DECIMA

DECIMA. -

I. Nella Bibbia

Parte (in origine, la 10a parte) dei prodotti che gli Israeliti dovevano versare al Tempio e ai suoi ministri (sacerdoti, leviti) per il mantenimento del culto e delle persone addette ad esso. La d. cultuale, accanto alla quale esisteva anche una d. regale (I Sam. 8, 15-17), rappresenta un istituto antico (Gen. 14, 20; 28, 22) e si basa sul concetto di offerta rivolta alla divinità come pro-prietaria del paese (Lev. 25, 23; Deut. 26, 1 sgg.).

Il volume ed il modo di prelevare tale tributo non erano sempre uguali (Lev. 27, 30-33; Num. 18, 20-32; Deut. 12, 6; 11, 14, 22-29; 17-19; 26, 12-15; cf. Am. 4, 4). I Numeri e il Deuteronomio considerano grano, mosto ed olio soggetti alla d. L'insegnamento farisico estende l'obbligo della d. anche a pianificabile di minimo interesse (Mt. 23, 23; cf. Lc. 11, 42; 18, 12). La Misnâh (Ma'âšer, I, 1) estende l'obbligo a tutto quanto serve per cibo, viene custodito e cresce dalla terra. Lev. 27, 30-33 riguarda la d. prelevata sugli animali domestici; ove il tributo non fosse dato in natura si doveva consegnare una somma accresciuta del quinto del valore (Lev. 27, 31). Secondo Num. 18, 20-32 ogni d. dell'aia e del tino appartiene ai leviti, i quali ne dispongono liberamente, però ne lasciano una per i sacerdoti. Secondo Deut. 12, 6 sgg. 17-19 la d. va consumata alla pari dei sacrifici nel santuario centrale. In casi di notevole distanza si potevano vendere le d. e con il ricavato procurare tutto quanto occorreva per l'agape presso il santuario (Deut. 14, 22-27). Con il tempo si poteva devolvere la d. ai leviti, stranieri, vedove ed orfani nel luogo del domicilio del tributario (Deut. 14, 28 sgg.; 26, 12 sgg.). Con la caduta del Tempio cadde l'istituto delle d.

Bibl.: L. Goldschmidt, Talmud, II, Berlin 1901, p. 687; O. Eissfeldt, Erzählungen und Zehnten im Alt. Test., Lipsia 1917; J. Hempel, Eine Vorfrage zum Erstgeburtstolper, in Zeitschrift für d. alt. Wissenschaft, 54 (1936), pp. 311-13; S. Krauss, Masser, in Jüd. Lex., III, col. 1270 sgg.; F. Nötscher, Biblische Alter-tumskunde, Bonn 1940, p. 139 sgg.

II. STORIA

I principi che avevano regolato il pagamento della d. nel Vecchio Testamento furono fatti rivivere nel Nuovo, ma la d. non sorse subito come istituto a sé. Sebbene fin da principio s. Paolo avesse fatta l'applicazione della massima evangelica «di gnus est operarius cibo suo» (Mt. 10, 10; Lc. 10, 7) ai ministri dell'altare «qui altari deserviunt cum altari participant...» (I Cor. 9, 13), tuttavia l'afflusso spontaneo di offerte e l'esercizio spontaneo di alcune professioni da parte dei chierici rese superfuso un esplicito precetto della Chiesa in materia. Col rare-farsi delle offerte spontanee, per sopperire alle necessità sue e dei suoi chierici, la Chiesa ricorse alle esortazioni, e quindi ai precetti ed alle leggi, da cui sorse l'istituto della d.

La prima traccia di legislazione si trova nei Concili di Tours del 567 e di Mâcon del 583 (Mansi, IX, 804-805, 932). Il sistema tributario delle d. si andò presto affermando nella Gallia, nell'Inghilterra e nell'Irlanda, come si desume anche dai libri penitenziali di quei paesi. Ten-tativi di adozione della d. in Italia si ebbero dal sec. VII in poi (cf. Mansi, XII, 226, 208; XIII, 852-853).

I concili dell'età di mezzo ripetono frequentemente il precetto del pagamento della d., segno evidente, che incontrava molte difficoltà di applicazione. Sotto questo aspetto è meritoria l'opera di Carlomagno, che oltre ri-petere in molti suoi capitolari quest'obbligo e ad assog-gettari i beni stessi del sovrano, fece intervenire contro i riciclatrici l'autorità civile con multe, sequestro di beni, prigione, esilio e confisca (E. Amann, L'epoca ca-rolingia, 757-888, in Fliche-Martin-Frutaz, VI, pp. 92-93) e rese praticamente generale l'obbligo giuridico di pagare la d.

