CAPITOLO

CAPITOLO. - Dal latino capitulum, diminutivo di caput, il termine venne trasportato a significare: 1) le varie divisioni di un libro; 2) il passo della S. Scrittura, che si canta o legge nell'ufficio divino; 3) il tratto della regola di un Ordine religioso, che i monaci sono obbligati a leggere; 4) il collegio di sacerdoti ufficiali una chiesa; 5) adunanze di religiosi per trattare questioni interessanti in qualunque modo la comunità; 6) il luogo dove si tengono tali adunanze.

SOMMARIO: I. Il C. canonico. - II. Il C. religioso. - III. Sala del C. - IV. Il C. nella liturgia. - V. Il C. della colpa.

I. IL C. CANONICALE. - Viene definito un collegio di sacerdoti, istituito allo scopo di rendere più solenne il culto divino nella chiesa di erezione e, se si tratta di C. cattedrale, anche per assistere il vescovo, come

(fot. Alinari)

CAPITOLO - Sala capitolare della certosa di S. Martino (sec. XVI). Napoli.

senato e consiglio diocesano, e per supplirlo, durante la sede vacante, nel governo della diocesi (can. 391, § 1).

1. Origine

Trae origine dall'antico presbyterium, dall'insieme cioè del clero locale che fin dai primi secoli della Chiesa costituì il senato del vescovo, coadiuvandolo nelle funzioni di culto e nell'amministrazione diocesana e facendone le veci durante la vacanza della sede. A partire dalla fine del sec. IV, sull'esempio di quanto aveva felicemente attuato s. Agostino nella sua sede d'Ippona, il presbyterium aveva adottato in molte regioni la convivenza in comune nella casa del vescovo, regolata da talune norme (canones), in funzione di regola (canon), a spiccata tendenza monastica. Si iniziava così la vita canonica che ebbe in breve un rapido sviluppo; canonici furono detti coloro che la professavano e capitulum si denominò la quotidiana adunanza dei medesimi, in quanto obbligatoriamente dedicata alla lettura di un capitulum ossia di un breve tratto della loro regola: terminologia che passò ben presto a designare in genere ogni adunanza del collegio, per fissarsi quindi definitivamente a significare il collegio stesso. In seguito l'esempio delle chiese cattedrali fu seguito pure dal clero dei grandi centri rurali organizzato a vita comune attorno alla chiesa principale del luogo, creando fin d'allora, accanto a quella dei C. cattedrali, la categoria dei C. collegiati, categoria che ebbe nell'Italia meridionale una espressione tutta singolare nelle cosiddette chiese recettizie (i cui membri peraltro non costituiscono un vero e proprio C.).

L'epoca carolingia segnò il periodo aureo della vita canonica. I più noti organizzatori e legislatori ne furono Crodegango, vescovo di Metz, nel sec. VIII, che le diede una regola assai adottata, specialmente in Francia, e, ai primi del sec. seguente, Amalario di Metz, incaricato dal sinodo di Aquisgrana, promosso da Ludovico il Pio, di estrarre dai testi patristici una norma per la vita clericale; si ebbe così il De institutione canonicorum.

La vita comune però, non durò a lungo. Già nel sec. IX, dopo alternative di floridezza e decadenza, essa accusava stanchezza e si avviava decisamente a scomparire. La ripartizione individuale dei beni patrimoniali del C. ne segnò la fine. Sotto l'influsso delle idee beneficiarie, i vescovi per primi separarono il proprio patrimonio (mensa episcopalis) da quello del C. (portio cleri, mensa canonicorum) seguiti a breve distanza di tempo dai canonici, i quali oltre l'abitazione separata (mansio), ottennero che il patrimonio comune (massa communis), dapprima goduto pro indiviso, fosse ripartito in varie quote beneficiarie (praebendae) da godersi individualmente. Dove il numero dei C. fu fissato in ragione del numero delle prebende, il C. si disse numeratum o clausum, mentre non numeratum o apertum si disse quello in cui il numero dei canonici non dipendeva dal numero delle prebende.

