LIMINA APOSTOLORUM. - Tutti i vescovi
residenziali sono tenuti a recarsi in tempi periodici
determinati a venerare le tombe (limina) degli Apo-
stoli ed a presentarsi al successore di Pietro.
Questo uso è di origine remotissima, risalendo ai
primi secoli cristiani; in esso dapprincipio si manife-
stava la devozione verso le reliquie degli Apostoli, poi,
con il progressivo determinarsi e intensificarsi dell'eser-
cizio dell'autorità pontificia, prevalse il dovere di riferire
al Supremo Pastore sulle condizioni del proprio gregge
e di riceverne le direttive opportune. Sisto V, con la
bolla Romanus Pontifex del 20 dic. 1585, stabilì tale visita
periodica come obbligo giuridico.
Le visite ad limina, a partire dal 1 genn. 1911, sono
quinquennali e cadono negli anni in cui il vescovo è te-
nuto a rimettere alla S. Sede (S. Congr. Concistoriale)
le relazioni sullo stato della diocesi. Il primo anno di cia-
sun quinquennio è destinato alle relazioni, e quindi alle
visite, dei vescovi d'Italia; il secondo ai vescovi di Spagna,
Portogallo, Francia, Belgio, Olanda, Inghilterra, Svezia
ed Irlanda; il terzo ai restanti vescovi di Europa; il
quarto alle relazioni dei vescovi di America; il quinto
a quelli d'Africa, Asia, Australia ed Isole adiacenti.
Per i vescovi extraeuropei l'obbligo della visita è limitato
ad ogni decennio. Tutti sono tenuti, salvo grave impedi-

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LIMINA APOSTOLORUM – LIMOGES
mento, ad adempiervi personalmente o per mezzo del loro coadiutore (cann. 341-42), tranne i vicari apostolici, i quali, come missionari e ordinariamente impediti, possono delegare un procuratore a Roma (can. 209).