DIOCESI. - Nell'ordinamento ecclesiastico è quel territorio, ben definito nella sua estensione e nei suoi confini, che è governato da un vescovo con potestà ordinaria secondo le norme del diritto (cf. CIC, cann. 215 e 329); essa prende per lo più il suo nome dal luogo dove sta la chiesa cattedrale, matrice di tutte le altre chiese e dove è la residenza abituale del vescovo stesso. Un tal nome deriva dal diritto pubblico romano: nell'età costantiniana, infatti, con il nome di d. si designava un'ampia circoscrizione, nella quale era compreso un certo numero di province, e che era governata da un vicario. Però nell'antichità cristiana la d. d'oggi era chiamata comunemente Chiesa; sicché con questo termine si indicava non soltanto la Chiesa universale ma anche le singole Chiese particolari; oltre gli edifici nei quali si adunava la comunità cristiana. Un poco più tardi la d. fu indicata con il nome di parrocchia, finché finalmente prevede come esclusivo il termine di d. L'origine della d. sta agli inizi della propaganda cristiana. Mentre infatti il territorio palestinese stava sotto il diretto governo del collegio apostolico, s. Paolo si preoccupò di costituire nei suoi viaggi attraverso il mondo romano ellenico delle comunità cristiane nei centri urbani, ponendo a capo in ciascuna un collegio di presbiteri coadiuvati da diaconi: a sua volta egli era coadiuvato da discepoli fidati che tenevano, al bisogno, le sue veci presso quelle comunità. S. Paolo non fu certamente l'unico grande missionario fra i Gentili; anche s. Pietro, lasciata la Palestina, e cominciando da Antiochia, allargò la sua attività missionaria. Alla loro morte i discepoli continuarono l'opera loro nei territori per i quali avevano avuto speciale missione in modo che non rimase interrotta la successione apostolica. E poiché nelle città si erano costituiti i centri più numerosi dei fedeli, qui ebbero sede con il nome di vescovi i dirigenti delle singole comunità cristiane. In questo modo, con l'allargarsi progressivo della propaganda, in ogni città si ebbe il vescovo assistito da un clero pari in grado ed in autorità a quelli delle altre città, pur prescindendo da quel prestigio personale che poteva derivare a qualcuno fra questi vescovi da speciali doti di santità o di capacità organizzativa. Di qui venne che nelle regioni dove maggiore era il numero della città o dei centri abitati di qualche importanza, maggiore ne risultasse anche il numero delle d., tanto che fu necessario intervenire (come in Africa) perché queste non si moltiplicassero troppo con danno della disciplina.
È naturale che i confini delle d. coincidessero per lo più con i confini dei singoli territori urbani; e che i vescovati dei centri minori gravitassero di preferenza verso i centri più importanti, cioè verso la città capitale della provincia entro la quale erano compresi e con la quale esistevano particolari interessi economici o politici. Quando in Occidente il cristianesimo si allargò in paesi abitati da barbari o riconquistò regioni dove le invasioni avevano sconvolto ogni ordinamento civile, si ricorse direttamente al papa per la costituzione della regione che garantiva eclesiastica e per la divisione del paese in d. secondo la comune disciplina; compito che il papa eseguì allora per mezzo di legati inviati sul posto, ed anche oggi conduce a termine per mezzo dei disertori romani, appena in un paese eretico o pagano si siano costituiti saldi nuclei di cattolici. Infatti, secondo la disciplina vigente, solo il Romano Pontefice erige e sopprime le d., divide il territorio di quelle che risultano troppo vaste e popolose, unisce in perpetuo e temporaneamente due d. sotto un solo vescovo, ne muta i confini staccando una parte del territorio per incorporarlo in un'altra (cf. CIC, cann. 215-16). Primo requisito per la costituzione di una d. è che vi sia in essa certa una chiesa cattedrale, una sufficiente e decorosa residenza per il vescovo nel luogo più importante ed opportuno per l'ammistrazione e si sia provveduto al sostentamento del vescovo stesso e del suo clero, che risulti possibile la formazione dei sacri ministri in un seminario locale o centrale, che sia almeno iniziata la divisione del territorio diocesano in parrocchie con confini ben determinati. Non si concepisce infatti, secondo il diritto vigente, una d. regolarmente costituita, la quale non sia suddivisa in parrocchie. In tutte le d. di antica fondazione si ha un collegio di preti per l'ufficiatura liturgica della chiesa cattedrale (Capitolo cattedrale: v.) che assiste il vescovo nel governo della d. in circostanze determinate dalle norme del diritto. Ma per il disbrigo degli affari correnti il vescovo stesso è coadiuvato da un gruppo di ufficiali (vicario generale, cancelliere ecc.) che costituiscono la curia diocesana.
