LAVORO

LAVORO. - Il l. è, nell'ordine storico, il secondo fattore della produzione: è il primo per dignità ed importanza. Si può definire l'attività cosciente ed ordinata verso un risultato da ottenere. Il cristianesimo fa del l. non solo un mezzo necessario per provvedere alla vita fisica, ma un elemento potentissimo di perfezionamento dell'uomo. Il sostanziale influsso esercitato dal cristianesimo sul l. può essere efficacemente indicato nei periodi più salienti della storia.

SOMMARIO: I. Dignità del l. - II. Divisione del l. - III. Il diritto al l. - IV. Diritto del l.

I. DIGNITÀ DEL L

I. Il l. nell'antichità. - Non era mancata nel mondo classico greco-romano qualche voce di esaltazione del l. (cf., p. es., Esiodo, Le opere e i giorni, vv. 298-321; Virgilio, Georgiche e Bucoliche, passim). Ma nella concezione generale il l. manuale era considerato con disprezzo e le occupazioni materiali oggettivamente come qualcosa di apregevole e di infamante; soggettivamente, per chi le esercitava, erano segno di inferiorità, comprensibile solo in chi in tale stato fosse nato (gli schiavi) o in chi avesse perduto la propria indipendenza civica. E come nell'uomo il corpo deve, per ordine di natura, servire allo spirito, così nella società quelli che attendono alle occupazioni materiali devono assoggettarsi completamente al dominio di quelli che esplicano attività spirituali. Questi soli sono i domini, i cives, i liberi, i proprietari; gli altri gli schiavi, res et instrumenta. In questo senso avevano formulato il loro pensiero Platone (Repubblica, VI, 54; Leggi, V, VII, VIII), Aristotele (Politica, III, 3; IV, 13; V, 2; VII, 8) e Senofonte (Economico, IV). Cicerone, passando in rassegna i vari mestieri, aveva concluso con questa severa sentenza: « Opifices omnes in sordida arte versantur; nec enim quidquid ingenuum habere potest officina » (cf. De Officiis, I, 42).

2. Alle origini del cristianesimo

Nel cristianesimo il l. ebbe la sua migliore riabilitazione. Tutto il Vangelo si muove nel mondo del l.; ed il messaggio evangelico è messaggio di redenzione per il lavoratore. La dignità dell'uomo non deve essere fissata da ciò che possiede, ma dalla intrinseca dignità che gli viene dal fatto stesso che è uomo. Uguaglianza universale quindi, perché tutti figli dello stesso Padre, orientati verso lo stesso fine che è il possesso di lui. Quindi naturale ed istintiva a tutti gli uomini l'aspirazione ad una giustizia sociale; alla luce di questi principi sorgono nel campo economico problemi di liceità, di giustizia, di carità. Il l. è una legge che tutti obbliga, onde procurarsi il necessario per l'esistenza, e ad esso deve quindi essere corrisposto un giusto salario (Lc. 10, 7: «l'operaio è degno della sua mercede»; Mt. 10, 10); l'ozio va condannato (cf. la parabola dei talenti, ibid., 25, 30). Il l. però è non solo un fattore economico, ma insieme un mezzo di riscatto e di perdono, una fonte di elevazione (Io. 6, 27).

Nell'insegnamento degli Apostoli sono particolarmente significative alcune testimonianze di s. Paolo: «E quando eravamo presso di voi questo precetto vi davamo: chi non vuol lavorare, non mangi. Ma sentiamo dire che alcuni di voi si comportano disordinatamente, non facendo nulla. Ora a costoro noi prescriviamo ed esortiamo nel Signore nostro Gesù Cristo che mangino il loro pane, lavorando tranquillamente». (II Thess. 3, 7-13; cf. pure Act. 20, 33-35; Eph. 4, 28). Anche il diritto alla giusta mercede è oggetto della predicazione degli Apostoli. S. Giacomo nella sua lettera esclama che la mercede frodata agli operai grida vendetta a Dio (Iac. 5, 4; cf. pure I Cor. 9, 7-14). La legge del riposo, affermata accanto a quella del l., ha la sua espressione nella domenica, che, succeduta al sabato ebraico, diventa giorno di libertà e di fraternità religiosa.

Anche nella catechesi post-apostolica, presso i Padri, il cristianesimo continua la sua opera di redenzione sociale del l. Esso non è per sé pena dovuta al peccato originale, perché anche nel Paradiso Terrestre nello stato di giustizia originale l'uomo avrebbe lavorato (cf. Gen. 2, 15; il peccato originale aggiunse al l. la fatica (ibid. 3, 19: «Mangersi il pane con il sudore della tua fronte»), che, se associata alla Passione di Cristo, diventa elemento della redenzione (cf. s. Giov. Crisostomo, In Io. hom., 36, 2: PG 59, 206).