I tentativi dei grandi riformatori del clero del sec. XI di ripristinare la vita comune riformandola, non diedero altro risultato che quello di crearne un tipo nuovo, ma più perfetto, in quanto essa veniva ora garantita dall'emissione del voto di povertà e dalla professione di una regola strettamente monastica. Si ebbero così, per contrapposto ai canonici secolari, raccolti in C. secolari, canonici e C. regolari.

Il venir meno della vita comune tuttavia non alterò per nulla l'unità funzionale e la fisionomia giuridica dei C., che continuarono a sussistere nella forma e nelle competenze di corporazione autonoma, con propria personalità, propri statuti e proprio patrimonio.

2. Evoluzione

L'evoluzione dei C., benché non se-

guisse attraverso i vari statuti uno sviluppo rigidamente uniforme, può ritenersi sostanzialmente completa fino dal sec. XIII. Il collegio, presieduto da un capo (praepositus, decanus, archidiaconus, archipresbyter), comprendeva, in ordine gerarchico, preminenze con giurisdizione (dignitate), preminenze di solo protocollo (personatus), e uffici (officia, canonicatus); categoria questa a cui facevano capo varie competenze di culto (primicerius, praecentor, cantor, succentor), di scuola (scholasticus), di cura d'anime (lector, theologus, poenitentiarius) e di servizio in genere (thesaurarius, vestatarius, sacristus, custos, portarius, cellerarius, punctator). I titolari dei vari uffici, cioè i canonici strettamente intesi, erano poi generalmente distinti dal rispettivo ordine in tre gruppi: presbiterale, diaconale, suddiaconale. Le categorie speciali degli aspiranti (domicellares, scholares, canonici in pulvere, in herbis, detti così per contrapposto a quelli in floribus et fructibus) e degli altri ausiliari dell'ufficiatura (hebdomadorii, portionarii, mansionarii, beneficiati, canonici minores, ecc.) rappresentavano aggregazioni collaterali e subordinate del C., ma facenti parte di esso optimo iure.

Ogni canonico aveva diritto a una prebenda distinta, oppure ad un assegno personale sul patrimonio comune (massa communis): le categorie inferiori godevano dei beneficii minora (v. CANONICO).

In ragione della sua subordinazione al vescovo e della cura d'anime di cui poteva essere incaricato, il C. poteva essere esente o non esente, curato o non curato. La qualifica d'onore di insigne o perinsigne indicò per qualche tempo i C. riservati ai nobili, divenne in seguito titolo onorifico elargito dall'autorità ecclesiastica a C. particolarmente illustri.

3. Nel diritto canonico vigente i C. sono persone morali collegiali, ossia corporazioni munite di personalità giuridica e di autonomia nell'ambito della loro giurisdizione. L'ordinamento costituzionale mantiene, salvo pochissime modificazioni, le caratteristiche storico-tradizionali già riscontrate. Scomparsa la categoria intermedia dei personatus, l'odierno C. consta, a stretto diritto, di dignità e di uffici o canonicati. Le dignità tuttavia (arcidiacono, arciprete, prevosto, priore, decano, primicerio), che possono anche non appartenere al C., hanno perduto le loro prerogative di giurisdizione, per conservare soltanto quelle di precedenza e di onore. I mansionari o beneficiati minori, che riproducono le antiche categorie degli ausiliari dell'officiatura, non sono ritenuti parte costitutiva del C. (can. 393, § 2). Tra gli uffici, particolare rilievo vien dato dal CIC a quelli di teologo e di penitenziere (v. CANONICO TEOLOGO; CANONICO PENITENZIERE).

L'erezione, le modificazioni e la soppressione dei C., come pure l'erezione di nuove dignità, spettano esclusivamente alla S. Sede (cann. 392, 394 § 2). Occorre inoltre una speciale concessione della medesima S. Sede per l'istituzione dei cosiddetti canonicati statutari ossia dei benefici nominali senza assegno (can. 393, § 3).

