QUINQUENNALE, RELAZIONE. - L'obbligo della relazione periodica è insito nella natura stessa di un ufficio subordinato per la necessaria coordinazione e per il bisogno che ha il Superiore di tenersi convenientemente informato della gestione e delle particolari situazioni e necessità che fanno capo all'ufficio stesso. Tale obbligo, nei riguardi della S. Sede, incombe agli Ordinari dei luoghi e ai Superiori delle famiglie religiose. L'adempimento di questo dovere è oggi fissato nel CIC (can. 340 e 510) con poche modalità di sostanza; nella prassi è reso più facile da appositi questionari che, opportunamente ritoccati di quando in quando, sono in uso presso i vari dicasteri della Curia romana, secondo la specifica competenza di ciascuno.
L'obbligo degli Ordinari locali di fare la relazione periodica sullo stato della circoscrizione ecclesiastica loro affidata è antichissimo. Esso si congiunge intimamente con l'obbligo della cosiddetta visita ad limina (v. LIMINA APOSTOLORUM), concepita come un atto di obbedienza e sotto-missione a s. Pietro e al Papa. Di fatto, il CIC stabilisce che tale relazione alla S. Sede deve essere fatta da tutti gli
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Ordinari locali ogni cinque anni (can. 340 § 1), quasi nella medesima circostanza della visita ad limina (can. 341 § 1).
Per sé, l'obbligo incomberebbe solo ai vescovi residenziali, i quali debbono personalmente o per mezzo di delegati, allo scadere di ogni quinquennio, andare a Roma per visitare le tombe degli Apostoli a fare atto di omaggio al Papa. Ai vescovi che avessero preso il governo della diocesi nel biennio in cui scadrebbe il tempo fissato per la r. q. è permesso astenersi dal farla per quella volta, nella presunzione che ancora non abbiano avuto tempo e modo di conoscere a fondo la diocesi.
L'obbligo è imposto altresì agli Ordinari delle missioni (vicari e prefetti apostolici e Superiori ecclesiastici di missioni: can. 300 § 1), nonché ai prelati e agli abati nullius (can. 323 § 1) e agli amministratori apostolici permanenti (can. 315 § 1).
Il primo dicastero ad avere un proprio formulario fu la S. Congr. del Concilio. Lo aveva preparato Prospero Lambertini, poi Benedetto XIV, quand'era segretario della medesima Congregazione. Tale formulario ebbe fortuna e venne consuetudinariemente usato nella Curia fino al 1909. In quell'anno la S. Congr. Consistoriale, alla cui competenza, nella riorganizzazione della Curia operata dal b. Pio X, erano passate la visita ad limina e le relazioni degli Ordinari locali, ne compilò uno, la cui osservanza venne imposta, e si fissarono i piani di avvicendamento di cinque in cinque anni a cominciare dal 1° gen. 1911 per le relazioni. Il CIC perfezionò tutto l'istituto. La prassi della S. Congr. del Concilio fu imitata dagli altri dicasteri. Così la S. Congr. di Propaganda ebbe il suo formulario fin dal 1877 per le relazioni degli Ordinari delle Missioni, e nel 1937 redasse un formulario speciale per le r. q. delle religioni che da essa dipendono. Anche la S. Congr. dei Seminari e delle Università nel 1924 impose agli Ordinari una relazione triennale sullo stato del rispettivo Seminario, da compilarsi su apposito formulario.
