COLPA. - La voce c. può essere considerata secondo due concetti abbastanza diversi, benché non contrastanti fra loro: c. in senso morale, e c. in
senso giuridico. Questa, di più, si può considerare sotto l'aspetto civile o sotto l'aspetto penale.
I. LA C. MORALE. - Consiste essenzialmente nell'atto della volontà libera in opposizione all'ordine razionale. Essendo questo tutto fondato sull'essenza divina, la c. morale è un atto libero contrario alla legge divina. Quindi non è altro che il peccato (v. PECCATO). Quando l'atto colpevole non è puramente interno, ma misto, cioè atto esterno la cui origine si trova nella volontà libera dell'agente, la c. risiede formalmente nell'atto della volontà: esso dà all'atto esterno la sua moralità. Questo invece non cambia la specie morale dell'atto interno, però non manca d'influire in diversi modi sulla c., ad es., pervertendo maggiormente la sensibilità dell'agente, causando scandalo, producendo danni con obbligo di risarcimento, ecc.
Se la c. morale, con l'essere una violazione della legge divina, costituisce il peccato, giustamente i moralisti cattolici identificano i due concetti, tuttavia parecchi grandi teologi dei secc. XVI e XVII credettero possibile una c. morale che non fosse peccato. Pareva loro che un uomo, pur conoscendo il contrasto tra un atto di volontà e l'ordine razionale o le esigenze morali della natura umana, potesse non accorgersi, sia abitualmente sia in un caso particolare, del contrasto tra questo atto ed una volontà divina. Sarebbe stato il caso di atei in buona fede o di persone a cui il pensiero di Dio fosse assolutamente estraneo nel momento dell'atto libero opposto all'ordine razionale. Si potrebbe dunque distinguere il peccato filosofico dal peccato teologico.
Alessandro VIII ha condannato l'opinione secondo la quale i peccati sarebbero da dividersi in filosofici e teologici (Decr. S. O., 24 ag. 1690: Denz-U, 1290). Con questo decreto la semplice possibilità del peccato filosofico non sembra ancora a tutti chiaramente condannata.
La c. morale suppone essenzialmente: a) la coscienza della legge morale e del contrasto tra questa legge e l'atto di volontà; b) la libertà della volontà nella scelta dell'oggetto opposto alla legge morale.
Dove manca il primo elemento, l'oggetto non è conosciuto come moralmente cattivo; quindi non può rendere colpevole la volontà che vi aderisce. Quanto al secondo, non si può, di fatti, imputare all'uomo come meritevole di lode o di biasimo, di ricompensa e di pena, un atto del quale fosse autore soltanto nel senso materiale o fisico. I moralisti chiamano un tale atto: actus hominis, vale a dire un atto che ha come autore un uomo, ma privo dell'uso delle sue facoltà propriamente umane; lo oppongono all'actus humanus, che procede dall'uomo quale uomo, cioè quale ente intelligente e libero (v. ATTO UMANO).
Quindi tutte le cause che diminuiscono l'uso della ragione o indeboliscono la volontà modificano parzialmente o tolgono totalmente la colpevolezza dell'atto umano. Da parecchi anni i moralisti hanno studiato con maggiore cura le diverse cause di attenuazione della responsabilità, siano esse di carattere normale (età, passioni, ignoranza, errore, sonno) o di carattere patologico (diverse forme di malattie mentali, impulsioni morbose, ecc.). Nozioni sicure di patologia mentale sono un complemento utilissimo allo studio della teologia morale e pastorale.
L'oggetto della volontà può essere voluto direttamente o indirettamente, in se stesso come fine o mezzo (voluntarium directum), oppure attraverso un atto più complesso del quale esso fa parte come causa o condizione (voluntarium indirectum; voluntarium in causa). Le conseguenze di questa divisione sono di grande importanza, perché l'imputabilità degli effetti previsti o prevedibili dell'atto umano fa sorgere un problema difficile ed accuratamente studiato dai moralisti. Infatti, se gli effetti previsti e voluti in se stessi sono imputabili alla volontà, che dire degli altri?
L'obbligo di osservare la legge crea in ciascuno l'obbligo d'informarsi delle leggi che lo riguardano e di usare i mezzi necessari per osservarla. Questi obblighi positivi sono tanto più gravi quanto più importante è l'oggetto della legge e maggiore il danno morale o materiale della violazione di essa.