Ma presto incominciano le usurpazioni. Nella lotta dei riformatori gregoriani uno degli abusi lamentati è la cessione a laici delle d. ecclesiastiche. Si occupa dell'argomento anche il Concilio Romano del 1059, cap. 9 (Mansi, XIX, 907). Ma nel secolo seguente deve tornare sull'argomento anche il Concilio III Lateranense (1179), e per troncare l'abuso sancisce l'intransmissibilità del privilegio, comunque ottenuto dai laici (Mansi, XXII, 250, 281-282).

Contemporaneamente incominciano le esenzioni dal pagamento di d., esenzioni concesse prima ai monaci, che dissolvavano terre incolte e poi estese ai Cistercensi, Templari, Ospedalieri (Mansi, XXII, 256, 326-328).

Nuove norme in materia si hanno ad opera di Innocenzo III e di alcuni suoi predecessori: si distingue tra d. personale (de artificio, vel negotiatione et agricultura), che si paga alla parrocchia propria della persona, e la d. prediale (messium seu fructuum arborum), che si paga alla parrocchia, dove si trova il fondo. Una concessione sovrana non può esimere dal pagamento della d., e neppure se attuata per trent'anni produrre l'estinzione del diritto dell'ente ecclesiastico creditore.

In base a queste disposizioni di legge, si svolge tutta una elaborazione dottrinale dell'istituto: sulla fonte dell'obbligazione (le d. materialiter sono dovute per diritto naturale; formaliter per diritto positivo ecclesiastico) e sulla classificazione delle d. per diritto di provenienza (domenicali, sacramentali, novali, sanguinali ecc.).

Accanto alla d. propriamente detta, altre se ne danno: la d. papale, ad es., che grava sui beni ecclesiastici, imposta occasionalmente dal papa e trasferibile ai sovrani. Altre sono proprie di alcuni luoghi (in Italia si trovano le d. mortuorum).

Fin dal sec. XIII il potere laicale aveva iniziato una lotta contro la d., ma furono i riformatori a prendere posizione nettamente contro. Per cui il Concilio di Trento (Sess. XXV, de ref., c. 12) comminò la scomunica a chi non pagasse le d.

L'esenzione dei regolari dal pagamento della d., resa ormai universale, viene contenuta dalla giurisprudenza della Congregazione del Concilio nel senso che non sia estensibile a nuovi acquisti ed a beni acquistati da laici e soggetti a d.

Il periodo degli illuministi inizia le soppressioni delle d. da parte dell'autorità civile. Tentativi si ebbero nel regno di Napoli (1759, 1772), ma chi diede l'impulso generale alle soppressioni fu il decreto dell'Assemblea Nazionale Francese (4 ag. 1789).

In Italia all'unificazione del Regno si ha una legislazione frammentaria. Poi la legge del 14 luglio 1887, n. 4728 sopprime «le d. ed altre prestazioni stabilite sotto qualsiasi denominazione ed in qualunque modo corrisposte...» e lascia sopravvivere solo quelle domenicali, ossia corrisposte per un titolo non ecclesiastico, bensì per una ricognizione di dominio eminente sul terreno.

Bibl.: Per le fonti del periodo carolingio, V. Capitula missis dominicis data, 18; Capitulare Francogermanica, 25; Capit. Langobardicus duplex, 19; Capitula de villis imper., 6; Capit. miss. Aquinatorum, 11; Conu. Augustanus, 10; in MGH, Leges, I, pp. 98, 111, 122, 181; II, 15, 28. Per i libri penitenziari, cfr. F. W. H. Wasserschleben, Bussordungen der abendländ. Kirche, Halle 1851, pp. 143-44. - G. De Vita, De origine et iure decimarum, Roma 1759; G. Minella, Le d. ed altre prestazioni concernenti, Padowa 1888; G. Cassani, Origine giuridica delle d. ecclesiastiche in generale e delle cense in particolare, Bologna 1894; G. Salvioli, Le d. in Sicilia, Palermo 1901; C. Caterbini, Le d. afrikanazioni, Roma 1925; C. Iannacone, s. V. ITALIA, IV, pp. 584-93.

III. Diritto canonico

Con la parola d. si designa una prestazione, dovuta a determinate persone, di una quota parte dei prodotti sia dei fondi, sia degli animali, sia dell'attività umana. Dunque, alla denominazione d. non si deve attribuire un significato aritmetico, in quanto essa denota, non già, come originariamente, la decima parte dei frutti, ma una quota qualsiasi di essi.

