TRIBUNALI ECCLESIASTICI. - Sono gli organi a cui è normalmente affidato l'esercizio della posta giurisdizionale in senso stretto, ossia della funzione giudiziaria, spettante alla Chiesa.
Benché in questa, per la sua divina istituzione organica, ogni pubblico potere, compreso quello giudiziario, risieda nel Pontefice e nei vescovi, e sia pertanto esclusa ogni originaria separazione di funzioni di fatto per l'esplicazione delle attribuzioni giudiziarie venne a ravvisarsi sempre più impellente - in relazione alla dilatazione della Chiesa e allo sviluppo dei suoi istituti e del suo diritto - l'opportunità di affidare a persone od organi particolari mentre qualificati ad esercitarle; donde i vari t. e. distinti analogamente alla gerarchia ecclesiastica, per cui si hanno i t. della S. Sede, ad essa immediatamente annessi, e i t. metropolitani e vescovili, che costituiscono, per così dire, i comuni organi decentrati della giustizia ecclesiastica, ossia quelli che sono annessi all'organizzazione gerarchica ordinaria della Chiesa, secondo la distribuzione territoriale delle singole circoscrizioni.
I. T. DELLA S. SEDE.
I. PENITENZIERIA APOSTOLICA.
È il supremo tribunale della Chiesa per il foro interno.
I. STORIA
Come nel resto della cristianità anche a Roma si dovette provvedere ad ordinare nelle basiliche e nelle chiese titolari l'amministrazione del Sacramento della Penitenza, avuto speciale riguardo anche ai pellegrini che per spontanea devozione o per penitenza di colpe gravi accorrevano alle tombe degli Apostoli. Ma all'istituzione ed ordinamento di un vero tribunale per i casi di coscienza in relazione ai bisogni della Chiesa universale non si giunse che gradatamente; man mano cioè che si perfezionava la disciplina ecclesiastica e si accentravano nella Curia i poteri giurisdizionali. Nel 1193 è ricordato un Giovanni di s. Paolo cardinale di S. Prisca «qui confessiones pro papa tunc recipiebat»; non è però detto che fosse il primo a tenere tale incarico e certamente doveva avere dei coadiutori o penitenzieri minori. Sotto Onorio III (1216-27) si hanno i nomi di alcuni di tali penitenzieri, fra i quali parecchi fratres, probabilmente Cisterciensi. Sotto Gregorio IX suo successore appaiono anche Domenicani (come s. Raimondo di Peñafort) e Francescani in tale ufficio, come poi sotto ogni pontefice del sec. XIII. Per necessità di cose essi dovevano seguire la Corte pontificia quando si trasferiva fuori Roma e furono assimilati ai cappellani e familiars ed ai notarli apostolici, grazie al posto di fiducia che tenevano ed agli affari delicati che spesso si affidavano loro. Sotto Bonifacio VIII si possono con certezza stabilire S. I o od II penitenzieri pontifici, ormai in prevalenza frati, col compito di sbrigare presto e senza spese coloro che a loro ricorrevano. Ed anche quando i penitenzieri dovettero seguire la Curia in Avignone, alcuni fra loro rimasero a Roma; nel 1339 si sa che erano quattro. Resosi ormai più preciso il funzionamento di questo tribunale, si constata che ne era a capo un cardinale col nome di poenitentiarius maximus, o summus, o generalis. E il Concilio generale di Vienne (1311-12), sotto Clemente V, stabilì che le sue facoltà non cessassero neppure durante la vacanza della Sede Apostolica, data l'importanza pratica per i fedeli, e date anche le lunghe vacanze che in quei tempi purtroppo travagliavano la Chiesa. Lo stesso Clemente V incaricò l'allora penitenziere maggiore card. Fredol, vescovo di Tuscolo, di riorganizzare il suo ufficio, limitando gli scrittori al numero di dodici (cost. Dignum est, 2 sett. 1311); da ciò si vede che la spedizione delle assoluzioni, dispense e di altri rescritti aveva assunto proporzioni considerevoli, senza che se ne abbiano informazioni precise.Benedetto XII (bolla In agro dominico universali Ecclesiae, 8 apr. 1338) emanò nuove e precise norme per l'organizzazione e il funzionamento della Penitenziere Apostolica, ormai assunta ad organo curiale con organizzazione propria. Al cardinale penitenziere fu aggiunto uno specialista in diritto canonico, come perito e consigliere in tutte le questioni pendenti, furono destinati un certo numero di penitenzieri minori, con facoltà delegate, per assoluzioni e dispense riservate, di scrittori e correttori per la stesura dei rescritti, di distributori e spedizioniari, procuratori o avvocati. Campo specifico il foro interno; ma per la natura stessa delle questioni proposte, che alle volte sorpassavano lo stretto limite del foro interno, per qualche riflesso anche sul foro esterno, in parte a causa della tendenza di ogni ufficio di allargare la propria competenza, specialmente in casi dubbi, la Penitenziere, durante il sec. XV apparve con poteri e facoltà molto più vasti di quelle originarie; gli stessi papi in questa età ne accrebbero con nuove facoltà, la sfera d'azione e Sisto IV (bolla Quoniam nonnulli, 9 maggio 1484), riconobbe tale stato di fatto, confermando certe facoltà riguardanti il foro esterno.
Ma nel sec. XVI, anche la Penitenziere formò oggetto di una radicale riforma e Paolo III, nel 1534, istituì un'apposita commissione per prepararla incontrando però tenace opposizione nel cardinale penitenziere, e la bolla relativa fu pubblicata solo dal successore Giulio III nel 1550 (bolla Rationi congruit, 22 febbr.), poi Pio IV, perfezionando l'opera pubblicò nel 1562 una nuova bolla (4 maggio, In sublimi b. Petri solio) con la quale i giurisdizione della Penitenziere fu severamente ridotta, attribuendo la soluzione di certe questioni di foro esterno alla Datoria Apostolica, riducendo le facoltà dello stesso cardinale penitenziere al foro interno, e proibendo con pene severissime nuove estensioni dei poteri di questo tribunale.
S. Pio V per provvedere ad una nuova sistemazione della Penitenziere emanò il 18 maggio 1569 tre bolle: la prima, In omnibus rebus, soppresse senz'altro la Peni

Tribunalı ecclestastici - Il cardinale Penitenziere abbassa la verga, sul capo dei penitenti nella Basilica Liberiana - Roma.
tenzieria allora esistente per ricostituirla quasi ex novo in base essenzialmente alla bolla fondamentale di Benedetto XII: personale nuovo, con strette determinazioni e attribuzioni: un reggente come aiutante immediato del cardinale penitenziere, un datario, un teologo e un canonista, come perito nelle questioni difficili, scrittori e procuratori (solo due) e il bollatore: di ognuno furono stabilite la precise incombenze. La bolla, poi, attribuì alla nuova Penitenzieria la facoltà espressa di dirimere ex officio dubbi e questioni di coscienza con interpretazioni aventi il carattere di decisioni autentiche. La seconda bolla, Ut bonus, limitò le varie facoltà degli addetti alla Penitenzieria, e la terza, In earum rerum, ribadì il principio che al tribunale della Penitenzieria spettasse unicamente il loro interno, sacramentale e extrasacramentale. Furono riordinate in conseguenza anche le attribuzioni dei penitenzieri minori per i quali furono costituiti veri collegi: uno per la Basilica Lateranense, composto dai Francescani riformati, un secondo per la Basilica Vaticana, costituito da Gesuiti, e un terzo per la Basilica Liberiana, costituito da frati predicatori. Dopo la soppressione della Compagnia di Gesù (1773) i Gesuiti a S. Pietro furono sostituiti dai Minori Conventuali.
