QUINQUENNALI, FACOLTÀ. - I. NOZIONI GENERALI. LE FACOLTÀ DELLA S. CONGREGAZIONE CONCISTORIALE. - I vari poteri o indulti con cui il superiore ecclesiastico, giurisdizionalmente competente, autorizza un suo inferiore ad emettere validamente e lecitamente, per il foro sia interno che esterno, atti che, o per loro natura o per esplicita riserva di legge, spetterebbero al superiore stesso, assumono canonicamente la denominazione di facoltà abituali quando siano concessi per uso abituale o almeno ripetuto, vale a dire o in perpetuo, per più persone o per casi numericamente indeterminati, oppure anche a tempo prefisso o per un determinato numero di casi. Se concessi invece per uno o due casi o con individuale determinazione di caso o di persona, si dicono facoltà attuali o particolari.
Qualunque ecclesiastico, fornito di giurisdizione ordinaria, può, nell'ambito della sua competenza, concedere tali facoltà. Si hanno così, in ragione del soggetto concedente, le facoltà apostoliche o pontificie, fra tutte le più importanti, concesse dal Papa direttamente o a mezzo dei competenti dicasteri di curia, le facoltà vescovili e quelle ordinarie dei prelati regolari. In ragione dell'oggetto di concessione, si hanno facoltà giurisdizionali, che importano un vero esercizio del potere di giurisdizione (di assolvere o di dispensare da una legge), e facoltà non-giurisdizionali, per la concessione di sole grazie e licenze. La distinzione delle facoltà in ordinarie e straordinarie era fatta in passato in base alle formule di concessione, mentre attualmente si riferisce per lo più al contenuto della concessione stessa. Spesso il criterio di distinzione è desunto dalla durata delle facoltà; si hanno facoltà annuali, triennali, quinquennali, decennali, ventennali, ecc. Tra tutte le più note e importanti sono le facoltà apostoliche q. che la S. Congregazione Concistoriale e di Propaganda Fide sogliono concedere, ciascuna per la propria sfera di competenza, agli Ordinari dei territori loro soggetti. L'elenco delle f. q. della S. Congregazione Concistoriale, attualmente esistenti, fu promulgato in data 17 maggio 1922,
dopo che, con il nuovo CIC, erano state dichiarate decadute le precedenti. Tali facoltà si concedono agli Ordinari interessati nell'anno in cui devono presentare alla stessa Congregazione la relazione sullo stato delle loro diocesi.
Seguono, in ordine di importanza, le facoltà solite a concedersi dalla S. Sede, per i rispettivi territori, ai nunzi, internunzi e delegati apostolici, quelle della S. Penitenzieria ai confessori e quelle della S. Congreg. dei Religiosi ai superiori generali delle varie religioni. Le facoltà abituali rivestono la natura di privilegi reali e vengono classificate dal legislatore canonico nella categoria dei privilegi _praeter ius_ (can. 66 §§ 1, 2). Ciò significa che esse godono di un particolare _favor iuris_, per cui devono ritenersi e trattarsi come privilegi, anche se per loro indole intrinseca non sono tali, anzi come privilegi _praeter ius_, anche se implicano talvolta concessioni _contra ius_. In quanto sono privilegi reali, esse spettano all'ufficio, non alla persona: ne possono far uso, quindi, tutti coloro che per qualsiasi titolo occupano l'ufficio; passano di diritto ai successori, a meno che non si tratti di concessione personale o sia altrimenti disposto nella concessione stessa. Concesse al vescovo si intendono concesse anche al vicario generale (can. 66 § 2). In quanto sono privilegi _praeter ius_, ammettono sempre interpretazione larga, cioè favorevole (can. 50, 200 § 1), non mai però estensiva (can. 67). Con la facoltà concessa, inoltre, si devono intendere implicitamente concesse quelle che sono necessarie per l'uso di essa; per es., la facoltà di assolvere dalle pene incorse colui che si autorizzati a dispensare da qualche impedimento canonico, quando la sussistenza della pena fosse di ostacolo al conseguimento della dispensa (can. 66 § 3).
Trattandosi di facoltà delegate, l'uso di esse va regolato in base ai principi relativi alla potestà delegata (can. 199 sgg.). Sono suddelegabili, anche abitualmente, purché la suddelegazione non sia proibita oppure non si tratti di grazia personale. Non è ammessa però ulteriore suddelegazione da parte di un suddelegato (can. 199 §§ 2, 5).
Facoltà abituali e indulti speciali si leggono concessi dai sommi pontefici, fin dai primi secoli, ai primi evangeli, e le elezioni dell'Europa pagana, in veste di legati apostolici, a S. Agostino di Canterbury (m. nel 604), a S. Bonifacio (m. nel 755) e ai ss. fratelli Cirillo e Metodio (sec. IX). A cominciare dal sec. XIV, tali facoltà andarono sempre più moltiplicandosi, in favore specialmente dei primi missionari francescani e domenicani e dei vescovi delle regioni molto lontane da Roma. Nel sec. XVI, ai missionari destinati all'evangelizzazione delle Americhe, allora scoperte, si usava già concedere sotto formole fisse e in elenchi definiti. In pari tempo si trovano già concesse, negli stessi termini, ai nunzi e legati apostolici, e, ben presto, a quasi tutti i vescovi di diocesi non italiane. Urbano VIII con la cost. apost. _Operosum_ del 10 febbr. 1637 le riformò, fissando nuove formule e nuovi elenchi. Le formule ordinarie di concessione erano dieci, distinte con numeri romani; le straordinarie senza numero, ordinata per lettere maiuscole o minuscole. Il dicastero competente a concedere era, in passato, la S. Congregazione di Propaganda Fide, anche per i territori ad essa non soggetti, fino a quando Pio X, con la cost. apost. _Sapienti Consilio_ (29 giugno 1908), non ne demandò la concessione alle singole congregazioni secondo la rispettiva competenza. In vista di un riordinamento della materia, con decreto 25 apr. 1918 la S. Congr. Concistoriale (AAS, 10 [1918], p. 191) abolì tutte le facoltà apostoliche, meno quelle concesse per i propri territori da Prop. Fide e quelle, per il loro interno, dalla S. Penitenzieria, e un nuovo elenco con le nuove formule fu promulgato e inviato agli Ordinari diocesani il 17 maggio 1922 dalla S. Congregazione Concistoriale, alla quale, con il moto proprio _Post datam_ del 20 apr. 1923, ne fu definitivamente riservata la concessione per i territori di diritto comune (AAS, 15 [1923], p. 193). Ogni cinque anni si sarebbe provveduto all'aggiornamento delle formule previa consultazione dei singoli dicasteri competenti per materia. La predetta S. Congreg. provvide in pari tempo alla compilazione delle nuove formule per le facoltà dei nunzi, internunzi e delegati apostolici.
