PRIVILEGIO. - Norma giuridica contenuta nella legge o emanata dal superiore a vantaggio di una categoria o di una persona. Dalle fonti del diritto romano si rileva che il privilegium generalmente consisteva in un ius singulare proprio di alcune classi di persone, mentre le dispense dall'osservanza di qualche legge o le eccezioni in essa contemplate per le singole persone fisiche o morali erano dette personales constitutiores o privata privilegia (D. 1, 4, 1 § 2). Tale distinzione non fu conservata in seguito dai canonisti, i quali usavano il termine p. sia per indicare i privilegia communia, introdotti per legge, sia per significare i privilegia privata, concessi con rescritto particolare.
La confusione di terminologia, criticata da autori moderni (cf. I. D'Annibale, Summula Theol. mor., I, Roma 1908, n. 218 n. 3 e n. 1), pur costituendo un errore di metodo, è però spiegabile per l'intima relazione e la grande somiglianza che passa tra i due istituti. Lo stesso CIC, nel titolo V del libro, non si è scostato dalla vecchia terminologia e prima di esso non sono mancati esempi nella legislazione canonica di privilegia privata elargiti per legge (cf. Conc. Trident., sess. XXV, c. 11 de reg. de exemptione monasterii Cluniacensis).
A parte ogni altra considerazione storica, oggi si può affermare che nel CIC il termine p. ha una duplice accezione. In senso generico son detti p. quelle norme (leges singulares) di diritto comune con le quali vengono attribuite prerogative speciali a determinati uffici, per sone, cose o luoghi: tali sono i p. chierici (v.), dei religiosi (can. 642 seq.), il p. dell'esenzione locale contemplato nel can. 1492 e quello paolino fissato nel can. 1120. In un senso più stretto e proprio, invece, è detto p. la norma con la quale si concede un favore praeter o contra ius (legge privata favorevole). Dal fatto che vien concesso come legge (ad instar legis), il p. deve ritenersi perpetuo (can. 70), a differenza della dispensa che è sempre temporanea.
I. VARIE SPECIE DI P
I p. si dividono in contra o praeter ius; in affermativi o negativi secondo che concedano la facoltà di fare una cosa o di ometterla; in favorevoli o odiosi secondo che concedano o meno favori senza informarli o dare ieri; in graziosi, remunerativi, convenzionali o onerosi, secondo che vengano dati per liberalità del superiore, per gratitudine o dietro contratto oneroso; in personali o reali se propri delle persone o delle cose; in dati dal CIC o per concessioni speciali. Ai p. praeter vengano equiparate nel CIC le facoltà di elargire grazie, sia per il foro interno come per il foro esterno, in perpetuo o per un determinato tempo, ovvero per un determinato numero di casi (can. 66 § 1; V. QUINQUENNALI FACOLTA). La concessione del p. è legata al potere; perciò ogni legislatore può concedere p. in virtù e entro i limiti della potestà di cui è investito (can. 63 § 1); contra o praeter ius comunque può concedere p. solamente chi ha la potestà suprema.I p. possono acquistarsi: 1) per concessione diretta, che generalmente vien fatta per iscritto; se è fatta a viva voce, il p. in tal modo concesso non può essere sostenuto in foro esterno (can. 79); 2) per comunicazione, in virtù della quale il p. concesso ad uno può essere esteso ad un terzo. Di questo modo di concessione si hanno due forme: per comunicazione in forma aequae principali e in forma accessoria. Sia il p. del primo privilegiario come quello di chi l'ha ricevuto per comunicazione sono identici; ma mentre nel primo caso si ha completa autonomia tra il p. ottenuto direttamente e quello comunicato, nel secondo esiste invece una interdipendenza tra essi, per cui l'uno segue le sorti dell'altro (can. 65). La concessione per comunicazione - nelle due forme - non si presume, ma deve constare che realmente sia avvenuta per il primo privilegiario in modo diretto e perpetuo e senza alcuna speciale relazione a luoghi determinati, a cose o persone (can. 64). Unicamente dalla volontà del superiore, che può concedere p., dipende l'elargizione di un p. per comunicazione. Prima del CIC gli Ordini regolari mendicanti si comunicavano tra loro i p.; nella nuova legislazione ciò è stato vietato per qualsiasi religione (can. 613 § 1); 2) Per con- sultudine o prescrizione: il possesso centenario o ab im- memorabili di un p. ne fa supporre la concessione (can. 63 § 2).
