NULLITÀ. - In vari modi la legge può prescriver per un atto giuridico un requisito: a) in modo che sia illecito il compimento dell'atto qualora il requisito manchi; b) in modo che in tale ipotesi non si producano alcuni o tutti gli effetti giuridici propri di quell'atto; c) in modo che la mancanza del requisito produca entrambe le conseguenze. L'atto che ha, o non ha, i requisiti prescritti si dirà rispettivamente, nel primo caso lecito o illecito, nel secondo caso valido o invalido, nel terzo caso lecito e valido oppure illecito e invalido.
Ma l'invalidità, che si ha, quindi, quando manchi uno dei requisiti di cui alle lettere b e c, può assumere aspetti diversi, a seconda dell'importanza del requisito mancante e del motivo per cui il legislatore lo prescrive. Perciò più genericamente si parla di vizio, anziché di invalidità dell'atto giuridico.
Prescindendo dalle incertezze terminologiche delle leggi e della dottrina (soprattutto meno recenti), si possono distinguere varie specie di atti viziati, avvertendo che di regola è la legge positiva che stabilisce quali siano le conseguenze della mancanza di un requisito. In primo luogo si dice atto nullo quello che non produce gli effetti giuridici propri di quello che si voleva compiere, ma, o produce gli effetti propri di un'altra specie di atti giuridici (conversione dell'atto), ovvero non ne produce alcuno (atto materiale, che non è atto giuridico). Ciò avviene soprattutto quando un atto manca di un requisito talmente importante, che il legislatore ritenga di doverlo richiedere anche se le persone che prendono parte all'atto vogliano prescindere. Esempi tipici di n. si hanno negli atti giuridici compiuti senza volontà, ovvero senza osservare la forma prescritta dalla legge, e inoltre, nel diritto civile privato, negli atti giuridici illeciti. In particolare per la n. del matrimonio, che può derivare dall'esistenza di un impedimento dirimente o di un vizio di consenso o di un vizio di forma, V. MATRIMONIO (IV, 1).
A proposito degli atti illeciti è da osservare che, mentre per la legge dello Stato, almeno nell'ambito del diritto privato, vige il principio per cui tutti gli atti giuridici illeciti, salve talune eccezioni, sono nulli (cf. Cod. civ., art. 1418), nel diritto canonico vige il principio opposto, per cui un atto giuridico vietato non è per ciò stesso nullo, salvo che la legge accompagni il divieto con la sanzione di n. (cf. CIC, cann. 11 e 1680). La diversità, peraltro, è più apparente che reale, perché, quando si tratti di atti a contenuto patrimoniale (che sono quelli per i quali soprattutto vale l'enunciato principio di diritto civile), il diritto canonico accoglie le norme stabilite dalla legge civile (v. CANONIZZAZIONE DELLE LEGGI).
Può però accadere che un requisito, prescritto in vista di certi interessi, non sia per questi tanto indispensabile da non poter essere surrogato da altri elementi; o addirittura può darsi che gli interessi stessi siano ugualmente soddisfatti nonostante la mancanza di un requisito. Ciò spiega perché il diritto spesso stabilisca dei requisiti la cui mancanza non produce o non produce sempre la n. dell'atto. Una prima ipotesi si ha quando, pur essendo nullo l'atto, la n. può essere sanata, se sopravviene un fatto idoneo a surrogare il requisito mancante, ovvero un fatto che dimostra la inutilità di quel requisito: si pensi, rispettivamente, nel diritto canonico, alla convalidazione o sanazione in radice del Matrimonio (cann. 1133-1141, ad eccezione del can. 1135 § 1), e alla spontanea comparizione in giudizio ad causam agendam dopo una citazione invalida (cf. cann. 1587 § 1, 1711 § 2), o all'intervento degli elettori nell'elezione nonostante la n. della convocazione (can. 162 § 4). In tale ipotesi si può parlare di n. relativa, sanabile mediante un fatto (positivo, non meramente negativo) posteriore che ha per effetto la convalidazione dell'atto (con efficacia retroattiva o no, secondo quanto stabilisce il diritto).
