PRIVILEGIO PAOLINO, - Il p. è il caso di scioglimento di matrimonio legittimo, concesso a favore della fede dal diritto positivo divino; privilegio proclamato da s. Paolo (I Cor. 7, 12-15) da cui perciò ha preso l'appellativo. È detto anche casus Apostoli, privilegium Christi, privilegium fidei.
Il matrimonio degli infedeli (matrimonio legittimo, cui non si opponga nessun impedimento di diritto divino o naturale è valido e indissolubile e non si può sciogliere per l'arbitrato abbandono di una delle parti o per mutuo consenso e volontà dei coniugi (S. Uffizio, 18 sett. 1824 ad 3; S. Uffizio, 18 giugno 1866 ad 8).
Dai matrimoni misti, però, in nessuna maniera cautelati da previ accordi, possono derivare dei gravissimi inconvenienti, poiché spesso per la cattiva volontà di colui che rimane infedele non è più possibile la convivenza pacifica, la fede del neofita si trova in pericolo e i figli divengono oggetto di conquista dell'uno o dell'altro dei coniugi per essere attratti a diverse e opposte forme di educazione morale e religiosa.
Allora, nel concorso di un bene di ordine superiore, il mantenimento dell'indissolubilità non rimane più obbiettivo principale, ma passa automaticamente in secondo ordine; e lo stesso diritto naturale dà al neofita il diritto e il dovere di andarsene, piuttosto che perdere il dono della fede. Questa legge ha interpretato s. Paolo per far sì che l'uomo non fosse allontanato dalla fede o dal perseverare in essa dalla prospettiva di dover osservare la castità perfetta e per questo promulgò l'eccezione, in base alla quale il matrimonio degli infedeli, quando l'uno dei coniugi solamente si converta alla fede e non sia più possibile la pacifica convivenza, è solubile dall'esterno.
I. Nozione
In vista di questo p., dunque, il matrimonio dei non battezzati o infedeli, sebbene consumato, si può sciogliere nel caso in cui una parte, non battezzata, o non voglia coabitare con la parte convertita o non voglia coabitare pacificamente, cioè senza offesa al nome di Dio o disprezzo del Creatore. Il disprezzo del Creatore si può avere in vari modi, o trascinando la parte convertita al peccato mortale o impedendo l'educazione cattolica della prole (S. Uffizio, 14 dic. 1848) o perseverando nel concubinato (S. Uffizio, 4 luglio 1853 ed 11 luglio 1866), ecc. Né cessa il p., se i coniugi, dopo il Battesimo di uno di essi, coabitarono ancora ed in seguito la parte infedele (senza che il convertito però abbia dato ragionevole motivo di andarsene) non solo riuscì di convertirsi, ma inoltre, mancando alla parola data di coabitare pacificamente, si allontanò o per odio alla religione o per altri motivi, o non voglia più stare insieme senza il disprezzo del Creatore, o abbia tentato di trascinare la parte fedele al peccato mortale o all'infedeltà. Ma questo p. non ha più ragione di essere, se tutti e due i coniugi convertiti e battezzati abbiano poi usato del matrimonio.Il p. vale per il matrimonio valido di due infedeli, uno dei quali si converta alla fede; non comprende però il matrimonio di due eretici, di cui uno abbraccia la fede cattolica, perché il matrimonio di questi ultimi è raro (Sacramento), e perciò, una volta consumato, per nessun motivo si può più sciogliere. Il p. non si applica al matrimonio che un fedele, ottenuta regolare dispensa, contra con un infedele, sebbene poi la parte infedele non voglia più coabitare pacificamente (can. 1120 s. 2). Così pure non ha luogo il p. nel matrimonio contratto fra due parti battezzate, di cui una sia passata all'apostasia o all'infedeltà. Neppure si applica, se si tratta di un matrimonio invalido tra due infedeli. Quando si applica il p. p., il vincolo matrimoniale si scioglie, appena il convertito contragga un altro matrimonio valido (can. 1126).
