COMODATO

COMODATO. - È un contratto con il quale una delle parti contraenti (comodante) consegna all'altra (comodatario) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta (art. 1803 Codice civile). È un contratto essenzialmente gratuito; se fosse pattuito un compenso, non si avrebbe, ma locazione; è un contratto con obbligazioni unitari; è un contratto reale, che non esiste finché non sia consegnato l'oggetto.

Si distingue dal mutuo, che non è essenzialmente gratuito, potendo anche essere oneroso (mutuo ad interesse), non può avere per oggetto qualsiasi cosa, ma soltanto una quantità di denaro o di altre cose fungibili, e importa l'obbligo di restituire non le stesse cose ricevute, bensì la stessa quantità, specie, e qualità; si distingue altresì dal deposito, che è diretto alla custodia della cosa, mentre il c. è di regola diretto a procurare al comodatario l'utilità che l'uso della cosa può dare.

Gli obblighi delle parti contraenti sono segnati dal Codice civile italiano e valgono anche in coscienza, secondo il principio generale che investe tutto il trattato morale de l'istituto e il suo diritto; le regole, che regolano i rapporti giuridici fra le varie persone, hanno un valore etico e quindi obbligano in coscienza, se non sono contraire al diritto divino.

Gli obblighi principali del comodatario sono: custo-dire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia (il comodatario risponde persino del perimento fortuito della cosa in alcuni casi: artt. 1850, 1860); servirsi della cosa solo per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa stessa; non concedere ad altri il godimento senza consenso del comodante (art. 1804). Le restituzione della cosa deve essere fatta o alla scadenza o termine, o alla fine dell'uso, o, in taluni casi, anche dietro semplice richiesta del comodante (art. 1809-11).

Gli obblighi principali del comodante sono: se il comodatario ha dovuto sostenere spese straordinarie e urgenti per la conservazione della cosa, il comodante deve rifondergliere (art. 1808); se la cosa ha vizi, il comodante è tenuto a risarcire al comodatario il danno che a questi ne sia derivato (ad es., i freni della bicicletta erano guasti e il comodatario s'è fatto male); si noti però che l'obbligo c'è solo quando il comodante conosceva il vizio e non ne ha fatto parola al comodatario (art. 1812).

In diritto canonico, per quanto riguarda i beni ecclesiastici, valgono, quanto al c., le norme stabilite dalla legge civile nei rispettivi paesi (v. BENI ECCLESIASTICI; CANONIZZAZIONE DELLE LEGGI; CONTRATTO); solo è vietato (e forse a pena di nullità del contratto, nonostante il can. 11) dare in c. cose sacre, per usi non consentane alla loro qualità (can. 1537, che è una applicazione del principio generale enunciato nel can. 1150). Vale inoltre anche per il c. l'obbligo di osservare le stesse formalità prescritte per l'alienazione di beni ecclesiastici, quando il contratto, pur non essendo una vera alienazione, può produrre un danno patrimoniale all'ente ecclesiastico cui appartiene la cosa.

BIBL.: L. Marelli, Istituto di diritto civile, Milano 1942, p. 295.