DECANO. - Titolo che, preso in prestito dall'ultima divisione della legione romana (decanus era detto il comandante di 10 soldati) e poi dalle regole monastiche, specie dalla Regola
di s. Benedetto (cap. 21), dalla metà del sec. IX venne dato in molti Capitoli ad una dignità, lo stesso spesso che l'arciprete (decanus capituli). È anche il nome che venne attribuito al preposto ad un raggruppamento di parrocchie rurali, detto oggi vicario foraneo, specie di organo intermedio tra i parroci ed il vescovo, e dalla fine del sec. IX tra i parroci e l'arcidiacono (decanus i. e. archipresbyter parochiarum).
Al primo era commessa la cura del Capitolo per gli affari interni e del servizio divino, al secondo competeva una certa giurisdizione sul clero e sulle chiese del proprio territorio (v. ARCIPRETE; CAPITOLO; VICARIO FORANEO).
Nei Capitoli il d. o l'arciprete nei secc. XI-XII esisteva quasi in tutte le diocesi, era elevato al sacerdozio per la cura d'anime che gli era affidata (c. 7, § 2, X, de elect. I, 6; c. 1 sgg. D. 60), ma ex iure communi era soggetto all'arcidiacono (c. 7, §§ 2, 3, X, de off. arch., I, 23; c. 1, X, de off. archipresb. I 24). A volte il d. era lo stesso che l'arciprete; in alcuni Capitoli fu una dignità distinta ed in altri divenne anche prima dignità, mentre in altri ancora fu il nome dato al più anziano dei canonici, senza che formasse una dignità vera e propria. Tale situazione si è conservata anche nel diritto attuale, dove in unoquque capitulo secundum sua cuiusque statuta possono aversi casi diversi: in Spagna, ad es., il d. è la prima dignità, in Baviera la seconda: in molti Capitoli non esiste come dignità a parte, ma è il più anziano di nomina dei canonici.
Nei distretti parrocchiali l'istituto del d. che era divenuto comune nei secc. XI-XII segui varie evoluzioni. Attualmente il vicario foraneo viene chiamato d. (talvolta d. rurale) quando il suo distretto ex iure particulari ha conservato il nome di decanatus (cf. can. 217, § 1).
Inoltre nel CIC d., in senso generico, è colui che tra gli appartenenti ad uno stesso grado della gerarchia di giurisdizione, in un qualsiasi collegio, o corpo morale, è il primo promotus ad gradum, e, a parità di grado, senior ordinatione, e infine, a pari data di ordinazione, senior aetate.
A costui per sé, come d., non spetta nessun potere di giurisdizione (cann. 237 § 1, 1598 § 1), se non quando ex iuris praescripto succede ad altri nel potere (cann. 309 § 4, 432 § 1, 434 § 3) o ha demandati particolari compiti (cf. can. 429 § 5): ma compete solo il diritto di precedenza (can. 106,
n. 3), a cui spesso, in mancanza di altre autorità, si aggiunge il diritto di presiedere (can. 284, n. 2) o di convocare il collegio, determinando, se occorre, il luogo di adunanza (cann. 284, 289 § 1, 397 n. 4).
Due collegi poi hanno nel CIC un ufficio vero e proprio di d. con particolari obblighi e privilegi: il collegio cardinalizio (v. CARDINALE e CIC, cann. 237, 239 § 2; cost. Vacante Sede Apost., c. II, n. 8, III, nn. 50, 51, 52, 54, VII 100, 106), ove il d. è quello dei cardinali vescovi di più antica creazione a cui come tale compete il titolo di vescovo di Ostia; ed il collegio degli Uditori della S. Romana Rota (v. ROTA), in cui il d. è il più antico in munere auditoris (can. 1598 § 1). Nell'uno e nell'altro collegio il d. diventa tale ipso iure per anzianità ed è primus inter pares.
famiglia pontificia (v.) poi, oltre il d. di sala, frequenti sono i collegi, presieduti da un d. (collegio dei protonotari di numero partecipanti, dei prelati chierici della Rev. Camera Apostolica, dei prelati votanti della Segnatura apostolica, degli avvocati del S. Concistoro, dei procuratori dei Sacri palazzi apostolici, dei chierici della cappella pontificia, dei maestri ostiari di Virgo Rubea, dei mazzieri e dei cursori apostolici).
Anche nelle università ecclesiastiche esiste l'ufficio di d. che è una delle autorità accademiche, preside di una facoltà (cost. Apost. Deus scientiorum Dominus di Pio XI, tit. II, artt. 15, 17), le cui attribuzioni sono determinate dalle Ordinationes della S. Congregazione dei Seminari e delle Università degli studi del 12 giugno 1931 (art. 7). A differenza degli altri collegi od enti morali qui il decanato è in genere carica elettiva con un certo potere di giurisdizione.
#### DECANO DI SALA: V. FAMIGLIA PONTIFICIA.