II. Fondamento del p
Il fondamento è nel testo scritturistico della I Cor., 7, 12: «Agli altri poi dico io, non il Signore. Se un fratello (= un cristiano cioè) ha una moglie infedele e questa è disposta a coabitare con lui, non la ripudi. E se una moglie fedele ha un marito infedele, che è contento di abitare con essa, non lo abbandoni. Che se l'infedele si separa (discedit), si separi (discedat): poiché non soggiace a servitù il fratello o la sorella in tal caso: ma Iddio ci ha chiamati alla pace». Che con quest'ultimo versetto l'Apostolo permetta l'allontanamento della parte fedele o lo scioglimento del vincolo stesso, lo si prova: dal contesto della lettera ai Corinti, dalla comune interpretazione di Padri e teologi, dai decreti dei Romani Pontefici e dalla prassi della Chiesa.1. Il contesto della lettera ai Corinti
Mentre l'Apostolo nei versetti precedenti, parlando della separazione di coniugi cristiani, comanda che la moglie non sposi più, rimanga cioè senza sposare: in questi versetti invece permette che si allontani, senza più porre alcuna restrizione; e quindi senza neppur più porre la condizione che rimanga non sposata, altrimenti non ci sarebbe più nessuna differenza dal caso precedente. Questa interpretazione è confermata anche dalle parole che seguono, «perché in tal caso il fratello o la sorella non soggiace alla servitù». La servitù in questione non è che il vincolo coniugale che legava i due coniugi. Se ora il coniuge fedele non soggiace più a servitù, vuol dire che non soggiace più al vincolo matrimoniale verso l'infedele che non voglia pacificamente coabitare. In altre parole il vincolo, in caso, è solubile.2. Interpretazione dei Padri e teologi
La comune interpretazione e l'insegnamento costante dei Padri e dottori ha così interpretato il testo di s. Paolo. Vi è un breve indizio in s. Giustino (II Apol., 2: PG 6, 443); nel can. 10 del Concilio d'Elvira (Mansi, II, 38): nel Pastore di Erma (Mandr., IV, 9; Funck, I, 477); in s. Ambrogio (In Lc., 16, 18: PL 15, 1765-67) e in s. Giovanni Crisostomo (Hom. 19 in Epist. I da Cor., n. 3: PG 61, 155). Ma più chiaro è l'Ambrosiaster che scrive: «Non è peccato per colui che è stato abbandonato per Iddio, se si congiunge ad altri» (Comm. in s. Paulum, I Cor., 7, 10 sgg.: PL 17, 219) e dopo di lui (sec. VII) lo Pseudo-Teodoro (Poenitentiale Theodori, 2, 12: PL 99, 902 sgg.).La stessa dottrina insegnarono costantemente i teologi scolastici e i canonisti da Pietro Lombardo a Rolando Bandinelli, da S. Raimondo di Peñafort al Ponzio, al Sanchez, senza alcuna voce discordante, fino alla metà del sec. XVIII, quando alcuni scrittori francesi e tedeschi, sorretti dalla corrente giansenista, incominciarono a insegnare il contrario. Ma fu una breve parentesi, presto chiusa e da avvenimenti violenti come la Rivoluzione francese e dall'intervento del magistero ecclesiastico.
3. Magistero ecclesiastico
Si rileva dai decreti dei Romani Pontefici (notevoli le decretali di Innocenzo III: A. Potthast, Regesta, I, nn. 685, 1325) e dalla prassi costante della Chiesa, manifestatasi soprattutto nelle numerose risposte della S. Congr. del S. Uffizio, ed ora raccolta nel can. 1120 del CIC e nel Codice per la Chiesa orientale, can. 109 sgg. (AAS, 41 [1949], pp. 113-14).Si disputa se l'origine di questo p. sia di diritto
immediatamente divino, sancito da Cristo e promulgato per mezzo dell'Apostolo, oppure se il p. sia stato dato dall'Apostolo, in forza di una speciale facoltà apostolica ai Corinti e (per approvazione di s. Pietro) esteso a tutta la Chiesa. Gli autori più recenti inclinano a questa seconda opinione, ma forse è più rispondente alle risposte della S. Congr. del S. Uffizio la prima.