Prima del 1861 i religiosi non erano obbligati a fare la relazione. Da quell'anno, dietro i suggerimenti delle Commissioni per l'approvazione di nuovi istituti, si incominciò a inserire nelle costituzioni l'obbligo di una relazione triennale sullo stato personale, disciplinare ed economico dei singoli istituti, preceduta da brevi notizie storiche. Caddero per primo sotto la nuova prassi le suore di S. Paolo di Chartres e le Suore Nazarene di Châlons-sur-Marne; presto la prassi divenne regola per ogni categoria di Suore. Quattro anni dopo l'obbligo venne inserito nelle Costituzioni della Congregazione dell'Oratorio di Parigi; ma tale inserzione rimase una eccezione nei confronti degli istituti maschili. La S. Congr. dei Vescovi e Regolari nel 1906 prescrisse, per l'uniformità, un apposito formulario per compilare le relazioni, il cui obbligo però veniva ancora solo dalle costituzioni, con la conseguenza che ne rimanevano esenti quelle religioni, le cui costituzioni non contenevano imposizioni del genere. La prima legge universale in materia fu quella del can. 510, che impone l'obbligo della r. q., estendendolo a tutte le religioni di diritto pontificio. Veramente universale è il recente decreto Cum transactis, del 9 luglio 1947, premesso ad una nuova redazione, rielaborata in tre esempi: pluri, del questionario, che, mentre non esclude alcun ceto di religiosi o assimilati nella Chiesa, si adatta nuovamente agli Ordini e alle Congregazioni, alle Società di vita comune e ai recenti Istituti secolari, alle monache e alle suore, anche ai monasteri autonomi e alle Federazioni, a qualsiasi ordine giurisdizionale appartengano (pontificio, diocesano, esente, non esente).
L'ordine di avvicendamento nell'invio delle relazioni è diverso a seconda delle diverse categorie di persone interessate. Gli Ordinari locali, a tenore del can. 340 § 2, seguono l'ordine geografico della posizione della rispettiva circoscrizione ecclesiastica: 1) Italia e isole (Sicilia, Sardegna, Corsica, Malta e altre minori); 2) Europa Occidentale (Spagna, Portogallo, Francia, Belgio, Olanda, Inghilterra, Scozia, Irlanda, con le isole rispettive); 3) il resto dell'Europa; 4) America; 5) le altre parti del mondo. I religiosi maschi seguono l'ordine di precedenza: 1) Canonici regolari, monaci e Ordini militari. 2) Mendicanti e Regolari. 3) Congregazioni ispugnali. 4) Congregazioni iscrizionali. 5) Società di vita comune, Istituti secolari e Federazioni. Per le religione si torna all'ordine geografico: 1) le religioni d'Italia, Spagna e Portogallo; 2) le religioni di Francia, Belgio, Olanda, Inghilterra e Irlanda; 3) le religioni del resto dell'Europa; 4) le religioni d'America; 5) le religioni del resto del mondo e tutte le Società di vita comune, gli Istituti secolari e le Federazioni. Si noti che per i religiosi non vige l'eccezione degli Ordinari locali (can. 340 § 3): perciò i Superiori sono obbligati a esibire la relazione allo scadere del quinquennio, senza tener conto della data della presa di possesso del loro ufficio.
La relazione si deve fare in forma di risposte ai vari quesiti: risposte complete, per quanto sommarie, brevi e concise, in modo da dare un'idea esatta dello stato attuale spirituale, morale, personale, culturale, economico, disciplinare, attivistico dell'organismo a cui si riferisce, con opportune notizie storiche. Perché poi tali risposte siano obbiettive, la S. Sede ne fa un obbligo grave di coscienza; inoltre i Superiori religiosi sono obbligati a presentare la loro relazione a determinati organi (ai Capitoli e, se non esenti, agli Ordinari) per il necessario controllo. Come complemento e aggiunta all'obbligo della r. q., i singoli organismi religiosi hanno pure il dovere di presentare ogni anno alla S. Sede prospetti riassuntivi con statistiche aggiornate del loro personale e delle loro opere. Simile obbligo annuale incombe pure agli Ordinari delle Missioni quanto ai prospetti statistici riassuntivi dell'attività missionaria pastorale dell'anno decorso (can. 300 § 2).
Le nuove disposizioni sui religiosi tendono a ottenere uniformità e parità giuridica delle diverse famiglie nei confronti della S. Sede.