È riservato pure alla S. Sede il conferimento delle dignità (can. 396, § 1). Ai canonicati invece e ai benefici minori, sia della cattedrale che delle collegiate, si provvede per nomina fatta dal vescovo previo parere del C. interessato (can. 394, § 2). Per la provvista agli uffici di canonico teologo e canonico penitenziere è obbligatoria, in Italia ed isole adiacenti, la forma del concorso, prescritta dalla costituzione Pastoralis officii del 19 maggio 1725, la quale mantiene il suo pieno valore anche dopo il CIC (can. 399, § 2). Il diritto di passare per opzione (ius optionis) da un ufficio all'altro, o da una dignità ad un'altra dignità (diritto introdotto per consuetudine intorno al sec. XII), è abolito, a meno che non sia autorizzato dalla legge di fondazione (can. 396, § 2).

4. Anche l'ordinamento patrimoniale non differisce sostanzialmente da quello storico tradizionale. Il reddito del beneficio canonico si appoggia di consueto a tre cespiti distinti: la prebenda, le distribuzioni ordinarie o quotidia-

nae, e le distributiones inter praesentes. Il C. può essere organizzato o a prebende distinte, da percepirsi su distinti benefici, oppure a massa comune, vale a dire a prebende indistinte da percepirsi su un patrimonio comune. Nell'uno e nell'altro caso, accanto alla così detta massa grande (o grossa), in proprietà dell'ente C., destinata alle spese capitolari e, nel residuo, ad assegni supplementari in favore dei membri del C., deve esistere la cosiddetta massa piccola, risultante da beni autonomi, o, in mancanza di questi, obbligatoriamente costituita mediante l'accantonamento della terza parte dei redditi beneficiari (detta in tal caso terzo conciliare, perché introdotta dal Concilio di Trento), i cui frutti sono destinati ad assicurare le distributiones ordinariae quotidiane, consistenti in quote di presenza assegnate come premio ai canonici presenti di fatto al coro o ritenuti presenti di diritto se assenti per legittima causa. In forza del ius accrescendi, tali quote si accrescono automaticamente delle quote (fallentiae) non godute dagli assenti illegittimi (cann. 394 § 3, 395). Qualora non fosse possibile in via eccezionale costituire la massa piccola per le distribuzioni, il Codice prevede la creazione di un sistema di compenso, consistente in multe pecuniarie che corrispondono press'a poco all'ammontare delle distribuzioni che si perderebbero nei casi di negligenza (can. 395, § 2).

A differente categoria appartengono invece le distributiones inter praesentes, che non derivano né dal beneficio né dalla massa, ma sono costituite o dai redditi di fondazioni speciali (distribuzioni fisse) oppure dagli incerti di funzioni e prestazioni straordinarie (distribuzioni avventizie) e si ripartiscono tra i soli presenti di fatto (can. 420, § 2). Al calcolo delle assenze provvedono i punctatores eletti a tale scopo dal C., ai quali il vescovo può aggiungere un puntatore di controllo (can. 395, § 4).

5. Le funzioni gerarchiche, spettanti al C. come tale, rappresentano l'esercizio dei suoi diritti e dei suoi doveri come corporazione autonoma a scopo di culto e come senato diocesano. Come corporazione autonoma (v. AUTONOMIA), ha il diritto di regolare la propria attività per mezzo di statuti, riconosciuti dal diritto comune come norme giuridiche di diritto particolare, e di deliberare, in adunanze ordinarie e straordinarie, sui negozi di sua spettanza (cann. 410, 411). Se alla chiesa capitolare è annessa cura d'anime in modo che la cura abituale spetti al C., la cura attuale, cioè il disimpegno effettivo delle funzioni parrocchiali, è affidata a un vicario curato, che può anche non far parte del C. (cann. 402, 415).

Come corporazione il C. è tenuto ad assistere il vescovo quando funziona solennemente in città e nel suburbio (can. 412) in determinati giorni (can. 414).

