BARTOLO DA SASSOFERRATO

BARTOLO da SASSOFERRATO. - È il massimo giu-reconsulto dell'epoca medievale e certo una delle menti più alte di giurista che l'umanità abbia mai avuto.
BARTOLO da SASSOFERRATO. - È il massimo giu-reconsulto dell'epoca medievale e certo una delle menti più alte di giurista che l'umanità abbia mai avuto.

N. nel 1313 presso Sassoferrato nelle Marche e istruito nei primi rudimenti grammaticali da un tal fra' Pietro d'Assisi, B. giungeva quattordicenne a Perugia, dove alla scuola di Cino da Pistoia riceveva la

prima solida formazione giuridica; passava nel 1333 a Bologna per ascoltarvi le lezioni di Iacopo Butti-gario, di Raniero Arsendi da Forlì e forse anche di Oldrado da Ponte e per addottorarsi nel successivo anno 1334. Seguiva un periodo di raccoglimento, che il neo dottore trascorreva in S. Vittore presso Bologna, dedicato, come egli stesso scriverà poi, a ripensare su quanto aveva appreso nella scuola e a meglio indagare direttamente sulle fonti del diritto. È lo studio dal quale egli uscirà maestro!

Assessore a Todi e forse nel 1338 a Pisa, saliva sulla fine di quell'anno la cattedra dello Studio pisano e vi era certamente ancora nel 1342; nel 1343 lo troviamo ad attendere a Perugia (dove resterà poi, tranne forse un nuovo probabile soggiorno pisano dal 1351 al 1353) alla lettura del diritto civile fino all'anno della sua morte, 1357.

Con B. il nuovo studio del diritto, detto del commento, dalla forma letteraria più comunemente usata, o aristotelico e scolastico dall'uso fatto dei procedimenti logici e dialettici, consegue pieno successo e per lui s'imporrà ai posteri.

Dall'insegnamento di Cino e dalla tradizione perugina facente capo a Iacopo da Belviso, B. aveva appreso la dottrina francese circa l'aderenza del diritto con la realtà dei tempi, il superamento della dizione letterale dei testi con la ricerca della ratio della legge stessa e della mens del legislatore, l'applicazione dei metodi scolastici d'indagine allo studio del diritto; nella scuola bolognese aveva approfondito l'esegesi del Corpus iuris e tratto migliore conoscenza e rispetto ad un tempo dell'opera dei glossatori e di Accursio. Di tutto egli faceva tesoro: la soddisfazione delle esigenze pratiche è il necessario punto di arrivo della sua fatica; il testo delle fonti legislative, non solo romane ma canoniche e anche statutarie, e l'interpretazione già datata dalla glossa, è il punto di partenza e il sostegno indispensabile del suo ragionare; il metodo scolastico è lo strumento che gli consente di pervenire alla nuova costruzione. E di tutto egli fa uso opportuno, con un meraviglioso senso di equilibrio, con un argomento semplice e corretto, con un'espressione chiara e concisa, con una capacità costruitiva più unica che rara.

Dall'intenso lavoro e dalla produzione scientifica di B., tanto abbondante nonostante l'ancor giovane età in cui la morte lo colse, verranno segnate non poche delle fondamentali linee di quella domenica per cui il diritto moderno si differenzia dal romano e dall'antico; per lui troveranno definitiva formulazione indirizzi e principi nuovi, prima di lui soltanto enunciati; dalle sue dottrine prenderanno lo spunto i commentatori che lo seguiranno, massimo fra tutti il discepolo Baldo degli Ubaldi, per alcune delle maggiori conquiste della nuova scuola giuridica.

Nelle ampie letture sul Digesto vecchio, sull'Infiorziano e sul Nuovo, sul Codice, sui Tre Libri e sull'Autentico, ha sviluppo l'esegesi dei testi, condotta con un vasto respiro di opinioni e di considerazioni; nei più che quattrocento consigli che ci son pervenuti dati alle stampe e negli altri numerosi tuttavia inediti, e nelle questioni, ha piena manifestazione l'intento pratico che costantemente ispira e dà particolare valore alla scienza barloliana; nella ricca serie di una quarantina di trattati han risalito la vastità della sua cultura e le singolari facoltà di sintesi del suo intelletto, con gli istituti e argomenti più disparati che vi si trovano esaminati, sviscerati, ricomposti ad unità, in impostazioni domeniche spesso così originali da rappresentare una netta separazione dall'antica dottrina e il principio veramente di una nuova epoca di vita del diritto.

Della grandezza di B. si resero consapevoli già i contemporanei, dal comune di Perugia, che gli concedeva nel 1348 la vera e originale cittadinanza perugina pur di conservarlo al suo Studio, all'Imperatore Carlo IV, che nel 1355 lo creava consigliere, familiare domestico e commessale imperiale, gli concedeva il blasone stesso imperiale del leone rosso a due code in campo d'oro e il diritto di supplire al difetto dell'età per i minori di 25 anni e quello di legittimare studenti; ma della sua meritata gloria migliori testimoni furono i posteri, che ne esaltarono il nome come di terrestre numen delle leggi, che ne accolsero le dottrine in ogni paese civile, che ne continuarono ad illustrare il pensiero dalle cattedre universitarie di bartolismo fino al cadere del Settecento.

BIBL.: C. Bernabei, B. da S. e la scienza delle leggi, Roma 1881; L. Chiappelli, Le idee politiche di B., in Arch. giurid., 27 (1881); F. Meili, Die theoretischen Abhandlungen von B. und Baldua über das intern. Privat- und Strafrecht, Lipsia 1894; G. Salvemini, La teoria di B. da S. sulle costituzioni politiche, in Studi storici, Firenze 1901; J. W. Figgis, B. and european political ideas (Transact. of the Royal historic society, 2° serie, 19), Londra 1905; C. N. S. Woolf, B. of S. His position in the history of medieval political Thought, Cambridge 1913; G. Fjalek, Dominus B. de S. eiusque permagna in Polonas auctoritas, Cracovia 1914; A. C. Jemolo, Il Liber minoritarum di B., in Studi sassaresi, 1921; I. Scienze giuridiche, 1922; F. Ercole, Da B. all'Altruismo, Firenze 1932; J. L. J. Van de Kamp, B. da S., Urbino 1935, e indicazioni ivi riferite sulle molte edizioni delle sue opere.

Giuseppe Ermini