Tuttavia i cardinali penitenziere si oppure ottenere, spesso vivace voci oracoli, ulteriori facoltà, con la vecchia tendenza ad allargare la competenza anche nel loro esterno. Urbano VIII (17 sett. 1634) tentò di imporre qualche restrizione, ed Innocenzo XII, con la bolla Romanus Pontifex (5 sett. 1692) emanò un catalogo tassativo delle attribuzioni del tribunale. Mezzo secolo dopo, Benedetto XIV, con quattro documenti di nuovo cercò di fissare l'organico della Penitenzieria. Con due bolle in data 13 apr. 1744 (Pastor bonus e In Apostolicae) furono emanate nuove e precise norme per la trattazione delle varie cause penitenziali: assoluzioni di casi riservati, dispense matrimoniali e di irregolarità, dispense e rescritti in altre materie di coscienza, soluzione autentica di dubbi proposti; circoscrivono le facoltà spettanti agli ufficiali. Poi nel 1747 (bolla Quamvis, 13 dic.) e nel 1748 (bolla Pastorali, 15 ag.) apportò alcuni ritocchi e precisazioni alle sue precedenti norme. La Penitenzieria ebbe occasione di allargare nuovamente il campo d'azione, soprattutto nel difficile periodo dell'occupazione rivoluzionaria e della dominazione napoleonica, riacquistando facoltà in foro esterno, pur con certe limitazioni, finché con la grande riorganizzazione da Pio X nel 1908 ebbe l'assetto attuale, quale risulta dal CIC.
II. ORGANIZZAZIONE ATTUALE
Il can. 258 § 1 del CIC stabilisce che il Tribunale della S. Penitenzieria «per il solo foro interno, largisce grazie, assoluzioni, dispense, commutationi, sanazioni, condomazioni; inoltre esamina questioni di coscienza e le risolve». È detto per il solo foro interno, perché per quello esterno provvedono gli altri dicasteri della S. Sede. Solo in via eccezionale i provvedimenti di questo sacro tribunale hanno valore anche per il foro esterno (cf. can. 1047 e 2251 e la cost. apost. Quae divinitus del 25 marzo 1935; AAS, 27 [1935], pp. 97-113). Al Tribunale della S. Penitenzieria è annesso dal tempo di Benedetto XV (25 apr. 1917) l'Ufficio delle Indulgenze così che «le spetta anche di giudicare di tutto quello che si riferisce all'uso e alla concessione delle Indulgenze, salvo il diritto del S. Uffizio per quanto riguarda la parte dottrinale delle Indulgenze e la disciplina delle nuove devozioni» (can. 258 § 2).La S. Penitenzieria si compone oggi di due sezioni: Tribunale e Indulgenze. Essa è retta dal cardinale penitenzierie maggiore (SS. DD. Nostri Papae et S. Sedis Apostolicae Maior Paenitentiarum). Questi è penitenzierie anzitutto del Papa e pertanto spetta a lui assistere d'ufficio in punto di morte il Papa; penitenzierie maggiore, poi, della Sede Apostolica, e, come tale, ha amplissimi poteri su tutti i fedeli per i casi di coscienza e per la concessione delle indulgenze. Da lui esclusivamente dipendono, in ordine alla Confessione, le quattro Basiliche patriarcali di Roma (S. Giovanni in Laterano, S. Pietro in Vaticano, S. Maria Maggiore, S. Paolo fuori le mura) e le basiliche d'Italia immediatamente soggette al Papa (come quelle di S. Francesco ad Assisi e di S. Antonio a Padova), ove egli nomina, appunto per il ministero delle confessioni, i penitenzieri minori. A questi egli concede pure alcune speciali facoltà per assolvere da censure e per dispensare da voti, da irregolarità o da impedimenti: simili facoltà egli può concedere anche ad altri confessori in tutto il mondo. Il penitenzierie maggiore, in caso di sede vacante, conserva tutte le sue facoltà e nei casi di grave e urgente necessità può fare quello che di solito è riservato personalmente al Papa (cost. Quae divinitus, n. 12; cf. la cost. Vacantis Apostolicae Sedis dell'8 dic. 1945, n. 17; AAS, 38 [1046], p. 72). Durante il conclave è permesso al penitenzierie maggiore di comunicare con l'ufficio della S. Penitenzieria; e le lettere in partenza e in arrivo, munite del sigillo di tale ufficio, non sono soggette all'esame prescritto per tutta l'altra corrispondenza (cost. Quae divinitus, cit. n. 12; cf. la cost. Vacantis Apostolicae Sedis, cit., n. 17). Se, durante la vacanza della S. Sede, morisse il penitenzierie maggiore, i cardinali devono nominare il cardinale che, durante la vacanza, farà la penitenzierie maggiore (cost. Vacantis Apostolicae Sedis, cit., n. 14).
Il cardinale penitenzierie è coadiuvato da un prelato superiore, chiamato reggente. L'ufficio di segreteria comprende, oltre il reggente, un segretario, due sostituti — uno per il Tribunale e l'altro per le Indulgenze — ed altri officiali (cost. Quae divinitus, n. 1 e 2). Fa parte inoltre della S. Penitenzieria un consesso di prelati, i quali si riuniscono periodicamente, sotto la presidenza del penitenzierie maggiore di cui formano il consiglio, nella cosiddetta «Signatura Sacrae Paenitentiariae Apostolicae». In questa sono trattati i casi più complicati e più gravi (cost. cit., n. 5 e 6).
Tutti gli altri casi sono trattati nei Congressi per il Tribunale e per le Indulgenze, dal reggente e dal segretario con il sostituto della rispettiva sezione. Delle risoluzioni concordate in Congressi, i tre officiali che vi partecipano sono responsabili in solido davanti al cardinale penitenzierie maggiore, il quale può riservarsi, se lo crede opportuno, la definitiva approvazione di tutte le risoluzioni prese in Congresso (cost. cit., n. 6 a). I casi più importanti, sia della Segnatura che del Congresso, sono poi dal cardinale penitenzierie maggiore riferiti e sottoposti al S. Padre, nelle periodiche udienze (cost. cit., n. 6 c).
Il ricorso alla S. Penitenzieria per le pratiche riguardanti il Tribunale può essere fatto direttamente dalla persona interessata o, per suo espresso incarico, dal confessore (cf. can. 2252, 2254 e 2290); praticamente è preferibile il ricorso per mezzo del confessore. Il caso va esposto senza nomi o con nomi fittizi, brevemente, ma con tutte le circostanze ritenute necessarie o utili per un più esatto giudizio sul caso stesso. L'esposizione può essere fatta in lingua volgare; di preferenza, quando non ne scampi la chiarezza e la precisione, in latino. Non vanno omessi il luogo e la data, con l'indicazione completa del recapito, per la risposta.
Il ricorso alla S. Penitenzieria — per le pratiche di Indulgenze — va fatto, di regola, attraverso il proprio Ordinario.
Browne, The decree • Consilium suum • of Sacred Penit., in The Irish eccles. Record, 42 (1933), pp. 411-15; A. Canestri, De novis, Poenit. Apost. reformatione, in Apollinaris, 8 (1935), pp. 569-90. Per quanto riguarda le Indulgenze, V. INDULGENZA Giovanni Sessolino.
II. SEGNATURA APOSTOLICA.
È il supremo tribunale ecclesiastico, superiore ai tribunali diocesani e regionali e alla stessa S. Romana Rota; presenta una certa analogia con la Corte di Cassazione nei confronti dei tribunali italiani. Pur non essendo un tribunale di appello, come la S. Rota, perché s'interessa più che altro di questioni procedurali pro vigili legum tutela (cf. AAS, 8 [1916], p. 209), qualche volta tuttavia tratta anche questioni di merito; estende la sua competenza sia nel campo strettamente giudiziario come in quello amministrativo, sempre però in ordine alla giustizia.
