BANCO IN CHIESA

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BANCO IN CHIESA. - Sembra che nei primi tempi del cristianesimo i fedeli, almeno nell'Occidente, ascoltassero la predica in piedi, uso che poi scomparve nell'alto medioevo quando, durante la predica e le sacre funzioni, incominciò a sentirsi la necessità di stare seduti (A. Linsennayer, *Geschichte der Predigt in Deutschland während des Mittelalters*, Friburgo in Br. 1912, pp. 33-130). Non ci è nota la forma delle sedie adoperate. Per le autorità e dignità civili esistevano sedie lavorate artisticamente, come quella di Carlomagno nel duomo di Aquisgrana, quella di Enrico II imperatore in S. Emmerano a Ratisbona, ecc. Verso la fine del medioevo si conoscevano b. per le corporazioni e diverse associazioni. Soltanto nel periodo del barocco si introdussero più spesso posti a sedere o sedili con genuflessori, o b. Nella disciplina vigente nessuno dei fedeli può avere in chiesa un posto speciale, senza consenso esplicito dell'Ordinario. Questo privilegio è riservato, fuori del presbiterio e senza baldacchino, solamente a coloro che hanno il legittimo diritto di patronato (CIC, can. 1455, 3). Il vescovo può di suo arbitrio disporre i posti a sedere o b. in chiesa (S. Congr. Riti, decr. 174 ad 3). A norma delle leggi liturgiche un posto distinto fuori del presbiterio può essere assegnato alle autorità secondo il loro grado o anche a privati; però l'Ordinario, per una giusta ragione, può sempre revocare il suo consenso o sospendere o modificare il diritto (CIC, can. 1263, 2, 3; S. Congr. Riti, decr. 816, 2007, 2141). È però un uso antico che i sacerdoti abbiano b. di legno o di pietra nel presbiterio, originariamente disposti in forma di semicerchio a destra e a sinistra della cattedra vescovile. Per i canonici, durante il sinodo, possono essere elevati di uno o due gradini (S. Congr. Riti, decr. 2047 ad 4; 2082; 2420 ad 5). Quando i canonici in habitu canonici e come capitolo accedono ad una chiesa di Regolari, i b. devono essere ornati di un panno. Così pure il celebrante con i suoi ministri può sedersi su b. drappeggiati durante il canto del *Gloria*, del *Credo* e della *Sequenza*.

In materia di diritto del b. in chiesa, la giurisprudenza italiana suole applicare i principi del diritto canonico, e quindi riconosce il potere discrezionale e insindacabile dell'autorità ecclesiastica di revocare o sospendere le concessione, anche se questa sia fondata su una convenzione a titolo oneroso (salvo, in questo caso, l'eventuale diritto al rimborso); mentre riconosce la competenza dei tribunali civili a giudicare le controversie tra l'autorità ecclesiastica e il privato circa l'esistenza e la titolarità del diritto di b., e quelle tra privati relativamente alla titolarità o al possesso.

BIBL.: L. Eisenhofer, *Handbuch der katholischen Liturgie*, I, Friburgo in Br. 1932, p. 379; S. Fino, *Piccola Enc. del Beneficato*, Torino 1933, pp. 61-63.

Filippo Oppenheim - Pio Cipriotti