DIFESA LEGITTIMA

DIFESA LEGITTIMA. - Chi per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui, riguardante l'incolumità personale, o un bene prezioso, in proprio possesso, contro il pericolo attuale di un'aggressione ingiusta, ferisce o uccide l'aggressore, si dice agire per d. l., sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

La liceità della d. l. sgorga dallo stesso diritto di natura ed è ammessa da tutti i diritti positivi.

I. NOTE STORICHE

Già Cicerone, parlando di questo diritto, lo descrive alla legge naturale: «A natura cuique tributum, ut se et corpus suum tueatur declinetque ea, quae ei nocitura sunt» (De Officiis, 1, 1). E Gaio: «naturalis ratio permittit se defendere» (D. 9, 2, 45).

Ma nel diritto romano era lecito solo difendersi con l'uccisione dell'aggressore, quando era in gioco la vita, l'integrità personale e il pudore; non già se si trattava di beni, a meno che per ragione del tempo e del luogo dell'aggressione non fosse in pericolo l'incolumità personale (D. 48, 8, 9), oppure il ladro aggredisse, percuotendo la vittima (D. 43, 16, 36, 9). Tuttavia non era il lecito prevenire l'aggressore (Cod. 3, 27, 1) e difendere in maniera cruenta non solo se stesso, ma anche i propri (D. 48, 8, 11).

Poco si sa di preciso sul diritto barbarico in materia, per la diversità delle fonti e dei pareri degli interpreti; ma pare che la d. l. non fosse considerata come istituto a sé, sia per la natura oggettiva dell'antico diritto germanico, sia ancora per la facoltà data ai privati di vendicare l'omicidio.

Il diritto canonico antico confermò la liceità della difesa cruenta (c. 7, D. 1; c. 3, X, 5, 39). Innocenzo III circoscrisse i limiti della difesa «cum moderamine inculpatae tutelae» (c. 18, X, 5, 12; cf. ancora c. 6, V, 11 in Sext.; cap. unico in Clement., V, 4). Nell'ambito della liceità dell'uccisione per d. l. si fece rientrare anche la difesa dei beni di fortuna per riferimento ad Ex. 22, 2 (3, X, 5, 12).

La dottrina canonica, già lungamente discussa dai derettisti, venne ulteriormente elaborata dai teologi moralisti, sotto il controllo del magistero ecclesiastico, che corresse le sentenze troppo lassiste o rigoriste degli uni e degli altri. Fu riprovata così la sentenza di coloro, che pretendevano estendere il campo della liceità della d. l. alla tutela dell'onore (Denz-U., 1177, 1180) o dei beni materiali di scarsissimo valore o che non sono attualmente in nostro possesso (ibid., 1182 sqq.) o dichiaravano legittima la soppressione del giudice nell'immortalità della dizione di una ingiusta sentenza, altrimenti inevitabile, di un falso accusatore o di un falso testimone (ibid., 1118), dell'adultero o della moglie, sorpresi in flagrante adulterio (ibid., 1119), oppure accordavano la scriminante della d. l. anche a colui, che avesse potuto altrimenti sottrarsi efficacemente all'aggressione, p. es., con la fuga (ibid., 1180). Tutti casi, in cui non si verifica lo stato di necessità; in cui la soppressione dell'avversario non sempre è il mezzo più adatto per tutelarsi o manca il senso di proporzione dei valori.

D'altra parte furono considerate come infette di rigorismo le sentenze di coloro che non riconoscevano mai lecita la soppressione dell'aggressore, in quanto nella d. l. si ha sempre una sproporzione di valori nella preferenza data alla propria vita temporale sulla salvezza della personale. Sentenze che trovarono eco anche in giuristi e filosofi, che vissero più o meno al margine del pensiero cristiano (Grozio, Kant).

Nel diritto canonico odierno è stabilito che la d. l. contro un ingiusto aggressore «si debitum servetur modernam», esclude del tutto il delitto e quindi la punibilità; mentre, se non è osservato il dovuto modernam attenua l'imputabilità (can. 2205 § 4).

II. FONDAMENTO DELLA LICEITÀ

D'accordo sulla liceità della d. l., entro determinati limiti ben definiti, più difficile è trovare la ragione ultima della liceità appunto per questo contrasto di valori e di diritti nostri e di altri, e per l'universalità del precetto: «Non occides», che pare non consentire eccezioni all'infuori di un mandato speciale di Dio.

S. Tommaso (Sum. Theol., 2a-2a, q. 64, a. 7) sembra in materia applicare il principio del duplice effetto (v. IMPUTABILITÀ DEGLI EFFETTI).