1. Cenni storici
Referendario era colui che nell'ultimo periodo dell'Impero romano s'interessava e riferiva agli imperatori intorno alle suppliche loro rivolte dai cittadini. Tale ufficio passò poi in alcune curie episcopali e in quella romana.Nel sec. VI già si parla di iudices palatini, come consiglieri del Papa nella trattazione delle cause. Consiglieri nati del Papa erano i cardinali, ma alcune cause venivano anche rimesse ad altri ufficiali di palazzo (10, X, 11, 22). Le domande al Papa, all'inizio venivano fatte a voce, ma dopo Innocenzo III tutti gli atti furono scritti, e alle domande rivoltegli il Papa prese a rispondere appieno, dovuti proprio pugno un segno, che fu pian piano determinato con norme precise e che rimase poi invariato, come fiat, fiat ut petitur, fiat et dispensamus, fiat de omnibus, fiat motu proprio, fiat sub data petita ecc.; e a fianco metteva l'iniziale del proprio nome di battesimo, ciò almeno da Bonifacio IX in poi (prima non si conosce la regola usata nell'apposizione del nome). Si ebbe così la Signatura. SUPPLICA (v.) venivano postillate dal Papa: alcune venivano postillate da altri ex mandato speciali o anche per mandato generale in certe materie. Sinibaldo Fieschi, poi Innocenzo IV (1243-54), nomina esplicitamente nei suoi Commentaria la qualifica di referendario, mentre in antecedenza la stessa mansione era svolta dai notari della Cancelleria Apostolica; il più antico personaggio, finora storicamente individuato con l'appellativo di referendario, è lo spagnolo Pietro Roderico, sotto Bonifacio VIII, nel 1294.
Dal pontificato di Eugenio IV (1431-47) ricorre un modo nuovo di segnare le suppliche per mezzo del referendario intimo, con la formula: Concessum in praesentia domini Papae.
L'ufficio della Segnatura ebbe origine così, dal fatto che un dignitario ecclesiastico ebbe la facoltà di segnare, a nome del Papa, i rescritti che il Papa non riservava a sé. Questi divenne poi capo di un gruppo di referendari e sotto Sisto IV (1471-84) esisteva una Signatura communis, distinta dalla Segnatura papale. Quando poi si avvenuta la distinzione tra Signatura iustitiae e Signatura gratiae non è facile dire (cf. W. V. Hofmann, Forschungen zur Geschichte der Kuriaren Behörden vom Schisma bis zur Reformation, Roma 1914, I, pp. 67-79; II, pp. 131-34).
Non si sa quanto di vero ci sia nella notizia che già sotto Sisto IV si sarebbe delineata la distinzione tra i referendari della Segnatura di Grazia, che dovevano essere 10, e quelli di Giustizia, in numero di 6. Certo si attuò allora APOSTOLICITÀ (v.). Alessandro VI il 4 maggio 1493 separò le due segnature (la distinzione esisteva quindi prima). Sotto Giulio II (1503-13) a ciascuna Segnatura presiedeva un prefetto, e così la divisione di ambedue le Segnature era perfetta. Gli abusi introdotti provocarono tentativi di riforme da parte dei papi del Rinascimento; non mai però completamente applicate, nemmeno con il Concilio di Trento, che si limitò a fare alcune segnalazioni, senza speciali ordinamenti.
La prima vera riforma tuttavia si deve a Pio IV (cf. la bolla Cum super nos del 1 luglio 1562); Sisto V poi, con la sua famosa bolla Immensa aeterni Dei del 22 genn. 1588, riformò, con tutta la Curia, anche le due Segnature; quella di Giustizia rimase con le caratteristiche e le prerogative di un tribunale, mentre quella di Grazia si trasformò in una delle 15 congregazioni, con una competenza ben distinta. A ciascuna delle due Segnature fu posto a capo un cardinale. Sisto V ridusse anche a cento il numero dei referendari e di questi non più di 70 potevano essere addetti alla Signatura gratiae. Da Clemente VII (1523-34) in poi furono chiamati referendari utriusque Signatura e servivano indifferentemente all'una e all'altra. La Signatura Iustitiae fu eretta in vero e proprio tribunale; alcuni referendari divennero veri giudici e furono chiamati praelati votantes, avendo voto decisivo nelle sentenze, mentre gli altri ne erano privi. Alessandro VII, il 13 giugno 1659, eresse un collegio di referendari utriusque Signatura, che volle formato di dodici votanti della Signatura Iustitiae. Questi referendari votanti erano insieme referendari della Segnatura di grazia e di giustizia. I prefetti della Signatura Gratiae, dal pontificato di Clemente IX in poi, non si incontrano più. Compito della Signatura Gratiae era il disbrigo degli affari in materia di grazia, che dovevano essere risolti dallo stesso Romano Pontefice, affari sia contenziosi che non contenziosi, come i rimedi straordinari contro la sentenza, la concessione della clausola appellazione remota o la sua rimozione, la commutazione delle ultime volontà, ecc. I referendari esaminavano le cause affidate loro e ne riferivano nelle adunanze, cui presiedeva il Papa con l'intervento dei cardinali che egli chiamava e dei prelati aventi giurisdizione in urbe (cf. I. De Luca, Relatio Curiae Romanae, Colonia 1683, disc. 30, pp. 163-64).
Da Clemente IX (1667-69) in poi quasi tutte le funzioni della Signatura Gratiae furono trasmesse alla Dattaria Apostolica e la Signatura Gratiae, invece che ogni settimana come prima, prese ad adunarsi una o due volte l'anno, com'era sotto Benedetto XIV. Sotto di lui non il Prefetto della Signatura Gratiae, ma il datario del Pontefice, Giovanni Giuseppe Millo, sottoscriveva le suppliche con la clausola concessum in praesentia. Anche dopo fatto cardinale il Millo continuò come prima, coadiuvato dagli officiali della Dattaria; così continuarono i suoi successori. Le due Segnature durarono così, sino alla Rivoluzione Francese. I referendari intanto, distinti in votanti e non votanti, partecipanti e non partecipanti, ottennero continuamente nuovi e maggiori privilegi dai Romani Pontefici.
Ricostituito lo Stato Pontificio, Pio VII, il 6 luglio 1816, con il moto proprio Quando per admirabile, pose le fondamenta della nuova legislazione e la Segnatura di Giustizia divenne un tribunale civile e tale rimase, con alcune modifiche sotto Leone XII e Gregorio XVI (Regolamento legislativo e giudiziario del 1814; Acta Greg. XVI, IV, Roma 1904, p. 209, sgg.), sino alla caduta del potere temporale. La Segnatura di Grazia fu fatta risorgere da Leone XII nel 1826, ma durò poco, perché dopo la morte del card. Cacciapiatti nel 1839 nessuno più parlò di questa Segnatura e nel 1899 da Leone XIII fu soppresso perfino il registro delle suppliche. Si arriva così alla riforma del b. Pio X, il 29 giugno 1908, che ha come riunito in uno stesso organo le competenze delle due antiche Segnature.
Il suo modo di procedere è regolato dalla Lex propria Sacrae Romanae Rotae et Signaturae Apostolicae, annessa alla costituzione. Il 6 marzo 1912, con l'approvazione dello stesso Papa, furono promulgate norme complementari: Regulae servandae in iudiciis apud Supremum Signaturae Apostolicae Tribunali (AAS, 4 [1912], pp. 187-206). Benedetto XV estese la competenza della Segnatura Apostolica con il chirografo Attentis expositis del 28 giugno 1915 (AAS, 7 [1915], pp. 320-325); e nello stesso anno, il 3 nov. approvò altre norme, presentategli dal card. Lega, prefetto della Segnatura Apostolica, perché venisse regolata l'attività nel campo amministrativo e grazioso: si ha così l'Appendix ad regulas servandas in iudiciis, apud Supremum Signaturae Apostolicae Tribunali (P. Gasparri, CIC Fontes, VIII, Roma 1938, pp. 608-18).
II. COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE DELLA SEGNATURA
APOSTOLICA. — Al presente la Segnatura apostolica è com-
posta di un numero indeterminato di cardinali, che sono i
veri giudici del Supremo Tribunale, con voto deliberativo;
tra questi uno è Prefetto. Segue immediatamente l'Ecc. mo
Segretario, cui spetta il titolo Auditor Sanctissimi (cf. il
chirografo di Benedetto XV Attentis expositis: AAS,
7 [1915], p. 324). Egli dirige personalmente l'attività del
Tribunale e spesso, con il Cardinale Prefetto, decide diret-
tamente molte questioni. Seguono i prelati votanti e i
referendari, che svolgono mansioni simili a quelle dei
consultori delle SS. Congregazioni, con voto delibera-
tivo i primi, consultivo i secondi. I votanti sono 7, più
due soprannumerari; non è invece definito il numero
dei referendari. Dei prelati votanti uno è promotore
di giustizia, l'altro difensore del vincolo. Ufficiali stabili
del Tribunale sono i sommiti, il notaro e l'archivista-
protocollista.
III. COMPETENZA
La competenza della Segnatura Apostolica è compendiata dal CIC nei can. 1602-1605. Essa è di natura giudiziale ed amministrativa e si estende anche nel foro civile per la Città del Vaticano. Nel foro ecclesiastico è limitata, per territorio, dalla S. Congreg. per la Chiesa orientale (cf. il motu proprio Sancta Dei Ecclesia del 23 marzo 1938, in AAS, 30 [1938], p. 154); per l'oggetto, è limitata dalle Congregazioni del S. Uffizio e dei SS. Riti (can. 259) e dalla Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del CIC.In primo luogo ha per oggetto quanto riguarda l'at-
tività dei membri della S. Romana Rota e giudica sulla
violazione del segreto da parte dei prelati uditori e sui
danni a causa di un atto nullo o ingiusto (can. 1603 § 1,
n. 1), e sull'eccezione di sospetto, avanzata contro qualche
prelato uditore, e ne decreta eventualmente la sostitu-
zione (can. 1603 § 1, n. 1); la querela di nullità contro
le sentenze rotali, quando non sia unita con l'appello,
si propone sempre presso la Segnatura Apostolica (can.
1603 § 1, n. 3). Alla medesima è riservata la restitutio
in integrum, contro le sentenze rotali, passate in giudi-
cato, ma riscontrate manifestamente ingiuste per motivi
di fatto o ragioni di diritto, quali la falsità di qualche
documento, il dolo di una delle parti in causa, la produ-
zione di nuovi documenti infrmaniti la tesi che appariva
dimostrata (can. 1603 § 1, n. 4). Essa infine concede, se
si presenta il caso, il beneficio di un nuovo esame contro
le sentenze rotali nelle cause matrimoniali e in tutte quelle
di stato personale che non passano in giudicato, qualora
la S. Rota si rifiuti di concedere una nuova istanza (can.
1603 § 1, n. 5). In questi casi, in genere, dopo la decisione
della Segnatura Apostolica, la questione vien di nuovo
trattata presso la S. Rota, a meno che la Segnatura stessa,
per commissione del Papa, non debba entrare nel merito
della causa.
In caso di conflitto di competenza tra diversi tri-
bunali, vi è facoltà, secondo i casi, od obbligo di far
dirimere la questione dalla Segnatura a meno che tal
genere di conflitti non debba essere risolto da altro
tribunale o dal legato della S. Sede, secondo i luoghi
(can. 1612). In conseguenza del Concordato tra la S. Sede
e l'Italia (art. 34), l'Austria (art. VII, 64) e il Porto-
gallo (art. 25) spetta alla Segnatura revisione formale
delle sentenze di cause matrimoniali, prima che siano
trasmesse alle autorità dei rispettivi Stati per gli effetti
civili. La Segnatura giudica qualche volta direttamente
sul merito delle cause, in prima, in ulteriore ed ultima
istanza, ma ciò non per competenza ordinaria, piuttosto
dietro commissione pontificia. Inoltre la Segnatura eser-
cita giurisdizione in via amministrativa quando esamina
le suppliche dirette al Romano Pontefice per ottenere
che la causa venga trattata, in prima istanza, presso la
S. Rota (can. 1603 § 2), o perché venga evocata da uno
ad altro tribunale. Molti casi possono ancora verificarsi,
non contemplati dal CIC, per cui si offrono occasioni
a chi ne possa avere interesse di rivolgersi alla Segnatura
Apostolica con suppliche in cui aliquid petitur quod po-
tissimum respiciat administrationem iustitiae (cf. il Chiro-
grafo di Benedetto XV, loc. cit., p. 323). Infine dopo
l'erezione dello Stato della Città del Vaticano, la Segna-
tura Apostolica è divenuta il Supremo Tribunale civile
del medesimo Stato. Agisce quindi come una Cassazione,
nel limite, s'intende, del territorio pontificio (cf. Lex
fundamentalis, in AAS, Supplemento, 21 [1929], p. 3).
IV. PROCEDURA
Bisogna anzitutto distinguere il Con- gresso dalla Piena Segnatura Plenaria. Il primo è for- mato dal Cardinal Prefetto, dal Segretario e dai pre- lati votanti; tratta le questioni di minore importanza e si raduna negli uffici della Segnatura al Palazzo della Cancelleria. La Piena Segnatura è composta di tutti i cardinali appartenenti al Tribunale, che si adunano in Vaticano, in giorno di sabato. Oltre al segretario, sono invitati quei prelati votanti che hanno studiato le que- stioni del giorno. Alla Piena Segnatura sono riservate le questioni più importanti, ma è ben difficile definire in modo assoluto i limiti delle attribuzioni della Piena Seguenza, anche perché il Congresso può avere poteri delegati dal Sommo Pontefice.A seconda del diverso genere di questioni, varia
anche il modo di procedere della Segnatura.
Ecco tuttavia uno schema generico, circa le questioni
giudiziali. Colui che ha interesse presenta il libello al
Segretario, tramite il notario-protocollista, esponendo le
ragioni del ricorso e versando un deposito cauzionale.
Il Segretario affida ad un prelato referendario e ad
uno o più prelati votanti, secondo i casi, la pratica perché
la studino ed un votante ne faccia poi relazione al Con-
gresso. Se la questione non è di grave importanza, vien
subito definita; altrimenti la decisione viene rimessa alla
Piena Segnatura. Qui lo svolgimento procede secondo il
processo ordinario ed è molto semplice: il Segretario
stabilisce la contestazione della lite e si chiude l'istruttoria.
Interviene il Difensore del Vincolo o il Promotore di
Giustizia, o tutti e due, secondo i casi; interviene natu-
ralmente l'avvocato di parte; i prelati votanti e referendari,
incaricati nei singoli casi, dietro invito, possono fare le
proprie osservazioni. Uno dei cardinali fa da relatore
e ponente nel giorno della Piena Segnatura e tutti emet-
tono il proprio voto, scritto o orale. Si ha così la sen-
tenza, che può essere anche motivata.
Trattandosi di un ricorso per qualche grazia o com-
missione, la relazione finale viene sottoposta al Romano
Pontefice dal Cardinale Prefetto o dal Segretario, e la
grazia ottenuta viene poi comunicata agli interessati con un
decreto della Segnatura recante la clausola Ex audientia
S.Mi. Non si dà possibilità di appello dal Congresso
alla Piena Segnatura. A una risposta negativa del primo,
si può tuttavia insistere presso lo stesso Congresso.
Per la Signatura S. Poenitentiaria, V. SORA, I. Peni-
tenseria Apostolica.
III. SACRA ROMANA ROTA.
Tribunale ordinario per la Chiesa universale,
istituito dalla S. Sede, per ricevere, in appello, da
qualsiasi altro tribunale ecclesiastico, diocesano o
regionale, le sentenze in seconda ed ulteriore istanza.
