AVVOCATO

AVVOCATO. -

I. Diritto canonico

L'assistenza nel giudizio assunta in Roma dai patroni in favore dei propri clienti, fu inizialmente ufficio aristocratico e gratuito (oratores), che spesso apriva la via alle alte cariche dello Stato (cf. Cicerone, De divinatione, 4, 11). In seguito le parti, specialmente nelle cause criminali, usarono chiamare i patroni per essere difesi (advocati), e così il patrocinio degli oratores e degli advocati si fuse in un unico ufficio che, dapprima gratuito, divenne retribuito; né la lex Cincia de muneribus (anno 550 di Roma), riuscì a ripristinare l'antica gratuità del ministero forense. Secondo questo criterio, il patrocinio fu considerato ufficio pubblico ed ebbe sempre più considerazione nell'ordine giuridico con la costituzione degli Ordini (consortia advocatorum o corpora togatorum) particolarmente disciplinati da Giustiniano.

L'ufficio dell'a., che già da Ulpiano veniva definito «desiderium suum vel amici sui apud eum qui iurisdictioni praeest exponere vel alterius desiderio contradicere» (D. 3, I, 1), consiste nel prestare assistenza all'attore o al reo.

Nella Chiesa fin da tempi antichi si riscontrano i defensores ecclesiastici (già le Novelle 56-59 parlano dei defensores clericorum). Si sa che Innocenzo I (402-17) costituì in Roma sette defensores della città con l'ufficio di patrocinare davanti il Consistorium. Da questi ebbero probabilmente origine i sette a. concittorali ai quali fu dato un particolare ordinamento da Benedetto XII (Costit. Decens et necessarium, a. 1340). A lato degli a. concittorali troviamo fin da tempo molto antico i procuratori dei Sacri palazzi apostolici che patrocinavano davanti all'Auditorium Sacri Palatii. Ma quando le cause non furono più trattate nel Consistorium, e all'Auditorium successe la S. Romana Rota, agli a. concittorali rimase come esclusivo il diritto di chiedere in concistoro il pallio per gli arcivescovi e di postulare nelle cause di beatificazione e di canonizzazione, e ai procuratori dei S. Palazzi rimase il diritto di esercitare il loro ufficio nelle stesse cause; però gli a. concittorali furono accolti come propri e nativi della S. Romana Rota e ai procuratori dei S. Palazzi fu pure riconosciuto il diritto di patrocinare nello stesso tribunale (cf. Normae S. R. Rotae, art. 54). Oggi, a questi, sono aggiunti altri in Rota, come semplici «a. rotali».

Il De Luca scrive che gli a. della Curia Romana sono professori di ambedue i diritti, civile e canonico. Essi, sia in scritto che a voce, difendono le cause solamente dal punto di vista del diritto, indicando ai giudici ciò che si è stabilito più esattamente in diritto e se esso ben si applica al caso ed in qual modo.

Col passare degli anni, nella Curia romana si vennero a costituire i suddetti collegi di a., il più insigne dei quali era quello degli a. concittorali, seguito poi per importanza dal collegio dei procuratori dei Sacri palazzi apostolici, ed infine da quello degli a. rotali. Oltre agli a. appartenenti a questi insigni collegi forensi altri ve ne erano ed in gran numero, che svolgevano la loro attività presso i tribunali civili e criminali della città. Alcuni di questi avevano impieghi permanenti presso le autorità di Roma, altri, invece, vivevano del lucro della loro professione, ricevendo spesso pensioni annue e doni dai loro clienti.

I Romani Pontefici con grande assiduità tutelavano la dignità della professione forense, determinavano l'attività degli a. ed i loro onorari, e procuravano nello stesso tempo che venissero tolti abusi e colpese lungaggini in danno dei clienti.

Nelle cerimonie solenni gli a. concittorali vestono sottana talare con sopra un rotono di velluto nero a larghe maniche ed alamari; nel pontificale del Papa portano sulla sottana il piva lega agganciato sulla spalla destra; quanto agli a. in genere Clemente XI rinnovando le prescrizioni di Urbano VIII, proibì agli a. l'uso dell'abito detto di abate, proprio degli ecclesiastici, e inoltre del collare. Questo divieto fu rinnovato più tardi anche da Leone XII.
Mons. Luigi Gazzoli (1803), come Uditore generale della Reverenda Camera apostolica (giudice ordinario di Roma), prescrisse che gli a. dovessero vestire decentemente con abito lungo nero, cioè con sottana e ferraiolone, come per costume immemorabile si era sempre praticato nelle pubbliche udienze, e comminò pene per i contravventori.

Trattandosi degli a. non è fuori luogo accennare all'a. dei poveri, il quale era un a. concistoriale espressamente deputato per le cause delle persone povere, carcerate ovvero in qualunque modo tratte dinanzi alla giustizia.