Le d. si distinguono: a) in dominicali e sacramentali (o ecclesiastiche o spirituali), secondo che si tratti di prestazioni dovute, in base ad antiche concessioni, dai possessori di un fondo, quale riserva dell'antico dominio del concedente, o di prestazioni dovute dai fedeli ad enti ecclesiastici, quale corrispettivo delle funzioni di culto; b) in prediali, personali e sanguinali o miste, secondo che gravino sui prodotti dei fondi, sui prodotti dell'attività umana o sui prodotti degli animali.

Si chiamavano novales, in contrapposizione ad antiquae, le d. che erano dovute sui prodotti dei fondi posti per la prima volta a cultura; si denominavano primitiae quelle dovute sui primi prodotti di un fondo (v. PRIMIZIE).

Non solo i cattolici sono tenuti alla prestazione delle d. sacramentali, ma anche gli eretici ed, eccezionalmente, anche i pagani e gli Ebrei: i primi senza alcuna limitazione, essendo considerati soggetti alle leggi della Chiesa, sebbene siano di fuori di essa; gli altri, che pur non si giovano delle funzioni di culto, limitatamente alle d. prediali, per evitare che il diritto di d. si estingua mediante l'alcunazione dei fondi da parte dei cristiani a pagani ed Ebrei.

Posto il principio che la prestazione delle d. sacramentali non può avere come oggetto se non i frutti legittimamente acquistati, si fa capo alla distinzione tomistica tra acquisto illegittimo per se stesso, che si ha, ad es., in caso di furto, ed acquisto illegittimo per la sua causa, qual'è, ad es., il compenso ricevuto da una meretrica: soltanto se l'acquisto è illegittimo per se stesso le d. non sono dovute, per quanto sia sconsigliato esigere d. dalle meretrici, per non apparire complici dei loro peccati (Stm. Theol., 2a-2a, q. 87, 2 ad. 2).

Mentre le d. dominicali trovano il loro fondamento su una ragione di diritto privato, essendo prestazioni che presuppongono una concessione di proprietà, la prestazione delle d. sacramentali è fondata sul principio di diritto pubblico ecclesiastico secondo il quale - per ripetere un'espressione di s. Paolo (I Cor. 9, 13, 14) - qui altari descrivuti cum altari participant... qui Evangelium annuntiunt de Evangelio vivere, in conformità della massima evangelica «dignus est operarius cibo suo» (Ml. 10, 10; Lc. 10, 7), cioè che compie delle funzioni di culto ha diritto ad avere da coloro che se ne giovano un emolumento per il suo sostentamento. Le d. sacramentali traggono la loro origine storica dal Vecchio Testamento, secondo il quale tutti i possessori di fondi dovevano dare ai leviti la decima parte dei loro prodotti.

Disputata è la natura giuridica delle d. sacramentali. Mentre alcuni ritengono che la d. sacramentale sia un diritto reale, altri vedono in essa un diritto personale. Ma l'opinione dominante distingue tra d. personali e miste e d. prediali, considerando quelle diritti personali, queste diritti reali. I quali debbono farsi rientrare nella categoria degli oneri reali, in quanto partecipano del carattere dei diritti di credito, avendo come oggetto una prestazione, e del carattere dei diritti reali, essendo la prestazione dovuta dalla persona in quanto possiede il fondo sui cui frutti grava la d.

Per quanto riguarda l'indole giuridica della d. sacramentale in sé, prescindendo dalle sue varie specie, si è ravvisata una grande analogia tra essa e l'imposta, osservando che, come l'imposta è una quota parte della ricchezza, che i cittadini sono tenuti a dare allo Stato, comune o provincia, perché si faccia fronte alle esigenze dei pubblici servizi, così la d. sacramentale è una prestazione periodica che i fedeli corrispondono all'autorità ecclesiastica, affinché questa provveda ai servizi religiosi, alle funzioni di culto (N. Coviello, Manuale di diritto ecclesiastico, a cura di V. GIUDICE, I, Roma 1915, p. 263).

La materia decimale trovasi regolata, nello ius vetus, dai capp. 30 e 39, X, III; dai capp. 13 e 20, in VI, III; dal cap. 12, Conc. Trid., sess. XXV.

Attualmente essa è regolata nel can. 1502 del CIC il quale, per ciò che si riferisce al pagamento delle d. - che nei secoli passati costituirono uno dei più ricchi tributi della Chiesa - si limita a rinviare alle leggi ed alle consuetudini locali. Pertanto questa materia deve essere ora studiata avendo presente il diritto canonico (scritto o consuetudinario) vigente in ciascuna regione.

