QUESTUA

QUESTUA. - Etimologicamente è l'atto del cercare; in senso generico significa l'azione di chi va mendicando: stipem quotannis emendicare a populo (Svetonio); in senso proprio indica l'azione di chi gira allo scopo di raccogliere elemosine per sé o per altri, a fine soprattutto pio. In diritto canonico indica il diritto o privilegio di cui godono alcuni Ordini religiosi di poter andare a chiedere elemosine per il sostentamento dei religiosi o per l'attività del convento. Come facoltà - o diritto - viene elargita per concessione speciale della S. Sede (ex privilegio), ma per essere esercitata richiede la licenza dell'Ordinario del luogo dove si vuol questura.

Il Concilio di Trento (sess. XXI, cap. 9) allo scopo di togliere abusi che si verificavano a causa delle q. esercitate dai religiosi, tentò di abolire il nome e l'uso della q. Ma già sotto il pontificato di Pio V, atteso il fatto soprattutto che una simile proibizione recava non pochi danni agli Ordini mendicanti, non si volle negare ad essi l'esercizio del diritto di q. (cf. la cost. di Pio V Etsi mendicantes); e la stessa cosa venne riaffermata nella cost. Exponi nobis di Clemente VIII. Sotto Urbano VIII con la cost. Cum sint si concesse ai Minori conventuali di esercitare la q. almeno nei luoghi dove avevano conventi. Non mancarono in seguito decreti e decisioni della S. Sede in proposito. La S. Congr. del Concilio e quella dei Vescovi e dei Regolari disciplinarono la materia relativa alla q. con alcuni decreti. L'ultima legislazione importante, emessa prima del codice, risale a Pio X. L'11 nov. 1908, infatti, la S. Congr. dei Religiosi, per mandato speciale del Papa, rendeva pubblico un decreto generale della S. Congr. dei Vescovi e dei Regolari, emesso l'8 maggio dello stesso anno, contenente alcune norme da osservarsi dai religiosi questuanti. Prima di tale decreto, il 27 marzo del 1896, era stato emanato il decreto Singulari per le religiose questuanti.

La legislazione attuale, contenuta nel Codice di diritto canonico, riproduce sostanzialmente per il modo e la disciplina della q. le norme fissate nei due ricordati decreti. Godono, per diritto comune, del privilegio o diritto della q. i religiosi regolari che di nome e di fatto sono mendicanti, coloro cioè che non possono possedere, neppure come comunità, beni immobili, né hanno redditi fissi (cf. P. Comm. per l'interpre. autent. del CIC, in data 16 ott. 1919, in AAS, 11 [1919], p. 476). L'esercizio di un tale diritto è però subordinato, per il territorio diocesano dove non esiste alcuna casa religiosa, al permesso dell'Ordinarie, che per scritto concederà la licenza di questura nella sua diocesi; per il territorio invece dove esiste almeno una casa religiosa è sufficiente la sola licenza del Superiore religioso (can. 621 § 1), supponendo già data la licenza dell'Ordinarie diocesano con il permesso di erigere la casa (P. Comm. per l'interpre. autent. del CIC, loc. cit.). Gli Ordinari diocesani sono esortati dal Codice a non negare e a non revocare la licenza, soprattutto quando si tratta di religiosi che, ricevendo scarse elemosine nella diocesi dove hanno la casa religiosa, sono costretti a questura nei territori delle diocesi confinanti, a meno che, soggiunge il Codice, gli Ordinari non siano spinti al diniego da urgenti e gravi cause (can. 621 § 2). I religiosi non mendicanti (alli omnes religiosi) non possono questura, a meno che non abbiano avuto tale diritto ex privilegio speciale direttamente dalla S. Sede, se trattasi di religiosi di Congregazioni di diritto pontificio, e la licenza scritta dall'Ordinarie del luogo dove intendono questura, se non siano stati esonerati dal chiedere per privilegio apostolico (can. 622 § 1); se si tratta invece di religiosi di Congregazioni di diritto diocesano si richiede la sola licenza scritta dell'Ordinarie del luogo dove hanno la casa religiosa e di quello dove intendono questura (can. 622 § 2).

Gli Ordinari diocesani sono però avvertiti dal CIC a non concedere la licenza di q. nei loro territori ai religiosi non mendicanti, se nelle loro diocesi esistono già case di religiosi mendicanti, a meno che non si possa provvedere diversamente al loro sostentamento (can. 622 § 3). Senza un riscontro recente ed autentico della S. Congr. per la Chiesa orientale gli Ordinari della Chiesa latina non devono mai concedere il permesso di q. nei loro territori ai religiosi orientali di qualsiasi ordine e dignità, né possono permettere ai loro sudditi di andare a questura nei territori della Chiesa orientale (can. 622 § 4). Tale proibizione è anteriore al Codice: già Alessandro III l'aveva introdotta con la cost. Alias emanavit e poco prima del Codice di diritto canonico la S. Congr. di Propaganda Fide l'aveva ricordata (cf. AAS, 4 [1911], p. 532). Il CIC con il can. 623, per prevenire gli abusi, lamentati già dal Concilio di Trento, ricorda ai Superiori religiosi che devono mandare a questura solamente i religiosi professi e già maturi per età e formazione spirituale; tale norma, precisa il Codice, deve essere tenuta presente specialmente per le religiose questuanti. Nello stesso can. 623 vien fatto esplicito divieto di questura ai religiosi ancora studenti.

Per la disciplina ed il modo di comportarsi durante la q. il CIC stabilisce che si stia alle istruzioni già date in materia dalla S. Sede (can. 624), vale a dire al decreto Singulari del 27 marzo 1896, emesso dalla S. Congr. dei Vescovi e dei Regolari (cf. Acta S.Sedis, 28 [1896], p. 555) e al decreto De elemosinis del 21 nov. 1908 della S. Congr. dei Religiosi (AAS, 1 [1908], p. 153), che si possono riassumere così: 1) i religiosi non devono andare separatamente a questura, ma almeno in due (bini pro regula questuantes incédant): 2) per non troppo preso le case religiose o presso le case, come le canoniche; 3) non trascurino nei giorni della q. gli esercizi di pietà e soprattutto di ricevere i Sacramenti; 4) non restino assenti dalla propria casa religiosa oltre un mese se questuano nel territorio diocesano, dove hanno la casa, e non oltre due se fuori di quello; 5) coltivano anche durante il periodo della q. le virtù e siano di esempio e si tengano lontani dai pericoli spirituali.

Gli Ordinari devono vigilare su i religiosi questuanti e se avvertono manchevolezze devono provvedere a ri

mucovere o direttamente oppure attraverso i superiori dei religiosi stessi.

BIBL.: A. Vermeersch, De religiosis Institutis et personis, I 4a ed., Bruges 1909, p. 401 sqq.; L. Fanfani, De jure Reliquiorum ad normam Codicis, 2a ed., Torino 1925, n. 358; N. Jung, Annone, in DDC, I, coll. 1422-30; T. Schaefer, De Religiosis ad normam juris can., 4a ed., Roma 1947. Vincenzo Fagiolo