QUASI PARROCI. - Sono sacerdoti secolari o religiosi preposti alle quasi parrocchie dei vicariati e delle prefetture apostoliche.
I territori di queste circoscrizioni ecclesiastiche, che in gran parte dipendono dalla S. Congr. di Propaganda Fide (altre poche dalla S. Congr. Orientale), sono divisi in distinte frazioni, almeno in quei luoghi dove ciò è possibile; a ciascuna di queste suddivisioni viene assegnata una particolare chiesa con un gruppo di fedeli, a cui presiede un proprio rettore; questa porzione di territorio prende il nome di quasi parrocchia.
L'istruzione della S. Congr. di Propaganda Fide del 25 luglio 1920 (Sylloge P. F., n. 82) riconferma l'obbligo di dividere il territorio in quasi parrocchie e inoltre dà norme precise circa l'erezione delle medesime, permettendo però che parte della quasi diocesi rimanga indivisa e stazioni missionarie (v.) da vicari cooperatori. Eguale facoltà viene concessa anche per le diocesi missionarie con l'istruzione del 9 dic. 1920 (ibid., n. 85), la quale dà facoltà a vescovi di nominare religiosi alla direzione delle parrocchie quando vi sia difetto di idonei sacerdoti secolari.
I q. p. sono equiparati ai parroci con tutti i diritti e gli obblighi e nell'ordinamento canonico vengono sotto il nome di parroci (can. 451 § 2). Ad essi quindi si applicano tutte le norme che reggono l'istituto dei parroci (v. can. 454 § 4; 456; 461; 1356).
Vi sono solo alcune particolarità che riguardano sia l'istituzione dei q. p. che i loro obblighi. In rapporto alla stabilità sono considerati come parroci amovibili, cioè possono essere rimossi dal loro ufficio senza un vero e proprio processo amministrativo. La loro elezione, poi, se essi sono scelti nel clero secolare, è riservata all'Ordinario del luogo, con voto consultivo dei membri del proprio consiglio, composto da 3 dei più anziani e prudenti missionari (can. 302, 457); se appartengono al clero regolare, si debbono osservare le norme stabilite per l'elezione dei parroci religiosi (can. 456). Queste formalità non sono richieste per la validità, ma affinché non vengano scelte persone inabili, sia per difetto di una solida fede, sia per la mancanza di conoscenza della lingua e delle consuetudini e delle tradizioni del luogo; difetti che potrebbero dare occasione di scandalo e arrecare danno alla missione.
Tra le obbligazioni differenti da quelle dei parroci emerge quella dell'applicazione della S. Messa. I giorni in cui i q. p. sono obbligati ad applicare la S. Messa per i loro fedeli sono: la Natività di N. S. Gesù Cristo, l'Epifania, i giorni di Pasqua, dell'Ascensione, di Pentecoste, del Corpus Domini, dell'Immacolata Concezione e dell'Assunzione di Maria Vergine, di S. Giuseppe, dei SS. Apostoli Pietro e Paolo e di Ognissanti. Questa obbligazione che è reale e personale come quella dei parroci, si differenzia solo per il numero della applicazione (can. 306, 466).
Gli stessi obblighi hanno i parroci delle diocesi di missione ai quali sono stati applicati gli stessi statuti che regolano i q. p. (cf. il decreto della S. Congr. di Prop. Fide del 9 dic. 1920: AAS, 13 [1920], p. 17). Non si può estendere questa norma alle parrocchie che sono state avocate alla competenza della S. Congregazione Consistoriale (S. Congr. Consistoriale, 1ª ag. 1919: AAS, 1 [1919], p. 346).
Infine le quasi parrocchie sono soggette al tributo per il seminario, anche se tutti i loro redditi siano ricavati unicamente dalle oblazioni dei fedeli (can. 1356).
Tze-Cheng. De quasi paroeciae erectione, Roma 1944; P. Bartocetti, Tus constitutionale missionum, Torino 1947, p. 185 sgg. Giuseppe Damizia