COMPETENZA. - Termine usato nel linguaggio giuridico per indicare la capacità obbiettiva specifica dei vari organi giurisdizionali, e cioè quella parte del potere di giurisdizione che spetta in concreto a ciascuno di essi.
Per il diritto canonico, non meno che per il diritto civile, la c. si determina in base a 4 criteri fondamentali: funzionale, obbiettivo, soggettivo e territoriale. Il criterio funzionale (c. per gradi) concerne la natura dell'attività che il giudice è chiamato ad esercitare in un dato processo, correlativamente al principio della pluralità delle istanze. Il criterio obbiettivo riguarda il valore della causa o la speciale natura del suo oggetto (c. per materia e valore). Il criterio soggettivo ha tratto alla particolare qualità e dignità di determinare persone, per il caso che diventino soggetti di un rapporto processuale. Il criterio territoriale, infine, si riferisce alla circoscrizione entro la quale deve esplicarsi l'attività del giudice (c. per territorio).
Di questi criteri (che spesso interferiscono e si combinano tra loro, così da non consentire una rigorosa classificazione dei vari titoli di c.) i primi 3 sono assoluti, cioè inderogabili e improrogabili dalle parti (can. 1558); il quarto, invece, è relativo (can. 1559 § 2). Ne segue che l'incompetenza per materia e per la dignità personale deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, può venire eccepita dalle parti in qualsiasi grado e stato del procedimento (can. 1628 § 2) e costituisce un motivo di nullità insanabile della sentenza (can. 1829 n. 1); mentre l'incompetenza per territorio, se non è rilevata o eccepita in limine litis, non impedisce la valida prosecuzione del giudizio.
La c. è in genere stabilita dalla legge (foro legale); eccezionalmente tuttavia può essere determinata dal superiore o dal giudice (foro commissorio o giudiziale). Secondo il diritto vigente le parti non possono, dal canto loro, derogare alle norme sulla c. (can. 1559 § 1), eccettuato il caso che, nello stipulare un contratto, abbiano eletto un foro particolare per le controversie ad esso inerenti (can. 1565 § 2).
I. C. FUNZIONALE. - Per quanto non sia espressamente regolata dal CIC sotto il titolo De foro competentia, non è dubbio che la funzione costi-
tuisca un indispensabile presupposto della sentenza di merito, in virtù del principio della pluralità dei gradi di giurisdizione.
Giudice ordinario di prima istanza è in ogni diocesi l'Ordinarius loci (ossia, oltre al vescovo residenziale, il vicario capitolare, l'abate o il prelato nullius, l'amministratore apostolico stabilmente costituito), il quale esercita il potere giudiziario o personalmente o per mezzo del tribunale (can. 1572 sgg.). Tuttavia, competente a conoscere in prima istanza delle controversie che riguardano i diritti e i beni temporali del vescovo, della mensa o della curia diocesana, è il giudice immediatamente superiore, ovvero, se il vescovo vi consenta, il tribunale collegiale diocesano, formato dall'officiale e dai due giudici sinodali più anziani (can. 1572 § 2).
Giudice ordinario di seconda istanza è il metropolita per le cause decise da un vescovo suffraganeo; mentre delle cause trattate in primo grado davanti al metropolita giudicherà in sede di appello quell'Ordinarius loci che lo stesso metropolita avrà designato, una volta per tutte, con l'approvazione della Sede Apostolica.
Per le controversie tra religiosi esenti e tra cause religiose, speciali giurisdizioni di primo e di secondo grado sono prevedute dal CIC, il quale determina altresì le particolari attribuzioni dei tribunali ordinari della Sede Apostolica, che sono la Sacra Romana Rota (v. TRIBUNALI ECCLESIASTICI) e la Segnatura (v.).
Limiti inderogabili di c. funzionale devono anche considerarsi quelli entro i quali il giudice esercita il proprio potere giurisdizionale in occasione della correzione della sentenza (per cui è competente il giudice che la emise) e di taluni mezzi straordinari di impugnazione, querela (v.) di nullità, TERAMO (v.) e la restituto in integrum (v.). Così pure, è da ritenersi determinata in base al criterio funzionale la c. del giudice in materia esecutiva.
II. C. SOGGETTIVA E PER MATERIA. — Dopo avere affermato nel can. 1556 il principio della piena ed assoluta immunità del sommo pontefice (Prima Se- des a nemine iudicatur), il CIC stabilisce (can. 1557 § 1) che alla esclusiva competenza dello stesso pontefice sono riservate le cause riguardanti i capi di Stato, i loro figli e successori, i cardinali, i legati pontifici e, limitatamente alle cause penali, i vescovi residenziali e titolari. Ai tribunali della Sede Apostolica sono, invece, riservate (can. 1557 § 2) le cause contenziosi nelle quali siano convenuti i vescovi residenziali e i dignitari ad essi equiparati, relativamente ai loro beni e diritti personali; nonché quelle che interessino le diocesi o altre persone morali direttamente soggette al sommo pontefice, come le religioni esenti, le Congregazioni religiose, ecc.