L'atto di colui che si defende, uccidendo l'aggressore, è da riguardarsi sotto un doppio aspetto: in quanto è diretto alla conservazione della propria vita, ed in quanto produce l'uccisione dell'aggressore. Difendersi è nell'ambito della più piena liceità, essendo connaturale che l'uomo tenda a conservare la sua esistenza quanto più può. L'uccidere poi l'aggressore, quando ciò non è voluto, ma solo permesso per gravissime ragioni, non è ugualmente imputabile al soggetto. Ma su questo tormenta-tissimo passo di s. Tommaso, che si è cercato di riferire nel senso più ovvio, si è fermata e formata tutta una gamma di interpretazioni e di sentenze dall'Azpilcueta al card. De Lugo, da s. Antonio a s. Alfonso, dal Lessio al Cathrein, al Waffenart, al Van Hove, soprattutto perché il s. Dottore sembrerebbe proibire a chi si difende di intendere direttamente l'uccisione dell'aggressore: il che ad alcuni sembra inaccettabile, anche perché sarebbe una sottigliezza eccessiva e poco pratica. Perciò, oltre le diverse presentazioni del pensiero di s. Tommaso, sono state elucubrate altre spiegazioni, più o meno convincenti.

Alcuni infatti spiegano la liceità ricorrendo ad una specie di delegazione che la pubblica autorità farebbe a chi si trovi in simili circostanze. Ma si può osservare che i Codici parlano solo di effetto scriminante della

d. 1. Altri ricorrono alla necessità di tutelare in questa maniera l'ordine sociale e conseguentemente di promuovere il bene comune; per quanto si potrebbe osservare che al più si ha in ciò un criterio manifestativo della liceità dell'atto e non la ratio ultima. Altri si appellano al conflitto di diritti in caso incompatibili: il che suppone provato ciò che si deve dimostrare: la liceità di togliere la vita all'aggressore. Il Puffendorf trova la ragione ultima nel fatto che nei doveri di natura nessuno può chiedere ad altri quello che egli non adempie ed anzi posizionare trasgredisce. Chi aggredisce ingiustamente i diritti di un altro, perde i propri e si mette da sé della legge. Ma anche i mutui doveri tra gli uomini procedono in ultima analisi da Dio e non cessano senza che in qualunque maniera egli lo voglia o consenta. Meno convincente è poi la teoria della necessità del diritto o dell'autorizzazione di Stato (Notstand und Notrecht), per cui la uccisione dell'aggressore per il semplice fatto che è necessaria alla propria conservazione o permessa dallo Stato sarebbe lecita (Carrara, Pessina, ecc.).

La soluzione è da altri prospettata in base a queste considerazioni. Nell'omicidio si ha una duplice ingiuria: contro Dio, vero padrone della nostra vita; verso il prossimo, che per il fatto che esiste ha diritto alla vita. Ma chi aggredisce è conscio di provocare una reazione, e quindi è responsabile in causa delle conseguenze e toglie alla reazione stessa cruenta il carattere formale di ingiuria; secondo il detto: «volenti non fit iniuria». Che poi questa difesa cruenta di se stesso non sia contraria all'ordinamento etico, che fa capo a Dio, può in parte rilevarsi dall'istinto di difesa insito negli animali e nell'uomo, che per moto spontaneo tende ad opporsi all'aggressore in qualsiasi modo: la voce della natura pare essere la voce del Creatore.

Inoltre la coercibilità, cioè la facoltà morale di difendere un proprio diritto anche con la forza a determinare condizioni, è una qualità del diritto stesso, anche se non essenziale, e come tale deriva da Dio, autore delle cose e dei diritti. Ora il diritto alla vita è un bene sommo: la sua coercibilità deve dunque estendersi al sommo; sarebbe invece illusoria ed inefficace, se non giungesse fino alla difesa cruenta.

Nella S. Scrittura non si trovano altri elementi, che ci rendano manifesta la volontà divina. C'è un passo del Vecchio Testamento (Ex. 22, 2-3) che sembra consentire la difesa cruenta contro il ladro notturno, ma è incerto se ivi si tratti di una disposizione di diritto positivo o di diritto naturale. D'altra parte però non si può dimostrare in alcun modo dalla S. Scrittura l'illiceità della d. l., perché i passi di Mt. 5, 38-39; 26, 52; Rom. 12, 18-19, che parrebbero presentare qualche difficoltà, sono comunemente interpretati nel senso, che ivi si vieti soltanto la cupidigia della vendetta.

Una fonte della dottrina della Chiesa è anche il magistero ecclesiastico, che ha parlato nel senso sopra indicato.

È dunque lecita la d. l. prima di tutto contro colui che è formalmente ingiusto aggressore. È anche lecita contro chi è aggressore ingiusto solo materialmente, perché all'atto pratico un simile esame è quasi sempre impossibile e d'altra parte l'argomento tratto dalla coercibilità del diritto vale contro qualsiasi tipo di ingiusto aggressore.

