso in due capi: i) primo dei quali tratta di un istituto di natura sostanziale, transazione (v.), il secondo del compromesso in arbitri che è bensì un istituto processuale, ma che una norma, in verità troppo breve e frettolosa, come quella del can. 1930, disciplina facendo riferimento, e cioè canonizzando le norme dei rispettivi diritti civili (voi in quo compromissum imitur. Questo nucleo fondamentale di leggi processuali, che ben potrebbe chiamarsi il vigente diritto processuale comune della Chiesa, ha l'indubbio pregio tecnico di disciplinare in un corpo unico una complessa materia, che prima della codificazione pianorendettina era contenuta in una colluvie di fonti dispariate nel tempo, nell'oggetto e nella struttura. Prima del CIC infatti il processualità doveva tener conto: a) di vari titoli delle Decretali di Gregorio IX; b) delle celebri Elementine Dispendiosa e Saepae, istitutive del processo sommario; c) delle regole della Cancelleria; d) di alcune disposizioni del Concilio di Trento; e) delle celebri costituzioni Dei miseratione e Si datam di Benedetto XIV per i p. di nullità matrimoniale e di S. Ordinazione; f) di numerose altre Costituzioni pontificie; g) di varie istruzioni delle S. Congregazioni Romane (S. Congr. Ep. et Reg. 26 marzo 1886; Concilio 22 ag. 1940; S. Uffizio 30 giugno 1883 ecc.); h) e finalmente delle norme processuali della Sapienti Consilio (20 giugno 1905) delle allegate Leges propriae della S. Rota e della Segnatura Apostolica e successive Regulae serenae (4 ag. 1910; 6 marzo 1912; 3 nov. 1915).

Il vigente diritto comune processuale è peraltro completamente e talora derogato; a) dalle norme vigenti presso il Tribunale della S. Romana Rota (29 giugno 1934) e relative integrazioni costituite da provvedimenti normativi, da risoluzioni approvate dalla Plenaria degli Editori e talora confermate dal Sommo Pontefice, ecc. (v. G. Finna, Pravis indicialis canonica, Roma 1952). Non sembra dubbio che le norme speciali della S. Romana Rota, anche se talora possano ritenersi contrastanti con le norme del diritto comune, prevalgano al medesimo: b) dalle norme vigenti presso il Tribunale della Segnatura Apostolica, che sono ancora quelle del 29 giugno 1905 e 6 marzo 1912, aggiornate in alcuni particolari non tanto da provvedimenti formali, quanto da una costante prassi: c) dalle norme emanate dalla S. Congregazione dei Sapienti per le cause di nullità di matrimonio, del 24 luglio 1936. Si discute della validità di alcune - in verità poche - fra queste norme che appaiono in contrasto con il diritto comune. La più autorevole dottrina, che ha a suo favore anche qualche precedente, ricavato dalla giurisprudenza rotale, è piuttosto nel senso di ritenere inefficace la norma dell'istruzione, che per ipotesi si rivelasse contraria alla legge del Codice. Speciali norme per particolari istituti processuali si contengono in norme emanate dalla S. Congregazione del S. Uffizio e dalla S. Congregazione dei Sacramenti.

È da notare altresì come per i fedeli di rito orientale vige ormai un completo regolamento processuale costituito dal motu proprio del 6 genn. 1950 (AAS. 42 [1950], pp. 5-120). Questo regolamento, che in definitiva costituisce il 1. IV del futuro CIC pro Ecclesia Orientalis, appare assai più pregevole del 1. IV del CIC pro Ecclesia Latina, in quanto esso è stato elaborato tenendosi conto degli inconvenienti di una prassi ultra trentennale e delle critiche che la dottrina aveva rilevato in subiecta materia.

