AZIENDA

AZIENDA. - Organica combinazione dei fattori della produzione attuata allo scopo di produrre beni o prestare servizi nella forma più economica. Il termine a. ha come sinonimo quello di impresa; però fra i due corre una differenza formale: l'a. è unità tecnico-organizzativa, l'impresa è unità economica. La prima riguarda l'organizzazione dei fattori della ricchezza, la seconda, lo scopo per cui la ricchezza viene prodotta. Il rischio e il lucro si riferiscono all'impresa più che all'a. Gli autori però spesso usano i due termini indifferentemente. L'a. si suole dividere secondo diversi criteri; per cui, ad es., può essere:

1) individuale o collettiva, a seconda che ne assuma la responsabilità un solo individuo o più individui stretti da un vincolo societario (anonima);

2) privata o pubblica, a seconda che persegua direttamente interessi privati o pubblici;

3) agricola, industriale, commerciale, di trasporto, di credito, di assicurazione, ecc. a seconda della natura del bene che produce o della qualità del servizio che presta;

4) piccola, media, grande, a seconda delle sue dimensioni, quantunque sia quasi impossibile in concreto segnare i confini fra l'una e l'altra;

5) semplice o complessa, a seconda che i fattori della produzione si concentrano in un solo soggetto (artigianato, proprietà imprenditrice), oppure sono divisi in più soggetti distinti (operai, imprenditori, capitalisti).

Queste distinzioni, come è facile rilevare, non presentano valore assoluto. Hanno un carattere spiccato mente empirico e l'una può risolversi nell'altra. È ovvio, ad es., che l'a. semplice è pure individuale; e quindi piccola e quasi certamente privata; sebbene un'a. a struttura cooperativa si possa pure qualificare semplice piuttosto che complessa, essendo, o potendo essere, i suoi componenti simultaneamente capitalisti, imprenditori, lavoratori.

L'economia moderna è contraddistinta, nei confronti di quella medievale, dalla netta prevalenza della media e grande a. nel settore delle industrie manufatturiere; mentre nell'agricoltura continua ancora a prevalere l'a. piccola.

Fra i molteplici aspetti che presenta l'a. moderna (media o grande) qui si considera quello che maggiormente interessa da un punto di vista della dottrina sociale cristiana e cioè: affermatasi in seno all'a. moderna la distinzione gerarchica fra capitalisti imprenditori da una parte e lavoratori dall'altra, a quale criterio ci si deve attenere nel valutare il lavoro umano? L'ente XIII afferma: 1) che il lavoro non è una merce, ma una attività cosciente e libera, inscindibilmente congiunta con la persona che l'esplica; perciò non si può mai pretendere un lavoro che rechi danno o al corpo o allo spirito (enciclica Reum novarum, n. 33); 2) che la retribuzione del lavoro occorre sia sufficiente ad un umano sostentamento del lavoratore. La ragione è chiara. La quasi totalità degli uomini trae dal lavoro i mezzi per il sostentamento: la retribuzione non può quindi essere interamente abbandonata al gioco della domanda e dell'offerta nel mercato del lavoro, ma deve corrispondere alle esigenze della vita. Un patto di lavoro in cui fosse fissata una retribuzione inferiore al minimo vitale, anche se stipulato di comune accordo fra gli operai e imprenditori, non tiene, perché risulta contrario alla giustizia naturale (ibid., n. 34). V. SALARIO; 3) che fra lavoro e capitale devono correre rapporti di collaborazione; lo esige la natura stessa: il capitale senza lavoro rimane sterile; il lavoro senza capitale perde quasi interamente la sua efficacia (ibid., n. 15); 4) che lo Stato fra i suoi compiti ha pure quelli di far sentire soprattutto con una saggia legislazione sociale la sua vigilante presenza nelle a., senza intralciarne la vita, allo scopo di tutelare la santità della stirpe e difendere i valori spirituali (ibid., n. 20). V. LEGISLAZIONE SOCIALE.

