Enciclopedia Cattolica vol. VII, 1951 Sociologia e politica Questioni particolari

LEGISLAZIONE SOCIALE

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LEGISLAZIONE SOCIALE. - La l. s., in senso convenzionale e ristretto (poiché in senso lato ogni legislazione, di natura sua, può dirsi sociale), è comunemente intesa come il complesso delle fonti normative dello Stato rivolte alla protezione delle categorie lavoratrici (ed in specie delle più deboli, come fanciulli, donne, disoccupati ecc.) in ordine, ad es., alla tutela igienica, alla sicurezza fisica e morale, al servizio di collocamento, al limite minimo di età nella stipulazione del contratto di lavoro, al massimo di orario, ai periodi di riposo e di ferie, alla previdenza, all'assistenza ecc. Tale legislazione non è ispirata soltanto a motivi particolari di tutela delle categorie più bisognose, ma anche a motivi generali di interesse collettivo nazionale di carattere politico, etico, economico, sanitario, demografico.

Un contributo eminente alla l. s., se pur indiretto, è stato dato dall'insegnamento dei pontefici. Già nell'encicl. Rerum novarum (1891) Leone XIII affermava che « il ceto dei ricchi, forte per se stesso, abbisogna meno della pubblica difesa: le misere plebi invece, che mancano di sostegno proprio, hanno somma necessità di trovarlo nel patrocinio dello Stato. E però agli operai, che sono nel numero dei deboli e bisognosi, deve lo Stato, a preferenza, rivolgere le cure e la provvidenza sua » (n. 20). In precedenza si era avuta, qua e là, l'emanazione di alcune norme, più o meno timide o frammentarie (tra esse notevoli quelle promosse dal Bismarck ed ispirate a quel che egli chiamava « cristianesimo pratico »: cf. i discorsi parlamentari del 2 apr. 1881, 9 gen. 1882, 15 marzo 1884); ma « è certo - afferma Pio XI nella Quadragesimo anno (n. 12) - che allora finalmente, quando risonò dalla Cattedra di Pietro la parola pontificia per tutto il mondo, i reggitori dei popoli, fatti più consci del loro dovere, rivolsero i pensieri e l'attenzione loro a promuovere una più ricca politica sociale »; e da una « continua indefessa fatica sorse un nuovo ramo della disciplina giuridica affatto ignorato nei tempi passati, il quale difende con forza i sacri diritti dei lavoratori che loro provengono dalla dignità di uomini e di cristiani ». Se pur le disposizioni vigenti « non s'accordano dappertutto e in ogni cosa con le norme di Leone XIII, non si può tuttavia negare che in molti punti si sente un'eco dell'encicl. Rerum novarum alla quale pertanto è in parte assai notevole da attribuirsi la migliorata condizione dei lavoratori » (Quadragesimo anno, n. 12, in AAS, 23 [1931], pp. 185-86).

Le norme in materia hanno natura imperativa, inderogabile cioè dalla volontà dei privati e, almeno di regola, inderogabile anche dalla volontà delle associazioni professionali nei contratti collettivi, salvo in senso più favorevole ai lavoratori. In caso di violazione sono previste sanzioni penali ed amministrative, oltre che civili o patrimoniali. Nella costruzione dottrinale del sistema giuridico alcuni autori fanno rientrare la l. s. nel diritto amministrativo, altri nel diritto del lavoro.

Organi di vigilanza per l'applicazione sono, in Italia, gli ispettorati del lavoro, alcuni centrali, altri provinciali o interprovinciali; i funzionari ad essi preposti possono visitare laboratori, opifici, cantieri; emanare diffidici; elevare contravvenzioni, ecc. Gli uffici del lavoro (organi provinciali e regionali dell'omonimo Ministero, come gli ispettorati) provvedono tra l'altro al collocamento dei lavoratori, all'assistenza degli emigranti, alla conciliazione delle controversie del lavoro.

Le più recenti carte statutarie di molti Stati hanno elevato le norme in materia sul piano costituzionale, e così anche la Carta italiana (1947), la quale enuncia alcuni principi generali (artt. 35-38) e prevede un organo tecnico di elaborazione legislativa, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, composto di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive (art. 99).

Le norme di l. s. si vanno poi ognor più estendendo nel campo internazionale, oltre che con appositi accordi e trattati tra Stati determinati, anche con convenzioni elaborate dall'Organizzazione internazionale del lavoro, aperte all'adesione successiva di tutti gli Stati interessati, e con la possibile attività il Consiglio economico sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Bibliografia5 opere
BIBL.: G. Bevilacqua, Saggio ra la legislazione operaia in Italia, Torino 1908; F. Arch. La l. s., in V. E. Orlando, Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano, VI, 1, Milano 1930, pp. 3-318; U. Borsi-F. Pergolesi, Trattato di diritto del lavoro, II e III, Padova 1938; E. Gaetano, Manuale di l. s. del lavoro, Roma 1940; L. R. Levi, Istituzioni di l. s., 3ª ed., Milano 1940, ed ivi altre indicazioni.

Ferruccio Pergolesi

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Testo originale: Enciclopedia Cattolica, vol. VII (1951), coll. 1074–1076.

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Pergolesi, Ferruccio. “Legislazione Sociale.” In Enciclopedia Cattolica, vol. VII, coll. 1074–1076. Città del Vaticano: Ente per l’Enciclopedia Cattolica e per il Libro Cattolico, 1951. https://azioneromana.com/it/article/legislazione-sociale.

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Pergolesi, Ferruccio. “Legislazione Sociale.” Enciclopedia Cattolica, vol. VII, Ente per l’Enciclopedia Cattolica e per il Libro Cattolico, 1951, coll. 1074–1076. Azione Romana, https://azioneromana.com/it/article/legislazione-sociale.

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