III. Effetti del P. P. - Duplice è l'effetto del p. p. l'uno immediato, ossia il diritto di contrarre nuove nozze, e l'altro mediato, la soluzione del primo vincolo. Non si tratta di una soluzione ab intrinseco, ma ab extrinseco, prodotta dal diritto divino positivo, in virtù del p. p. al verificarsi delle condizioni, stabilite dall'Apostolo, e operante nell'istante stesso in cui si contrae il secondo matrimonio. Di conseguenza: 1) lo scambio del consenso che avviene nel secondo matrimonio tra i nuovi coniugi scioglie il primo matrimonio e perfeziona il secondo. Sebbene però i due effetti avvengano nello stesso tempo, tuttavia per natura è anteriore la soluzione del vincolo del primo matrimonio, che apre la via e rende possibile il secondo. Lo scambio dei consensi per il secondo matrimonio non è la causa, ma l'occasione per la soluzione del primo vincolo, che, come si è detto, avviene ab extrinseco, per diritto divino, nel momento in cui il secondo coniuge dà il suo consenso (cf. can. 1060 § 1). Perciò se nel frattempo il coniuge infedele si converte e si battezza, il coniuge convertitosi per primo non può più aspirare al secondo matrimonio (salvo la dispenza del rato) e deve ritornare alla vita coniugale, anche se avesse abbracciato la vita religiosa o ricevuto gli Ordini. 2) Il coniuge infedele diviene libero dallo stato matrimoniale solo quando il coniuge, battezzatosi, contrae il secondo matrimonio. Se quindi il coniuge convertitosi preferisce il celibato, il coniuge infedele non potrà risposarsi. 3) Il coniuge infedele, anche se dopo aver ricevuto il Battesimo, sia di nuovo convissuto maritalmente con la parte infedele, non perde tuttavia il diritto di contrarre nuove nozze con una persona cattolica; perciò può usufruire di questo diritto, se il coniuge infedele, cambiando volontà, in seguito lo abbandoni senza giustizia causa, oppure non voglia più oltre coabitare pacifica, mentre senza l'offesa al Creatore (can. 1124). 4) Come fanno comprendere i can. 1123-24, il p. p., per diritto ecclesiastico, di per sé vale solo in ordine ad un nuovo matrimonio con una persona cattolica, perché è nel matrimonio-Sacramento che il neoconvertito può trovare l'ambiente più favorevole per la pratica della sua fede. Tuttavia, non essendo questa esclusione di per sé sancita dal diritto divino, la Chiesa, qualora sussistano serie garanzie, suole dare la dispensa dall'impedimento di disparti di culto per il matrimonio con un infedele (S. Congr. de Prop. Fide, 28 maggio 1846; S. Uffizio, 5 marzo 1852, 12 sett. 1855, ecc.).
IV. Le condizioni per applicare il P. P. - L'uso del p. p. è legato a tre condizioni: 1) la prima è che una delle parti si battezza. Per cui non si applica questo p., se i coniugi tutti e due insieme si battezzano, perché allora il loro matrimonio diventa rato (= Sacramento). Né si può applicare per i catecumeni non ancora battezzati. 2) La seconda è che la parte che persiste a restare nell'infedeltà si allontani. È questo allontanamento può essere fisico o morale. È fisico, se la parte infedele abbandona la casa coniugale e non vi ritorna più. Non è necessario che questo allontanamento della parte infedele sia colpevole, ma è sufficiente anche la semplice assenza, purché tuttavia la parte convertita non abbia maliziose, mentre causato essa stessa questa assenza, e ciò dopo Battesimo.
L'allontanamento invece morale si può avere in due modi: a) se la parte infedele è causa di risse, litigi e di altri danni; b) oppure quando essa tenta di trascinare la parte battezzata a commettere qualche cosa di gravemente illecito, come l'apostasia, l'adultore, l'educazione della prole nel paganesimo. Questo allontanamento morale rende la vita coniugale impossibile, così che la separazione dei coniugi diventa moralmente necessaria per malizia della parte non convertita. 3) La terza condizione è che legalmente consti della fuga o allontanamento fisico o morale della parte infedele. È ciò si ottiene con le interpellanze.
V. Le interpellanze
I. Necessità delle interpellanze
Se si guarda anche soltanto il diritto divino, si richiede regolarmente l'interpellanza, come mezzo ordinario per venire a sicura conoscenza della fuga o allontanamento della parte infedele. Tale è attualmente l'opinione comune dei teologi. È tuttavia sufficiente l'interpellanza fatta in qualunque modo, anche privatamente, sebbene, se questa non è pienamente provata, in foro esterno non si possa permettere la celebrazione del nuovo matrimonio, né ritenersi sciolto il matrimonio precedente.Qualcuno osserva però che quantunque si richieda per diritto divino la fuga o allontanamento della parte infedele, non è tuttavia stabilito nel testo scrittristico come si debba avere conoscenza di questo allontanamento o fuga (cf. F. M. Cappello, De matrimonio, 5a ed., Torino-Roma 1947, p. 778). Di conseguenza, posto l'allontanamento vero della parte infedele, il matrimonio che scugge della parte battezzata, pur avendo omesse le interpellanze, non sembrerebbe invalido, perché non va contro il p. p. In pratica però se il matrimonio nuovo fosse stato celebrato, senza precedente interpellanza o dispensa dalla medesima, sebbene in realtà la parte infedele sia partita effettivamente, si deve ricorrere alla S. Sede, per la violazione del can. 1121, e questa indicherà che cosa si debba fare.