L'economista vaglia il l. dal punto di vista del rendimento materiale immediato, il cristiano invece dal punto di vista del rendimento finale: il l. è così ricondotto alla teologia. Solo il l. che implica immoralità è proibito al cristiano ed i primi Padri della Chiesa ne stilano un elenco: ma la maggior parte delle occupazioni rientrano nella legge morale. «Attendi all'agricoltura, se sei agricoltore, ma conosci Dio mentre lavori i campi. Naviga pure, se sei dedito alla navigazione, ma invocando il Pilota celeste». (Clemente Alessandrino, Protr., X: PG 8, 216). E così il l. diventa norma di ascesi nella pratica monastica sia in Oriente che in Occidente. (S. Agostino, In Ps. 91, 2 e 3: PL 27, 1173). Preghiera e l. diventano presso i Padri un motto che esprime l'ideale di vita cristiana. Non motivo di vergogna, quindi, costituisce la condizione di lavoratore, ma di vanto. Ed in questo senso risponde Origene al filosofo pagano Celso, che aveva schernito i cristiani perché Gesù era stato un operaio, figlio di una donna «paesana, povera ed operaia» (cf. Origene, Contra Celsum, I, 28-29: PG 11, 714-15). Angherie, soprusi ed ogni forma di sfruttamento del l. sono oggetto di condanna da parte dei Padri della Chiesa, che ricordano ai padroni i limiti dei loro poteri ed insieme donano ai servi la coscienza della propria libertà (cf. s. Cirillo di Gerusalemme, Catechesis, 15, 23: PG 33, 902). Ed è così che nelle famiglie cristiane l'emancipazione dei servi viene inculcata ed ampiamente esercitata per amore di Cristo. Senza sovvertire la vigente impalcatura giuridica, ricostruire la persona nell'individuo per ricostruire poi le strutture; non liberare esteriormente se non dopo aver forgiato anime capaci di vivere con responsabilità e dignità.

3. Nel medioevo

Lo stesso insegnamento opera il cristianesimo quando nel medioevo nell'economia ter-

riera agli schiavi succedono i «servi della gleba». Ad essi erano riconosciuti tre fondamentali diritti: alla propria vita, ad un legittimo matrimonio e a possedere il frutto del proprio l. Erano però indissolubilmente legati al fondo. La dignità della persona umana esigeva ulteriori riconoscimenti, ed il cristianesimo non mancò di provvedervi a cominciare da papa Gregorio Magno (590-604), che attraverso una vasta azione, più ancora che con gli scritti, delineò il concetto cristiano di proprietà terriera, e stimolò i proprietari a considerarsi come procuratori pauperum e dispensatori Dei (cf. H. Grisar, S. Gregorio Magno, Roma 1928, pp. 326-36). Era, in germe, il sistema cristiano della proprietà elaborato poi attraverso i grandi maestri della scolastica, soprattutto s. Tomaso d'Aquino (cf. Sum. Theol., 2a-2ab: q. 66, a. 2).

Nella sfera dell'economia industriale-commerciale si andarono configurando le corporazioni, tipica espressione dello spirito cristiano nella loro triplice fisionomia di corpo economico, politico e religioso. La storiografia economica contemporanea ha messo in evidenza di quali mirabili risultati siano state feconde le corporazioni medievali nelle creazioni dell'opera manuale e nelle istituzioni di fraterna solidarietà fra i lavoratori (v. CORPORAZIONE).

4. Nell'evo moderno

L'epoca moderna è contrassegnata nel campo economico dal distacco del capitale dal l. con il conseguente configurarsi di un assetto economico-sociale in cui il capitale è venuto prevalendo sul l. (v. CAPITALISMO). Da qui, per reazione, la teoria classista-materialista. Tra queste due opposte concezioni il cristianesimo levò la sua voce a salvaguardia dei diritti della persona umana del lavoratore attraverso il movimento dei pensatori cattolici, che, sorto nella prima metà del sec. XIX, diede origine alla scuola cristiano-sociale, e soprattutto attraverso il magistero pontificio in campo sociale, in particolare di Leone XIII (Rerum novarum), di Pio XI (Quadragesimo anno), di Pio XII (radiomessaggi e discorsi: cf. Le encicliche sociali dei Papi da Pio IX a Pio XII, a cura di I. Giordani, 4a ed., Roma 1948).

Secondo l'etica cristiana: a) Il l. ha due fondamentali proprietà: è personale e necessario. Da esse si svolge, come in conseguenti corollari, tutta la dottrina sul l. (cf. radiomessaggio di Pio XII per il 50o della Rerum novarum: AAS, 33 [1941], p. 195 sgg.); b) esso ha la preminenza sul capitale. Vanno respinte quindi l'equazione l.-merce, propria del liberismo economico, e la teoria del collettivismo materialista, che asserviscono il l. rispettivamente al capitalismo privato ed al capitalismo di Stato (cf. radiomessaggi del Natale 1942 e del 1o sett. 1944: ibid., 35 [1943], p. 9 sgg.; 36 [1944], p. 249 sgg.). c) Deve svolgersi nel pieno rispetto dei diritti della persona umana, favorendone, tramite un'adeguata legislazione, lo sviluppo fisico (con ambiente igienico, orari ragionevoli, riposo proporzionato, tutela delle donne e dei fanciulli, ecc.), intellettuale (non riducendo l'uomo a macchina, spersonalizzandolo con una tecnica disumana) e morale (non rendendo maggiormente difficile la virtù; cf. encicll. Rerum novarum e Quadragesimo anno: I. Giordani, op. cit.). d) Costituisce un obbligo (legge morale universale) ed un diritto, perché è mezzo indispensabile per procurare il necessario per la vita. È questo non per derivazione dallo Stato, ma in base al diritto naturale di ogni persona (cf. radiomessaggi per il 50o della Rerum novarum e del Natale 1942: AAS, 33 [1941], p. 195 sgg.; 35 [1943], p. 9 sgg.). e) Il l. esige un salario adeguato alla giustizia sociale, cioè tale che permetta di soddisfare le necessità economiche di vitto, vestito, alloggio ed onesto avago e ciò non solo per l'individuo, ma per la famiglia (salario familiare); che assicuri le fondamentali esigenze della previdenza e che dia possibilità di un graduale accesso alla proprietà privata (cf. Rerum novarum,

