NOME. - È un mezzo generale del linguaggio, atto ad indicare qualunque ente pensabile; ma acquista particolare importanza sociale e giuridica in quanto serve all'indicazione delle persone: a tal riguardo deve ricordarsi il testo romano secondo cui « Nomina... significandorum hominum gratia reperta sunt » (I, II, 20, 29).
I. I N. SACRI E TEOFORI. - Il n. di persona, considerato dalla mentalità primitiva come parte integrale dell'individuo e quasi come la sua anima, è stato sempre oggetto di particolari precauzioni, sia nella scelta sia nell'opportunità di celarlo o di alterarlo onde evitare atti di magia ostile.
Riferiti agli esseri divini i n. hanno presso i primitivi significato generico: il Vecchio, il Padre, il Signore ecc. perché non si è ancora bene individuata la loro fisionomia, la quale in questo stadio può anche prendere significati esprimenti l'azione che gli esseri divini sono invitati ad esercitare a pro degli uomini; com'è il caso degli indigitamenti (v.) romani; elenchi di divinità che presiedono ciascuna a uno speciale momento o funzione della vita, sia fisica come Educa che presiede al mangiare, Fabulinus al parlare, Cunina alla culla; sia agricola come Vereactor che presiede al dissodamento, ecc. Sono questi dèi che H. Usener chiama momentanei, quelli che rappresentano secondo lui la prima fase del pensiero religioso, in relazione alla prima impressione del primitivo, individuata con il n. corrispondente all'azione (sullo sviluppo di questi dèi da momentanei a dèi di categoria e a dèi personali (v. USENER, HERNANNS) circa i n. divini considerati dalla scuola naturistica di Max Müller come « nonuna agentia » in quanto esprimono la qualità dell'azione che esercitano (v. MÜLLER, F. MAX).
1. N. teofori. - I n. teofori sono largamente usati, perché chi porta il n. di una divinità si sente sotto la speciale tutela della medesima. Questi n., cui è aggiunto un predicato nominale o verbale, esprimono l'idea che il dio è datore, forte, sovrano ecc.: così Elimelech « il mio dio è re », Ben Hadad « figlio di Hadad », Abd Ešmun « servo di Ešmun », Mitridate « dono di Mithra », Isidoro « dono di Iside », Teodoro « dono di Dio », ecc.
L'abbandono del n. usuale e l'assunzione di uno nuovo, di carattere sacro, avviene spesso nel cambiamento dello stato per esprimere la nuova condizione di vita e l'orientamento spirituale e sociale della medesima. In Egitto il faraone intronizzato assumeva il n. del dio che egli considerava come suo protettore. Così quando Amenophis IV istituì, contro il sacerdozio tebano di Ammone, il culto del disco solare (Aton), si fece chiamare Akh-en-aton « Aton si rallegra ». Il capo supremo del sacerdozio eleusino entrando in carica sostituiva il suo n. personale con quello della sua funzione di ierofante « colui che mostra le cose sacre »: il vecchio nome « veniva gittato nel mare » εἰς ἄλκ (cf. Luciano, Leviņš, 10). Quest'uso, detto ieronimato (ἱερὸν ὄνομα), restò in vigore, pur non essendo rigorosamente prescritto, durante tutta l'epoca imperiale.
Anche attualmente chi si ascrive a taluni Ordini religiosi cambia il suo n. per significare il nuovo orientamento della sua vita.
2. N. sacri. - I n. sacri, data la loro partecipazione mistica con l'essere a cui si riferiscono, sono considerati come una potente salvaguardia, sia nel momento del pericolo, sia nello svolgimento della vita quotidiana. E appena necessario ricordare il grande apostolato cui s. Bernardino da Siena si dedicò per diffondere l'invocazione, la raffigurazione e la diffusione grafica del n. di Gesù.
II. IL N. CIVILE. - L'ordinamento giuridico attribuisce ad ogni soggetto un diritto al n., classificabile tra i diritti della personalità. Ogni soggetto, invero, acquista necessariamente il n., ovverossia il segno verbale attraverso cui si realizza la sua identità personale; né può perderlo o trasmetterlo ad altri.