3. Struttura generale del p. giudiziale comune. - Esso è rilevabile attraverso il riferimento di voci specifiche di questa Enciclopedia: a) per il giudice e la sua competenza si vedano le voci: COMPETENZA; GIUDICE ECCLESIASTICO; PRESIDENTE DI TRIBUNALE; TRIBUNALI ECCLESIASTICI; TRIBUNALI DELLA S. SEDE. b) Per gli ausiliari del giudice, V. DIFFENSORE DEL VINCOLO; NOTAIO; PERITO; PROMOTORE DI GIUSTIZIA. c) Per il concetto di parte e difensori, V. ARATORE; AVVOCATO; CAPACITÀ; REO. d) Per l'introduzione e l'inizio della causa, V. CONTESTAZIONE DELLA LITE; DENUNCIA; ISTANZA; LIBELLO. e) Per le prove, V. CONFESSIONE (mezzo di prova); DOCUMENTO, V. II d. nel diritto canonico; GIURAMENTO; PERITO; PRESUNZIONI; TESTIMONI. f) Per gli effetti della pendenza della lite, V. LITE PENDENTE; per la conclusione in causa, V. CONCLUSIO IN CAUSA. h) Per la pervenzione d'istanza, V. DECADENZA; ISTANZA; PERVENZIONE. i) Per l'id quod in iudicio deducitur, V. AZIONE; DELITTO; ECCEZIONE. l) Per il concetto di res iudicata, di sentenza e dei relativi mezzi d'impugnativa della sentenza V. APPELLO; DECRETO; QUESELIA DI NULLITÀ; RESTITUZIONE IN INTEGRUM; SENTENZA; OPPOSIZIONE DEL TERZO.

Al p. giudiziale può farsi luogo: a) ogni qualvolta la materia controversa è di natura giudiziale, ed è di natura giudiziale tutte le volte che si controverta della lesione di

un diritto soggettivo o dello accertamento di un fatto giuridico, purché l'azione stessa non sia diretta alla censura o all'annullamento di un provvedimento amministrativo (can. 1601). Veramente questo è uno dei punti più gravi e più oscuri del vigente diritto processuale canonico. Mentre da alcuni si vorrebbe, e forse giustamente, ammettere azione giudiziale tutte le volte che sussiste un diritto soggettivo, anche se leso da un atto amministrativo (fatta naturalmente eccezione per i casi nei quali la normazione, negando espressamente azione giudiziale, affievolisce il diritto soggettivo a interesse legittimo), da altri, che hanno a loro favore un prevalente indirizzo di giurisprudenza rotale e la costante prassi delle S. Congregazioni, la norma del can. 1601 è intesa in un senso quanto mai rigoroso, nel senso cioè che veramente l'esistenza di un atto amministrativo preclude l'azione diretta alle reintegrazione del diritto leso, anche ai soli limitati effetti del risarcimento dei danni. b) Ogni qualvolta la via giudiziale non sia stata prevenuta dal ricorso che una parte abbia fatto ad una S. Congregazione, senza che l'altra parte abbia espressamente eccepito in merito: è questa la norma contenuta nel disposto del n. 10, art. 11, cap. 3 delle Norme peculiares della Sapienti Consilio. Per questo fenomeno di acquisizione amministrativa, dunque, una qualunque controversia, anche se per sua natura di carattere giudiziale, può essere esclusa dal processo strettamente giudiziale, e rimanere definitivamente compromessa alla via amministrativa.

III. PROCEDIMENTI SPECIALI

Il p. comune canonico, come si è già accennato, è disciplinato dai menzionati titoli del I. IV del CIC. È questo il p. ordinario, che però non comprende soltanto la pura e semplice procedura relativa alla proposizione, allo sviluppo e alla definizione di un giudizio anche nelle istanze di impugnazione; ma altresì la disciplina dei presupposti dell'azione e del p. e persino della configurazione di alcune azioni speciali come la rei sequestratio et inibitio exerciti iuris (can. 1672-75, V. SEQUESTRO; la nuova opera e il danno temuto [1676-78]), nullità (v.) degli atti (1679-83); le azioni rescissorie e di restituzione in intero (v. AZIONE e can. 1684-89); i rimedi possessori (can. 1693-1700). Non si tratta in sostanza di un libro di contenuto meramente formale, in quanto in esso si disciplinano alcuni istituti attinenti piuttosto al diritto sostanziale al diritto processuale.