Quadragesimo anno, radiomessaggi per il 50° della Rerum novarum, 1° giugno 1941, e del Natale 1942, in cui il l. è indicato come uno dei cinque punti fondamentali richiesti per l'ordine interno degli Stati: I. Giordani, op. cit.; AAS, 33 [1941], p. 195 sgg.; 35 [1943], p. 9 sgg.). f) Il contratto salariale, qualora rispetti i principi suesposti, non è ingiusto; però nelle odierne condizioni sociali esso va temperato con il contratto di società, superando il dualismo tra capitale e l., ed instaurando una collaborazione. g) Ai lavoratori va riconosciuto il diritto di unirsi in libere associazioni per tutelare i propri interessi di fronte alle varie resistenze (cf. encicll. Rerum novarum, Quadragesimo anno, e discorso alle A. C. L. I. del 1° marzo 1945: I. Giordani, op. cit.; AAS, 37 [1945], p. 68). h) Lo Stato ha il diritto ed il dovere di svolgere un'azione positiva in campo economico, non per assorbire o sostituire l'iniziativa privata o delle libere associazioni, ma per supplire, indirizzare, coordinare, stimolare in vista del bene comune quel complesso di condizioni in forza delle quali i singoli individui possano realizzare lo sviluppo integrale della propria personalità. Anzi a questo scopo va instaurata una cooperazione economica internazionale (cf. encicll. Rerum novarum, Quadragesimo anno, e radiomessaggi per il 50° della Rerum novarum, del Natale 1939, 1941 e 1942: I. Giordani, op. cit.; AAS, 32 [1940], p. 5 sgg.; 33 [1941], p. 195; 34 [1942], p. 5 sgg.; 35 [1943], p. 5 sgg.). i) La via da seguire per attuare questi principi dell'etica del l. non è la rivoluzione, ma la pacifica e concorde evoluzione (cf. radiomessaggio del 13 giugno 1943).

BIBLI: Per l'aspetto storico dei rapporti tra l. e cristianesimo, cf.: S. Talamo, Il cristianesimo ed il l. manuale, Roma 1885; V. Brants, Esquisse des théories économiques professées par les écrivains des XIIIe et XIVe siècles, Lovanio 1895; A. Winterstein, Die sittliche Lehre vom Erdengut nach den Evangelien und apostolischen Schriften, Magonza 1898; M. Sabatier, L'Eglise et le travail manuel, Parigi 1898; J. Weber, Evangelium und Arbeit, Friburgo in Br. 1898; G. Toniolo, Trattato di economia sociale, Introduzione, Firenze 1906, pp. 98-163; I. Seipel, Die wirtschaftsethischen Lehren der Kirchenväter, Vienna 1907; P. Louis, Le travail dans le monde romain, Parigi 1912; V. Boissonade, Le travail dans l'Europe chrétienne au moyen âge, ivi 1921; J. C. Husslein, Biblia and labor, Nuova York 1924; F. Marconcini, L'economia del l., Milano 1926, pp. 57-85; A. Tilgher, Homo faber, Roma 1929; M. Rocha, Travail et salaire à travers la scolastique, Parigi 1933; A. Fanfani, Storia delle dottrine economiche. Il volontarismo, 3ª ed., Milano 1942, pp. 79-146; id., Storia del l. in Italia. Dalla fine del sec. XV agli inizi del XVIII, ivi 1943; id., Cattolicesimo e protestantesimo nella formazione del capitalismo, ivi 1944; F. Marconcini, Rientrare nella società, Varese 1944; L. Dal Pane, Storia del l. in Italia. Dagli inizi del sec. XVIII al 1915, Milano 1944; I. Giordani, Il messaggio sociale di Gesù. I. Gli Evangelii, 5ª ed., ivi 1946, pp. 221-38; II. Gli Apostoli, 2ª ed., ivi 1946, pp. 109-17; III. I primi Padri della Chiesa, 2ª ed., ivi 1947, pp. 199-207; IV. I grandi Padri della Chiesa, ivi 1947, pp. 184-204; A. Lanza, La vita rurale nel Vangelo, in I problemi della vita rurale (Atti della XXI Settimana sociale dei cattolici d'Italia, Napoli 21-29 sett. 1947), Roma 1948, pp. XIX-XXXIX. Per l'aspetto dottrinale dei rapporti tra l. e cristianesimo: P. Pavan, L'ordine sociale, 2ª ed., Roma 1944, pp. 101-10; id., La vita sociale nei documenti pontifici, 2ª ed., Milano 1946, pp. 10-23; Unione intern. di studi sociali, Codice sociale, Roma 1944, pp. 82-112; G. Gonella, Principi di un ordine sociale, ivi 1944, pp. 253-59; Per la comunità cristiana (a cura di un gruppo di studiosi amici di Camaldoli), ivi 1945, pp. 59-85; F. Cimetier, Brève synthèse de théologie morale sociale, Parigi 1945, pp. 78-126; A. Fanfani, Summula sociale, Roma 1945, pp. 115-54; II. I. (Atti della XX Settimana sociale dei cattolici d'Italia, Venezia 14-24 ott. 1946), Roma 1947; J. Haessele, L'etica cristiana del l., trad. II. di A. Miggiano, ivi 1949; G. Thils, Théologie des réalités terrestres, I. Parigi 1949, pp. 185-94; G. B. Guzzetti, Problemi religiosi del l., in La scuola cattolica, 77 (1949), pp. 3-16; L. Leypaert, Nature et noblesse du travail, in Res. diocés. de Tournai, 4 (1949), pp. 193-213. Pio Menoni

II. DIVISIONE DEL L

I. Varie distinzioni. — L'idea corrente di l. è quella fiorita nel clima del

positivismo meccanicista: un dispendio di energia condizionato da un rendimento. Idea imperfetta e incompleta, che però si attaglia con una certa evidenza al l. manuale piuttosto che a quello intellettuale; sopra di essa sono fondate le teorie di tipo marxista riguardanti il l. e i lavoratori.