Su questi principi è basata la divisione della ignoranza in invisibile (moralmente non colpevole) e visibile (colpevole). La seconda è tanto più colpevole quanto più grave era l'obbligo di correggerla e più accessibili all'agente i mezzi di farlo. Si distingue quindi l'ignoranza direttamente voluta (ignorantia affectata) o no; questa sarà leggera, grave, crassa (v. IGNORANZA).
Senza dubbio, nessuno può essere tenuto responsabile degli effetti normalmente imprevedibili della sua azione. Se invece erano prevedibili e dovevano esser evitati, la responsabilità corrisponde al grado di negligenza nel procurarsi adeguata informazione e nell'usare i mezzi capaci di produrre effetto cattivo e danno.
Qui si presenta al moralista il difficile problema del «doppio effetto». Le azioni umane sono inserite in una rete molto complessa di influssi esterni necessari o di azioni libere d'altri uomini. Anzi la sola complessità della persona umana (corpo e anima, parti diverse con la ripercussione dell'una sull'altra) basta a diversificare gli effetti di un'azione. Quale sarà la responsabilità di questi effetti, generalmente non immediati, previsti o non previsti?
Quando alle conseguenze risultanti direttamente ed unicamente dall'attività dell'agente se ne aggiunge una o parecchie altre dovute ad una causa estranea, necessaria o libera, la responsabilità dipende dalle condizioni seguenti: il carattere lecito o illecito dell'azione principale; il grado di connessione tra l'azione e il «doppio effetto»; la proporzione tra il bene che risulta immediatamente dall'azione e il danno causato dal doppio effetto. Il doppio effetto non è imputabile all'agente se la sua azione era lecita, mentre l'effetto era accidentale e non voluto in se stesso, benché previsto; se vi era tra il bene che risulta dall'azione e il danno causato dal doppio effetto una tale proporzione che l'agente non avesse l'obbligo di impedire l'effetto.
L'obbligo di risarcire il danno causato per ignoranza o negligenza ha il suo fondamento nell'obbligo positivo menzionato sopra (conoscenza della legge; uso dei mezzi necessari) e gli è proporzionato. Benché l'effetto non sia stato voluto in se stesso, anzi nemmeno previsto, è tuttavia imputabile alla volontà dell'agente che ha, come si suppone, liberamente negletto d'acquistare la conoscenza o di usare i mezzi che avrebbero impedito il danno. Il danno è voluto nella sua causa o nelle sue condizioni.
L'applicazione di questo principio dà luogo a dei problemi molto delicati e molto più complessi nel campo morale che non nelle soluzioni puramente giuridiche. Basta pensare all'obbligo del confessore, del medico, del farmacista, dell'ingegnere che, per difetto colpevole di conoscenza, hanno dato parere falso e dannoso o direttamente causato danno col loro intervento.
II. LA C. GIURIDICA. - Il legislatore umano non può penetrare nella coscienza dei sudditi; la conosce soltanto per una confessione spontanea o coatta; perciò deve supplire a tale difetto con l'analisi delle circostanze esteriori e con delle presunzioni, ad es. «nessuno è considerato come ignorante della legge». Per adempiere alla sua missione di salvaguardare i diritti dei cittadini e garantire la sicurezza delle relazioni sociali e l'ordine pubblico, egli deve esigere il risarcimento del danno anche da chi non è colpevole e proporzionare le pene non soltanto alla
colpevolezza del delinquente, ma anzitutto all'entità del danno causato all'ordine sociale. Di qui l'importanza della distinzione nel diritto civile e penale tra il dolo (in senso largo) e la c. (in senso stretto).
dolo (v.), in senso lato, indica la volontà di porre un atto proibito dalla legge e conosciuto come tale. Il delitto doloso (v. DELITTO) perciò è la violazione della legge direttamente voluta, qualunque sia il motivo di questa volontà. Non è dunque necessaria la malvagità nel delinquente. Nel senso stretto, la parola «dolo» viene usata per significare ogni macchinazione volta ad ingannare una persona per recarle un danno.