Un'altra ipotesi può essere invece quella in cui, essendo limitati i soggetti nel cui interesse è prescritto il requisito, ovvero non mancando del tutto il requisito ma essendo soltanto irregolare, il diritto ritiene che se quelli non vogliono impedire che l'atto consegua i suoi effetti, non vi è alcun interesse a che questi si neghino. L'atto, quindi, è valido, e rimane tale se gli interessati tollerano la mancanza o l'irregolarità del requisito, ossia vi fanno acquiescenza, non invece se essi fanno valere tale mancanza ed esigono che l'atto non produca effetto; non c'è bisogno poi di aggiungere che, quando la legge segue questa via, stabilisce sempre un termine entro il quale può farsi valere il vizio dell'atto, in modo che la incertezza circa gli effetti di questo non si possa mai prolungare indefinitamente. L'atto è in tal caso annullabile, il vizio si chiama annullabilità, e gli effetti dell'atto vengono soppressi da un soggetto diverso dall'interessato (generalmente, dal giudice), mediante l'annullamento (con efficacia generalmente, ma non necessariamente, retroattiva). Poiché, in tali ipotesi, l'annullabilità è dalla legge comminata nell'interesse della persona a tutela della quale è prescritto il requisito mancante o irregolare, tale persona non può più chiedere l'annullamento dell'atto, quando, pur non essendo ancora scaduto il termine per proporre l'azione relativa, abbia ratificato l'atto dopo che ne sia cessato il vizio. Esempi di annullabilità si hanno generali
mente nei casi in cui l'autore o gli autori dell'atto erano incapaci legalmente, e nei casi in cui essi hanno compiuto volontariamente l'atto, ma la volontà si è formata in modo irregolare per l'interferenza di una causa perturbatrice (vizio della volontà: errore, violenza, o dolo), mentre è probabile che se non fosse intervenuta tale causa la volontà o non vi sarebbe stata o sarebbe stata diversa. Rientrano nel concetto di annullabilità molti dei casi in cui il CIC parla di rescissione o di atto rescindibile (cf. can. 103 § 2, 104, 506 § 4, 1684-87), di irritatio ad istanza dell'interessato (cf. can. 162 § 2), di possibilità di restituzione in integrum (can. 1687-89), ecc.
Nelle leggi civili si parla di rescindibilità e di rescissione di un atto nel caso in cui si ammetta che una delle parti possa chiedere che l'atto sia posto nel nulla, perché non è stata osservata la giusta proporzione fra i vari soggetti, come, p. es., se in un contratto vi sia la cosiddetta lesione enorme, cioè una notevole sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra (cf. Cod. civ. art. 763 e 1447-52; CIC can. 1684 § 2). La rescindibilità può considerarsi come una sottospecie dell'annullabilità, sebbene la dottrina sia restata ad ammettere ciò e le leggi civili usino regolare in modo notevolmente diverso l'una e l'altra.
Può infine avvenire che, sebbene in un atto giuridico non manchi, né sia irregolare, alcun requisito, potendo tuttavia esso essere, per motivi preesistenti o, più frequentemente, per motivi sopravvenuti, poco rispondente alle norme etiche o altrimenti poco opportuno, il legislatore ritenga conveniente dare all'autore dell'atto o ad altri il potere di togliere o mutare gli effetti (se il diritto spetta all'autore dell'atto, si parla di ius poenitendi): questo fenomeno può essere indicato complessivamente con il nome di revoca, sebbene tale termine sia più in uso soltanto per il caso che venga da parte dell'autore stesso dell'atto. In esso rientrano, oltre ai noti esempi della revoca bilaterale dei contratti, e unilaterale dei testamenti e delle donazioni (su cui cfr. anche CIC can. 583 n. 2, e 1536 § 4), la irritatio (can. 1312 § 1 e 1320), la suspensio (can. 1312 § 2), la dispensatio (can. 1313 e 1320), la commutatio (can. 1314 e 1320) e la relaxatio (can. 1317 § 2) del voto o del giuramento. La differenza tra la revoca e l'annullamento sta in ciò che in questo, accertata la mancanza del requisito, chi ha la potestà di annullare deve pronunciare l'annullamento; in quella invece, a chi ne ha il potere è rimesso di giudicare discrezionalmente se sia il caso o no di porre nel nulla gli effetti dell'atto.
BML: P. Cipriotti, Lezioni di diritto can., Padova 1943, pp. 163-68; F. Carnelutti, Teoria generale del diritto, 2a ed., Roma 1946, pp. 163-68.