prestito dall'ultima
divisione della le-
gione romana (de-
canus era detto il
comandante di 10
soldati) e poi dalle
regole monastiche,
specie dalla Regola
di S. Benedetto (cap. 21), dalla metà del sec. IX venne
dato in molti Capitoli ad una dignità, lo stesso spesso
che l'arciprete (decanus capituli). È anche il nome
che venne attribuito al preposto ad un raggruppa-
mento di parrocchie rurali, detto oggi vicario foraneo,
specie di organo intermedio tra i parroci ed il
vescovo, e dalla fine del sec. IX tra i parroci e l'ar-
cidacono (decanus i. e. archipresbyter parochiarum).
Al primo era commessa la cura del Capitolo per
gli affari interni e del scrvizio divino, al secondo
competeva una certa giurisdizione sul clero e sulle
chiese del proprio territorio (v. Arciprete; CAPITOLO; Vicario foraneo).
Nei Capitoli il d. o l'arciprete nei secc. XI-XII esi-
steva quasi in tutte le diocesi, era elevato al sacerdo-
zio per la cura d'anime che gli era affidata (c. 7, § 2,
X, de elect. I, 6; c. 1 sgg. D. 60), ma ex iure communi
era soggetto all'arcidiacono (c. 7, § 2, 3, X, de off. arch.,
I, 23; c. 1, X, de off. archipresb. I 24). A volte il d. era
lo stesso che l'arciprete; in alcuni Capitoli fu una dignità
distinta ed in altri divenne anche prima dignità, mentre
in altri ancora fu il nome dato al più anziano dei cano-
nici, senza che formasse una dignità vera e propria.
Tale situazione si è conservata anche nel diritto attuale,
dove in unoggiun capítulo secundum sua cuiusque statua
possono aversi casi diversi: in Spagna, ad es., il d. è
la prima dignità, in Baviera la seconda: in molti Capitoli
non esiste come dignità a parte, ma è il più anziano di
nomina dei canonici.
Nei distretti parrocchiali l'istituto del d. che era di-
venuto comune nei secc. XI-XII segui varie evoluzioni.
Attualmente il vicario foraneo viene chiamato d. (tal-
volta d. rurale) quando il suo distretto ex iure parti-
culari ha conservato il nome di decanatus (cf. can. 217, § 1).
Inoltre nel CIC d., in senso generico, è colui che
tra gli appartenenti ad uno stesso grado della ge-
rarchia di giurisdizione, in un qualsiasi collegio,
o corpo morale, è il primo promotus ad gradum,
c, a parità di grado, senior ordinatione, e infine, a
pari data di ordinazione, senior aetate.
A costui per sé, come d., non spetta nessun
potere di giurisdizione (cann. 237 § 1, 1598 § 1),
se non quando ex iuris praescripto succede ad altri
nel potere (cann. 309 § 4, 432 § 1, 434 § 3) o
ha demandati particolari compiti (cf. can. 429 § 5):
ma compete solo il diritto di precedenza (can. 106,
n. 3), a cui spesso, in mancanza di altre autorità, si aggiunge il diritto di presiedere (can. 284, n. 2) o di convocare il collegio, determinando, se occorre, il luogo di adunanza (can. 284, 289 § 1, 397 n. 4).
Due collegi poi hanno nel CIC un ufficio vero e proprio di d. con particolari obblighi e privilegi: il collegio cardinalizio (v. § 2; cost. Vacante Sede Apost., c. II, n. 8, III, nn. 50, 51, 52, 54, VII 100, 106), ove il d. è quello dei cardinali vescovi di più antica creazione a cui come tale compete il titolo di vescovo di Ostia; ed il collegio degli Uditori della S. Romana Rota (v. ROTA), in cui il d. è il più antico in numero auditoris (can. 1598 § 1). Nell'uno e nell'altro collegio il d. diventa tale ipso iure per anzianità ed è primus inter pares.
famiglia pontificia (v.) poi, oltre il d. di sala, frequenti sono i collegi, presieduti da un d. (collegio dei protonotari di numero partecipanti, dei prelati chierici della Rev. Camera Apostolica, dei prelati votanti della Segnatura apostolica, degli avvocati del S. Conciestro, dei procuratori dei Sacri palazzi apostolici, dei chierici della cappella pontificia, dei maestri ostiani di Virga Rubea, dei mazzieri e dei cursori apostolici).
Anche nelle università ecclesiastiche esiste l'ufficio di d. che è una delle autorità accademiche, preside di una facoltà (cost. Apost. Deus scientiarum Dominus di Pio XI, tit. II, artt. 15, 17), le cui attribuzioni sono determinate dalle Ordinaciones della S. Congregazione dei Seminari e delle Università degli studi del 12 giugno 1931 (art. 7). A differenza degli altri collegi ed enti morali qui il decanato è in genere carica elettiva con un certo potere di giurisdizione.
Bnl.: Ph. Schneider, Die bischöflichen Domkapitel, ihre Entwicklung und rechtl. Stellung, 2a ed., Magonza 1892; J. P. Ságmüller, Die Entwicklung des Archipresbyterats u. Dekanats bis zum Ende des Karolingerreichs, Tubinga 1898; Imbart de la Tour, Les paroisses rurales du IVe au XIe siècle, Parigi 1900; F. Gescher, Der Köln. Dekanat u. Archidiaconat in ihrer Entstehung u. ersten Entwicklung, Stoccarda 1919; E. Griffe, Les origines de l'archi-pétre de district, in Revue d'histoire de l'Eglise de France, 12 (1926), p. 16 sqq.; J. L. Zaptonik, De vicariis foraneis, Washington 1927; R. Naz, Dekanat, in DDC, IV, col. 1057 Pietro Palazzini.