A parte queste tassative e inderogabili disposizioni, è da notare che, in virtù della sua immediata giurisdizione su tutti i fedeli, il pontefice può, sia di propria iniziativa sia ad istanza di parte, avocare a sé qualsiasi giudizio, in qualunque stadio e grado si trovi.
In numerosi casi l'oggetto della causa, indipendentemente dalla considerazione dei soggetti, influisce sulla determinazione della competenza. Così, alla Congregazione di San Giovanni, è dovuta la cognizione delle cause criminali in tema di eresia, di sacrilegio, di simonia, di violazione del segreto sacramentale, di sollecitazione nella Confessione, ecc., e quella delle cause contenziosi riguardanti il privilegio paolino e la nullità dei matrimoni tra cattolici ed acattolici. Così, alla Congregazione dei Riti sono riservate le cause di beatificazione e di canonizzazione. Così, la Congregazione dei Sacramenti è competente a giudicare dei processi «super matrimonio» e non è consentito a tale causa nelle quali si impegni la validità della S. Ordinazione. Così, per le cause di nullità matrimoniale da decidersi in Italia, la c. appartiene ai 18 tribunali regionali istituiti con il motu proprio Qua cura dell'8 dic. 1938.
III. C. PER TERRITORIO. — Regola fondamentale è quella contenuta nel can. 1559 § 3, in virtù della quale l'attore segue il foro del convenuto.
Per alcune cause, tuttavia, la legge stabilisce un foro necessario, nel senso che esse debbono instaurarsi davanti ad un giudice determinato. Tali sono, per il can. 1560: 1) le azioni di spoglio, per le quali la c. è dell'Ordinario del luogo dove trovasi la cosa del cui possesso si controverte; 2) le cause riguardanti un beneficio, anche non residenziale, per le quali è competente l'Ordinario del luogo dove è istituito il beneficio; 3) le cause relative alla amministrazione di beni, che devono essere decise dall'Ordinario del luogo dove l'amministrazione fu tenuta; 4) le cause concernenti eredità o legati più, che sono dovute alla c. dell'Ordinario del luogo di domicilio del testatore, a meno che non si tratti di semplice esecuzione di un legato.
Tolte queste eccezioni, la c. territoriale del giudice è determinata, in linea generale, QUASI DOMICILIO (v.) quasi-domicilio (v.) del convenuto (can. 1561). L'uno è l'altro, siano essi reali o legali, costituiscono fori concorrenti; la cui scelta, nel singolo caso, è lasciata all'arbitrio dell'attore.
Chiunque sia presente in Roma può inoltre essere convenuto in giudizio davanti ai tribunali dell'Urbe, ma ha il diritto di chiedere che la causa venga rimessa al proprio Ordinario; e chiunque dimori in Roma da oltre un anno può declinare il foro del proprio Ordinario e chiedere d'essere citato davanti al giudice romano (can. 1564).
Il «vago» (cioè colui che non ha alcun domicilio o quasi-domicilio) deve esser citato dinanzi al giudice del luogo dove attualmente dimora; mentre per il religioso, così di voti semplici come di voti solenni, il foro competente è quello del luogo dove si trova la casa alla quale è ascritto (can. 1563).
In concorrenza con il foro del convenuto la legge stabilisce per certi casi un foro facoltativo. Così, le azioni che si riferiscono a diritti reali possono proporsi dinanzi al giudice del luogo dove si trova la casa in contestazione (can. 1564); per le cause che traggono la loro origine da un contratto la parte può essere convenuta davanti all'Ordine del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione (can. 1565 § 1); nelle cause criminali è competente, oltre al giudice del domicilio o del quasi-domicilio, anche il giudice del luogo dove fu consumato il delitto, nonostante che il reo se ne sia poi allontanato (can. 1566); nelle cause matrimoniali è pure competente il giudice del luogo dove fu celebrato il matrimonio (can. 1964).
IV. C. PER CONNESSIONE O CONTINENZA DI CAUSE. — Quando due o più giudizi hanno in comune alcuni degli elementi obbiettivi e soggettivi (res, causa pe- tendi, persona) onde sono costituite le rispettive domande, si verifica il caso della connessione; la quale assume la forma specifica della «contenza di causa» ogni qual volta, essendo identici i soggetti, gli elementi obbiettivi si trovino fra di loro in rapporto di contenente a contenuto.
Ragioni di opportunità e di economia processuale consigliano che le cause connesse siano decise da un medesimo giudice; e ciò appunto prescrive il can. 1567. Qualora esse siano già pendenti davanti a giudici diversi, dovrà procedersi alla loro riunione in base al criterio della prevenzione; e cioè sarà competente a conoscere, in un unico giudizio, il giudice che per primo abbia citato il convenuto, purché, naturalmente, non vi ostino i limiti assegnati alla sua c. funzionale o per materia (can. 1568).
È opinione comune che l'eccezione di incompetenza per motivi di connessione possa essere rilevata d'ufficio, e proposta dalle parti anche dopo la contestazione della lite.