VICARIO CAPITOLARE

VICARIO CAPITOLARE. - È l'esclusiato che, in sede vacante, governa la diocesi a nome del Capitolo cattedrale.

Nei primi secoli della Chiesa, verificandosi la vacanza della sede vescovile, veniva provveduto al governo interinale della diocesi mediante un commissario, nominato dal metropolita, che agiva d'accordo col presbitero. Le Decretali, poi, ne affidarono il governo provvisorio ai canonici, che potevano tenerlo collegialmente o avvicendarsi per turno o deputare un mandatario; quest'ultima consuetudine, già in uso nel sec. XIV, dette origine all'ufficio del V. c., al quale ufficio, secondo quanto poi stabilito dal Concilio di Trento, doveva essere eletto dal Capitolo un ecclesiastico entro otto giorni dalla notizia della vacanza della diocesi. Si ritiene, anche dopo il Concilio Tridentino, che la deputazione del V. c. fosse un mandato soggetto a revocabilità ed alla possibilità di approvare dei limiti: l'ultima applicazione di tale principio si ebbe durante il periodo napoleonico. Pio VII negò l'istituzione canonica ai vescovi che Napoleone I aveva presentato in base ai concordati di cui aveva violato gli impegni, ed i Capitoli allora, allo scopo di avviare all'inconveniente, rimossero i rispettivi vicari, sostituendoli con i vescovi nominati, che vennero così a prendere possesso della sede come V. S. Sede protestò contro queste nomine anticanoniche, sia perché esse erano in contrasto con le disposizioni per cui il presentato dall'autorità laica non deve ingerirsi del regime della diocesi prima della conferma ecclesiastica, sia perché urtavano contro il principio, ormai consolidato dalla giurisprudenza della Curia Romana, in base al quale il V. c. doveva considerarsi inamovibile, principio che ha avuto poi definitiva conferma nel CIC al can. 44 § 1.

La vacanza della diocesi, che rende necessaria la nomina del V. c., può essere determinata dalla morte del vescovo o dalla sua rinuncia accettata dalla S. Sede, ovvero dalla privazione intimatagli; al contrario, la vacanza per trasferimento del vescovo non comporta la necessità di provvedere alla nomina del V. c., giacché il vescovo rimane di diritto V. c. dell'antica diocesi fino alla presa di possesso della nuova sede. Il Capitolo cattedrale ha l'obbligo di eleggere entro otto giorni dalla conoscenza vacanza della diocesi il V. c. «qui loco sui diocesim regat», a meno che la S. Congregazione Conci- storiale non abbia provveduto direttamente al governo di essa diocesi con amministratore apostolico (can. 439 sgg.). Il V. vescovo, e non vi sia vicario generale od altro delegato vescovile che lo rappresenti. Decorso il tempo prescritto di otto giorni senza che il capitolo abbia provveduto alla nomina, spetta al metropolita designare il V. c. La nomina del V. c. da parte del Capitolo, cioè di un collegio, costituisce una eccezione in diritto canonico, ove di regola la nomina del vicario è fatta da persone fisiche insignite di un ufficio (così il Pontefice nomina il suo vicario per il governo della Chiesa di Roma; il vescovo designa il vicario generale; il parroco, in caso di temporanea assenza del suo territorio, nomina il vicario sostituto).

L'ufficio di V. ecclesiastico, mentre, secondo una precedente consuetudine tollerata, mai approvata dalla S. Sede, in Francia v'era la possibilità di nominare parecchi. Per essere scelto come V. c. occorre avere l'ordine sacerdotale, trent'anni compiuti e non essere né eletto, né presentato, né nominato alla sede vacante (can. 434 § 1).

Quanto ai poteri, in base al can. 435 § 1, spettano al V. c. quelli inerenti all'ordinaria giurisdizione del vescovo in spiritualibus et temporalibus, eccettuati gli atti, espressamente vietati dalle legge ed in genere sotto il vincolo «sede vacante nihil innoverat», che portino mutamento nello stato o nel patrimonio della diocesi. In sede vacante, infatti, risultano vietati gli atti che implicano una modifica sostanziale della condizione giuridica della diocesi e degli istituti ecclesiastici in essa compresi; così, p. es., sarà compito preciso del V. diocesi e del vescovo. In applicazione a tale principio è vietato al V. c. alienare i beni e sopprimere, dividere od unire i benefici; è vietato pure, durante la vacanza, convocare il sinodo diocesano (can. 357 § 1), nominare onorari (can. 406 § 1), istituire congregazioni ed associazioni religiose (can. 492 § 1), unire chiese parrocchiali religiose tra loro e con benefici non curati (can. 1423 § 1), autorizzare la permuta dei benefici (can. 1487 § 1) e, sembra, anche accordare le indulgenze.

L'operato del V. cattedrale, che assume quasi nei suoi confronti la posizione di autorità tutoria. Il Capitolo deve così dare il proprio consenso per le incardinazioni e scardinazioni (can. 113), per il licenziamento dei funzionari di cancelleria della Curia (can. 373 § 5), per concedere le lettere dimissione ai chierici della diocesi, i quali, stante la mancanza del vescovo, non possono essere ordinati, salvo che si tratti di chierici che altrimenti perderebbero il beneficio o nel caso in cui la vacanza duri da più di un anno (can. 958 § 1, n. 3).

Caratteristica dell'ufficio di V. c. è di non essere beneficiario: dato il carattere provvisorio delle funzioni, non è annesso all'ufficio alcun beneficio proprio, né esso può disporre integralmente delle rendite intercalari del beneficio vescovile, pur avendo diritto ad una congrua retribuzione detratta dai redditi della mensa episcopale nel limite fissato dal concilio provinciale o dalla consuetudine.

BIBL.: F. P. Calamita, I Capitoli cattedrali nel Cod. di dir. can., Napoli 1922, passim; Wernz-Vidal, II, p. 759 sgg. con ampia bibl.; G. Cavigioli, Man. di dir. can., 2ª ed., Torino 1938, pp. 279 sgg.; V. GIUDICE, Nos. di dir. can., 10ª ed., Milano 1933, p. 118 sgg.