LIMINA APOSTOLORUM

LIMINA APOSTOLORUM. - Tutti i vescovi residenziali sono tenuti a recarsi in tempi periodici determinati a venerare le tombe (limina) degli Apostoli ed a presentarsi al successore di Pietro.

Questo uso è di origine remotissima, risalendo ai primi secoli cristiani; in esso dapprincipio si manifestava la devozione verso le reliquie degli Apostoli, poi, con il progressivo determinarsi e intensificarsi dell'esercizio dell'autorità pontificia, prevalse il dovere di riferire al Supremo Pastore sulle condizioni del proprio gregge e di riceverne le direttive opportune. Sisto V, con la bolla Romania Pontifex del 20 dic. 1585, stabilì tale visita periodica come obbligo giuridico.

Le visite ad limina, a partire dal 1 genn. 1911, sono quinquennali e cadono negli anni in cui il vescovo è tenuto a rimettere alla S. Sede (S. Congr. Concistoriale) le relazioni sullo stato della diocesi. Il primo anno di ciascun quinquennio è destinato alle relazioni, e quindi alle visite, dei vescovi d'Italia; il secondo ai vescovi di Spagna, Portogallo, Francia, Belgio, Olanda, Inghilterra, Svezia ed Irlanda; il terzo ai restanti vescovi di Europa; il quarto alle relazioni dei vescovi di America; il quinto a quelli d'Africa, Asia, Australia ed Isole adiacenti. Per i vescovi extraeuropei l'obbligo della visita è limitato ad ogni decennio. Tutti sono tenuti, salvo grave impedi-

mento, ad adempiervi personalmente o per mezzo del loro coadiutore (cann. 341-42), tranne i vicari apostolici, i quali, come missionari e ordinariamente impediti, possono delegare un procuratore a Roma (can. 299).

BIBL.: Werns-Vidal, II, p. 759 sgg.; I. Chelodi-P. Ciprotti, Ius canonicum de personis, Vicenza-Trento 1942, p. 298 sgg. Vittorio Bartoccetti
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“LIMINA APOSTOLORUM.” Enciclopedia Cattolica, vol. VII (1951), p. 818. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/limina-apostolorum.