Come senato diocesano, infine, le funzioni del C. cattedrale variano a seconda che la sede episcopale è piena, oppure vacante o impedita. In sede plena, il C. rappresenta un corpo consultivo che il vescovo è tenuto ad interpellare negli affari di maggiore importanza, in alcuni dei quali con efficacia puramente consultiva (cann. 386 § 1, 388, 394 § 3, 403, 406, 1234 § 1, 1428), in altri con efficacia vincolante (cann. 394 § 2, 712 § 2, 1541 § 2 n. 2 ecc.). In sede vacante, per morte, rinuncia, trasferimento o privazione dell'ufficio, se la S. Sede non ha provveduto altrimenti, il governo della diocesi spetta al C., il quale entro otto giorni dalla notizia della vacanza, deve eleggere il vicario capitolare che eserciti in suo nome gran parte dei poteri ordinari del vescovo (v. VICARIO CAPITOLARE). Nel caso di sede impedita, cioè nel caso di prigionia, relegazione, esilio o inabilità del vescovo, tale che questi non possa comunicare con la diocesi neppure per lettera, la successione del C. e la nomina del vicario capitolare avranno ugualmente luogo, ma solo quando manchi il vicario generale o un delegato

appositamente nominato dal vescovo e la S. Sede non abbia altrimenti provveduto, oppure quando anche il vicario generale e il delegato del vescovo siano a loro volta impediti (can. 429).

6. Le leggi eversive dell'asse ecclesiastico avevano soppresso in Italia i C. collegiati, fatta eccezione per i C. della città di Roma e sedi suburbicarie, e, nei C. cattedrali conservati, avevano soppresso i canonicati di patronato ecclesiastico laicale, nonché i canonicati esistenti oltre il numero di sei (legge 15 ag. 1867 n. 2848, art. 1 n. 2, art. 6; legge 11 ag. 1870 n. 5784, art. 8); i medesimi C. cattedrali inoltre erano stati assoggettati al regime fiscale comune agli altri enti conservati (conversione dei beni immobili, tassa straordinaria 30%, quota di concorso e tassa di passaggio di unifrutto), e la provvista canonica ai singoli benefici canonicali era stata sottoposta alle modalità del placet e dell'exequatur.

Il Concordato 11 febbr. 1929, pur non riconoscendo espressamente la personalità giuridica ai C. collegiati e agli altri enti ecclesiastici già soppressi, contempla la possibilità di tale riconoscimento da darsi mediante decreto del Capo dello Stato, udito il parere del Consiglio di Stato, dietro domanda del rappresentante legale dell'ente, corredata del provvedimento canonico di erezione e degli altri documenti atti a dimostrare la necessità e la evidente utilità dell'ente stesso e la sufficienza dei suoi mezzi (Concordato, art. 29, d. 7; legge 27 maggio 1929, art. 3). Abolisce inoltre il placet e l'exequatur e ogni forma d'ingerenza statale nella provvista ai canonicati, salvo il privilegium praesentationis riconosciuto al Capo dello Stato per la nomina ai canonicati della basilica del Pantheon in Roma.

II. IL C. RELIGIOSO. - Va tenuto distinto dal C. canonico il C. religioso, che è l'assemblea rappresentativa dei membri di un Ordine o di una Congregazione religiosa, la quale viene periodicamente radunata per la elezione dei superiori maggiori e per la trattazione dei negozi più importanti. A seconda che l'assemblea radunì i rappresentanti di tutta l'istituzione religiosa o soltanto quelli di un'aliquota territoriale di essa, il C. si chiamerà generale, provinciale oppure locale. Ad ogni C. compete sempre la podestà dominativa, a norma dei propri statuti e del diritto comune: ai C. poi delle religioni clericali esenti compete per di più la giurisdizione ecclesiastica, tanto per il foro interno che per l'esterno (can. 501, § 1).

BIRL.: A. Barbosa, De canonicis et dignitatibus, Venezia 1641; D. Bouix, Tractatus de Capitulis, Parigi 1852; E. Amort, Vetus disciplina canonicorum, Venezia 1748; L. Thomassinus, Vetus et nova ecclesiae disciplina, parte 1°, l. 1, cap. 3 (molte edd.); L. Ferraris, Capitulum, in Prompta bibliotheca canonica. II, Roma 1886, pp. 170-90; M. Gorino-Causa, Canonici, in Il nuovo digesto italiano, II, Torino 1937, pp. 745-51; E. Ruffini-Avondo, s. V. ENOCH.Ital., VIII (1930), pp. 862-63; I. Cheledi-P. Ciprotti, Ius canonicum de personis, 3ª ed., Vicenza-Trento 1942, pp. 318-37. Zaccaria da S. Mauro

III. SALA DEL C

Nei monasteri il C., o sala capitolare, è quell'ambiente destinato alle riunioni dei monaci per la trattazione di questioni interessanti la comunità; nelle cattedrali per le adunanze dei canonici.