Il diritto ecclesiastico in ogni caso esige l'interpellanza, ordinando con il can. 1121 § 2: «Queste interpellanze si debbono fare sempre, a meno che la S. Sede abbia dichiarato diversamente».
È se il coniuge infedele non si può legalmente interpellare, come nel caso in cui s'ignora dove se ne sia andato, o se ancora sia vivo, oppure perché si giudica moralmente impossibile che la regolare interpellanza arrivi fino a lui, o perché dall'interpellanza si temono gravissimi danni; allora la parte che si è convertita alla fede può contrarre altro matrimonio, ma non prima che abbia ottenuto la dispensa pontificia o da una o da tutte due le interpellanze. E la S. Sede, se vi è una giusta ragione, non è restia a concedere simile dispensa (cf. Benedetto XIV, De Synodo dioecesana, Roma 1748, I. VI, cap. 4, n. 3).
4. Oggetto delle interpellanze
Questo oggetto è duplice o meglio si richiede una doppia interpellanza della parte non battezzata, cioè: a) se vuole anch'essa convertirsi e ricevere il Battesimo; b) se almeno vuole pacificamente convivere senza offesa del Creatore (can. 1121 § 1, n. 1 e 2). Qui si possono verificare moltissimi casi: a) se la parte infedele risponde affermativamente a tutte e due le domande, non vi è più luogo per il caso dell'Apostolo; b) se risponde negativamente a tutte due, allora si ha propriamente il caso del p. p.; c) se risponde negativamente alla prima domanda, ma affermativamente alla seconda, non si dà luogo al p. p.; rimane però integro il diritto del convertito di passare a nuove nozze appena l'infedele non osservi più la promessa fatta, ed allora le interpellanze, se furono fatte prima, non occorre ripeterle.5. Modo di fare l'interpellanza
a) Quanto al tempo. - Le interpellanze si devono fare dopo il Battesimo della parte che si è convertita, secondo il disposto del can. 1121 § 1.b) Quanto alla forma. - La forma da usarsi può essere triplice: giudiziale, che non si esige, sommaria o stragiudiziale (che è la forma ordinaria) e privata (can. 1122 § 1-2). Si deve concedere al coniuge infedele un intervallo di tempo per deliberare, se lo richiederà, preavvisando però che, oltrepassato inutilmente detto tempo, la risposta si presumeva negativa. Le interpellanze fatte anche privatamente dalla stessa parte convertita, valgono, anzi sono anche lecite, se non si potrà osservare la forma ordinaria; in questo caso però delle medesime, per il foro esterno, deve constare o da almeno due testimoni o da altro modo legittimo di prova.
c) Quanto al numero. - Per giustizia è sufficiente che le interpellanze siano fatte una volta.
6. Gli effetti dell'interpellanza
Sono quelli di sanzione e meglio determinare gli effetti dei p. p. (can. 1123).Quando per dichiarazione della S. Sede si omettono le interpellanze, il matrimonio contratto dalla parte convertita è e rimane valido, anche se poi si viene a conoscenza che il coniuge infedele si era convertito alla fede, anche al tempo della celebrazione del matrimonio. Così sancisce Gregorio XIII nella cost. Populus, 25 genn. 1585: CIC, Appendix, Doc. VI.