1. P. criminale. — Questo complesso di norme, che è stato appunto chiamato p. ordinario canonico, è applicabile alle generalità dei p. contenziosi e cioè dei p. vertono su materia civile e non penale; questo come principio di massima. Senonché il giudizio criminale di cui ai can. 1933-59, fatta eccezione denuncia (v.), alla istruttoria previa (inquieto, V. INQUISIZIONE GIUDIZIALE), CORRUZIONE (v.) del delinquente (che è un mezzo con il quale il p. criminale può essere evitato se il reo si rende subito confesso e non si verrà nell'ipotesi di ciò ai can. 1948-49), alla accusa del Promotore di Giustizia (accusa che, si noti bene, non è obbligatoria come è l'azione del Pubblico Ministero, secondo i codici di procedura penale laici, ma dipende dal precetto dell'Ordinario, can. 1954), il giudizio criminale, dicevamo, fatta eccezione di queste che sono piuttosto integrazioni che modifiche, è regolato nella sua struttura dalle stesse norme che regolano il p. contenzioso. Mentre perciò, specialmente negli Stati dell'Europa continentale, si è abituati a contemplare un p. penale, che per le sue caratteristiche di oralità, pubblicità, concentrazione processuale ecc., molto si differenzia dal p. contenzioso, nel diritto canonico la struttura dei due p. è sostanzialmente identica, si verifica cioè in esso, servatis servandis, lo stesso fenomeno di amalgamazione delle due procedure che, in un certo senso, si riscontra nel diritto inglese, salvo naturalmente che nel diritto inglese prevale il principio dell'oralità e pubblicità, mentre nel diritto canonico il principio della scrittura e segretezza.

2. P. sommario. — Il p. canonico sia contenzioso che criminale, così come risulta dal complesso dei canoni che lo disciplinano, è indubbiamente una procedura for

male, macchinosa. È data bensì facoltà al giudice di renderla più agevole, stabilendo termini brevi, chiudendo ad un certo momento l'istruttoria con il dichiararsi sufficientemente informato della verità delle cose, con il rinviare al merito la definizione di questioni incidentali, che, trattate separatamente, comporterebbero grande perdita di tempo, ma a parte questi poteri e facoltà del giudice, dei quali il medesimo non può essere obbligato a far uso, non sussiste nel vigente diritto canonico un p. sommario o breve in contrapposto al p. ordinario o solenne. Il nuovo ordinamento processuale dei fedeli di rito orientale (pubblicato il 6 gen. 1950, artt. 1-576; AAS, 42 [1950], pp. 5-120), conosce invece il p. innanzi al giudice unico che ben può dirsi un p. sommario (can. 452-67). L'unica forma di processo sommario che il vigente Codice di diritto canonico conosce è un tipo speciale di p. matrimoniale, il p. matrimoniale documentale dei cosiddetti casi eccettuati (can. 1990-92).

3. P. matrimoniale. — Occorre premettere come il p. matrimoniale sia anch'esso sostanzialmente regolato dalle norme dell'ordinario p. contenzioso. Queste norme sono integrate dai can. 1960 al 1992 che trattano del foro competente alle cause matrimoniali (can. 1960-65), della formazione del Tribunale (che deve essere sempre collegiale; can. 1966-69), dei diritti e doveri del Difensore del Vincolo ([v.]; can. 1968-69), del diritto di accusa della nullità del matrimonio (can. 1970-73), TESTIMONE (v.), e specialmente del cosiddetto testimoniale septimae manus, nelle cause d'importanza e d'inconsumazione (can. 1974-75), della ispizione corporale e delle perizie nelle cause d'importanza e d'inconsumazione e di difetto di consenso per amenza (can. 1976-82), della pubblicazione del processo, conclusione in causa e sentenza (can. 1983-85), degli appelli contro le sentenze emanate in subiecta materia (can. 1986-89), e finalmente del p. dei casi eccettuati (can. 1990-92).

