NOVIZIATO. - In senso materiale è il tempo che l'aspirante ad una religione passa in una casa appositamente eretta a tale scopo con il permesso della S. Sede. In senso formale è un periodo di prova, nel quale l'aspirante (novizio) studia le proprie possibilità di vita religiosa nella religione nella quale desidera entrare e, a sua volta, questa esamina il novizio, le sue intenzioni e le sue attitudini.
I. STORIA
Come periodo di prova, l'origine del n. risale agli inizi stessi della vita religiosa. Nel cap. 49 della Regola di s. Pacomio (202-346), il primo legislatore del monachismo dice che «se qualcuno desidera rinunciare al secolo ed essere aggregato nel numero dei fratelli dia diligente esperimento di sé» (PL 23, 73).L'abate Scenute (m. nel 466), s. Basilio (330-79) e tutti gli altri fondatori di monaci stabilirono nelle loro regole un tempo di prova. Il patriarca dei monaci occidionali, s. Benedetto, nella sua Regola, ha un intero capitolo in merito (58), nel quale impone che l'aspirante compia un anno di n. in abito secolare e sotto la guida di un maestro speciale. Il Concilio Aurelianense V (a. 549), al 19, accenna alla necessità di provare le giovani che entrano nei monasteri per il periodo di un anno o di un triennio, lasciandole in abiti secolari (Mansi, IX, p. 133). S. Gregorio Magno nel 595, approvando esplicitamente la Regola dei monasteri di s. Benedetto, rendeva praticamente obbligatoria la legge del n. per tutti i religiosi (Mansi, X, pp. 476-77). La Regola di s. Francesco (cap. 2) e quelle successive degli Ordini Mendicanti definirono sempre meglio tutte le particolarità del n. riguardo al tempo, all'abito, alla clausura, alla formazione specifica, ecc. Innocenzo III, con il decreto Operante divinae, del 17 dic. 1198, aveva imposto un anno di prova per i Trinitari (Bull. Rom., III, Roma 1838, p. 137); Alessandro IV nel 1260 faceva altrettanto per i Domenicani (cap. 2, III, 14 in 6°), e Bonifacio VIII nel 1298 per tutti i Mendicanti (cap. 3, III, 14, in 6°). Il Concilio Tridentino nella sess. XXV, al cap. 15, emanò la legge universale che prescriveva un anno di n., da compiersi dopo il 16° anno di età, da tutti gli aspiranti, uomini o donne, ad una religione. Nel caso di omissione, la professione era dichiarata invalida. Le successive norme dei pontefici, specialmente di Pio V, Sisto V, Clemente VIII, vennero rielaborate e riprodotte nei canni. 542-71 del CIC.
L'LEGISLAZIONE CANONICA VIVENTE. - Il n. e necessario per la validità della professione religiosa (can. 572, § 1, 3°). Non possono essere ammessi, e la loro ammissione senza previa licenza della S. Sede è invalida, coloro che, abbandonata la fede, hanno aderito a sétte acatoche e o atee; che non hanno almeno 15 anni di età; che vi sono indotti per violenza, timore grave o dolo; il coniuge durante il matrimonio; coloro che furono o hanno un vincolo precedente di professione religiosa; che sono soggetti o minacciati di pene per delitti commessi; i chierici tenuti, per speciale giuramento, al servizio di una diocesi o delle missioni. Sono ammessi illecitamente, senza previa dispensa della S. Sede, i chierici che abbiano ricevuto gli Ordini maggiori senza il parere o contraddice con il loro vescovo a causa del bisogno di cura d'anime; i debitori insolvibili; coloro che sono obbligati o intricati in affari passibili di liti o di molestie; i figli tenuti ad aiutare i genitori che sono in grave necessità e i genitori che debbono mantenere i figli; coloro che, essendo destinati al sacerdozio, hanno una irregolarità o un impedimento canonico per gli Ordini; gli Orientali senza la licenza della S. Congregazione Orientale, eccetto che rientrano il proprio rito.
L'ammissione al n. è disposta dai superiori maggiori, secondo le disposizioni delle Costituzioni delle singole religioni, ma deve essere fatta soltanto dopo che si siano raccolte le prove dell'assenza degli impedimenti, e la presenza delle qualità positive richieste, quali la retta intenzione, la buona condotta, la salute, ecc. A tale scopo i superiori sono obbligati a prendere direttamente tutte le informazioni possibili, e per coloro che dopo i 14 anni furono in seminari o collegi o altre religioni a richiedere le lettere testimoniali (v. VIZI), sotto segreto di coscienza, dai rispettivi superiori. Per le donne si esige anche che l'Ordinario del luogo esamini l'aspirante al nulla sua libertà e desiderio spontaneo di vita religiosa (can. 552 § 2); e per le novizie monache si richiede inoltre la dote, che per le altre religiose è rimessa a quanto disposto nelle singole Costituzioni (can. 547 § 3).
Il n. comincia con la presa dell'abito o in altro modo prescritto dalle Costituzioni (can. 553). Deve durare un anno completo e continuo, in modo tale che se esso viene interrotto deve essere ricominciato, se il novizio dimesso esce dalla casa di n. oppure la abbandona, o se per qualunque necessità se ne assenta per oltre trenta giorni. Se invece legittimamente se ne starà fuori più di 15 giorni, ma non oltre 30, deve supplire i giorni di assenza; se questa fu inferiore ai 15 giorni è in facoltà dei superiori imporre la reintegrazione dei giorni o concederne la dispensa.
Durante il n. l'aspirante è affidato alle cure spirituali di un maestro dei novizi, al quale spetta il compito esclusivo di formare e di dirigere i novizi alla nuova vita (can. 561). Il maestro deve avere almeno 30 anni di età, dieci anni di professione perpetua, ed essere dotato di prudenza, carità, pietà, osservanza religiosa spiccata, oltre che di doti non comuni di buon educatore (can. 559). L'intrinseca finalità del n. è riposta nell'ampia offerta al novizio sia della possibilità di una attenta istruzione sugli obblighi della vita religiosa in genere e sulle obbligazioni specifiche della religione prescelta, sia di un esame serio sulla propria capacità di assumersi i pesi della vita religiosa; da parte della religione invece è un anno di studio sulle attitudini del novizio e sulle probabilità della futura corrispondenza dello stesso agli impegni che gli verranno addossati con la professione (can. 565).
Il novizio gode dei privilegi spirituali della religione, e se muore ha diritto agli stessi suffragi dei professori (can. 567). Pur non avendo l'obbligo formale dei voti religiosi, il novizio ha un obbligo morale di osservare le regole e le Costituzioni del proprio istituto, oltre che un dovere di obbedienza ai legittimi superiori, derivato dalla spontanea sottomissione ad essi fatta.
Terminato il n., il novizio viene ammesso alla professione temporanea oppure dimesso; egli può anche lasciare liberamente la religione senza che abbia l'obbligo di pagare le spese del n.