BARTOLISTI. - È l'appellativo dato dal sec. XV in poi alla numerosa schiera di giuristi seguaci di quel metodo di studio del diritto che aveva già consentito al grande Bartolo da Sassoferrato nel Trecento di trarre dalle fonti del Corpus iuris la nuova più moderna dottrina civilistica, e dei fedeli assertori ad un tempo della bontà di quest'ultima e dei suoi ulteriori sviluppi.
L'esigenza di adeguare il diritto alla vita reale dei popoli in fase di profondo rinnovamento nell'ultimo medioevo e nella prima epoca moderna, e la convinzione ognora persistente che fondamento primo del diritto stesso restassero sempre i testi della Compilazione giustiniane, sia pure integrati da quelli canonisti e feudali, quali diritto comune per tutti i popoli di tutte le epoche, sono i motivi che sospingono e guidano i b. nel loro lavoro.
Senonché il corretto uso delle formole e dei procedimenti scolastici, che Bartolo e poi Baldo degli Ubaldi e i loro contemporanei avevano con successo applicato agli studi giuridici, aveva ormai dato agli inizi del Quattrocento i suoi frutti migliori, né appariva più atto a far rinvenire ancora nei testi della vecchia legge romana quei nuovi principi e quelle nuove norme che la pratica giuridica quotidianamente richiedeva. Eppure a tale risultato era compito precipuo della scuola di giungere, né era lecito ai dottori, presenti ora in tutti i gangli della vita pubblica e privata, di estraniarsi comunque dalle inderogabili esigenze dei loro tempi.
Così la necessità di definire il diritto volto a soddisfare i molteplici bisogni della nuova società prende per i b. il sopravvento sulle buone norme della pura speculazione scientifica: pur di raggiungere l'intento, le distinzioni scolastiche del tema trattato giungono a sminuzzare
e a polverizzare addirittura quest'ultimo; il processo logico deduttivo per risalire dalla soluzione delle premesse a quella della questione si riduce spesso ad un artificio dialettico non immune da cavilli; l'esame dei testi si svolge attraverso minute analisi, formulazioni di casi pratici, interminabili serie di osservazioni e di obiezioni per ritrovare infine in quelli l'intellectus più opportuno; il riferimento alle opinioni altrui, primo fra tutti di Bartolo, si fa continuo e pedissequo al punto di venire spesso anteposto alla lettera stessa della legge, e perfino l'ignoranza storica e filologica giova a volte a superare le difficoltà opposte da quest'ultima.
Tali gli innegabili difetti rinfacciati al bartolismo già dai primi umanisti del sec. XV e per i quali la culta giurisprudenza del Cinquecento porrà in esplicito stato di accusa la scuola, come di coloro che con le lunghe astruse disquisizioni, con l'esasperante dialettica, con l'assillante ricorso alla communis opinio, con gli errori di storia e di lingua, avevano corrotto la purezza delle leggi romane e reso oscuro il diritto.
Ma se è vero che il mos italicus, come fu detto, o bartolista, peccava di quei gravi difetti, è pur vero che da quella dialettica, da quel formalismo, da quella stessa nebulosità di esposizione nasceva di solito per esso il germe primo almeno di quel nuovo diritto che le popolazioni e i tribunali esigevano; mentre dallo studio letterario e storico delle fonti o mos gallicus, instaurato e rapidamente diffuso dai culti in Europa, il diritto romano finiva con l'allontanarsi definitivamente e sempre più dalla pratica dei tempi per confinarsi nell'archeologia.
È per questo che al bartolismo, pur debitamente infuenzato dalla nuova cultura umanistica, restano fondamentalmente fedeli anche dopo il Cinquecento, quei paesi che al diritto espresso nelle leggi di Roma non intendono o non possono sostituire un loro nuovo diritto principesco e consuetudinario, quali specialmente l'Italia e la Germania, e che di cattedre bartholistiche si continuerà a parlarne nelle nostre università fino al cadere del Settecento Giuseppe Ermini.
