QUASI CONTRATTO. - È, secondo la dottrina e in alcuni ordinamenti positivi (fra cui il Cod. civ. italiano del 1865), OBBLIGAZIONE (v.).
I. NOZIONE
Per i giuristi il q. c. è un fatto volontario e lecito, dal quale risulta un'obbligazione verso un terzo o un'obbligazione reciproca tra le parti, senza che vi sia congiunto, neppure implicitamente, il consenso (cf. Cod. civ. italiano 1865, artt. 1097, 1140). Per i moralisti invece, fatta eccezione di pochi, si ha il q. c., oltre che nell'ipotesi precedente, anche in ogni caso in cui il consenso esterno manchi, ma sia tacitamente incluso in un fatto (cosiddetto contratto tacito), come avviene quando alcuno assuma o accetti una carica o ufficio (ad es., medico, giudice, insegnante, sindaco, parroco, ecc.).II. DIRITTO
La dottrina del q. c. è intimamente congiunta con l'origine storica del nome. Il diritto romano classico non conosceva questo termine né aveva una teoria in proposito; prendeva tuttavia in considerazione alcuni negozi, dai quali sorgeva l'obbligazione senza l'intervento del consenso, e accostava questi negozi a figure di contratto. Posto come principio che l'elemento essenziale del contratto è il consenso, i giuristi postclassici, non potendo far rientrare queste figure in esso, elaborarono la teoria del q. c., indicando con tal nome quei fatti leciti che originavano un'obbligazione senza che l'agente avesse la volontà o intenzione di contrarla; e Giustiniano sancì il principio. Queste obbligazioni non proprio nasci ex contractu intelliguntur, sed tamen quia non ex maleficio substantiam capiunt, quasi ex contractu nascit siquidemur (C. III, 28). La particella quasi nel testo indica chiaramente una somiglianza e una distinzione; vi è la somiglianza per la ragione che nei casi accennati si ha da un fatto lecito (non ex maleficio) una vera obbligazione; e vi è la distinzione in quanto non si dà vero contratto senza accordo o consenso, almeno tacito.Fra le legislazioni recenti la germancia e la svizzera evitano di dare una classificazione delle fonti delle obbligazioni; la francese e l'italiana del 1865 (art. 1097) ammettono quattro fonti di obbligazioni. In dottrina fu discussa la convenienza di conservare la denominazione di q. c., che non appare nel Cod. civ. italiano vigente. Tuttavia, nell'enumerazione delle fonti delle obbligazioni, si afferma che queste derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico (art. 1173). Il legislatore quindi, evitando il termine, ammette altre fonti di obbligazione che non siano il contratto e il fatto illecito.
Fra questi atti o fatti il Cod. civ. italiano attuale, sulle tracce del precedente, disciplina tre figure di q. c.: la gestione di affari (art. 2028-32), il pagamento dell'in-debito (art. 2033-40) e l'arricchimento senza causa a danno altrui (actio de in rem verso romana: artt. 2041-42).
Si disputa se a queste forme o figure civili di q. c. se ne possano aggiungere altre; in pratica l'art. 1173 ammette almeno la possibilità di altre figure non contemplate in specie dal Codice.
III. MORALE
I moralisti fanno rientrare nella figura del q. c. anche qualunque obbligazione derivante da accettazione o assunzione di carica e ufficio pubblico; nella quale ipotesi si deve piuttosto vedere un contratto tacito. La ragione di questa estensione può trovarsi nel fatto che, al tempo in cui il diritto civile fu fatto oggetto dell'attenzione dei moralisti, il diritto romano non era conosciuto e studiato nelle sue origini classiche, ma nella redazione giustiniane, con altre modificazioni e tradizioni non romane, mentre l'obbligazione derivante da incarico pubblico materialmente poteva essere accostata a quella della negotiorum gestio (quasi ex mandato). Recentemente alcuni moralisti ritornano al concetto romano; così il D'Annibale (Summula theol. mor., II, 4ª ed., Roma 1896, n. 437) e il Vermeersch (Theologiae mor. prim., II, 11, 1923, n. 408); altri rilevano semplicemente la nozione diversa ed altri non ne parlano affatto.IV. ORIGINE DELL'OBBLIGAZIONE
Seguendo la nozione del diritto romano, gli autori cercano il fondamento dell'obbligazione del q. c. in teorie diverse; quella che trova maggiore favore e che si presenta più consona ai principi giuridici pone il fondamento nei principi della giustizia o equità naturale, sanciti dalla legge positiva; in quanto la legge naturale vieta a chi ebbe cose non dovute agli autori e non adottati da altri architetti; in terzi oltre le spese incontrate. Per i moralisti evidentemente si danno fondamenti diversi, in armonia con il diverso concetto di q. c.Come norma l'obbligazione che nasce dal q. c. è rientrata di stretta giustizia almeno per quanto si riferisce alle figure disciplinate dal diritto civile, stante il principio che questo, in materia di determinazione del diritto di proprietà, sancendo o completando il diritto naturale, obbliga in coscienza. Si deve quindi stare alle norme relative date dalle leggi civili sotto pena di peccato, a meno che nel caso specifico l'applicazione non risulti opposta ai principi della giustizia naturale. Questa norma vale anche in materia ecclesiastica e per le persone ecclesiastiche fra di sé, in forza ed entro i limiti del c. 1529. Veramente il canone parla espressamente solo di contratti sia in genere sia in specie, tanto nominati quanto innominati; ma a norma del c. 18 si devono comprendere anche i q. c., anche perché il CIC non fa obbligatori, interessandosi solo di quanto è materia propriamente ecclesiastica.
Se si considerano in particolare le varie prescrizioni positive (ad es., del Cod. civ. italiano attuale), si deve constatare che le obbligazioni scaturenti da q. c. si stanno nettamente da quelle derivate da contratto; e mentre in queste la volontà dell'individuo manifestata nel consenso ne fissa gli estremi in armonia o in aggiunta della legge, le obbligazioni del q. c. seguono norme d'equità naturale, interpretate o dalla legge o dal giudice (artt. 2030, 2031, 2037, 2038).
Per quanto tocca la parte morale dei q. c. nell'accezione dei moralisti, stanno le norme generali circa la sufficiente perizia e un adeguato aggiornamento, circa la diligenza nell'esplicazione dell'ufficio tale quale una il buon pater familias, diligenza che si traduce nella prontezza a rispondere alle richieste, nella lealtà e impegno nel condurre sollecitamente a buon termine la cosa, nell'esclusione d'ogni forma di corruzione o di accettazione di persone, senza dimenticare il dovere grave di carità di prestarsi gratuitamente nei casi prescritti dalla legge o richiesti dalla povertà dell'individuo.
Sisino da Romulo