QUERELA

QUERELA. - Nome che designa, anche nel diritto canonico, istituito processuali rivolti al conseguimento di obbiettivi diversi. Di questi istituti, la q. falsi e la q. nullitati sono disciplinate dalle norme regolatrici del processo ordinario, mentre la q. danni e la q. delitti interessano il processo penale, che è considerato dalla legge canonica quale un processo speciale.

La q. danni è un mezzo offerto dal CIC perché possa proporsi l'azione penale. Questa invero è riservata, di regola (salva cioè l'eccezione di cui appresso), al promotore di giustizia (can. 1934). A questi però la notizia del

Article illustration
(per cortesia del rex, p. Abate Salmon)
Quentin, Henri - Ritratto.

delitto può derivare dalla parte lesa, che è il soggetto passivo del reato, la parte cioè che dallo stesso risulta essere stata direttamente danneggiata; nel qual caso la parte lesa, allo scopo di realizzare il risarcimento del danno, porta a conoscenza del promotore di giustizia l'avvenuto delitto con l'apposito atto che si chiama q. e che provoca l'istituzione dell'azione penale da parte del promotore di giustizia (can. 1935 § 1). Si ha invece una semplice denuncia da parte di qualsiasi fedele quando lo scopo è la riparazione di uno scandalo o di un male alla comunità (ibid.).

La q. delicti rappresenta una eccezione alla regola sopracitata circa la funzione del promotore di giustizia in materia di azioni penali. Infatti, per i reati di ingiuria e diffamazione, è sempre necessaria, perché possa promuoversi l'azione penale, la q. della parte lesa; salvo che si tratti di ingiuria o diffamazione grave arrecata ad un chierico o religioso oppure da un chierico o religioso ad altri. In questi casi l'azione penale può istituirsi anche di ufficio (can. 1938 con riferimento anche al can. 1618).

La q. di falso (q. falsi) è un mezzo concesso dalla legge specificamente per ottenere la declaratoria di falsità di un documento sia pubblico che privato prodotto in giudizio. Essa è ammissibile fintantoché il documento non sia stato riconosciuto vero con sentenza civile o penale passata in giudicato e può proporsi sia in via principale, dandosi con ciò vita a un autonomo processo di accertamento, sia in via incidentale. Nel proporre la q. devono indicarsi tutti gli elementi costitutivi e le prove della falsità; il giudice, prima di procedere all'ammissione della q. ed all'istruzione, deve, data la delicatezza della materia, interpellare la parte querelata per sapere se intende o meno mantenere l'esibizione giudiziale del documento impugnato e ove la risposta sia affermativa e la q. sia ammessa (ex can. 1709 e 1839), ordina il deposito del documento presso la cancelleria del tribunale perché sia in tal modo provveduto alla sicura sua conservazione.

La prova del falso può essere data con ogni mezzo istruttorio, da assumersi nei termini e modi fissati, se del caso, dal giudice, al cui apprezzamento è rimessa inoltre la valutazione dell'opportunità di soprassedere o meno alla trattazione della causa principale (ex can. 1627 sgg. e 1839). Nel giudizio di q. di falso deve intervenire il promotore di giustizia (ex can. 1586).

La sentenza che dichiara la falsità di un documento detta le provvidenze da adottare circa la sua eventuale correzione, distruzione o restituzione e fa stato rispetto a tutti; il rigetto, d'altra parte, della q. non significa in alcun modo implicita dichiarazione della verità del documento, dovendo questa essere espressa.

La q. di nullità (q. nullitatis) è un mezzo straordinario di impugnazione della sentenza ammesso dal CIC relativamente ai casi in cui una sentenza sia affetta da nullità (v).

Avuto riguardo alla sua natura, il vizio di nullità della sentenza può essere sanabile o insanabile secondo che le parti possano o meno rinunziare al diritto di farlo valere. Di qui il duplice regolamento della q.

La sentenza è affetta da nullità insanabile: 1) quando sia stata pronunziata da un giudice assolutamente incompetente o da un giudice collegiale non costituito secondo il disposto del can. 1576 § 1 (can. 1892, n. 1); 2) quando sia stata pronunciata nei riguardi di una o più parti che non potevano legittimamente stare in giudizio per difetto assoluto di legittimato ad processum o di legittimato ad causam (can. 1892, n. 2; cf. can. 1646, 1654); 3) quando una o più persone, che erano in giudizio nomine alterius, erano sfornite di legittimo mandato (can. 1892, n. 3). Trattandosi di nullità insanabile, quest'ultimo motivo di nullità non scompare per effetto di ratifica.

La sentenza è affetta da nullità sanabile quando sia mancata una regolare citazione, oppure quando la sentenza stessa sia sprovvista dei motivi (salvo in tal caso il disposto del can. 1605) o delle sottoscrizioni prescritte dalla legge oppure dell'indicazione della data (anno, mese e giorno) e del luogo in cui è stata emanata (can. 1894).