Sono note le gravi questioni sorte sulla capacità delle parti ad accusare la nullità del matrimonio da esse contratto. Dopo molte incertezze dottrinali e giurisprudenziali le chiare disposizioni emesse dalla Commissione per l'interpretazione autentica del CIC hanno fissato il principio che può essere escluso dal diritto di accusa soltanto il coniuge che fu causa diretta e dolosa della nullità o dell'impedimento (Comm. interpr. CIC, 12 marzo 1929; 17 febbr. 1930; 17 luglio 1933; 22 marzo 1939; 27 luglio 1942; 6 dic. 1943; 3 maggio 1945; 4 genn. 1946). Ad altre controversie ha dato luogo il can. 1872, quando cioè si trattava di accusare, per determinati effetti patrimoniali, la nullità di un matrimonio dopo la morte di uno o di entrambi i coniugi. È nota altresì l'ampia possibilità di chiedere una nuova istanza di giudizio, pur dopo due sentenze conformi, contrarie in base a nuovi argomenti e documenti (res nova et gravis, can. 1989, coll. 1903). È pure noto che, non passando mai le sentenze de re matrimoniali in rem iudicatam, è possibile, anche dopo molti anni dalla pubblicazione della prima sentenza contraria, trattare liberamente un secondo grado di giudizio. Da questa caratteristica, propria delle cause matrimoniali di non passare mai in rem iudicatam, derivano profonde modifiche alla struttura dell'ordinario p. contenzioso.

I termini perentori, le decadenze, le preclusioni dei processi ordinari, non hanno ragione di essere in un p. matrimoniale, nel quale la ricerca della verità si sovrappone alla stessa esigenza di una res iudicata.

Particolare menzione merita il p. matrimoniale dei casi eccettuati, perché, come si è accennato, esso rappresenta un esempio di p. giudiziale abbreviato o sommario del vigente ordinamento processuale canonico.

Nei casi tassativamente indicati nel can. 1990, ove l'esistenza dell'impedimento risulta da un documento certo e autentico e non soggetto a contraddizioni o ad eccezioni e con pari certezza risulta che non fu concessa dispensa, l'Ordinario, citate le parti e con l'intervento del Difensore del Vincolo, può, senza osservare le altre solennità del p., emettere sentenza dichiarativa della nullità. Non occorre pertanto la formazione di un Tribunale collegiale ed il Difensore del Vincolo non è obbligato

a proporre appello contro questa sentenza dichiarativa della nullità, come lo è invece nei casi ordinari. Pro sua conscientia può però appellare il giudice di Appello o confermerà la sentenza dell'Ordinarie di prima istanza, oppure rimetterà gli atti al Tribunale di primo grado, perché proceda secondo le norme ordinarie (can. 1991-1992). In verità si è discusso fra gli autori della natura di questo p., che alcuni ritenevano amministrativo e non giudiziale. Ormai non si dubita più (anche in vista di quanto dispone l'art. 227 delle Norme della S. Congr. dei Sacramenti per i processi matrimoniali - Ordinarius iudicem agens -) che il procedimento del casus exceptus sia una vera e propria procedura giudiziale, per quanto sommaria, abbreviata e prevalentemente documentale.

IV. P. DI S. ORDINAZIONE (v. ORDINE E ORDINAZIONE, NULLITÀ di). Sono p. trattati talora in via giudiziale, ma più frequentemente in via amministrativa e spetta in ogni caso alla Congregazione del S. Ufficio o dei Sacramenti, e cioè ad un organo amministrativo, disporre l'una o l'altra procedura.

