AUTENTICAZIONE

AUTENTICAZIONE. - È l'attribuzione ad un documento, ad uno scritto o ad altro oggetto della forza di fare fede pubblica e costituire una prova piena. L'a. riconosce e prova l'autenticità o genuinità di un documento o di una dichiarazione per cui il documento o la dichiarazione debbono dirsi provenienti dalla autorità o dalla persona cui si attribuiscono, e rispondenti per il contenuto a quanto si pretende di riprodurre.

Secondo il Cod. civ. ital., art. 2073, l'a. «consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza». L'a. di cui è questione nel citato articolo si riferisce alle scritture private ed è un atto amministrativo della categoria di quelli certificativi, consistente in dichiarazione di scienza del pubblico ufficiale la quale conferisce alla scrittura privata fede pubblica.

Nel CIC la fede pubblica di un documento o altra attestazione è il risultato della dichiarazione fatta dalla competente autorità mediante la redazione e firma dell'atto, o almeno con l'apposizione della firma e l'uso delle altre formalità richieste secondo la natura dell'atto.

L'autenticare atti autoritativi spetta all'autorità stessa da cui gli atti emanano; le copie di estratti e le dichiarazioni riferenti a detti atti possono essere autenticati dall'autorità che li ha emessi o dal notaio (can. 1813, § 1, n. 1). Salvo questi casi, l'a. degli atti o documenti è compito proprio del notaio ecclesistico, la cui scrittura è firma, o almeno la firma aggiunta all'atto, fa pubblica fede per quanto nell'atto viene dichiarato, o per la conformità delle copie con l'origine, nei limiti dell'ufficio o mandato del notaio (can. 372, § 3; 373; 374; 503). Gli atti giudiziari vengono autenticati ed acquistano valore soltanto se redatti, o almeno firmati, dal notaio (can. 1585, § 1).

Nelle cause di beatificazione e canonizzazione dei servi di Dio è inoltre compito del notaio di attestare autenticamente la conformità dei transunti con gli atti originali, e di confrontare e dichiarare la corrispondenza tra le trascrizioni e i documenti conservati, nelle biblioteche, archivi, ecc. (can. 2016). Al postulatore viene consegnato il transunto del processo fatto dall'ordinario dopo che l'esemplare è stato autenticato dal cancelliere (can. 2075). L'a. del sommario, ossia l'attestazione autentica della corrispondenza tra il sommario fatto dall'avvocato e dal postulatore e gli atti della causa consegnati alla S. Congregazione dei Riti, spetta al Sottopromotore Generale della fede (can. 2076, § 2).

La facoltà di autenticare riconosciuta al notaio ecclesiastico ha un ambito molto vasto: oltre quanto

si è detto, tale facoltà permette al notaio di rendere autentici tutti i documenti in cui egli descrive quanto è avvenuto in sua presenza (can. 374, § 1, n. 2); quindi anche una scrittura privata è da lui autenticata, quando dichiara chi ne sia l'autore che l'ha stesa in sua presenza. La facoltà del notaio di autenticare può esercitarsi solo nel territorio del superiore ecclesiastico che l'ha costituito (can. 374, § 2).

A. delle reliquie. — È l'atto col quale esse mediante le debite formalità vengono dichiarate genuine, al fine di rendere possibile la loro esposizione al culto pubblico (can. 1283, § 1). Tale a comporta l'apposizione di un sigillo sulla custodia e la stesura di un documento da parte dell'autenticante e l'apposizione in esso dello stesso sigillo usato per la teca (C. Berruti, n. 84). L'a. delle reliquie può essere fatta dai cardinali, dagli ordinari dei luoghi, esclusi i vicari generali, e da altri che ne abbiano ottenuto facoltà (can. 1283, § 1, e risposta della Pont. Commissione per l'interpretazione autentica del 17 luglio 1933). In certa misura possono autenticare le reliquie i postulatori della causa di beatificazione e di canonizzazione (cf. Codex pro Postulatoribus, parte VII, tit. I, n. 5).

Bibl.: C. Berruti, Institutiones iuris canonici, IV. Torino-Roma 1940; M. Lega-V. ARTOTIRITI, Commentari in indicia ecclesiastica, II, ivi 1941.