Nel n. si comprendono prenome e cognome. Il prenome, tratto ordinariamente dai calendari dei diversi culti, o dai nomi di personaggi storici, costituisce un modo di designazione speciale della persona entro il gruppo formato dalla famiglia; per mezzo di esso la persona è distinta dagli altri componenti il suo gruppo familiare. Il cognome, invece, indica l'appartenenza familiare; in quanto contribuisce alla formazione del n. personale, serve anch'esso ad individuare la persona: per mezzo di esso la persona è distinta dai soggetti di altri gruppi familiari, che possono avere il suo stesso prenome.
Il n. è immutabile. L'art. 6, 2ª cpv. Cod. civ. sancisce espressamente il principio dell'immutabilità, rispetto al quale eccezioni possono esservi solo nei casi determinati dalla legge che sono: mutamento dello stato familiare per matrimonio o adozione (mutasi allora correlativamente, ipso iure, il cognome della donna che contrae le nozze, ovvero dell'adottato); concessione del mutamento del n. fatta dal pubblico potere.
Esistendo un diritto al n., questo è munito di una tutela giudiziaria, che si attua attraverso due distinte azioni. La prima di queste protegge l'uso del n. da parte della persona cui spetta il n. stesso. Il diritto al n. comprende il potere di godimento del n.: il potere, cioè, di usare il n. per godere di quella propria identità personale alla cui realizzazione quello serve. Contro gli atti di terzi, contrastanti questo uso del n., il soggetto può reagire, promuovendo l'azione di reclamo del n.
La seconda azione, invece, protegge l'esclusività dell'uso del n. da parte della persona cui il n. stesso spetta. Il potere di godimento del n. ha carattere di esclusività, e quindi il titolare può pretendere che gli altri si satengano dall'usare il suo n. per indicare soggetti diversi da lui stesso: altrimenti, con le confusioni che si produrrebbero, il n. non assolverebbe la sua funzione identificatrice. Contro gli atti di terzi, contrastanti l'esclusività dell'uso del suo n., il soggetto può reagire, promuovendo l'azione per usurpazione di n.
Il n., di cui si è finora discorso, costituisce il n. civile, designazione necessaria, imprescindibile, di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico. Accanto ad esso, possono sussistere segni distintivi accessori, secondari, come il soprannome e lo pseudonimo. Quest'ultimo designa la persona nell'ambito di un particolare settore di attività (ad es., giornalistica, artistica, ecc.). Secondo l'art. 9 Cod. civ., esso è tutelato al pari del n., qualora sia usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del n.
Adriano De Cupis
III. IL N. DI BATTESIMO. - È uso antico nella Chiesa cattolica di imporre un n. cristiano al battezzando.
La consuetudine è sancita dal Rituale: « Poiché a quelli che sono battezzati, come a figli di Dio da rigenerarsi in Cristo e annoverarsi nella sua milizia, viene imposto un n., curi (il parroco) che non gli siano imposti n. osceni, favolosi o ridicoli o di inani dèi o di empi uomini pagani, ma piuttosto, per quanto è possibile, un n. di santo; dai loro esempi i fedeli siano spronati a vivere piamente e siano protetti dai loro patrocini » (tit. II, cap. I, n. 54). Se i parenti non adempiono a questo obbligo, nessuna conseguenza ne deve subire il bambino, perché
esente da ogni colpa: in questo caso il parroco al n. imposto dai parenti deve aggiungere il n. di qualche santo e trascrivere l'uno e l'altro nel libro dei battezzati (can. 761). Il diritto di imporre un n. spetta ai parenti, al padrino e alle persone che ne fanno le veci; in caso che queste venissero a mancare, si devolve al parroco o al ministro: nella prole illegittima questo diritto spetta alla madre. Alcuni autori ammettono che il n. battesimale possa essere cambiato nella Cresima o in altra occasione, anche per iniziativa privata. Questa dottrina deve essere seguita con discrezione, perché può condurre a gravi inconvenienti nella vita civile: i documenti infatti riguardanti la nascita e il Battesimo sono trascritti dal libro dei battezzati. Se il n. venisse cambiato solo privatamente, si avrebbe una grande confusione anche in rapporto ai documenti civili, che richiedono uno speciale procedimento per il cambiamento dei n. Conseguentemente il parroco non può mutare il n. dei battezzati se non dopo aver ricevuto la debita autorizzazione dal vescovo.
IV. IL N. NELLA PROFESSIONE RELIGIOSA: V. SORA, I.
V. IL N. DEL PONTEFICE: V. PAPA.