2. NOTIZIE STORICHE
L'inizio del Tribunale si può far risalire al sec. XII, con i cosiddetti Capellani Papae,incaricati di udire in nome del papa cause che egli non intendeva trattare di persona o col tramite dei cardinali; e proprio in quel periodo, Lucio III (1131-85) prese a richiamare in vita il diritto romano come ausiliare di quello canonico. Già sotto Innocenzo III (1198-1216) si ha notizia di una diecina di magistri con la qualifica di auditores causarum o di Capellani Papae: e non a caso costoro erano insigniti di tali titoli, perché in realtà quei Capellani erano incaricati di istruire cause e di giudicare a nome del Papa, che confermava poi la loro sentenza (cf. E. Cerchiari, Capellani Papae et Apostolicae Sedis Auditoris Causarum Sacri Palatii Apostolici seu Sacra Romana Rota ab origine ad diem 20 sept. 1870, III, Roma 1920, pp. 6-11). Sotto i pontefici che seguirono immediatamente Innocenzo III, la presenza dei Capellani divenne stabile e se ne aumentò il numero: oltre al titolo di Capellani Papae si legge quello di Sedis Apostolicae Capellani e di Sacri Palatii Auditores. Sotto Bonifacio VIII (1294-1303) il titolo comune fu: Capellanus Papae ac Auditorum causarum Palatii Papae. Notizie sul modo di agire dei Capellani nel sec. XIII si possono leggere nell'opera Speculum iuris scritta da Guglielmo Durando (m. nel 1296) che fu uno dei più illustri cappellani dei primi tempi (v. volta; con il crescere del numero dei processi, i Capellani procedettero dietro un'unica generale commissione, e quindi furono anche detti Generales Auditores palatii domini Papae. La giurisdizione non fu mai considerata ordinaria in senso assoluto, né perpetua: alla morte di ogni pontefice l'attività degli uditori cessava senz'altro.
Quando Giovanni XXII nel 1331 dettò la Ratio Iuris, il collegio dei Capellani doveva essere molto fiorente ed allora si ebbe una vera organizzazione del tribunale, con uno speciale regolamento e una sede propria nello stesso Palazzo pontificio ad Avignone. La detta Ratio iuris rimase come la magna charta degli Auditores. Essi formarono un collegio autonomo, senza far più parte del concistoro papale. Giudicavano infatti anche in sua assenza: avevano coadiutori e notari; il lavoro veniva distribuito in modo che il Capellanus senior assegnava a se stesso le prime cause che capitavano, attribuendo man mano agli altri quelle che seguivano. Si delineò necessariamente anche la figura del ponente o relatore della causa. I Capellani, anche se non fecero mai parte intere, grande della Cancelleria, ebbero sempre un certo legame di unione con il cancelliere (in seguito vice-cancelliere) e tutti i nuovi uditori prestavano il giuramento nelle mani di lui. Sotto Martino V (1417-31) la dipendenza si accentuò e tale si mantenne fino al 1870. Posto in dubbio, sotto Benedetto XII (1334-42), il privilegio dei Capellani, di esser censiti cioè tra gli Officiali della Sede Apostolica, il medesimo Papa nel genn. 1335 confermò tale qualifica con la cost. Cum sicut accepimus.
Il nome Rota si diffuse durante il periodo avignonese sino dall'inizio del sec. XIV. Tra la suppellettile del Papa, la quale si era anche un sostegno girevole, Rota, su cui si ponevano i rotoli delle cause: sembra che il tribunale e i Capellani prendessero la loro determinazione specifica da quel sostegno oppure dal fatto che gli uditori sedevano in cerchio. Secondo altri invece il nome Rota deriva dal fatto che le cause si giudicavano per turno. Per la prima volta nei documenti la parola Rota risulta nella collezione delle decisioni dell'uditore Tommaso Fastoli, pubblicate nel 1337.
Durante il periodo avignonese il numero dei cappellani non fu mai definito e il gruppo dei suoi membri, pur formando un collegio, non riuscì ancora a godere di diritti particolari. Callisto III (1455-1458) e Pio II (1458-64) ebbero in animo di completare tale evoluzione, ma di fatto non attuarono mai il loro progetto. In quanto al numero poi, solo Sisto IV (1471-1484) il 10 luglio del 1472, con la bolla Romani Pontificis, lo fissò a dodici. Egli stesso fece eccezioni come poi anche Innocenzo VIII (1484-92) e Alessandro VI (1492-1503); per essere ammessi al collegio si richiedeva di regola allora che avessero insegnato diritto in qualche pubblica università. Da papa Giulio II (1503-13) in poi il numero rimase invariato e non si ebbe più alcuna eccezione fino all'anno 1870. La nomina dei cappellani provenne sempre direttamente dal Pontefice, pur essendo concesso il privilegio di due uditori, uno per il Regno di Castiglia ed uno per quello di Aragona. Anche la Germania ebbe poco dopo il suo uditore. La Francia l'ebbe sotto Sisto IV nella persona di Guglielmo de Perri, avendo detto Papa fatto anche una eccezione per il numero già completo dei suoi membri. Altri Stati e città poterono avere il privilegio di un capellanus nel seno del Collegio rotale: Bologna nel 1507, con papa Giulio II; Milano nel 1562, con Pio IV; Venezia nel 1585, con Sisto V; Ferrara nel 1597, con Clemente VIII, e infine Perugia, con Urbano VIII. Questa diversità di provenienza e di origine da parte degli uditori è stata sempre una caratteristica del Collegio rotale: tutti i suoi membri, tuttavia, furono sempre pari di grado e di diritto.
La competenza della Rota poteva estendersi alle cause più disparate per oggetto e per importanza: ecclesiastiche, civili e anche di diritto pubblico. Tra gli argomenti sottoposti al suo giudizio si possono ricordare il processo matrimoniale di Enrico VIII con Caterina d'Aragona, la questione dell'investitura del Ducato di Ferrara, la discussa precedenza tra le due basiliche Lateranense e Vaticana, la differenza tra cardinali preti e diaconi circa il diritto di opzione. Solo il 2 ott. 1746, con la cost. Iustitiae et pacis, Benedetto XIV definì in modo tassativo la competenza della Rota; se nei tempi passati non aveva agito in genere come un tribunale di appello, ora ne assumeva quasi la natura. Il Pontefice infatti determinò in primo luogo quali cause dovessero chiamarsi minus graves e quali graviores; fissò quindi la competenza dei vari tribunali di Roma, quello della Curia Capitolina, quello del cardinal vicario e quello dell'uditore della Camera Apostolica; attribuì infine alla Rota tutte le cause maggiori provenienti sia dal tribunale del cardinal vicario come da quello dell'uditore di Camera, e tutte quelle prove
nienti da qualsiasi parte della Curia Romana; inoltre, da consumato giurista, distinse i diversi casi in cui i Capellani potevano agire singolarmente come semplici prelati, senza impegnare il collegio della Rota, e quando dovevano agire come uditori del tribunale della Rota. Dal sec. XV in poi, sia i singoli membri, come l'intero Collegio rotale videro sempre aumentare privilegi e onori da parte dei Romani Pontefici, compresi dell'importanza del servizio loro; si aggiunge che ben cinque dei Romani Pontefici uscirono dal collegio dei rotali: Clemente VIII, Gregorio XV, Innocenzo X, Alessandro VIII e Clemente XIII.