V. P. SUPER RATO ET NON CONSUMATO. - È una procedura essenzialmente amministrativa, regolata in parte dai can. 1962-66 e sigg., 1973-74 e sigg., ma soprattutto dalla istruzione del 7 maggio 1923 della S. Congr. dei Sacramenti. È tuttavia da notare come innanzi al Tribunale della S. Romana Rota possa discuterci con procedura giudiziale l'accertamento della mancata consumazione del matrimonio e delle giuste cause della dispensa, quando il dubbio an sit consulendum Sanctissimo Duo ecc. sia, previa Commissione Pontificia, concordato subordinatamente al dubbio de nullitate matrimonii (v. MATRIMONIO, VII. M. RATO NON CONSUMATO).

VI. P. DI SEPARAZIONE PERSONALE. - Mentre la separazione perpetua per causa di adulterio deve essere pronunciata in seguito ad un procedimento giudiziale, la separazione temporanea, sive ad definitum sive ad indefinitum tempus, può essere decretata dall'Ordinarie, anche attraverso una procedura amministrativa (can. 1941; V. CONIUGI, II. Separazione personale dei c.).

VII. PRIVILEGIO PAOLINO

privilegio paolino (v.), e i casi speciali richiamati nel can. 1125, sono p. essenzialmente amministrativi.

VIII. P. DI BEATIFICAZIONE E CANONIZZAZIONE. - Il p. di beatificazione e canonizzazione (v. BEATIFICAZIONE; CANONIZZAZIONE; CONGREGAZIONI ROMANE, SACRE; PERQUISIZIONE, II. P. degli scritti; FEDE), è un processo amministrativo.

IX. P. AMMINISTRATIVO CANONICO. - La dottrina civilistica conosce la categoria dei cosiddetti rimedi giurisdizionali innanzi ad organi amministrativi, esercenti una attività giudiziale speciale (p. es., Consiglio di Stato, Corte dei Conti, ecc.). Una categoria siffatta non esiste nel diritto canonico. La medesima dottrina civilistica conosce poi la categoria dei cosiddetti ricorsi amministrativi, come il ricorso gerarchico, la rimostranza e il ricorso straordinario al Sovrano. La dottrina peraltro fa notare che questi rimedi, pur avendo carattere amministrativo e non giurisdizionale, hanno però natura giuridica in quanto al diritto di un privato di ricorrere corrisponde un obbligo della pubblica amministrazione di pronunciarsi sul ricorso, obbligo sancito talora da sanzione giurisdizionale.

Orbene, nel diritto canonico, se esistono ricorsi che possono equipararsi al ricorso gerarchico del diritto amministrativo statale (v. RICORSO), in quanto fondati sull'ordinamento gerarchico (ricorso dai decreti dell'Ordinarie al Superiore gerarchico, eccezionalmente l'arcivescovo, ordinariamente la S. Sede e per essa una S. Congregazione), se esiste la possibilità di rimostranza (e cioè di ricorrere ancora allo stesso Superiore onde, meglio informato, riesamini la cosa); se esiste ed è largamente applicato il ricorso eccezionale al Sovrano (onde in qualsiasi grado e stadio di procedura e da qualunque provvedimento amministrativo [e persino giudiziale] è data facoltà ai fedeli di ricorrere direttamente al S. Padre; cf. can. 1569 § 2), non può tuttavia dirsi che questi rimedi abbiano sempre (fatta eccezione, cioè, di alcune procedure tassati-vamente determinati; natura giuridica, appunto perché non esiste un obbligo di stretta giustizia del Superiore (già adito) di riesaminare il negozio in base a nuove informazioni, e tanto meno un obbligo di stretta giustizia, che possa sempre essere perseguito in foro esterno, sia delle S. Congr. che del S. Padre di prendere in esame i ricorsi ad essi diretti, e naturalmente non esistono sanzioni giurisdizionali di siffatti obblighi. Esiste pertanto nel diritto canonico un procedimento amministrativo, potrebbe dirsi, di diritto comune (non avente carattere giuridico, perché difetta un vero obbligo dell'organo amministrativo di pronunciarsi sul ricorso), rivestito peraltro di forme e anche di certe garanzie che la prassi più che la legge scritta è valsa a constatare.

