COMMENDA

COMMENDA. — Dalle lettere di Gregorio Magno appare come talora, per le necessità della Chiesa, il papa affidasse ad un vescovo anche il governo di una seconda diocesi orbata del suo pastore per eventi straordinari, o il governo temporaneo di una diocesi vacante; ma talora erano pure affidate ad un vescovo dal papa delle abbazie vacanti, ed avveniva altresì che, morto un abate, l'abbazia con il consenso dei monaci fosse presa a governare dal vescovo territorio, antico monaco egli stesso. Infine si verificava anche che una chiesa secolare venisse affidata ad un abate. Fuori d'Italia i vescovi davano talora a canonici della loro cattedrale il governo di conventi, a condizione che dismettessero le rendite del proprio beneficio. Questo affidare di chiese a chi non ne era il superiore regolare dicevasi commendare, dare in c., o custodia, o cura, o guardia.

Nel periodo carolingio e nel regno franco si ebbero vaste usurpazioni di beni ecclesiastici da parte dei sovrani, coonestate con gli oneri che questi dovevano sostenere per sottomettere popolazioni infedeli, e così tollerate o alla fine ratificata dalla Chiesa; ed avvenne allora che i principi dessero abbazie o conventi a loro favoriti, imponendo le consuete obbligazioni feudali; queste furono dette c. spurie.

Il primo moto riformatore della Chiesa prese posizione contro la c., ed in genere contro la pluralità dei benefici, e mirò ad eliminare le c., in particolare quelle di laici; il privilegio dell'abbazia di Cluny confermato da Agapito II nel 948 reca l'esclusione di ogni commendatario. Peraltro anche Gregorio VII e Pasquale II accordarono, sia pur raramente, abbazie ed altresi diocesi in c.

L'abuso dilagò particolarmente nel periodo avi-gnonese, sebbene Clemente V nel 1307 revocasse (can. 2, Extr. comm., de praeb. et dignitat., III, 2) tutte le provviste fatte a titolo di c. di chiese patriar-

cai arcivescovili e vescovili e di monasteri a richiesta di re o di magnati (e ciò ricordando il danno che veniva da tali conferimenti alla cura d'anime ed alla conservazione dei beni); e sebbene Giovanni XXII nel 1317 desse severe disposizioni contro la pluralità dei benefici (cap. un., Extr. Ioann. XXII, de praeb. et dignit., III).

Il Concilio di Costanza formulò voti contro l'istituto, ma questo era favorito dai sovrani, ed il Concilio di Basilea non adottò alcuna misura.

Il Concilio di Trento alla sess. XXI de ref., can. 8, dispose che i vescovi, anche come delegati della S. Sede, visitassero ogni anno in monasteri commendati, nei quali non vi gesse la regolare osservanza, ed i benefici, curati e non curati, secolari o regolari, comunque commendati, anche esenti; e desero i necessari provvedimenti per la conservazione degli edifici e dei beni e per la cura delle anime. Alla sess. XXV, de regul. et monial., can. 21, ricordava i mali che venivano, nello spirituale e nel temporale, ai monasteri dati in stati le difficoltà dei tempi, riteneva non fosse possibile adottare un rimedio immediato e generale; ma confidava che il papa avrebbe curato, per quanto le circostanze lo consentissero, che ai monasteri era in c. fossero preposti dei regolari dello stesso Ordine in grado di reggere degnamente la comunità; che ai monasteri che avrebbero vacato in avvenire non fossero preposti che regolari di specchiata virtù; quanto ai monasteri capi di un Ordine o di una Congregazione, i commendatari avrebbero dovuto entro sei mesi emettere la solenne professione dell'Ordine, pena la decadenza.

L'abuso delle c., in particolare a profitto di cardinali, si protrasse però ancora a lungo, e soltanto negli ultimi decenni è del tutto scomparso. Non ci sono più prelati secolari commendatari di monasteri, e per le abbazie o prelature secolari che si è creduto di dover tenere unite ad una sede vescovile, si è provveduto nella forma della unione perpetua.

Il CIC si limita a ricordare al can. 1412 la c. temporaria, i. e. concessio redituum alicuius ecclesiae aut monasterii alicui facta ita ut, eo deficiente, reditus ipsi ad ecclesiam vel monasterium revertantur, ed al can. 1435 dispone che sonoriserati al pontefice i benefici cui il papa «manus apposuit» in alcuni modi, tra cui quello: «si beneficium in commendam dederit».

LE C. DEGLI ORDINI CAVALLERESCHI. Qualche Ordine cavalleresco che ha mantenuto le originarie caratteristiche, ha connesse delle fondazioni, che possono essere state istituite dall'Ordine o da determinate famiglie, e che hanno per scopo di assicurare i mezzi di sussistenza ad un cavaliere dell'Ordine. Quello crede da una famiglia sono quasi sempre di patronato famigliare, ed in fatto destinate ad un membro della famiglia che sia professo dell'Ordine (un tempo era questo un mezzo per provvedere ai cadetti). Se la fondazione consta di beni mobili, si parla di pensione; se d'immobili, di c., e dicesi commendatore il cavaliere investito.

In Italia le c. sussistono ancora nell'Ordine gerosolimitano; mentre le c. di patronato dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro vennero soppresse con la legge piemontese 18 genn. 1851 abolita dei fedelcommerci, la quale dispone lo svincolo dei relativi beni.

BIBL.: L. Thomasin, Vetus et nova Ecclesiae disciplinae, parte 2a, lib. III, cap. 10-21 (ed. Lucca 1728, II, p. 56 sgg.); R. Laprat, s. V. in DDC, III (1942), coll. 1029-87.

Arturo Carlo Jemolo