L'importanza e l'influenza della giurisprudenza fu sempre assai rilevante. Le decisioni rotali, sempre motivate e spesso pubblicate, vennero di frequente citate da giuristi e da giudici di ogni tribunale e influirono non poco sull'applicazione della scienza e sulla formazione delle scienze massime giuridiche. Esse, come quelle della Segnatura, fanno parte dello stylus et praxis Curiae Romano e sono uno dei criteri cui bisogna ricorrere in caso di lacuna della legge (CIC, ca. 20; V. INTERPRETAZIONE). Con l'occupazione di Roma da parte delle truppe francesi nel 1798, anche la Rota cessò quasi totalmente dalla sua attività. Riorganizzandosi lo Stato Pontificio la Rota riprese dopo il 1815 la propria attività; nel 1816 Pio VII attribuì alla provincia di Ravenna il privilegio di avere un uditore, in luogo di Venezia. Con l'Editto del 1821 alla Rota furono assegnate, in appello, le cause commerciali dello Stato Pontificio. L'asfortunati del tutto i tribunali ecclesiastici e civili, la Rota divenne un ordinario tribunale di appello per le cause civili ed ecclesiastiche dello Stato della Chiesa, e la Segnatura fu trasformata in una specie di Cassazione civile. Il Regolamento di Gregorio XVI del 1834 coordinò l'attività dei due organi giudiziari in modo tale che la loro vita dovette automaticamente cessare con la fine dello Stato pontificio nel 1870. Con papa Pio X nel 1908 risorse la Rota (CIC, 1598-1691) e la Segnatura Apostolica, per le quali venne pubblicata la Lex propria S. Romanae Rotae et Signaturae Apostolicae. Nel 1910 furono aggiunte le Regulae servandae in iudiciis apud S. Romanae Rotae tribunali. Tanti documenti furono poi completati e unificati nel 1934 dalle Normae S. Romanae Rotae tribunali, che reggono al presente l'attività del sacro tribunale.
II. COSTITUZIONE DELLA S. ROTA. - La Rota è composta di un numero di prelati (v. UDITORE DI ROTA) non più tassativamente definito. Ogni uditore ha facoltà, con il consenso del Collegio, di scegliere due aiutanti di studio; il decano anche tre. Non risulta che attualmente vi siano aiutanti.
Subito dopo gli uditori si hanno il promotore di giustizia e il difensore del vincolo: il loro ufficio, in caso di necessità, può essere affidato anche a più persone pari grado o subordinato. Ai due uffici possono essere eletti solo sacerdoti laureati in utroque iure, di buona fama e di età matura. Sono eletti dal Romano Pontefice, dietro proposta del Collegio. Oltre ai sostituti stabili del Difensore del vincolo o del Promotore di giustizia altri sacerdoti, nominati caso per caso, assolvono il delicato compito della difesa del matrimonio o iurium. Vi sono infine notari, scrittori, l'archivista, il distributore, il ragioniere e i curori. Gli avvocati non fanno parte del tribunale, ma sono liberi professionisti; il loro intervento però è quanto mai necessario, perché non vi è causa senza almeno un patrocinante, scelto da una o da tutte e due le parti o assegnato d'ufficio nelle cause di gratuito patrocinio o almeno di riduzione di spese. Appartengono alla Rota, di diritto, i dieci avvocati concorsionali; seguono poi i dieci procuratori dei SS. Palazzi Apostolici, infine c'è la serie di tutti gli avvocati rotali che non formano un collegio e non sono limitati nel numero (v. AVVOCATO). Per divenire avvocato rotale, oltre al conseguimento della laurea in diritto canonico, è necessario avere frequentato il corso triennale presso lo studio della Rota e superare un esame, che dà diritto al diploma. Gli avvocati sono tenuti ad avere il domicilio a Roma, qualora intendano patrocinare presso la S. Rota; devono render conto degli onorari richiesti ai loro clienti; accettare le cause di gratuito patrocinio loro affidate dal Decano e infine render conto, di fronte alla stessa S. Rota ed alla Commissione cardinalizia di vigilanza presso la Segnatura Apostolica, di qualsiasi mancanza o infrazione ai loro doveri.
III. COMPETENZA ED ATTIVITÀ DELLA S. ROTA. - Presso la Rota al presente sono studiate e risolte per lo più cause di natura ecclesiastica e, in specie, matrimoniali. Sono trattate a volte anche cause di natura criminale e di S. Ordinazione. La Rota giudica anche cause di separazione legale, e inoltre di dispensa matrimoniale, quando questo argomento sia unito con quello di nullità. Circa le sentenze emesse dai tribunali inferiori la Rota può giudicare sulla querela di nullità, sulla restituzione in integrum e sul ricorso per un nuovo esame, dopo una doppia sentenza conforme in cause di stato personale.
La S. Rota è per natura tribunale di appello (can. 1598); riceve quindi, in seconda istanza, in primo luogo e necessariamente, tutte le cause provenienti dal tribunale del Vicariato di Roma; riceve, sempre in seconda istanza, cause provenienti da altri tribunali diocesani o regionali di qualsiasi provincia della S. Chiesa (can. 1598 § 1). Ha questa facoltà comunitariamente con tutti i tribunali locali di appello. La Rota riceve infine, in terza ed ulteriore istanza, le cause già trattate da un tribunale di appello non ancora passate in giudicato.
La Rota è tuttavia anche tribunale di prima istanza per le cause riservate alla S. Sede (cf. 1557 § 2) e quando il Romano Pontefice, di propria iniziativa o dietro richiesta delle parti, assegna cause da definirsi presso la S. Rota fin dalla prima istanza. Le eventuali ulteriori istanze si svolgeranno naturalmente sempre presso lo stesso sacro tribunale, salva la competenza della Segnatura Apostolica. Però sono assolutamente escluse dalla sua competenza le cosiddette causae maiores (can. 1600), perché riservate personalmente al Romano Pontefice (can. 1557 § 1).
Dopo la costituzione dello Stato della Città del Vaticano, la S. Rota è Corte di appello. Tale giurisdizione s'intende limitata dai confini della Città del Vaticano (cf. Lex fundamentalis, in AAS, Suppl., 1929). Un esempio della grandiosa attività attuale della Rota si può trarre dal commentario (AAS 44 [1952], pp. 297-334) che riporta il resoconto del 1951. Il tribunale ebbe a interessarsi di 244 processi; 189 di questi giunsero a sentenza e furono 186 cause di nullità o di dispensa; 2 cause iurium. I di separazione. Rimasero sospesi e quindi riposti in archivio 55 processi, di cui 49 di nullità, 3 di separazione, i tituli nobilissimi, i damnorum, e i di alimenti.
IV. PROCEDURA DELLA S. ROTA. - La Rota è un tribunale collegiale (can. 1598). Ogni turno giudicante è formato in genere di tre uditori: il più anziano di questi è presidente, quasi sempre ponente, ed eventualmente istruttore della causa. Se una causa sia stata giudicata, in un tribunale inferiore, da un numero di giudici maggiore di tre, la Rota non è tenuta ad aumentare il numero dei rotali (can. 1596). Il turno giudicante, in determinati casi, può essere formato di cinque, sette e più uditori; non è escluso il caso che vi partecipino tutti i suoi membri (si dice allora videntibus omnibus): ciò avviene quando una causa dalla Segnatura Apostolica venga rimessa alla Rota, essendo stata concessa la restituzione in integrum, e nei casi in cui abbia in tal modo disposto il Pontefice. In questo caso non si fa alcuna eccezione per i rotali che abbiano già trattata la stessa questione in antecedenza, né si fa caso se il numero dei rotali sia pari o dispari. Ogni turno costituisce come un tribunale a sé e può considerarsi sia come una sezione, di pari grado e in tutto uguale ad ogni altro turno. Pervenendo una causa alla Cancelleria della Rota, il decano può assegnarla a un qualsiasi turno; nelle eventuali ulteriori istanze, la causa passa automaticamente al turno formato di uditori più anziani. Quando il decano, con speciale decreto, assegna una causa a un determinato turno, determina il presidente e il ponente; all'occasione, però, uno o due degli uditori di turno possono esser sostituiti da altri che seguono, quando intervenga infermità o altra giusta ragione. Se il ponente, già designato, abbia in seguito giusta ragione per rinunciare, uditi allora gli altri due uditori, la ponenza può
essere affidata ad altro. Una causa pendente presso la S. Rota viene designata, più che dal numero di protocollo dal nome della diocesi, dall'argomento e dai nomi delle parti, dal nome del ponente: coram, con l'aggiunta della data della sentenza.
