AUTARCHIA

AUTARCHIA. - Secondo che deriva da αὐτάρχια o da αὐτάρχια il termine assume il senso di autogoverno o di autosufficienza. Il primo trova applicazione in diritto amministrativo, dove giova ad indicare un ente, cui viene attribuita la facoltà di reggersi da sé: il secondo nella teoria dello Stato, nella politica economica e nell'ordine internazionale, indica la proprietà di un soggetto, che è sufficiente a se stesso nel fine e nei mezzi per attuarlo.

La concezione dello Stato come ente essenzialmente autarchico risale ad Aristotele ed è sostenuta nella corrente cattolica da s. Tommaso in poi, che ha continuato a definirlo come società perfetta. Avendo lo Stato un fine naturale comprensivo di tutti i beni della vita umana, non subordinato ad altro superiore dello stesso ordine, e non essendo destinato in virtù di tale autonomia ad essere parte di altra società, come l'individuo e la famiglia, deve avere di se stesso quanto è necessario alla sua vita, essere cioè autosufficiente, possedendo il minimo dei mezzi indispensabili al raggiungimento dello scopo in favore della persona umana.

All'a. si connette anche un principio economico, secondo il quale i mezzi di produzione dovrebbero adeguare il consumo, e la politica relativa, che si prefigge di stimolare lo sfruttamento delle risorse interne, per raggiungere l'autosufficienza. Non è da confondersi col protezionismo, che mira a tutelare il mercato nazionale dalla concorrenza estera, poiché l'a. tende ad eliminare, nel più largo limite, le dipendenze dall'estero, specialmente in vista della difesa in caso di conflitto. La cura di una relativa a. rientra nei compiti naturali dello Stato, cui spetta stimolare e dirigere la produzione e provvedere alla difesa: una a. assoluta è però inattuabile, a causa della diversa distribuzione delle materie necessarie alla vita e al progresso civile, né è richiesta dai fini dello Stato, i quali si possono conseguire con la collaborazione e con lo scambio.

Sui concetti riferiti, nell'ultimo ventennio, si sono erette delle nuove concezioni politiche sul diritto internazionale. Movendo dal principio dell'esigenza dell'a. dello Stato, intesa in senso assoluto, si è concluso al diritto di espansione vitale in favore degli Stati, che non possedessero tale autosufficienza e non potessero

raggiungerla con lo sfruttamento delle risorse interne. Questa conclusione è servita di appoggio alla teoria dello spazio vitale e del relativo assetto internazionale. È da rilevare però che l'autosufficienza non può servire di fondamento alla teoria menzionata, appoggiata su affermazioni gratuite. Se tutti gli Stati sono relativamente autarchici, tutti hanno eguale diritto a vivere e a possedere i mezzi indispensabili alla loro esistenza. Inoltre, non essendo richiesta dal fine dello Stato l'autosufficienza totale, viene a mancare la base all'asserito diritto di espansione vitale, perché dedotto da un falso presupposto.

Rispetto al concetto di a. come illimitata autonomia morale dello Stato, V. ASSOLUTISMO.

BIBL.: I. Raggi, Esame critico delle varie teorie moderne sopra la nozione autarchica, Torino 1902; F. Marchi, L'istituto giuridico dell'a., Modena 1904; R. Resta, Lineamenti di una teoria generale dell'a., in Studi Urbinati, 1932; C. Costamagna, Dottrina del Fascismo, Torino 1938, pp. 392-402; id., A. ed etnarchia nel diritto dell'ordine nuovo, in Lo Stato, genn. 1941; A. Messineo, Il diritto internazionale nella dottrina cattolica, Roma 1942; id., Spazio vitale e grande spazio, ivi 1942. Antonio Messineo
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“AUTARCHIA.” Enciclopedia Cattolica, vol. II (1949), p. 286. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/autarchia.