Non sempre gli a. furono degni della loro professione, che spesso decade per opera loro. Ad es., s. Bernardo fece al ceto forense dei suoi tempi una grave censura nel De Consideratione, che indirizzò al pontefice Eugenio III (1145-53) già suo discepolo. Ma d'altra parte sarebbe lungo far completa menzione degli a. più celebri della Curia Romana, massime di quelli che furono decorati del cardinalato (basti ricordare il più celebre, Giambattista De Luca, v.), o anche elevati al pontificato, come Benedetto XIV.

Secondo il CIC è in facoltà delle parti litiganti di nominare uno o più a. (can. 1656, § 3), e lo stesso a. può anche essere costituito procuratore (can. 1656, § 4); ma l'assistenza dell'a. è sempre necessaria per l'imputato nei processi penali, e per tutte le parti nei processi d'interesse pubblico o quando il giudice la imponga (can. 1655).

L'a. è nominato dalla parte o dal giudice con atto scritto (can. 1661); il suo mandato può cessare per revoca (can. 1757, § 3, n. 1).

I patti che, fin dal diritto romano, sono interdetti agli a. sono: la litis redemptio, il pactum de palmaria e il pactum de quota litis (can. 1665; cf. analogamente nel diritto italiano: Cod. civ., artt. 1261 e 2233).

Le condizioni del diritto canonico per essere a. sono le seguenti: essere cattolico (solo per eccezione si possono ammettere gli acattolici, can. 1657, § 1; le donne, benché non esista divieto specifico, in base ai principi generali del diritto canonico sono escluse), maggiorenne, di integra fama (can. 1657, § 1), laureato in diritto canonico o almeno buon conoscitore del medesimo (can. 1657, § 2). Per esercitare l'avvocatura presso i tribunali pontifici è necessario possedere almeno la laurea in diritto canonico, aver compiuto un tirocinio di tre anni presso la S. R. Rota (Normae S. R. Rotae, art. 54, § 2; il quale tirocinio è ora richiesto per tutti gli a. nelle cause di nullità di matrimonio), ed aver superato un apposito esame presso la S. R. Rota. Gli a. così approvati (a. rotali) possono esercitare presso tutti i tribunali ecclesiastici.

Bibl. G. B. Piazza, Eucologio Romano, Roma 1698; G. B. De Luca, Relatio Romanae Curiae, Disc. 46; G. Moroni, Curia romana, in Dizionario, XIX, Venezia 1843, p. 28 e sg. Giacomo Violardo-Guglielmo Felici

II. MORALE PROFESSIONALE

L'a. per esercitare degnamente la sua professione deve possedere le seguenti qualità: competenza, saggezza, diligenza, giustizia, umanità.

L'a. è tenuto ad avere una sufficiente conoscenza dell'ordinamento giuridico in genere e di quelle particolari norme legislative cui hanno diretta attinenza i casi per i quali è chiesta la sua azione.

Non basta avere una conoscenza astratta delle norme giuridiche; occorre pure saperle saggiamente applicare ai casi concreti. Una tale attitudine ordinariamente non si acquista che attraverso il tirocinio. Un a. che non abbia né competenza né esperienza rispondenti alle esigenze della sua professione e alla natura dei casi che gli vengono proposti, è tenuto a sospendere l'esercizio della professione o a farsi

Article illustration
(Int. Felici)
Avvocato - A. concistoriali.

aiutare da altri. E la professione la può riprendere solo quando abbia acquistata la dovuta competenza e la dovuta esperienza; qualora procedesse altri-menti, è responsabile degli eventuali danni che in conseguenza avessero a subire quanti ricorrono all'opera sua.

Generalmente non si ha il diritto di pretendere che un a. assuma la difesa di una determinata causa; però se l'a. l'assume, deve seguire il processo con diligenza proporzionata sia all'importanza della causa che agli obblighi contrattuali: diversamente è tenuto a rispondere dei danni derivanti agli interessati dalla sua colpevole trascuratezza.

L'a. deve essere giusto tanto in rapporto all'or-dine giuridico morale quanto nei confronti dei suoi clienti. In rapporto all'ordine giuridico morale in termini generali si può affermare che all'a. è lecito tutto ciò che è lecito al convenuto o all'attore. Quindi nelle cause criminali, può assumere la difesa dell'imputato anche se conosce con certezza che questi ha commesso il delitto che gli viene attribuito. Chi ha commesso un delitto, da una parte non è tenuto a rivelarlo spontaneamente; dall'altra non può essere condannato se non quando a norma di diritto si riesca a provare che è realmente colpevole. Per cui l'a. può sempre svolgere un'azione di difesa per mettere debitamente in risalto l'insufficienza delle prove addotte contro l'accusato. Nei processi civili l'a. non può assumere la difesa di una causa certamente ingiusta; qualora lo facesse, contrarrebbe la responsabilità di cooperare efficacemente ad irrogare un danno ingiusto all'altra parte contendente. Può invece sostenere una causa probabilmente giusta. In tal caso però è tenuto a rendere consapevole il cliente dell'obbiettiva situazione; ed è pure tenuto a desistere