PROBANDATO

PROBANDATO. - Per p. s'intende quel periodo di tempo che l'aspirante postulato (v.) noviziato (v.), quando il postulato non è prescritto (can. 539 § 1). Tale periodo viene chiamato anche: aspirandato, scuola apostolica, collegio serafico, piccolo noviziato, giuniorato, piccolo seminario, educandato ecc.

Il p. si connette con l'uso già antico di alcune Religioni di ricevere l'aspirante innanzi tutto come ospite, allo scopo di conoscerne almeno sommariamente le attitudini alla vita religiosa, prima di introdurlo in seno alla comunità. Particolarmente dalle Religioni clericali e poi dalle Congregazioni maschili insegnanti, con piena approvazione della S. Sede, a partire dal secolo scorso, il p. è stato sviluppato come istituzione per preparare religiosamente e intellettualmente gli aspiranti che non hanno ancora l'età e le altre condizioni richieste per l'ingresso nel postulato e nel noviziato e nello stesso tempo per assicurarsi buone vocazioni tra i fanciulli, così come fanno le diocesi con i seminari minori. In questi ultimi tempi anche Religioni di donne l'hanno introdotto e sviluppato con la funzione sopra descritta.

Il p. deve considerarsi come opera propria della Religione (can. 497 §§ 2-4; 599 § 2) e, secondo i casi, come scuola interna di una Religione, a norma del can. 587, della stessa natura dei seminari. Naturalmente non è richiesto per la validità del noviziato e delle susseguenti professioni e non ha limiti di tempo preferiti. I probandi e le probande non hanno obbligo formale di osservare

Costituzioni e Regola della Religione, tuttavia è ovvio che come preparazione alla vita che dovranno fare, se persevereranno, in futuro, vi si preparino prendendone conoscenza e gradatamente praticandole.

BIBL.: Agastangelo da Langasco, De institut. clericorum in disciplinis inferioribus, Roma 1931. Elio Gambari
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“PROBANDATO.” Enciclopedia Cattolica, vol. X (1953), p. 62. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/probandato.