1029, pp. 432-45; G. Vromant, Facultatis apostolicae, Parigi 1938; Wernz-Vidal, I, p. 456 sgg.; A. van Hove, De privilegiis et dispensationibus, Malines-Roma 1939, pp. 147-62. Zaccaria da San Mauro
II. LE FACOLTÀ DELLA S. CONGREGAZIONE DI PROPAGANDA FIDE. - Prima dell'istituzione della S. Congregazione di Propaganda Fide (1622), i missionari tutti, allora, appartenevano a qualche istituto religioso, e per concessione diretta o per comunicazione godevano di molti privilegi e facoltà. Li concedevano il Papa per mezzo della S. Congregazione del S. Uffizio o per breve, i cardinali protettori dei seminari, i rettori dei medesimi ed anche i generali o gli altri superiori delle religioni _in vim literarum apostolicarum vel vivae vocis oraculorum_ (Arch. di Prop. Fide, _Miscellanea missioni_, t. X, f. 155). Con gli anni, però, le formule delle facoltà concesse crebbero in gran numero anche per una stessa regione e non sempre rispondevano alle necessità dei luoghi. La nuova Congr. di Propag. Fide comprese subito che bisognava provvedere.
Nei primi anni le domande circa la concessione o il rinnovo di facoltà quasi sempre erano trasmesse al S. Uffizio. In molti casi, invece, Propaganda le esaminava direttamente nelle congregazioni plenarie, ottenendone poi l'approvazione pontificia.
Era necessario rivedere la vasta materia con criteri nuovi; il papa Urbano VIII (1623-44) istituì nel seno di Propaganda una congregazione particolare _super facultatis missionariorum_. La prima adunanza ricordata (cf. _Miscellanea Missioni_, t. X, ff. 155-58) è quella del 25 apr. 1633: era composta da alcuni cardinali, dall'assessore del S. Uffizio e dal segretario di Propaganda, doveva avere carattere permanente, ma l'ultima adunanza ricordata è quella del 1643. Nel 1637 essa aveva terminato il lavoro di riforma stabilendo sette regole generali per la concessione delle cinque formule redatte. La quinta però non fu mai stampata. Sullo schema delle prime cinque se ne aggiunsero altre quattro, salendo così a nove e poi a dieci, che venivano concesse con leggere modifiche ai vari paesi delle missioni. Oltre a queste ordinarie vi erano anche le facoltà straordinarie concesse in genere dal S. Uffizio. Circa la metà del sec. XIX Propaganda stessa cominciò a concedere alcune facoltà straordinarie secondo nuove formule, che venivano indicate con le lettere dell'alfabeto in forma maiuscola o minuscola. Nessuna indicazione aveva né oggi hanno le facoltà concesse ai missionari religiosi, agli alunni del Collegio Urbano e ai missionari _ad honorem_. Dopo il CIC le formule ordinarie e straordinarie, esaminate di nuovo direttamente dal cardinale prefetto insieme ai principali officiali della Congregazione furono ridotte a tre: prima, seconda e terza, con una duplice redazione, maggiore e minore. Approvate il 6 febbr. 1919 da Benedetto XV, cominciarono ad avere vigore con il 19 gen. 1920. Alla formula terza fu unito un supplemento di facoltà riguardanti le confraternite e le benedizioni. Più tardi (1931) fu redatta una formula _extra ordinem_ per le diocesi dell'Europa sud-orientale, analoga a quella solita a concedersi dalla S. Congregazione Concistoriale per i vescovi dello stesso territorio da essa dipendenti. La nuova redazione, rispetto alla precedente, era più chiara e precisa e conteneva facoltà più ampie e molte erano comunicabili ai missionari. Non si parlava della dispensa dalle irregolarità, dalla legge del digiuno e della facoltà circa i libri proibiti, forse perché il CIC già dava varie facoltà in materia agli Ordinari.
Il grande sviluppo avuto dalle missioni in questi ultimi anni fece sentire maggiormente il bisogno di semplificare ancora più le formule, tanto più che il criterio della distanza da Roma non poteva avere più la considerazione di una volta, data la facilità di comunicazione. La nuova redazione, preparata dalla commissione speciale dei Consultori, fu sottoposta all'esame della congregazione plenaria e quindi all'approvazione del Papa il 20 febbr. 1941. Le tre formule in uso furono ridotte a due: maggiore e minore. La prima è riservata agli Ordinari con carattere vescovile e la seconda a quelli senza carattere vescovile.