C., nel senso lato, s'intende sempre della c. morale, della violazione libera della legge. Nel senso stretto, questa voce significa, nel diritto positivo, un atto dannoso, contrario al diritto, liberamente voluto, ma senza che l'agente abbia voluto il danno che ne doveva o poteva sorgere. La causa del danno antigiuridico è l'ignoranza o la disattenzione, il difetto di previsione, di cura, di sollecitudine da parte dell'autore.
La c. giuridica consiste anche nella imperizia dell'arte, del mestiere, della funzione, e nella violazione degli statuti e ordini (contravenzioni). Nel primo caso la probabilità del danno è evidente per l'imprevidenza o la trascuratezza; nel secondo vi è un atto illecito che tende a creare danno o pericolo di danno.
La c. si divide in c. civile e c. penale; però gli studiosi non concordano sul principio di questa divisione. Senza dubbio, è vero il dire che vi sia c. penale quando l'atto illecito viene costituito dalla legge come delitto (delitto colposo) o sia proibito con una sanzione speciale. Ma si può indicare un criterio più intrinseco: secondo C. Ferrini vi è la c. civile quando il diritto leso ha un carattere privato, cioè quando proviene da un rapporto giuridico speciale tra due persone; ci si trova davanti alla c. penale, quando il diritto leso risulta dal fatto stesso che uno è cittadino, membro del gruppo sociale (v. Illecito, in Nuovo Dig. Ital., VI, p. 662, n. 12). Nel primo caso, il legislatore esige il risarcimento del danno (v. DANNO); nel secondo, infligge una pena.
Nel diritto civile si distingue anche la c. contrattuale nell'omissione, ritardo o imperfezione dell'adempimento d'un obbligo risultante da una libera convenzione tra le parti (v. CONTRATTO). I giuristi studiano questa c. nel trattato delle obbligazioni. Vi è c. contrattuale in ogni fatto o omissione imputabile al suo autore, che, violando il diritto altrui fuori di ogni convenzione, fa sorgere contro l'agente un diritto al risarcimento.
Evidentemente nel diritto penale la nozione della c. dà luogo a più importanti problemi; però parecchi di essi si riferiscono al concetto stesso della c. e si estendono quindi a tutto il campo del diritto positivo.
Il diritto romano ha fornito alla teoria della c. giuridica alcuni importanti elementi: anzitutto una nozione astratta, dunque generale, della c.: «culpam autem esse quod cum a diligente praevideri poterit, non esset provisum aut tum denuntiatum esset, cum periculum evitari non possit» (l. 31, D. ad legem Aquiliam, IX, 2) e inoltre l'analisi di delitti colposi che rimarranno classici. Poi ha somministrato gli elementi della famosa distinzione tra c. grave (culpa lata; l. 223, D., de V. s., L. 16), c. leggera e leggerissima ed introdotto il criterio (soggettivo) della cura che il buon padre di famiglia ha dei suoi interessi.
La legge determinava i casi nei quali esso doveva esser applicato (D. 17, 2, 72). Infine il diritto romano conosceva anche la responsabilità civile per c. d'altri. Ma, secondo C. Ferrini, occorre ben notare che esso non faceva una
distinzione tra il risarcimento del danno e il carattere pubblico della pena.
Come ogni diritto primitivo, il diritto dei popoli germanici considerava anzitutto il danno privato, senza preoccuparsi del grado di responsabilità dell'autore. Ha esercitato un certo influsso sul diritto canonico nella Germania e sui libri penitenziali (v. PENITENZIALI, LIBRI). Più tardi, fu invece perfezionato a sua volta sotto l'influsso del diritto canonico e del diritto romano (A. Pertile, Storia del diritto italiano, V, 2ª ed., Torino 1892-93, cap. 1).
Le soluzioni date oggi dai moralisti e dai canonisti sulla responsabilità degli effetti previsti o non previsti dei nostri atti volontari sono il frutto di una secolare rielaborazione dovuta anzitutto ai decreti che preparavano la via ai teologi del sec. XIII.
Per spiegare decisioni contrastanti di parecchie decreti e di decreti di concili particolari, alcuni canonisti distinsero il forum Dei (c. morale) e il forum criminale (c. giuridica). Altri, ai quali dispiaceva questa opposizione, cercarono la soluzione nel contrasto tra gli effetti degli atti leciti ed illeciti. L'autore di un atto illecito doveva essere tenuto responsabile di tutte le conseguenze dannose di quell'atto, anche se fossero state imprevedibili o se l'agente avesse adoperato tutte le cauzioni requisite per evitarle (cf. I. Zeiger, De mutua inter theol. mor. et ius canon. habitudine, in Periodica, 21 [1942], p. 333-45).