Le tariffe rotali variano secondo la portata e la gravità della causa; sono rese note in una speciale tabella che riporta il minimo e il massimo dei diritti che possono esser richiesti dagli avvocati ai propri clienti; non raramente viene concesso il gratuito patrocinio o almeno la riduzione delle spese giudiziali. Gli atti del processo vengono in genere stampati, a spese delle parti interessate, presso la Tipografia Vaticana, rimanendo tuttavia sempre segreti. Gli avvocati e le parti in causa, ogni qualvolta desiderino, possono prendere visione degli atti processuali, appena terminata l'istruttoria, che è in genere segreta. Tuttavia la S. Rota pubblica ogni anno negli AAS, sia pure in modo generico, l'elenco di tutte le cause trattate nell'anno precedente, insieme al dispositivo, omessi i nomi delle parti, e talvolta anche l'indicazione della diocesi, affinché non sia facile la divulgazione di notizie che potrebbero nuocere alle stesse parti interessate.
La segretezza e la serietà della prassi rotale si può dedurre anche dal fatto che al momento fissato per la sentenza definitiva di una causa, ciascun uditore, dopo aver studiato personalmente e separatamente da ogni altro gli atti processuali, è tenuto a produrre in scritto il proprio voto. Ha luogo inoltre una discussione orale tra i giudici, e talvolta, nella diversità dei pareri, qualcuno, se lo ritiene opportuno, può anche accedere al parere di un altro: il voto di ciascun membro del turno è uguale a quello degli altri e a quello dello stesso presidente o ponente. Può accadere perfino che il ponente debba poi estendere una sentenza con la conclusione contraria al proprio punto di vista, se gli altri due colleghi siano stati di parere diverso dal suo. I loro voti, infine, vengono chiusi in una busta e sigillati: è fatto divieto anche al Decano di prenderne visione; soltanto il romano pontefice potrebbe disporre la consultazione. Ogni anno vengono distribuite col fuoco tutte le buste sigillate contenenti i voti delle cause anteriori ai dieci anni.
Essendo la S. Rota un tribunale pontificio, è come una guida per tutti gli altri tribunali, sia diocesani che regionali; le sue sentenze e decisioni sono regolarmente pubblicate in appositi volumi, con la omissione, come sopra si è accennato, dei nomi delle parti; questa pubblicazione tipografica avviene, per norma, 10 anni dopo la notifica della sentenza alle parti interessate.
V. MANSIONI E PRIVILEGI DEI PRELATI UDITORI
Traslacciando quanto è ormai caduto in disuso, ci si limita a segnalare alcuni punti della cost. Ad incrementum del 15 ag. 1934, pubblicata da Pio XI, con l'intento di coordinare, secondo i vari gradi, la prelatura della curia romana (v. PRELATI).Gli uditori sono prelati domestici e familiari del Romano Pontefice; esenti dalla giurisdizione degli Ordini. In quanto subdiaconi apostolici, fungano da ministri, con diverse mansioni, nelle funzioni solenni del Romano Pontefice. Assistono alla benedizione e alla imposizione dei Pallii; e alla benedizione degli Agnusdei; al decano in persona vengono affidati gli agnelli dalla cui lana devono essere poi confezionati i Pallii. Due prelati uditori, per la seconda volta, promulgano in lingua latina e in lingua italiana la bolla d'indizione dell'Anno Santo; tre uditori, tra i più anziani, sono ascritti, di diritto, alla S. Congregazione dei Riti, come Prelati Officiali. Durante il Conclave, gli uditori custodiscono la Rota riservata ai cardinali. Nelle cerimonie forensi indossano la toga sopra l'abito piano e portano il berretto dottorale filettato e con fiocco rosso. Godono del diritto dei pontificali come i protonotari apostolici di numero.
II. T. METROPOLITANI E DIOCESANI.
I. STORIA
Fin dai primi tempi della Chiesa, la giurisdizione di primo grado viene ordinariamente esercitata dal vescovo, nel seno delle comunità cristiane, e già nei secoli. Il III vo sono testimonianze dei frequenti appelli dai vescovi al Papa. Con la cessazione delle persecuzioni, la giurisdizione episcopale viene riconosciuta, con carattere inappellabile, da costituzioni imperiali per le cause civili, ove le parti vi consentano. Dopo l'invasione longobarda, che aveva diminuito le prerogative civili dei t. episcopali, con l'Impero carolingio e posteriormente, questi riacquistano autorità nei rapporti con lo Stato, ma insieme vedono sorgere e affermarsi sempre maggiormente la giurisdizione contenziosa dei decani e arcidiaconi urbani, con propri t., dai quali si appella a quello vescovile. Con il Concilio di Trento, tutti i t. inferiori sono aboliti, e la cognizione di primo grado di tutte le cause ed aforum ecclesiasticum quomodo libet pertinentes, etiam si beneficiatis sint e, i ricondotta dinanzi agli Ordinari locali (sess. XXIV, cap. XX de reform.).La competenza di questi t., quindi, viene sempre più precisandosi e unificandosi, e in pari tempo il loro funzionamento e la loro organizzazione vengono sempre più assumendo carattere differenziato dall'attività amministrativa degli stessi vescovi, con la distinzione delle funzioni giudiziarie, affidate, con la presidenza del t., all'offi- ciale, da quelle amministrative devolute al vicario gene- rale (v. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE).
Il CIC riaffermava, in linea di massima, tale separazione di uffici (can. 1573 § 1), come base della costituzione dei t. vescovili. Per questo, pure ribadito il principio che il vescovo è nella sua diocesi il giudice nato di tutte le controversie che la S. Sede non si riservi (salvo dove sia parte in causa, come nelle questioni che toccano i beni temporali della mensa o della curia: can. 1572 § 2), è consigliato al vescovo di esercitare le funzioni giudiziarie, soprattutto se criminali o contenzioso di grave momento, per mezzo del t. ordinario, presieduto dall'officiale o dal vice officiale (can. 1578; V. anche, per le inquisizioni nei giudizi criminali, can. 1940).
Quanto ai successivi gradi della gerarchia giudiziaria, essendo fissata dal Concilio di Trento la regola che le cause di prima istanza erano sempre di pertinenza del t. vescovile, i gravam contro le sentenze di questo si proponevano davanti al metropolita, al patriarca, al primate e alla Sede Apostolica.
Ridotte poi le dignità patriarcali e primaziali a un puro titolo onorifico e senza alcuna speciale giurisdizione (can. 271), i gradi di giurisdizione restano fissati nelle tre istanze, rispettivamente dinanzi al vescovo, al metropolita e alla S. Sede.
Si hanno così, nel sistema del CIC (I. IV, parte 1°), i t. ordinari di prima istanza presso il vescovo; i t. ordinari di seconda istanza, presso il metropolita; e i t. pontifici (S. Romana Rota, Segnatura Apostolica). Per salvare poi il diritto delle parti al triplice grado di giurisdizione, per le cause trattate in prima istanza dinanzi al metropolita (il che accade, ovviamente, per i sudditi, enti o persone, appartenenti alla sua sede episcopale) è stabilito che ne giudica in seconda istanza il t. di un Ordinario locale, designato una volta per sempre. Analogamente è provveduto per gli arcivescovi privi di suffragane o per i vescovi immediatamente soggetti alla S. Sede (can. 1594).
II. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
La costituzione dei t. e ordinari, che è identica per la prima e la seconda istanza, come sono identiche le regole per la trattazione delle cause dinanzi ad essi (can. 1595), può essere a giudice unico o collegiale, a seconda delle materie o dei casi.Il giudice unico - nella persona del vescovo e, per esso, nelle cause che questo non avochi a sé, dell'officiale
o del vice officiale (v. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE) – deve però sempre essere assistito in qualsiasi giudizio da due assessori consulenti, scelti fra i giudici sinodal. Questi sono sacerdoti di vita esemplare ed esperti in diritto canonico, nominati nella sinodo e dal vescovo nell’intervallo fra una sinodo e l’altra, con potestà delegata.