La distinzione volgare tra l. manuale e intellettuale è semplicistica e ingannovelo. Tali qualifiche convengono soltanto alle punte estreme di una serie continua di forme complesse, che già sono, e sempre più diverranno, combinazioni ingegnose di l. fisico e di l. intellettuale nelle più svariate dosi. Un l. manuale che non richieda alcun contributo della mente non è meno eccezionale di un l. intellettuale che possa prepararsi, compiersi e risolversi in pura e comoda meditazione.

È invece legittima la distinzione tra l. servile e l. libero: mancante il primo delle doti di libertà, di iniziativa, onginalità e nobile passione, che in vario grado si manifestano nell'altro, rendendolo espressione tipica della personalità del lavoratore. Sotto questo punto di vista, anche un l. intellettuale può essere servile.

Altra distinzione lecita e sostanziale è quella tra l. utile, o produttivo, e l. inutile o improduttivo: perché soltanto l'utilità, pure intesa nel senso più largo e completo, conferisce valore al l., e ne legittima il pregio e il compenso. Il criterio discriminante non può essere che questo: è utile, cioè produttivo, quel l. dopo il quale, e in conseguenza del quale, la vita resta arricchita di benessere, di cose necessarie che soddisfano a reali bisogni, oppure di servizi, idee, conoscenze, nuove possibilità di l. utile, nuove capacità, o almeno minori sofferenze.

Scassamente produttivo può essere qualunque l., se compiuto con scarso spirito e scarsa diligenza: più facilmente, per ovvie ragioni intrinseche, può diventarlo il l. burocratico in genere, quello intermediario e parassitario, l'altro dedito ai servizi della pubblicità e degli spettacoli, del giornalismo, della stampa, del sindacalismo e della politica. Anche molto l., che pur riveste aspetti tipicamente industriali, può essere in realtà improduttivo e perfino dannoso, alimentando consumi voluttuari, necessità burocratiche e la guerra.

Ma il fenomeno che sembra oggi costituire la base e la condizione necessaria di ogni civile progresso riguarda una divisione e specializzazione dei propositi e dell'azione di l. Già la natura provvede a una prima grande specializzazione di compiti, attraverso le situazioni di fatto precostituite e la varietà delle intelligenze, dei temperamenti e delle attitudini; nascono così gli imprenditori, i commercianti, i tecnici, i militari, i politici, i funzionari, gli operai specializzati, ecc. Ma ogni attività, già così orientata, si esercita poi e si concreta sopra un settore limitato di produzione.

Il fenomeno dello scambio, nel quale vengono permutate utilità equivalenti o ritenute tali, spinge naturalmente ciascuno dei contraenti a offrire tipi di prodotti o servizi i quali, pur rivestendo pregio per l'altro contraente, costano all'offerente minore fatica. Tale minore fatica può derivare dalla disponibilità di materie prime a buon mercato, dalla conoscenza di processi produttivi di maggior rendimento, o infine da particolare capacità, abilità e destrezza nel produrre. Ciascuno si dedica quindi particolarmente, se non proprio unicamente, a una data specie di merce o di servizio, o a una determinata parte di prodotto o fase di servizio. La divisione del l. è causa di un crescente rendimento del l. stesso, in quanto l'efficacia dello sforzo e la perfezione dell'organizzazione si raggiungono più celermente e più profondamente, se ricercate in un settore limitato del l. produttivo, affinando le abilità necessarie a compierlo.

Il progresso, che accelera il ritmo degli scambi, ne allarga il campo e ne accresce le difficoltà, spinge verso una crescente divisione e specializzazione del l. produttivo, diventata legge essenziale di progresso tecnico, economico e sociale, cui sono legati sia l'aumento quantitativo della produzione, sia il miglioramento di qualità, sia la diminuzione dei prezzi. La medaglia ha però il suo rovescio, giacché la specializzazione del l. porta a visioni ristrette

delle realtà, quindi a incomprensioni, a rivalità e a egoismi, esasperati dalla produzione in serie che pone i problemi del vendere e della concorrenza. Donde, in larga misura, le profonde inquietudini della vita moderna, come da forze centrifughe destinate a disgregare ogni fruttuosa facoltà di sintesi e ogni umana solidarietà. Tali forze debbono essere neutralizzate da forze antagoniste centripete, che riconducono a unità le parziali visioni e gli sforzi dei singoli: la carità intelligente in primo piano, poi una formazione morale omogenea degli individui e una profonda razionalità organizzativa degli scambi basata sulla concentrazione dei servizi (v. SCAMBIO).

2. L. merce. — Critiche acerbe raccoglie oggi il concetto, attribuito all'economia liberale, secondo il quale il 1. sarebbe equiparato a una merce, in spregio al suo valore umano e spirituale. È giusto, come si è detto, il risentimento; non altrettanto propria è però la sede nella quale si pretende di farlo valere. Dintantoché il 1. venga offerto e richiesto contrattandone il prezzo, e l'economia sia la scienza del contratto, il 1. verrà apprezzato, in sede economica, unicamente per la sua economica utilità, nella misura riconosciuta dal mercato. Forme integrative del salario fisso sono già largamente adottate (v. SALARIO), ma sempre nel quadro e nella misura della produttività.