La dottrina si fa strada, attraverso le discussioni sull'ignoranza vincibile ed invincibile, verso le soluzioni « volontaristiche » moderne. A poco a poco si sviluppa anche la teoria del « doppio effetto » che ha una così grande importanza nella teologia morale (v. la discussione tra A. Gemelli e A. Vermeersch, nella Nov. rev. théol., 60 [1933], p. 500 sgg).
Il concetto della c. giuridica ed i principi che la reggono, specialmente nel diritto penale, sono anche oggi oggetto di vivaci discussioni tra i giuristi.
La dottrina comune ammette ancora che la prevedibilità del danno costituisce un elemento essenziale della c. Però alcuni seguaci dello Stoppato (Evento punibile, Padova 1938) vorrebbero, senza successo, sostituirla con un criterio più oggettivo, cioè l'uso nell'atto volontario di mezzi anti-giuridici. Continua anche la disputa sul criterio che deve determinare il grado della c.: come si può definire la cura che un uomo diligente o un padre di famiglia hanno dei loro interessi? Perché si applica questo criterio il quale non considera condizioni psicologiche personali del colpevole?
Altra questione: perché la c. è punibile? Il motivo proprio si deve cercare nella volontà dell'agente o nel danno sociale? Infine si discute anche sulla possibilità o meno della correità nei delitti colposi.
Il CIC distingue chiaramente il dolo dalla c. in materia penale. « L'imputabilità del delitto dipende dal dolo del delinquente ovvero dalla sua c. nell'ignoranza della legge o nell'omissione della diligenza obbligatoria » (can. 2199). Il Codice ammette la prova dell'ignoranza della legge o della pena; questa attenua la gravità del delitto; quella diminuisce l'imputabilità nella misura nella quale si possa giustificare (can. 2202).
Quando il danno è stato previsto, senza esser stato voluto direttamente, ma non è stato impedito con le precauzioni requisite, alcuni giuristi pensano che siamo davanti al dolo e non alla c. Il CIC ci vede una c. grave, prossima al dolo (can. 2203). Il criterio della colpevolezza è diverso secondo che l'effetto sia stato previsto o meno; nel primo caso, il Codice, collegandosi con il diritto romano, esige « le precauzioni che ogni uomo diligente avrebbe usate »; nell'altro caso, dovrà il giudice valutare il grado di colpevolezza, tenendo conto delle circostanze.
È però importante notare che non si incorre in una pena ecclesiastica, né essa può essere inflitta se
non vi sia c. morale grave da parte del delinquente (can. 2218 § 2). Va appena rilevato che ciò costituisce una differenza essenziale con il diritto penale statale. Questa preoccupazione morale si manifesta nel fatto che nello stesso l. V del codice De delictis et poenis, la voce c. viene molto spesso usata nel senso morale e non nel senso giuridico; è quasi sempre il caso nell'espressione: « pro gravitate culpae ».
BIBLI: I moralisti trattano la questione della volontarietà diretta ed indiretta nel trattato: De actibus humanis. Sulla responsabilità degli effetti, sono da consultare dove parlano del « doppio effetto ». Basterà in genere rimandare al manuali di teologia morale di A. Vermeersch, D. Prümmer, A. Pisetta-A. Gennaro, ecc. Sulla c. giuridica in genere, nel diritto civile e penale, cf. E. Altavilla, s.v., in Nuovo Digesto Ital., III, pp. 320-25; C. Ferrini, G. Scaduto, D. Rubino, Illeciti, ibid., VI, pp. 657-708; V. anche: E. Florian, Trattato di diritto penale, parte generale, I, Milano 1934, n. 367 sgg. I canonisti sono da consultare nel commento al CIC, can. 2199 sgg. Si veda ad es., G. Michiels, De delictis et poenis, Lublino 1934, p. 101 sgg.; S. Kuttner, Kanonistische Schuldlehre von Gratian bis auf die Dekreten Gregors IX, Città del Vaticano 1935; O. Lottin, Psychologie et morale aux XIIe et XIIIe siècles, Lovanio 1946. Giuseppe Creusen