Il t. collegiale è costituito dall’officiale o dal vice officiale, presidente, e da altri due o quattro giudici, designati dall’Ordinario a turno fra i giudici sinodal. Il collegio deve essere costituito da tre membri nelle cause contenzioso relative al vincolo della S. Ordinazione, al matrimonio, o ai diritti e beni temporali della chiesa cattedrale; così pure nelle cause criminali che possono importare la privazione di un beneficio inamovibile, o l’irrogazione o dichiarazione della scommessa. Sono riservate, invece, a un t. di cinque giudici le cause relative a delitti che importano la pena della deposizione, della privazione perpetua dell’abito ecclesiastico o della degradazione. L’Ordinario, inoltre, può affidare a un collegio di tre o cinque giudici anche la cognizione di altre cause, e gli è consigliato di farlo soprattutto se si tratta di affari che attinenti temporis, loci et personarum adiunctis et materia iudicii, appaiono di maggiore difficoltà o importanza (can. 1577 § 2).
Le sentenze del t. collegiale sono rese a maggioranza di voti; la direzione del processo spetta al presidente.
Le stesse regole valgono per i due gradi di giurisdizione, ma se una causa sia stata trattata collegialmente in prima istanza, deve esserlo anche in grado di appello, e con un numero non minore di giudici.
Oltre ai giudici, fanno parte dell’organico del t. e. altri funzionari la cui presenza è necessaria per tutti gli atti del t. o è richiesta soltanto per determinati giudizi e in date circostanze. notaio (v.) o attuario, che deve intervenire ad ogni processo, e dal quale devono essere redatti, o almeno sottoscritti, tutti gli atti, a pena di nullità. Esso corrisponde ai cancellieri del foro laicale; è designato dal giudice prima di iniziare la cognizione della causa. Altri organi ausiliari sono i cursori, per le notificazioni, e gli apparitori, per le esecuzioni, le cui funzioni possono essere disimpegnate dalla stessa persona. I loro atti fanno pubblica fede. Cursori e apparitori sono di regola laici; il notaio normalmente è un sacerdote, e deve esserlo sempre nelle cause criminali dei chierici.
Funzionari giudiziari che invece non intervengono necessariamente in tutte le cause, ma solo in promotore di giustizia (v.) e il difensore del vincolo (v.), che rappresentano nel t. e. il pubblico interesse, e vogliono alla regolare amministrazione della giustizia.
Il promotore di giustizia interviene nelle cause criminali, nelle quali, anzi, gli spetta esclusivamente l’esercizio dell’azione o accusa criminale; interviene inoltre nelle cause contenzioso, nelle quali, a giudizio dell’Ordinario, sia interessato il bene pubblico, e infine può assumere l’iniziativa, in concorso con gli interessati, o in loro sostituzione se questi non abbiano legittimazione ad agire, di promuovere cause di nullità matrimoniale (can. 1586, 1934, 1971). Il difensore del vincolo interviene obbligatoriamente nelle cause riguardanti il matrimonio e la S. Ordinazione, con il compito di difendere il vincolo relativo. L’uno e l’altro sono eletti dall’Ordinario, sono amovibili dal vescovo per giusta causa, e devono essere confermati al mutare del vescovo stesso.
Le parti in causa possono essere rappresentate in giudizio da un procuratore e difese da un avvocato, le cui funzioni possono però essere esercitate dalla stessa persona, purché abbia i requisiti voluti e sia debitamente autorizzata dall’autorità ecclesiastica competente. La loro costituzione, peraltro, non è obbligatoria, salvo un prescritto di legge o un ordine del giudice.
Ai PATRONATO (v.), totale o parziale (can. 1914), con la designazione, da parte del giudice, di un difensore d’ufficio.
III. I. T. PER I GIUDIZI MATRIMONIALI IN ITALIA. – L’organizzazione dei t. e. sin qui delineata vale per tutta la Chiesa in genere. Per l’Italia, però, a seguito dei gravi problemi di ordine pratico sorti per effetto dell’applicazione del Concordato II febbr. 1929, che riconosceva effetti civili al matrimonio canonico e alle relative procedure di nullità emesse dai t. e., si ritenne opportuno distribuire diversamente l’organizzazione dei t. di primo e di secondo grado destinati a conoscere tali controversie. Perciò con il moto proprio Qua cura dell’8 dic. 1938, Pio XI disponeva che ogni regione conciliare d’Italia avesse un t. unico incaricato di giudicare le cause di nullità matrimoniale di tutte le diocesi della regione. La competenza per il giudizio di appello dalle pronunce di ciascun t. regionale veniva devoluta ad un altro fra essi, designato specificamente, secondo il quadro seguente:
| Piemonte | Torino | Milano |
| Lombardia | Milano | Genova |
| Liguria | Genova | Torino |
| Emilia | Modena | Bologna |
| Veneto | Venezia | Milano |
| Romagna | Bologna | Venezia |
| Toscana | Firenze | Bologna |
| Umbria | Perugia | Firenze |
| Marche | Fermo | Firenze |
| Lazio | Roma (Vicariato) | S. Rota |
| Abruzzo | Chieti | Benevento |
| Benevento | Benevento | Napoli |
| Lucania e Salernitano | Salerno | Napoli |
| Campania | Napoli | Roma (Vicariato) |
| Puglia | Bari | Benevento |
| Calabria | Reggio Calabria | Napoli |
| Sicilia | Palermo | Napoli |
| Sardegna | Cagliari | Roma (Vicariato) |
IV. T. PER I RELIGIOSI E T. DELEGATI. – Oltre ai t. ordinari di prima e seconda istanza del vescovo e del metropolitano, per i sudditi sottoposti alla loro giurisdizione, l’ordinamento canonico prevede – per i religiosi che da questa giurisdizione sono esenti – t. appositi costituiti nell’ambito delle singole religioni. Dispone al riguardo il CIC (can. 1579, 1594 § 4) che nelle controversie fra religiosi esenti della medesima religione clericale, salvo che le costituzioni dispongano diversamente, il giudice di prima istanza sia il superiore provinciale o, se si tratti di un monastero sui iuris, l’abate locale. Se la controversia concerne due province religiose, giudice è il superiore generale (supremus moderator) della religione, o, se si tratti di due monasteri, della congregazione monastica.
Qualora però la controversia sorga tra persone fisiche o morali di religioni diverse, o fra membri di una stessa religione non esente o laicale, o fra un religioso e un chierico secolare o un laico, è sempre competente come giudice di prima istanza il t. diocesano locale.
In seconda istanza, le cause trattate davanti al superiore provinciale sono portate al t. del superiore generale; quelle trattate davanti all’abate locale, al t. del moderatore supremo della Congregazione monastica, e quelle, infine, giudicate dal t. vescovale, al t. ordinario di secondo grado secondo le regole comuni (can. 1594 §§ 1, 2, 3).
Ai t. e. sin qui considerati, ed a quelli altri presso la S. Sede, ordinari o speciali, dei quali è detto a suo luogo, può aggiungersi infine la categoria dei t. delegati. Questi possono essere costituiti per giusti motivi dal Pontefice, e, in casi eccezionali, dai vescovi, abati e prelati nullius, nonché dai vicari e prefetti apostolici. La delega deve essere scritta e si esaurisce in genere con il termine del processo di cognizione. Il giudice delegato della S. Sede può servirsi del personale della Curia diocesana in cui deve giudicare, come pure di qualsiasi altra persona preferisca.
I giudici delegati dagli Ordinari devono servirsi del personale della Curia diocesana, salvo che il vescovo, in qualche caso peculiare, abbia deciso doversi ricorrere ad altri (can. 1606-1607).