Un apprezzamento totale del 1., che tenga conto anche e principalmente del suo valore umano e spirituale, e compensi adeguatamente quanto in esso vi è di forza creativa e di apporto alla felicità universale, di esempio civile e di tormento d'anima, esce dalle terrene possibilità: se un compenso supplementare e complementare può e deve essere conseguito, ciò sarà per altre autorità e in sede diversa da quella strettamente economica. È dunque per diverse vie e con mezzi diversi da quelli economici che possono venire corretti i prezzi del 1. rispetto al giudizio espresso dal mercato: a meno che non si accettino gli oneri e i rischi dell'impresa. Più che un problema di giustizia distributiva, è forse questione di morale e di virtù.

III. IL DIRITTO AL 1

5. Esistenza del diritto

Essendo il 1. una legge naturale, un dovere morale e una necessità economica, ragione e giustizia vogliono che ad ogni individuo valido venga riconosciuto il fondamentale diritto di poter lavorare utilmente, percependo il giusto e massimo prezzo del suo 1., senza che dalla organizzazione sociale gli vengano opposte impossibilità di qualsiasi genere, ovvero difficoltà e resistenze che praticamente le equivalgono. In ciò consiste il diritto al 1.: diritto elementare, dinanzi al quale la società dà prova della maggiore impreparazione e della più grave incertezza.

Non manca 1. utile, richiesto, e anche urgente: anzi, è in qualità strabocchevole nel mondo, tante sono le necessità antiche e nuove dell'umanità, e tante ne sorgono continuamente con il progredire della civiltà. Non mancano lavoratori disponibili ed in quantità impressionante; non difettano i capitali occorrenti per farli lavorare, sol che si guardi alle ingentissime masse di risparmio in cerca di investimenti, o sperperate in lavori inutili o per la guerra. Tuttavia, non si conosce ancora il mezzo efficace per coordinare questi elementi produttivi, allo scopo di garantire una occupazione degna e fruttuosa a tutti gli individui, e una produzione sufficiente per assicurare quel minimo di tranquillità che è la base della pace sociale (v. SICUREZZA SOCIALE).

6. Affermazione storica del diritto

Il diritto al 1. si trova per la prima volta affermato nel Locke, per il quale il bisogno di lavorare implica nell'uomo, necessariamente, il diritto di poter lavorare. In Adamo Smith lo si ritrova fra quelli costituenti la «libertà naturale». Lo riaffermano poi Montesquieu e Rousseau, viene dichiarato in edito del 1776 da Turgot, ministro di Luigi XVI e uno dei maggiori tra i fisiocrati; e poi, ripetutamente, durante la Rivoluzione Francese, in decreti della Costi-

tuente, della Camera legislativa e della Convenzione. Ma rimase per tutti un'affermazione dottrinaria.

Il filosofo tedesco Fichte nel suo Naturrecht prima, e poi nel Geschlossene Handelsstaat, ne derivò un obbligo per lo Stato (1800); e dopo di lui Winkelblech, Lassalle e Menger. In Francia se ne fecero paladini i sansimonisti, in Inghilterra lo propugnarono i cartisti ostili all'introduzione delle macchine. Infine Carlo Marx e Luigi Blanc: gli ateliers sociaux di quest'ultimo, realizzati a Parigi durante la rivoluzione del 1848, non ebbero fortuna.

Dopo di ciò il diritto al 1. cadde in dimenticanza, per la difficoltà di applicarlo in forme concrete; riapparve nelle encicliche e nei messaggi pontifici degli ultimi decenni, e venne incluso nei programmi politici dei partiti e nelle costituzioni democratiche e socialiste. Il Codice sociale di Malines vi accenna vagamente.

7. Concretamento del diritto

Evidentemente non si esce ancora dal campo dottrinario, mancando la visione pratica anche soltanto del principio di realizzazione concreta: forse perché lo si è sempre cercato dove non poteva trovarsi, vale a dire nell'azione collettiva e nella politica economica degli Stati.

Difficoltà sociali e politiche certamente esistono, ma unicamente perché esistono difficoltà economiche: una sola, forse, che è alla radice di tutte le altre, già conosciuta da tutte le scuole, che ne fecero denuncia sia nelle chiare proposizioni dei classici come G. B. Say, sia in quelle più involute dei romantici come Müller e List, sia nelle invettive di Proudhon e nelle rampogne dell'antessignano del socialismo, Sismondo de' Sismondi. Gli uni ne hanno resa colpevole la natura delle cose, gli altri la politica invadente, altri ancora il regime disorganico della società civile, oppure il furto continuato da parte di una classe privilegiata a danno delle altre classi. Si tratta però sempre di divagazioni dinanzi alla comune e persistente impotenza di risolvere, sul campo pratico degli scambi, l'anomalia per la quale l'umanità non riesce a comperare tutto quanto riesce invece, e più ancora riuscirebbe, a produrre.

Si tratta, evidentemente, di perfezionare l'organizzazione di scambio nella stessa misura con cui il progresso scientifico e tecnico riesce a perfezionare l'organizzazione produttiva. Si tratta di risolvere l'ingorgo per cui i prodotti stagnano nei mercati perché non trovano facilmente compratori a prezzi remunerativi. Si tratta, in altre parole, di far salire la «domanda» di prodotti e servizi alla stessa altezza dell'«offerta».