Pio XI nella Quadragesimo anno, riafferma la dottrina di Leone XIII; ne sviluppa però alcuni motivi. Insegna infatti esplicitamente: 1) che nel determinare il salario la giustizia sociale esige che si abbia riguardo alle responsabilità familiari del lavoratore (enc. Quadragesimo anno, n. 32); 2) che nella determinazione del salario occorre tener conto delle condizioni dell'a. (ibid., n. 33); 3) che la quantità del salario deve contemperarsi col pubblico bene economico, il quale soprattutto esige che i lavoratori possano evadere dallo stato di nullatenenza e non siano costretti ad una disoccupazione forzata (ibid., n. 34); 4) che è giunto il momento storico in cui è opportuno iniziare, quando è possibile, cambiamenti strutturali nei rapporti umani interaziendali: si ritiene cioè che le maestranze debbano essere ammesse a prender parte attiva alla vita dell'a. temperando il contratto di lavoro con quello di società (ibid., n. 30).

Pio XII, nei suoi messaggi sociali, sviluppa molto questo ultimo motivo. Egli propugna un ordine economico-sociale in cui chi lavora possegge pure l'istrumento e la materia del lavoro; e quando ciò non è possibile, perché le esigenze della produzione oggi ancora non lo consentono, egli non solo esorta a temperare il contratto di lavoro con quello di società, ma insegna che ciò è doveroso (Radionesaggio 1° settembre 1944). E nel discorso ai dirigenti delle A.C.L.I. dell'11 marzo 1945 affermava pure che le maestranze dovevano essere chiamate ad assumere una propria responsabilità nel processo produttivo.

Da quanto sopra brevemente esposto appare chiaro che l'insegnamento dei pontefici ha messo sempre più in rilievo come il lavoro nell'ambito dell'a. debba essere considerato e trattato quale soggetto e non come oggetto. Il lavoro è un'attività umana: non può quindi essere valutato come una merce; è inscindibile il congiunto con la persona che lo svolge: occorre quindi che sia tutelato, specie per mezzo di una appropriata legislazione sociale e di tempestivi controlli; per la quasi totalità degli uomini è la fonte naturale di sostentamento: la sua retribuzione va perciò misurata avuto riguardo ai bisogni e alle esigenze dei lavoratori e delle rispettive famiglie; lavoro e capitale nella produzione si potenziano a vicenda: fra essi la natura esige che venga un rapporto di ben intesa e proficua collaborazione; il lavoro anche nella produzione è in rapporto di preminenza nei confronti del capitale: per quanto è possibile le maestranze devono essere inserite nell'organismo aziendale, prendere parte attiva alla sua vita e il regime salariale essere sempre più temperato da rapporti associativi.

L'insegnamento pontificio si svolge nella luce della Rivelazione e della sana ragione, ma è anche in armonia con l'evolversi storico di quest'ultimo secolo; nell'età contemporanea infatti si assiste a una progressiva ascesa del lavoro nell'a.: da semplice strumento di produzione e oggetto di diritto, sta per diventare soggetto preminente di doveri e di diritti; e sembra pure che già si cammini sulla via di un superamento del regime salariale per mettere capo all'instaurazione di un assetto economico-sociale più umano e più fecondo: il cristianesimo con la sua dottrina ed i suoi multiformi influssi ha certamente contribuito e continua a contribuire a tale progressiva profonda trasformazione, anche se il suo contributo non sempre è facilmente individuabile perché operante soprattutto nelle zone dello spirito (v. CONSIGLI DI GESTIONE; DOTTRINA SOCIALE CRISTIANA; LEGISLAZIONE SOCIALE; SALARIO).

BIML.: G. B. Valente, Il regime associativo delle a., Roma 1921; G. Broglia, Biblioteca della professione in economia e commercio, Torino 1932; S. Panunzio, L'economia mista, Milano 1956; P. della Penna, Le forme aziendali, Roma 1943; M. Pernutti, L'impresa industriale, Roma-Trieste 1945; S. Lebret - Ch. Desroches, La comminuta Boninodan, Parigi 1945; L. Mairé, Au-delà du salariat, ivi 1945; Transformations sociales et libération de la personne, 3° session des Semaines Sociales, Tolosa 1945; A. Dubois, Pour une structure nouvelle dans l'entreprise, Parigi 1945; M. Nigro, Democrazia dell'a., Roma 1946; A. Magnies, La participation du personnel à la gestion des entreprises, Sirai 1946; G. Martin - P. Simon, Le chef d'entreprises, Parigi 1946; Ph. Boyart, Comité d'entreprises, ivi 1947; M. Pesenti, L'impresa economica nella rilevanza costituzionale, in Atti della commissione per la costituzione, II, Roma 1947, pp. 109-112; P. Dominicò, L'ordinamento dell'impresa, ibid., pp. 113-116.

Pietro Pavan