7. Dispensa dalle interpellanze
Si adopera la parola «dispensa» secondo il modo comune di parlare, perché il Codice si astiene da questo vocabolario (adopera declaraverit, invece di dispensaverit). La dispensa non si concede senza giusta causa, di cui almeno sommariamente ed extra giudizialmente si deve essere certi. Se si usa il p. p. la giusta causa non è richiesta per la validità; se invece si tratta dell'uso della potestà vicaria (di cui appresso) allora molto probabilmente si richiede per la validità.La dispensa deve essere concessa dalla competente autorità: a) oltre il Sommo Pontefice, in virtù del can. 247 la sola S. Congr. del S. Uffizio tratta le pratiche che direttamente o indirettamente, in diritto od in fatto, riguardano il p. p., gli impedimenti di mista religione e di disparità di culto; parimenti ad essa soltanto spetta la facoltà di dispensare dai medesimi. Perciò ogni questione del genere è da rimettersi a questo dicastero, che tuttavia, se lo crederà opportuno, potrà rimettere la questione ad altro dicastero o tribunale (p. es., alla S. Romana Rota, alla Congr. dei Sacramenti, ecc.). b) Inoltre a tutti i vescovi, vicari apostolici, per delegazione del Sommo Pontefice, è concessa la facoltà di dispensare dalle interpellanze nel caso urgente, ogni qualvolta si sa con certezza che il coniuge infedele né vuole abbracciare la fede, né convivere con il coniuge convertito senza offesa del Creatore (S. Congr. S. Uff., 11 ag. 1859: Collegatena, n. 1351). c) Agli Ordinari di terra di missione sono concessi particolari indulti. Qui si deve notare che per la concessione della dispensa ci vuole la giusta causa, come l'impossibilità o inutilità dell'ammonizione o un evidente pericolo di grave danno alla parte divenuta cristiana.
VI. QUESTIONI ANNESSE. «PRIVILEGIO PETRINO»? - Si è già fatto cenno della cost. Populus di Gregorio XIII (25 genn. 1585). Accanto ad essa si collocano due altre costituzioni, di poco antecedenti: la cost. Altitudo di Paolo III (10 luglio 1537) e la cost. Romani Pontificis (2 ag. 1571). Con queste tre costituzioni vennero concesse facoltà speciali per determinati luoghi (oggi rese di diritto comune, can. 1125) in materia di scioglimento di matrimoni legittimi, o come estensione del p. p., secondo alcuni, o come esercizio della potestà vicaria del Romano Pontefice, secondo altri.
Con la sua costituzione (CIC, App., Doc. IV) Paolo III concesse a quei poligami che, al momento del Battesimo, tra le varie mogli non ricordavano quale fosse stata la prima, di prenderne una qualsiasi tra esse. Pio V, con la sua nuova costituzione (CIC, App., Doc. V), dichiarò che i predetti poligami potevano ritenere quella delle mogli che si battezzasse con loro, anche se ricordasse bene quale fosse stata la prima. Gregorio XIII prese in considerazione il caso di quei coniugi che, deportati o ambedue, o almeno uno di essi, in regioni lontane, non avessero la possibilità di fare delle interpellanze. Per tali casi il Papa concesse a determinati sacerdoti (dopo il CIC il diritto spetta all'Ordinarie del luogo, o ai parroci, o ai quasi-parroci) la facoltà di dispensare dalle interpellanze, dopo aver constatato sommariamente, in forma extragiudiziale, che l'altro coniuge non poteva essere interpellato oppure che, nel tempo fissato, non aveva risposto alle interpellanze. Tale matrimonio restava valido, anche se in seguito risultasse che l'altro coniuge non poté rispondere alle interpellanze o magari che era già battezzato. Circa queste concessioni, date per luoghi e popoli particolari, il CIC statui: «Tutte quelle cose che trattano del matrimonio nelle Costituzioni di Paolo III, Altitudo del 19 giugno 1537, di S. Pio V, Romani Pontificis, del 2 ag. 1571, di Gregorio XIII, Populus, del 25 genn. 1585, e che furono concesse per luoghi particolari, vengono estese anche alle altre regioni, nelle stesse circostanze» (can. 1125). Perciò sono estese a tutto il mondo le disposizioni delle tre Costituzioni predette.
Qual'è la natura giuridica delle dispense concesse con le predette costituzioni?
Erroneamente, come è facile dimostrare, alcuni interpretano una simile dispensa come un'estensione del p. p.
L'opinione più comune fra i teologi afferma un potere più generale del Sommo Pontefice in materia, un esercizio della sua potestà vicaria (Mt. 16, 18). Ed i motivi di questa opinione sono intrinseci ed estrinseci. Il motivo intrinseco è che solo il vincolo del matrimonio cristiano, rato e consumato, è indispensabile. Ma tale matrimonio non è rato e consumato, se non dopo che al Battesimo dei due coniugi sia seguita la copula. La ragione estrinseca è perché i Sommi Pontefici più volte hanno sciolto i vincoli di simili matrimoni, nei quali quasi del tutto mancavano le condizioni del p. p.