Il p., a differenza della legge, non richiede la promulgazione; necessita però dell'accettazione, in quanto invito beneficium non datur. Il p. va interpretato secondo il tenore della concessione, senza interpretazioni estensive né restrittive (can. 67). In caso di dubbio, se trattasi di un p. contra legem o avverso al diritto di terzi deve essere interpretato strettamente; se invece si tratta di un p. praeter ius, concedente esclusivamente un favore, può essere interpretato in senso largo. In ogni caso l'interpretazione non dovrà mai esser tale da rendere il p. inutile o gravoso (can. 68). Riguardo all'uso del p., nessuno vi è costretto, a meno che, per ragioni estrinseche, non sopraggiunga l'obbligazione di mettere a profitto il favore concesso con p. (can. 69).
II. CESSAZIONE DEL P
Per quanto il p. debba ritenersi perpetuo (can. 70), tuttavia può cessare per le seguenti cause: 1) per revoca, la quale per essere efficace deve essere intimata al privilegiario (60 § 1), deve procedere da causa giusta e, se il p. fu concesso dietro contratto bilaterale, è necessario che si proceda per causa di pubblico bene e si dia un compenso se il contratto fu oneroso. 2) Per rinuncia da parte del privilegiario accettata dalla competente autorità. L'accettazione già esiste implicita per tutti i p. elargiti a persone private come semplici favori (can. 72 § 2); deve essere però esplicita per i p. concessi a luoghi o a dignità, stante l'interesse pubblico che reclama la conservazione di un pubblico favore, il quale non potrà cessare per convenzioni private (cf. c. 12, X, II, 2). Per la stessa ragione nessuna comunità potrà rinunciare ad un p., se ciò comporti danno alla Chiesa o a terzi; nel caso invece che il p. sia esclusivamente d'utilità per la comunità, questa, con atto collegiale, può rinunciarvi (can. 72 § 3-4). 3) I p. temporanei o concessi per un numero determinato di casi cessano allo scadere del tempo o con il raggiungimento del numero dei casi per i quali furono concessi. 4) Se il p. è personale essa con la morte del privilegiario (can. 74); la stessa cosa si dica per la persona morale, la quale però si estingue solamente per soppressione intimata dall'autorità legittima o se per cento anni ha cessato d'esistere (can. 102); tornando a vita la persona morale, anche i p., dei quali essa godeva, rivivono. 5) I p. reali cessano con la distruzione della cosa o del luogo, ai quali furono legati con la concessione; i locali tornano però a vita se entro 50 anni sia avvenuta la riedificazione del luogo (can. 75). 6) Il p. oneroso a terzi può cessare con la prescrizione o con la tacita rinuncia del privilegiario, quando questi liberamente e scientemente e, avvante occasione d'usarlo, di fatto per un determinato tempo non l'abbia usato o ne abbia fatto un uso contrario (can. 76). 7) Se le condizioni e gli scopi per i quali fu concesso49
PRIVILEGIO - PRIVILEGIO PAOLINO
Il p. sono talmente mutato, a giudizio del superiore, da rendere nocivo il illecito l'uso del p. si ha la cessazione di esso, temporanea o perpetua a seconda della perpetuità o meno delle circostanze nuove sopraggiunte (can. 77). 8) Col cessare della potestà concedente non cessa il p., almeno che esso non sia stato concesso con la clausola ad beneplacitum nostrum o con altra equivalente (can. 73).
L'abuso nell'esercizio del p. non produce direttamente la cessazione del p. stesso, ma può esser causa di revoca; ed è compito degli Ordinari avvertire la S. Sede degli abusi nell'esercizio dei p. da lei concessi (can. 78).