Nelle d. delle missioni è possibile che una parte del territorio non sia diviso in parrocchie, ma affidato direttamente a missionari quali cooperatori dell'Ordinarie.
La singole d. poi, o sono direttamente soggette al Romano Pontefice, oppure raggruppate in province ecclesiali, anche in ciascuna delle quali uno dei vescovi, per lo più quello della sede più importante, più illustre o più antica, con il titolo di metropolita (sede metropolitana) o di arcivescovo tiene una speciale presidenza sulle altre con autorità specificamente definita dalle leggi canoniche (v. METROPOLITA). Queste sono chiamate sedi suffragane. Vi sono però sedi arcivescovili senza d. suffragane. Si chiamano invece sedi titolari (vescovi di arcivescovi) quelle che sussistono ormai solo come ricordo storico, perché non hanno più né popolo cattolico soggetto né organizzazione ecclesiastica, e talvolta non esistono nemmeno più come luogo abitato, ma che si continuano a conferire dalla S. Sede a preti i quali vengono perciò insigniti del carattere episcopale. Ciò avviene perché essi possano compiere le sacre funzioni riservate ai vescovi quali ausiliari di vescovi residenziali oppure quali vicari della S. Sede in territori in cui non è ancora regolarmente costituita la gerarchia ecclesiastica, o perché abbiano a sostenere con maggior decoro ed autorità im-

Dio - La Mama Dei : Mosè riceve la legge; Abramo è formato dal sacrificare Isacco, Sarcofago del Museo Lateranense (sec. iv - Roma).
portanti uffici, come quelli di nunzi o di amministratori apostolici, di vescovi castrensi o anche per altre particolari e personali ragioni.
Oggidì presso gli Orientali molte d. non soltanto sono circoscritte entro un determinato territorio, come in Occidente, ma sono anche limitate ad una parte della popolazione che vi abita, cioè a quella che segue un particolare rito ed appartiene ad una delle nazionalità che costituiscono l'intera popolazione. Così i vescovi cattolici di rito bizantino non hanno giurisdizione sui fedeli di rito latino abitanti nel loro territorio e viceversa; i vescovi armeni non hanno giurisdizione sui fedeli mlechiti o siri ecc. che sono governati da una loro propria gerarchia.
Per quanto la materia della delimitazione delle d. sia di competenza esclusiva della Chiesa, spesso tuttavia questa concede allo Stato qualche facoltà di ingerenza (v. CIRCOSCRIZIONI ECCLESIASTICHE).
Uno dei più notevoli esempi che si hanno di ciò nei concordati più recenti, è contenuto negli artt. 16-17 del concordato italiano. Con essi fu stabilito che la S. Sede e l'Italia procedessero d'accordo «a mezzo di commissioni miste, ad una revisione della circoscrizione delle d., allo scopo di renderla possibilmente rispondente a quella delle province dello Stato», procedendosi alla riduzione delle d. via via che esse si rendessero vacanti (per vari motivi, tale norma ha avuto scarsa applicazione pratica), e senza sopprimere i titoli delle d. né i capitoli, ma raggruppando le d. in modo che i capoluoghi delle medesime corrispondessero a quelli delle province. Si stabilì inoltre che, ad ogni modo, nessuna parte del territorio soggetto alla sovranità dello Stato italiano dipendesse da un vescovo la cui sede si trovasse in territorio soggetto alla sovranità di altro Stato; e che nessuna d. d'Italia comprendesse zone di territorio soggetto alla sovranità di altro Stato. Le modificazioni, che dopo l'assetto innanzi accennato si dovessero in avvenire arrecare alle circoscrizioni delle d., saranno disposte dalla S. Sede previ accordi con il governo italiano ed in osservanza degli stessi principi, salvo le piccole rettifiche di territorio richieste dal bene delle anime.