In breve, la potestà del Sommo Pontefice di dispensare dal vincolo, teoreticamente almeno, si può omettere in tutti i casi, nei quali uno dei coniugi almeno sia battezzato e ancora nei casi in cui il matrimonio di due, già battezzati entrambi, non sia stato consumato dopo il Battesimo.
Questa questione della potestà vicaria o ministeriale del Sommo Pontefice sul matrimonio, cui manchi il requisito della sacramentalità (parallela all'altra sul matrimonio rato e non consumato, V. MATRIMONIO, VII. M. RATIO E NON CONSUMATO, in Enc. Catt., VIII, coll. 463-71) fu oggetto di un voto dei consultori della Congr. di Propr. Fide, che fu negativo (8 ott. 1631), ma che la Congregazione non fece suo (5 dic. 1631); fu anche oggetto di vive dispute tra i teologi. Celebre la disputa che si tenne al Collegio Romano nel sec. XVII, sotto la direzione di insigni teologi del tempo e le cui conclusioni, pienamente affermative per l'esistenza della potestà ministeriale o vicaria, furono presentate al Sommo Pontefice. L'opinione affermativa prese sempre più piede, tanto più che l'uso da parte dei Sommi Pontefici di questa potestà divenne sempre più costante dopo le tre Costituzioni sopra ricordate, che non si possono riportare nei limiti del p. p., cosicché oggi può dirsi chiaramente provato che i matrimoni degli infedeli non diventano assolutamente indissolubili di fronte alla potestà vicaria del Romano Pontefice, se non sono di nuovo consumati dopo il Battesimo di tutti e due i coniugi. Ne è venuto così che accanto al p. p. si parla oggi comunemente dell'esistenza di un «privilegio petrino», proprio cioè della pienezza dei poteri del successore di Pietro, e che integra il primo, in tutti quei casi che non rientrerebbero nelle condizioni opposte al p. p. Una numerosa casistica, che potrebbe documentare quanto qui sopra asserito, sfugge all'indagine dei canonisti e dei teologi, data la procedura segreta che tiene il S. Uffizio, il Dicastero, come si è detto, competente in materia. Due casi però conosciuti e piuttosto recenti (10 luglio, 5 nov. 1924), in cui furono sciolti matrimoni contratti tra un battezzato acattolico e un infedele, possono essere un saggio eloquente di questa prassi.
VII. QUESTIONI ANNESSE: IL «FAVOR FIDEI» - Le condizioni del p. p. vanno interpretate strettamente. Si tratta infatti di un privilegio concesso a modo di legge positivo-divina, ma insieme contro il diritto sia naturale (Gen. 2, 24) sia positivo (Mt. 5, 32; Mc. 10, 11; Lc. 16, 18) dell'indissolubilità del vincolo coniugale. Sarebbe quindi illecito, basandosi su di una sola probabilità, per mezzo di un principio riflesso concludere in un caso particolare alla non esistenza di un vincolo, che certamente è sorto e che deve sussistere finché con certezza non consti dell'esistenza delle condizioni del p. p. Non è il caso di applicare il probabilismo, trattandosi di un conflitto di leggi, di cui una è senza dubbio certa. E neppure nel caso di dubbio dell'esistenza delle condizioni del p. p.; non è lecito perché il dubbio non può modificare la realtà oggettiva delle cose, e agendo diversamente si porterebbe il p. p. fuori del suo àmbito. Tuttavia il can. 1127 sancisce: «nel dubbio il privilegio della fede gode del favore del diritto». In altre parole, nel dubbio si deve giudicare in favore della libertà della parte convertita, in
ordine a permettere alla stessa il nuovo matrimonio o di rimanere lecitamente nel nuovo matrimonio già contratto. Dopo quanto si è detto è evidente che questo principio non abbraccia tanto il p. p. quanto l'uso della potestà vicaria, del Sommo Pontefice, in quanto si riferisce a tutti i casi, nei quali non si può con certezza applicare il p. p., ma sono soggetti alla potestà vicaria del Papa.
Tuttavia il favore del diritto non si ha in quei casi dubbi in cui, permettendo il nuovo matrimonio, sorgerebbe scandalo generale o particolare, oppure il pericolo di ledere il vincolo di qualche matrimonio rato e consuato dopo il Battesimo di tutte e due.