Sotto altro punto di vista, si tratta di elevare la potenza di acquisto delle masse di lavoratori, rimasta troppo al disotto della loro stessa capacità produttiva. La demagogia, semplicistica e grossolana, addita come ovvio rimedio l'aumento dei salari: ma a nulla vale il rimedio se contemporaneamente non si riducono le due cause del deprezzamento del 1.: la colossale massa di 1. inutile, lautamente remunerato a spese del 1. utile, e la difettosa mobilità e trasformabilità del capitale, che non è pronto ad accorrere con la necessaria sollecitudine, nella necessaria misura e a costo conveniente, là dove lo sforzo produttivo lo richiederebbe.

Le due cause ne costituiscono, in fondo, una sola: perché la elefantiasi burocratica e parassitaria (commerciale, statale, sindacale e guerresca) nasce, vegeta e prospera sulle difficoltà economiche, particolarmente sulla penuria di capitali e sui mille intralci alla produzione e allo scambio. L'esperienza insegna che quanto più scarsi sono i prodotti, tanto più gente deve mettersi in moto per distribuirli; quanto maggiormente povera è una popolazione, tanto più complicata è la burocrazia che la governa; quanto più disordine c'è nel mercato, tanto più fioriscono mestieri strani e sfacciati che vivono del disordine. Le questioni effimere, dinastiche, di orgoglio nazionale, di razza, di regimi sociali e di opinioni politiche, prendono vita e virulenza unicamente dalla preesistenza di problemi di scambi impediti, di concorrenze invincibili o temute, di egemonie finanziarie.

Dato che gli elementi essenziali per una integrale realizzazione del diritto al 1. esistono, la questione appare unicamente organizzativa: non già nel senso di accen-

trare funzioni direttive, ma in quello di promuovere e sviluppare il naturale automatismo che deriva dalla spontanea docilità alle leggi economiche, quando queste siano ben conosciute e ne sia reso evidente l'aspetto utilitario attraverso la perfezione degli strumenti contrattuali, la facile accessibilità ai mercati e la costanza del potere d'acquisto della moneta. Questo è il criterio veramente scientifico che, invano tentato dalle scuole liberali, tentano oggi la scuola sociale cristiana e le scuole democratiche, incerte però dinanzi alle allettanti prospettive delle economie programmate e dirette: mentre le scuole socialiste e comuniste pongono lo Stato come sommo regolatore e despota delle economiche attività, in spregio della libertà umana, della ragione e della vera scienza.

Purtroppo, dinanzi a questo massimo, se non unico, problema della vita associata, le intelligenze preferiscono prendere ispirazione dall'arte politica, e sperare piuttosto nelle capacità delle burocrazie e nelle trasformazioni, peraltro ragionevoli, delle strutture sociali, che nel perfezionamento dei mezzi tecnici, per determinare e fecondare l'incontro delle iniziative, del l. e del capitale: tali mezzi sono anzitutto la libertà e l'educazione, poi l'istruzione professionale, i nuovi processi produttivi, l'assicurazione e la circolazione del risparmio, una più perfetta organizzazione degli scambi e dei mercati (v. RISPARMIO; SCAMBIO).

Piccoli passi in questa direzione, tentennanti e a carattere più episodico che sistematico, vanno veduti nel Piano Marshall, nel IV punto di Truman sulle aree depresse, e nelle teorie che vanno sotto il nome generico di keynesismo (v. KEYNES): ma si è tuttora in pieno empirismo, mancando la visione organica e scientifica di ciò che possa essere un ordinamento razionale dell'economia, nel quale soltanto, il diritto al l. troverà il suo pieno e pratico riconoscimento. Mario Baronci

IV. DIRITTO DEL L

Inteso in senso economico (presupposto di quello giuridico), il l. può considerarsi come l'esercizio delle facoltà umane rivolte direttamente alla produzione della ricchezza, ossia all'effettuazione di un'attività materialmente permutabile.

C'è quindi nel l. un concorso simultaneo delle forze o facoltà fisico-organiche e psichiche (intellettive: ragione; morali: volontà), nella loro essenza comuni a tutti gli uomini, sebbene in concreto in gradi e modi assai vari. Infatti uno sforzo fisico è sempre necessario per assoggettare il mondo esterno e le forze materiali; ma questo sforzo non raggiunge lo scopo prefisso se non è governato da una mente direttrice, né alcuno sopporta il sacrificio di un l. oneroso, se non intervenga un atto di volontà, che vinca le naturali ripugnanze. È quindi il l. uno sforzo fisico-organico, ordinato e diretto dall'intelletto ad uno scopo concreto e tradotto in atto per impero della volontà. Pertanto l'attività umana ed i suoi risultati hanno un'impronta spirituale, come esplicazioni non deterministiche, ma di energie razionali e libere.

È da premettere che vi sono delle attività giuridicamente irrilevanti e altre che, sebbene rilevanti, sfuggono dalla materia di studio propria di tale disciplina nell'attuale sistema generale del diritto. Irrilevante è, ad es., l'attività che non trascende gli interessi ed i bisogni del soggetto agente; rilevante è invece l'attività che include la costituzione di un rapporto tra più soggetti, quando cioè il l. è esplicato a favore di un soggetto, distinto da quello agente. Ma anche in tale ipotesi la posizione del l. può assumere aspetti molto vari. Come è stato esattamente osservato, se il diritto del l. dovesse essere inteso letteralmente, come quel diritto cioè che regola tutti i rapporti nei quali entra in qualche modo l'elemento del l. umano, esso svanirebbe nell'indeterminato. Per giungere ad una precisazione tecnica occorre delimitare l'oggetto così da aversene una concretezza giuridica. Variano però alcuni criteri marginali.

