NOVALI. - Con questo nome si indicarono, a partire dal medioevo, gli appezzamenti di terreno che venivano per la prima volta portati a cultura. In conseguenza il nome stesso fu applicato anche, anzi principalmente, alle decime che bisognava pagare per i terreni n.; si ebbero quindi le cosiddette decimae novales.
Queste dovevano per il diritto comune essere pagate alle chiese parrocchiali nelle quali i terreni si trovavano. Alessandro III però, nel 1170, confermò un antico privilegio concesso da Adriano IV con il quale alcuni Ordini

Novalssa - L'abate Amblullo impone la veste monastica e s. El-
religiosi erano stati esonerati dal pagare ad altri le decime di qualunque terra che essi direttamente lavorassero o facessero lavorare a proprie spese, e tutti i religiosi dal pagare le decime dei terreni n., purché li lavorassero personalmente o ne pagassero la coltivazione (10, X, III, 30). Il privilegio venne nuovamente confermato da Gregorio IX (33, X, V, 33). Tuttavia Innocenzo III, considerando che anche i terreni e le selve lasciate allo stato naturale e senza coltura particolare apportavano alle parrocchie nelle quali si trovavano proventi talvolta anche notevoli, e per evitare che questi cespiti venissero a cessare con la messa a coltura, stabilì che l’esenzione dal pagamento delle decime n. fosse limitata ai soli casi di parrocchie già sufficientemente ricche o comunque tali da non sentire grave detrimento dalla esenzione (21, X, V, 40).
Successivi interventi della S. Sede determinarono meglio i diritti e gli oneri dei luoghi più o dei religiosi nei riguardi delle n.: p. es., Alessandro IV nel 1258 (2, III, 13 in 69) e Clemente V nel 1306 (1, III, 8 in Clem.).
Nei secoli che seguirono si addivenne pian piano, sia mediante concessioni dirette sia per comunicazione dei privilegi, all’esenzione totale di tutti i regolari da ogni specie di decime n. Con il decadere del diritto delle cime cessò pure ogni distinzione tra queste e le n. (v. DECIMA).