L'atto introduttivo di questo p. è una istanza scritta; la parte contro la quale la istanza è diretta viene informata dalla istanza stessa, che anzi normalmente le è significata o notificata per intero. Le deduzioni e controdeduzioni delle parti sono, in genere, fatte note alle parti stesse; è concessa la esibizione di documenti e perizie stragiudiziali; i documenti e gli atti prodotti da una parte sono normalmente resi noti all'altra; prove testimoniali, accertamenti sul posto, specie quando la procedura si svolge innanzi ad una Congregazione Romana, rappresentano vere e proprie eccezioni. Normalmente si producono dichiarazioni di testi con firme autenticate da un competente notario. Soltanto in casi assai rari la Congregazione procede ad accertamenti diretti, inviando sul posto un visitatore. Di regola essa richiede pro informatione et voto l'Ordinarie, ma il voto e le informazioni dell'Ordinarie non vengono segrete alle parti. Il provvedimento che accoglie o respinge il ricorso non è normalmente motivato, pur essendo frutto di studi laboriosi e di attente meditazioni. Il termine per ricorrere non è di rigore; si ritiene però che quando il ricorso è proposto nei dieci giorni dalla notifica del provvedimento, esso in alcune materie (come, p. es., in tema di separazione temporanea dei coniugi) abbia carattere sospensivo. E poiché nelle Congregazioni Romane, come è noto, esiste il Congresso ed esiste la Plenaria dei cardinali, l'interessato può bensì chiedere che una decisione del Congresso sia riesaminata dalla Plenaria, ma non esiste un dovere della Congregazione di concedere questa ulteriore istanza, che anzi la concessione della medesima è sempre rimessa al prudente arbitrio del Prefetto o all'intervento superiore del S. Padre. Non vi è obbligo di servirsi dell'opera di un avvocato o procuratore: presso alcune autorità amministrative l'intervento di un avvocato o di un procuratore non è gradito, e persino proibito; in altre, invece, è ammesso con maggiore liberalità.

Questi dunque i caratteri generali del p. amministrativo, ma il CIC disciplina alcune particolari forme di procedura amministrativa che sono appunto quelle di cui alla parte 3° del IV libro. Orbene, se non tutte queste procedure, almeno le più importanti di esse hanno veramente carattere giuridico, in quanto impongono veri e propri obblighi alla pubblica amministrazione e garantiscono determinati diritti processuali alle parti interessate. Si tratta della procedura della rimozione dei parroci inammissibili (cit. XXVIII) e dei parroci amovibili (cit. XXVIII); del trasferimento dei parroci amovibili e inamovibili (cit. XXIX; V. AMOVIBILITÀ; AMOZIONE; INAMOVIBILITÀ); della procedura contro i chierici che non osservano l'obbligo della residenza (v. tit. XXX). O che sono sospetti di concubinato (cit. XXXI, V. CONCUBINATO, IV. Il c. nel diritto canonico è civile italiano); o contro il parroco negligente (cit. XXXII, V. NEGLIGENZA; PARROCO). Caratteristiche comuni di queste procedure è l'obbligo della contestazione degli addebiti, la facoltà dell'interessato di addurre prove, giustificazioni o scuse a suo favore ed è soprattutto l'istituto dell'intervento, sia pure a titolo consultivo, di due esaminatori sinodali (V. o di due parroci consultori, onde l'Ordinarie prima di emettere un determinato provvedimento deve sentire il parere di costoro; è soprattutto la facoltà di ricorrere alla S. Sede, congiunta all'obbligo dell'Ordinarie di non conferire stabilmente, pendente re-cursu, ad altri le beneficio o la parrocchia, di cui il ricorrente è stato privato. Per la procedura di rimozione del parroco inamovibile, V. RIMOZIONE.