Oggetto o materia propria è il rapporto di l. quale rapporto di scambio economico, in cui un soggetto (lavoratore) si obbliga, in virtù (almeno nor-

malmente) di contratto, a mettere le proprie energie lavorative a disposizione di un altro soggetto, imprenditore o datore (di occasione) di l., il quale a sua volta retribuisce il primo in misura considerata economicamente equivalente. Il moderno diritto del l. non si limita però a regolare il contratto di l., ma disciplina anche istituti e rapporti diretti a preparare la stipulazione del contratto stesso o ad integrarlo nel periodo posteriore alla risoluzione. Tutta questa materia rientra nella sfera del predetto diritto, in quanto ha sempre per oggetto un rapporto di l. (subordinato), o già in atto o in potenza (per quanto concerne, p. es., l'organizzazione del collocamento), o risoluto come svolgimento delle principali prestazioni reciproche (prestazione del l. e controprestazione remunerativa) tra imprenditore e lavoratore, ma produttivo ancora di effetti per ulteriori prestazioni, in dipendenza sempre dello stesso rapporto (p. es., benefici delle assicurazioni sociali, già costituite in corso ed in virtù del rapporto predetto).

Il diritto del l., a somiglianza ed ancor più di altri rami del diritto contemporaneo (in cui maggiore appare l'accentuazione dei fini sociali), è costituito da una commissione di elementi di diritto privato e di diritto pubblico. Il rapporto di l. è fondamentalmente, per i soggetti privati che lo costituiscono, per il soddisfacimento dei loro interessi sul terreno dell'uguaglianza giuridica e della libertà contrattuale, rapporto di diritto privato, ma esso ha pure una disciplina obbligatoria inderogabile di interesse pubblico (per quello che è il minimo di trattamento del lavoratore), limitatrice, cioè, della libertà individuale per fini d'interesse generale, attraverso la cosiddetta «legislazione sociale». Il diritto del l., considerato come disciplinate di prestazioni di carattere economico, è diritto di natura patrimoniale, ma indubbiamente è tutto permeato di elementi di natura personale per l'inscindibilità della prestazione lavorativa dalla stessa persona agente, anche è lo stesso soggetto, nell'esplicazione delle sue energie, che in qualche modo viene a formare oggetto del rapporto di l. e della disponibilità giuridica da parte dell'imprenditore. Ed è proprio il soggetto in quanto tale, più che il l. nella sua oggettività, che una parte della legislazione in materia ha direttamente di mira nelle sue norme, come per la tutela fisica e morale dei lavoratori e in specie dei minori e delle donne. La personalità della prestazione fa poi assumere al rapporto uno spiccato carattere di fiduciarietà. Per l'indicato aspetto di una commissione tanto intensa di elementi patrimoniali ed elementi personali, il diritto del l. ha un suo particolare profilo in confronto ad altri rami del diritto in cui, se non pur sempre esclusivi, nettamente prevalgono i primi (come nei diritti reali e di obbligazione) od i secondi (come nei diritti di famiglia).

La varia denominazione, italiana e straniera, può ridursi a tre tipi, rispondenti ad un dipresso a tre diversi stadi della disciplina. Questa, in un primo momento, fu chiamata «diritto industriale», in quanto si aveva una speciale legislazione per l'industria, anche in riferimento ai propri rapporti di l. Quando la tutela sociale dei lavoratori si estese ad altre branche della produzione (ma limitata quasi soltanto ai prestatori di opere manuali) si parlò di «diritto operaio». Allorché infine fu disciplinato integralmente il rapporto di l. in tutti i suoi elementi ed in riferimento a tutte le categorie, comprese le impiegatizie, si adottò la terminologia di «diritto del l.», che ha finito per prevalere, intendendosi per esso quella branca del diritto (interno) che regola i rapporti derivanti dalla prestazione contrattuale di l. (umano) nelle imprese (private).

A somiglianza di altre costituzioni contemporanee, anche quella italiana ha proclamato principi in materia di l. in parte di valore più politico che giuridico, sia per i rapporti collettivi (di diritto sindacale) sia per quelli individuali. Alcuni, relativi a questi ultimi (che soltanto qui interessano), confermano principi già vigenti (ma elevandoli sul piano costituzionale,

e quindi sul piano massimo della gerarchia delle fonti in un sistema a costituzione rigida); altri sono di nuova enunciazione, demandando a leggi successive la precisazione e lo sviluppo.

In particolare il lavoratore ha diritto: 1) ad una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del suo l., in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa; 2) alla fissazione di un massimo di ore lavorative giornaliere; 3) al riposo settimanale; 4) a ferie retribuite (art. 36; V. CONTRATTO DI LAVORO; SALARIO).