III. CONDIZIONI PER LA LICEITÀ DELLA D. L. - Ma la facoltà del ricorso alla forza fisica per la tutela di un diritto non può essere mai illimitata: altrimenti sarebbe arbitraria e sconvolgerebbe anziché tutelare l'ordine etico e giuridico.

Ciò vale anche per il caso della d. l. Dopo quanto si è detto, è facile definire questi limiti, che i moralisti riassumono nella formula desunta dal Codice Giustiniano «inculpata tutelare moderatione» (Cod. 8, 4, 1).

In linguaggio più semplice gli elementi costitutivi della moderatio sono: aggressione ingiusta, reazione proporzionale, necessità della difesa.

1. Aggressione ingiusta

Per la scriminante del moderare si richiede che l'agente operi per respingere una violenza da sé e da altri, violenza ingiusta o nella sostanza o nel modo, violenza in atto. Dal pericolo nasce un legame di fraternità universale, per il quale la reazione e la tutela ricevono l'impronta della legittimità da chiunque esercitata ed a favore di chiunque: dalla forma egoistica e personale della difesa di sé e dei suoi si assurge così alla forma altruistica ed impersonale della difesa del diritto.

Ingiusta è poi la violenza che viene inferita senza diritto; e basta che la violenza sia ingiusta in sé, senza bisogno di riferirla alla responsabilità dell'aggressore. Fosse anche questi un maniaco od un ubriaco, se l'atto suo ha fatto sorgere la necessità di una pronta reazione, la reazione è giustificata. Tuttavia perché abbia effetto scriminante è necessario che la violenza, e cioè il male o il pericolo contro cui si reagisce, sia attuale, almeno moralmente.

Una semplice minaccia, non accompagnata da atto o circostanze, che inducano nel minacciato il timore dell'imminente esecuzione, non basterebbe per togliere l'imputabilità della reazione; ma può d'altra parte bastare il timore dell'imminente esecuzione, essendo massima antica di diritto e di senso comune, che «meno tenetur exspectare donce percutiatur».

Se l'attacco fu respinto, e, senza ragionevole motivo di temere che l'aggressore perseveri e ritorni all'ostilità, l'aggressore trascende contro di lui a violenze ulteriori, non sarà per queste invocabile la giustificazione del moderare. In tutti questi casi si deve piuttosto parlare di vendetta, e al più, a norma delle varie circostanze, a seconda del sentimento, che trasse il soggetto ad agire, si avrà la figura dell'accesso di difesa o della provocazione.

2. Reazione proporzionale

Non si può togliere al prossimo un bene massimo per un bene minimo o per un bene altrimenti diffendibile. Per questo requisito la d. l. deve restringersi agli attentati fatti alla vita, all'integrità personale, alla libertà, agli attentati al pudore, che siano tali da mettere la vittima in condizioni di doversi difendere. Il moderare per l'attentato ai beni va regolato moralmente in proporzione al valore intrinseco del bene contesto, alle condizioni di chi è minacciato ed alle possibilità di poterlo altrimenti rivendicare.

Per queste ragioni non è facile una traduzione in cifre, per quanto da alcuni tentata. Certamente non può essere inferiore alla materia relativamente grave del furto (cf. Denz-U, 1181).

3. Necessità della difesa

Questa deve essere esaminata ed intesa tanto in rapporto alle proporzioni fra la reazione e la violenza contro la quale si reagisce, quanto in rapporto alla possibilità di altrimenti evitarla.

La proporzione tra la violenza e la reazione non deve essere intesa in un senso solo materiale, ma bisogna aver riguardo anche ai mezzi, dei quali può disporre l'agente al momento dell'aggressione, alla possibilità per lui di far fronte all'imminente pericolo di agire diversamente, ed allo stato dell'animo suo.

Quanto alla inevitabilità del pericolo occorre che questo sia tale da non potersi evitare con la preghiera, con le acclamazioni o con la fuga. L'obbligo però di fuggire non può affermarsi per chi abbia la consegna di restare al suo posto o che non lo possa fare senza perdere gravemente il proprio decoro. Nella valutazione di tutto ciò occorre attendere al turbamento d'animo prodotto nell'aggregio dal timore della violenza o del pericolo.

Questi elementi costitutivi del moderare, oltre che nel diritto naturale, sono più o meno tenuti presenti anche nel diritto positivo. Anche i codici penali sogliono considerare la d. l. come circostanza che esclude il reato (alcuni codici però la prendono in considerazione solo per alcuni reati).

Il vigente Codice penale italiano esclude la punibilità quando chi ha commesso un fatto, che costituirebbe reato, vi è stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa (art. 52). Se poi si eccedono colposamente i limiti imposti dalla necessità, il fatto è punibile come delitto colposo (v. colla), purché sia prevista una pena