Le nullità possono essere fatte valere o in via di eccezione o per mezzo della q. nullitatis. Mentre l'excepito nullitatis è proponibile senza limitazione di tempo ed è usata in genere in contrapposizione all'esecuzione della sentenza, la q. nullitatis deve essere proposta entro il termine di trent'anni e decorre dal giorno della pubblicazione della sentenza, se si tratti di nullità insanabile, o di tre mesi, quando viceversa la nullità sia sanabile.

Il giudice innanzi al quale va proposta la q. di nullità è quello che rese la sentenza impugnata. Viene fatta eccezione a tale regola per la q. di nullità sanabile in genere, quando sia proposta congiuntamente con l'appello, prevalendo allora la competenza del giudice di appello (can. 1895), e per la q. di nullità contro le sentenze rottali, la quale è riservata alla Segnatura, salvo che non sia cumulata con l'appello, nel qual caso prevale la competenza del turno superiore cui è destinato il giudice di appello (can. 1603 § 1, n. 3). Quando a giudicare la nullità della sentenza sia competente la stessa persona che la emise e il querelante abbia timore che essa non sia sufficientemente serena ed imparziale, il giudice è considerato ipso facto sospetto e come tale è sostituito nella stessa sede di giudizio (can. 1615 e 1896) da altro giudice. Trattasi, come è evidente, di un caso speciale di ricusazione, il cui motivo riposa semplicemente nel fatto che sia stata dal giudice emessa una sentenza nulla.

La q. nullitatis è disciplinata quanto al suo svolgimento procedurale dalle comuni norme. Essa è infatti promossa con una petizione giudiziale apposta in forma di libello, nel quale devono essere contenuti tutti i necessari elementi di identificazione della causa (parti, giudice, sentenza), nonché i motivi dell'impugnazione (vizi della sentenza). Il giudice, esaminati gli atti, ove la q. non si appalesi senz'altro infondata, disporrà la citazione delle altre parti, del promotore di giustizia, essendo di interesse pubblico l'accusa della nullità di una sentenza, oltreché del difensore del vincolo se questi era in giudizio. La contestazione della lite avverrà nelle forme ordinarie e riguarderà la questione processuale della validità della sentenza e quella della rinnovazione o meno del processo. La sentenza potrà essere dichiarativa della nullità, nel qual caso essa statuirà anche nel merito, ammennché della q. non abbia giudicato la Segnatura, dato che questa ha l'obbligo di rimettere le parti per la decisione sul merito alla Rota (can. 1604 § 3). Se sono necessarie le prove queste saranno prodotte secondo le regole comuni nel periodo istruttorio. La sentenza, comunque, dovrà decidere sulle spese giudiziali e sarà soggetta come una sentenza qualsiasi a tutti i mezzi di impugnazione.

Se la q. di nullità è proposta cumulativamente con l'appello, il giudizio sarà introdotto con un atto in cui dovranno essere indicati i motivi di appello e i motivi di nullità e si svolgerà secondo le regole dettate per l'appello. La sentenza, riconoscendo la nullità della sentenza impugnata, dovrà rinviare le parti per il merito al giudice a quo.

La scadenza del termine implica sanatoria del vizio anche se il relativo motivo di nullità – avendo interesse pubblico – non sia stato fatto valere con la q. di nullità dal promotore di giustizia, salva la ritrattabilità della sentenza a norma dei can. 1903 e 1989.

L'effetto dell'accoglimento della q. consiste nel ripristino della situazione processuale quale si aveva prima della pronunzia della sentenza nulla, indipendentemente dalla esecuzione cui questa possa o meno essere stata sottoposta.

Quanto agli atti del giudizio definito con la sentenza dichiarata nulla, essi potranno restare validi e quindi processualmente utilizzabili nel solo caso in cui la sentenza sia affetta da nullità per vizio proprio (ad es., numero insufficiente di giudici) e non per vizio riflesso (incompetenza assoluta del giudice, difetto di legittimazione a stare in giudizio).

Bibl.: F. Roberti, De processibus, II, Roma 1926, pp. 99 sgg., 284 sgg.; Wernz-Vidal, VI, 1, pp. 448 sgg. e 567 sgg.; 1, pp. 672-73; G. Michiels, De delictis et poenis, I, Lublin-Brascast 1934, p. 344 sgg.; F. Roberti, De delictis et poenis, I, Roma 1938, pp. 238-39; M. Lega, Commentarius in judicia ecclesiastica, II, ivi 1939, pp. 779 sgg., 1015 sgg.; M. Conte a Coronata, Institutiones iuris canonici, III, Torino-Roma 1941.