Alla particolare disciplina materiale dei rapporti di lavoro si accompagna opportunamente una particolare disciplina processuale, diretta a rendere il giudizio più rapido, semplice ed economico in confronto ai giudizi ordinari, ed anche a costituire un collegio giudicante adeguato a conoscere e comporre in modo adatto le liti del l. Un apporto notevole allo sviluppo di tale nuovo ramo del diritto hanno dato, in passato, i probiviri per le industrie (istituiti nel 1893) e le commissioni per l'impiego privato (istituite nel 1916). A tacere di altri istituti, durante il periodo fascista notevole importanza ebbe la « magistratura del l. » (sezione della corte d'appello a composizione mista di magistrati e di cittadini esperti) per la risoluzione delle controversie collettive, sia giuridiche (sulla interpretazione dei contratti collettivi con efficacia erga omme), sia economiche (sulla emanazione di nuove norme o la revisione di quelle contrattuali esistenti), in correlazione con il divieto di autotutela da parte dei produttori, e cioè con il perseguimento in sede penale degli scioperi e delle serrate. La nuova carta costituzionale configura invece lo sciopero come un « diritto » (esercitabile sia pure nell'ambito delle leggi che lo regolano, art. 40); nemmeno la serrata (sebbene non abbia un'eguale proclamazione) secondo l'opinione preferibile, ma contrastata, sembra possa ulteriormente considerarsi reato, ma piuttosto rientrare nel festo giuridico. La composizione delle controversie collettive non è più prevista, né potrebbero all'uopo istituirsi magistrature speciali, né imporsi arbitrari obbligatori, per quelle categorie almeno cui è riconosciuto il preeletto diritto di sciopero. Opportunissimi però potrebbero essere appositi uffici di conciliazione e di mediazione, esistenti in molti paesi, evitando i continui ricorsi all'opera del Ministero del l. Materia questa che forse sarà regolata in futuro; per ora rimane in vigore quanto dispone sulle controversie individuali il Codice di procedura civile del 1942, con alcune modifiche di non grande entità. Il procedimento speciale non costituisce un sistema distinto da quello ordinario, perché la maggior parte delle regole che ne formavano il contenuto precedente sono state estese al processo comune; tuttavia permangono alcune particolari disposizioni (tra l'altro in ordine alla maggior ampiezza dei poteri istruttori del giudice, al patrocinio, alle impugnazioni, ecc.), le quali si applicano avanti le speciali sezioni (sempre composte da soli magistrati) delle preture e dei tribunali (in primo grado, a seconda del valore della lite) e delle corti d'appello (in secondo grado) per le controversie relative a: 1) rapporti di l. o d'impiego che sono o possono essere disciplinati da contratti collettivi; 2) rapporti di mezzadria, colonia parziaria e affitto a coltivatore diretto; 3) rapporti di l. e d'impiego dei dipendenti da enti pubblici, inquadrati da associazioni sindacali (secondo l'insegnamento della Cassazione, in dissenso dal Consiglio di Stato); 4) rapporti di lavoro dei dipendenti da enti pubblici, che dalla legge non siano devoluti ad altro giudice. In materia di assicurazioni sociali competente in primo grado è il tribunale (e le capitanerie di porto per le controversie in materia di l. marittimo).

Altro aspetto ancora del diritto del l. è quello internazionale, di grande rilevanza per paesi a larga emigrazione come l'Italia. Norme al riguardo si trovano talora in trattati di commercio e di navigazione, sulla protezione legale e giudiziaria, nelle convenzioni di emigrazione in genere ed in particolare in appositi trattati di l. (o per istituti speciali, ad es., assicurazioni infortuni, ecc.) tra Stati determinati o in convenzioni plurilaterali di solito aperte

ad adesioni successive. A queste ultime ha dato grandissimo incremento l'« Organizzazione internazionale del l. » (v. LEGISLAZIONE SOCIALE; PROTEZIONE DEI LAVORATORI).

BIBL.: F. Marconcini, L'economia del l., Milano 1926; G. Balella, Lezioni di legislazione del l., Roma 1927; P. Greco, Il contratto di l., Torino 1939; C. Borsi-F. Pergolesi, Trattato di diritto del l., 4 voll., e appendice, Padova 1938-41; F. M. De Robertis, I rapporti di l. nel diritto romano, Milano 1946; Commissione per lo studio dei problemi del l. (Ministero per la Costituente), Atti, II, L'ordinamento del l. nella legislazione comparata, Roma 1946; G. Mazzoni-G. Grechi, Corso di diritto del l., Bologna 1948; F. Pergolesi, Il contratto di dirigenza di azienda, Roma 1948; id., Diritto del l., 5ª ed., Bologna 1949; id., Alcune osservazioni sulla fase attuale del processo di l., in Rivista del diritto del l., 2 (1950), p. 1 ssg.; F. Santoro-Passarelli, Nozioni di diritto del l., 4ª ed., Napoli 1948; C. Simi, L'estinzione dei rapporti di l., Milano 1948; L. Riva Sanseverino, Diritto del l., 4ª ed., Padova 1949; L. Barassi, Il diritto del l., 3 voll., Milano 1950; C. Lega, La capacità lavorativa e la sua tutela giuridica, 2ª ed., ivi 1950; L. De Litala, Il contratto di l., 4ª ed., Torino 1950. Tra le raccolte legislative: Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, Codice corporativo e del l., 3 voll., Milano 1941 (ancora di utile consultazione per convenzioni internazionali e contratti collettivi); E. Levi-F. Lucchetti, Codice delle leggi sul l., Milano 1950; G. Mazzoni-E. Guerrieri, Codice delle leggi sul l., 3 voll., Bologna 1950 ssg.; F. Pierro-M. Bocci, Legislazione del l., coordinata e annotata (dal 25 luglio 1943 a tutto il 1947, 2 voll., Milano 1947; dal 1948, Roma). Tra i periodici di vario orientamento, tuttora esistenti: Il diritto del l., 1927 ssg.; Mantimario di giurisprudenza del l., (promossa dalla Confindustria), 1928 ssg.; Rivista giuridica del l., (promossa dalla Confed. gen. II. del l.), 1949 ssg.; Rivista del diritto del l., 1949 ssg. (la più importante, anche in confronto a riviste straniere).

Ferruccio Pergolesi

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“LAVORO.” Enciclopedia Cattolica, vol. VII (1951), p. 592. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/lavoro.