Di regola il C. (che è un'aula a pianta quadra o rettangolare, quasi sempre coperta a volta, con lungo i lati sedili in muratura o stalli lignei) è situato subito dopo la sagrestia, sul lato del chiostro normale all'asse della chiesa e prossimo al coro. La sala presenta nella parete verso il chiostro una porta e due grandi finestre (bifore o polifore) molto spesso con davanzale assai alto da terra e, talvolta, ha finestre più piccole nel lato opposto.

Nei monasteri di epoca romanica e gotica, di Francia,

di Germania e in quelli d'Italia che più risentono di influssi architettonici d'oltralpe (ad es., nelle badie cistercensi di Fossanova, Casamari e S. Galgano) i C. si presentano come aule divise in due e tre navatelle coperte da volte a crocera (con o senza costoloni) che si scaricano su di una, due o più colonne o pilastri. Allorché in Italia, specie durante il sec. XIV, le forme gotiche verranno riclaborate secondo il nostro sentimento artistico, e quindi nel Rinascimento, anche nelle aule capitolari si tenderà ad un senso più unitario dello spazio mediante l'abolizione di pilastri e colonne e per i mutati rapporti di proporzione. Si veda, ad es., il C. di S. Maria Novella in Firenze, della metà del Trecento, decorato da famosi affreschi.

BIBL.: C. Bricarelli, s. V. in Enc. Ital., VIII (1930), p. 863; C. Enlart, Manuel d'archéologie française, II, Parigi 1904, p. 30.

IV. IL C. NELLA LITURGIA. - Si chiama così qualche versicolo scritturale (Lectio brevis), che si dice nelle ore canoniche dopo i salmi. Tale lezione breve, che occorre già nella regola di s. Benedetto (capp. 10-18), sostituisce nei monasteri l'antica lezione d'un C. intero della Regola stessa nella 2ª parte dell'ora di Prima; al principio della Compieta, invece, una lezione ascetica o agiografica.

Nella Messa mozarabica è l'introduzione al canto del « Pater noster »; nell'evo antico denota talvolta l'Orazione della Messa (ad es., Vigilio papa, Epist. ad Profuturum).

BIBL.: S. Bäumer, Histoire du Bréviaire, Parigi 1905; C. Callewaert, De Breviarii Romani Liturgia, 2 ed., Bruges 1930, p. 136 ss.

V. IL C. DELLA COLPA. - Uso monastico, ora sotto varie forme comune a molte famiglie religiose, che risale a s. Agostino (Epist. 211) e a s. Benedetto (Regula, cap. 46) in cui i singoli religiosi ad uno ad uno si accusavano delle mancanze esterne contro l'osservanza regolare di fronte a tutta la comunità religiosa per riceverne la penitenza conveniente. Tra i Benedettini ogni abbazia aveva i propri usi nell'ascoltare la colpa. Ordinariamente ciò avveniva al mattino durante l'ufficienza di Prima. Dopo la lettura del martirologio, i monaci processionalmente si recavano nella sala del C., di solito prossima al coro, e dinanzi all'abate si accusavano delle loro mancanze e ne ricevevano parole di ammonimento e condegna penitenza. In qualche abbazia l'abate prendeva l'occasione del C. della colpa per tenere la conferenza ai monaci. Il C. della colpa non si teneva quotidianamente, ma in determinati giorni della settimana. Tra gli Ordini francescani si tiene tre volte la settimana in refettorio prima della benedizione della mensa. In altre Congregazioni vi sono usi diversi.

BIBL.: M. Wolter, Praecipua Ordinis Monastici elementa, Bruges 1890, pp. 351-52, 362, 380-81, 437-38, 441, 728; T. Schaefer, De religiosis ad normam CIC, 3ª ed., Roma 1940, p. 706.
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“CAPITOLO.” Enciclopedia Cattolica, vol. III (1949), p. 415. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/capitolo.