IV. DIRITTO ITALIANO

Il legislatore italiano con l'art. 1 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, 2a serie, aboli, in tutte le regioni, le d. sacramentali, designate come «prestazioni stabilite, sotto qualsiasi denominazione ed in qualunque modo corrisposte, per l'amministrazione dei Sacramenti o per altri servizi spirituali, ai vescovi, ai ministri del culto, alle chiese, alle fabbricerie, o ad altri corpi morali che hanno per scopo un servizio religioso, ancorché convenzionalmente o giudizialmente riconosciute o convertite in prestazione pecuniaria», mentre conservò, rendendone obbligatoria la commutazione in canone fisso in denaro e facoltativa l'affrancazione, «tutte le altre prestazioni fondiarie perpetue, consistenti in quote di frutti, pagate a corpi morali e a privati sotto qualsiasi denominazione» (art. 3 legge citata).

Poiché basta la dimostrazione della non sacramentalità di una prestazione per poter affermare la sua conservazione, ha grande importanza pratica la questione relativa all'onere della prova della sacramentalità o meno della d. V'è chi afferma che il legislatore ha posto la presunzione della sacramentalità e che pertanto l'onere della prova della non sacramentalità incombe all'atto, in virtù del principio «attori incumbit onus probandi» (l'abolizione sarebbe la regola, la conservazione l'eccezione); v'è, invece, chi ritiene che il legislatore abbia posto la presunzione della non sacramentalità e che pertanto l'onere della prova della sacramentalità incomba al convenuto (la conservazione sarebbe la regola, l'abolizione l'eccezione). La giurisprudenza è favorevole alla prima opinione. V'è infine, chi afferma che l'onere della prova incombe al debitore, proprietario del fondo, non già in base ad una presunzione legale di non sacramentalità (dato che non può affermarsi l'esistenza di veruna presunzione né di non sacramentalità né di sacramentalità), ma in base ad un criterio del tutto diverso, osservando cioè che l'onere della prova incombe al convenuto perché questo si trova già vincolato da rapporto obbligatorio, fondato su un titolo specifico contenuto in una disposizione di legge, cioè nell'art. 5 della legge 24 gen. 1864, n. 1636, che suona così: «Il possesso continuato per trenta anni, senza interruzioni, pacifico, pubblico, non equivoco, del diritto di esigere un annuo canone o altra prestazione, terrà luogo di titolo per l'effetto della presente legge». Da questa disposizione si argomenta che il possesso del diritto di esigere la d. vale titolo del diritto e che pertanto, qualora l'ente ecclesiastico possa dimostrare che esso giunse fino al 1887 (anno in cui furono abolite le d. sacramentali) con il possesso continuato per trent'anni, senza interruzioni, pacifico, pubblico, non equivoco, dello ieu exiguendi, essendosi tale possesso consolidato, in virtù del citato art. 5, in titolo giuridico della esazione, esso ente si debba ritenere esonerato per legge da qualsiasi altra prova del suo diritto sostanziale a esigere una prestazione decimale: mentre colui che, risultando già debitore, assuma d'essere liberato dall'obbligazione, basata su quel preciso titolo giuridico, che è l'art. 5 della legge del 1864, e affermi che tale liberazione sia derivata dalla disposizione dell'art. 1 legge 1887, abolitiva delle d. sacramentali, si trova obbligato, in virtù del principio «affirmanti incumbit onus probandi», a dimostrare che la prestazione, che si continuò a versare magari posteriormente alla legge 1887, è di tal natura da rientrare appunto, in quanto sacramentale, nell'abolizione disposta da questa legge (v. GIUDICE, Corso di diritto ecclesiastico, Milano 1949, p. 234 sgg).

BML.: Della copiosa letteratura in tema di d. ci si limita a citare qualche lavoro più recente: A. C. Jemolo, Considerazioni sulla giurisprudenza dell'ultimo decennio in materia di d., in Studi in onore di F. Scaduto, Firenze 1936, pp. 1-78; M. Falco, Sulla natura giuridica dei quartieri nel Veneto, in Temi emiliani, 1937, p. 242 sgg.; D. Schiappoli, Sulla natura giuridica dei quartieri nel Veneto, in Archivio di diritto ecclesiastico, 2 (1940) pp. 64-83; M. Ferraboschi, Il diritto di d., Padova 1949, ed ivi larghi richiami bibliografici e giurisprudenziali. Pio Fedele