PROTEZIONE DEI LAVORATORI. — La protezione o tutela del lavoro è principio comune agli Stati contemporanei, proclamato spesso nelle carte costituzionali o in carte apposite, e precisato in molteplici leggi, relativamente ad organi o enti di elaborazione, applicazione, assistenza, controllo, nonché alla costituzione, svolgimento e risoluzione dei rapporti di lavoro.
L'Italia, con formula diversa da quella di testi di altri Paesi, si proclama Repubblica democratica «fondata sul lavoro» (art. 1), lavoro che «tutela in tutte le sue forme ed applicazioni» (art. 35 sgg.). Analogamente a numerose altre costituzioni, proclama inoltre da un canto che ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società, e d'altro canto riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro (art. 4). Un pieno riconoscimento giuridico, come diritto soggettivo, implicherebbe il riconoscimento anche del soggetto passivo del rapporto (ossia del datore di lavoro), ciò che può verificarsi in un regime collettivistico, in cui l'attività economica sia accentrata nello Stato; ma non altrettanto negli ordinamenti in cui l'iniziativa privata sia libera (art. 41), perché in essi l'imprenditore è appunto libero nella costituzione, organizzazione e direzione dell'impresa. Tuttavia può aversi un diritto soggettivo (con risarcimento dei danni nel caso di inadempienza), se e quando siano imposti dei limiti nel senso, p. es., di imporre un minimo di occupati ed allo stesso tempo la graduatoria nell'occupazione; ovvero di imporre una percentuale di occupati tra gli appartenenti a determinato categorie (anche qui con graduatoria), od infine di bloccare (cioè di vietare) i licenziamenti.
Ma il diritto al lavoro costituisce soprattutto un principio direttivo di politica economico-sociale, perché il pieno impiego costituisce la prima e maggiore tutela dei lavoratori ed un fattore essenziale di benessere e di ordine. Aggiunge pertanto la carta italiana che la Repubblica promuove le condizioni che rendano effettivo l'accennato diritto (art. 4). Quando non sia possibile il pieno impiego, dovrà provvedersi adeguatamente con assicurazione contro la disoccupazione involontaria (cf. art. 38).
Tra gli organi speciali è da menzionare anzitutto, per l'Italia (in parziale analogia, anche qui, con altri paesi), il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, previsto dalla stessa Costituzione, ma non ancora istituito (dopo che ha cessato di funzionare nel 1925 il Consiglio superiore del lavoro, sotto con annesso ufficio nel 1902). Esso dovrà essere composto, nei modi da precisare con legge in corso di approvazione, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. È organo di consulenza delle Camere e del Governo; ha l'iniziativa legislativa (come era pure previsto per il Consiglio economico della Germania secondo la carta di Weimar del 1919) e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge (art. 99), la quale potrebbe estendere le funzioni del Consiglio anche in altri campi, come quello della composizione delle controversie collettive.
La Costituzione francese del 1946 prevede che il Consiglio economico sia consultato obbligatoriamente sullo stabilimento di un piano economico nazionale, avente per oggetto il pieno impiego degli uomini e l'utilizzazione razionale delle risorse materiali (cf. art. 25).
In molti Stati per dirigere la politica e l'amministrazione pubblica del lavoro è istituito un Ministero apposito. In Italia esso presiede ai servizi relativi agli studi, ricerche, statistiche, ecc. in materia di lavoro, previdenza, assistenza sociale, alla mediazione dei conflitti sindacali per la stipulazione o revisione di contratti collettivi, alla preparazione di progetti di legge ed all'applicazione delle norme esistenti; sovraintende alle migrazioni interne, all'attività delle società cooperative, alla istruzione professionale, ai servizi del collocamento, ecc. Oltre commissioni centrali (come per l'avviamento al lavoro e l'assistenza ai disoccupati e per gli elenchi dei lavoratori ed i contributi unificati in agricoltura), ha quali organi locali gli uffici del lavoro e della massima occupazione, provinciali e regionali, i quali, tra l'altro, svolgono attività per la conciliazione delle controversie individuali e collettive locali (il direttore dell'ufficio presiede l'apposita commissione provinciale per il collocamento); e gli ispettori del lavoro, costituiti, con varie vicende, sin dal 1906 (circoli regionali, uffici interprovinciali o provinciali, oltre un ufficio centrale ed un ispettorato medico), organi soprattutto di controllo, dell'osservanza da parte delle imprese delle norme tutelatrici del lavoro, con ampi poteri in specie di polizia di sicurezza. «Centri di emigrazione» possono essere costituiti dal Ministero, in numero non superiore a cinque, per l'assistenza dei lavoratori emigrati o rimpatriati e loro famiglie. Anche qualche altro Ministero svolge funzioni di tutela dei lavoratori, nel delimitato campo della sua competenza specifica, come, ad es., Ministeri dell'industria e commercio, dei trasporti, della marina mercantile, i quali agiscono anche attraverso, rispetto, il sistema, il corpo delle miniere (per la sicurezza nelle industrie minerarie), i circoli d'ispezione della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (per la prevenzione infortuni), gli uffici del lavoro portuali (presso cui sono istituiti consigli). La tutela dei lavoratori emigrati è compito specifico del Ministero degli affari esteri. Tra gli enti territoriali, le regioni (ed in specie quelle a statuto speciale) hanno potestà normativa, sia pur assai limitata, nella predetta materia. Preminente importanza hanno gli istituti di previdenza sociale e le associazioni sindacali, lavoro (v.). Da menzionare pure tra le istituzioni più notevoli: l'E.N.A.L. (Ente nazionale per l'assistenza ai lavoratori; trasformazione dell'Opera nazionale del dopolavoro, risalente al 1925), diretto a promuovere attività ricreative artistiche, culturali, ecc., nelle ore libere dall'occupazione, ed a coordinare iniziative di organismi similari; l'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani; l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (anche indipendentemente dalle categorie lavoratrici); l'Opera nazionale per i pensionati d'Italia (per tutte le categorie della previdenza sociale); l'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni; l'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria; l'Ente nazionale di addestramento al lavoro commerciale; i vari istituti di patronato ed assistenza sociale (risultano approvati i patronati della Confederazione italiana lavoratori, delle A.C.L.I., dell'O.N.A.R.M.O., l'Istituto nazionale confederale di assistenza, promosso dalla C.G.I.L. e l'Istituto nazionale di assistenza sociale).
Un primo limite, primo in ordine di tempo ed anche, tuttora, di importanza, relativamente alla formazione del rapporto di lavoro, è quello che riguarda i minori e le donne, «mezz'ore», spietatamente sfruttate in regime di liberalismo incontrollato. La legislazione vigente italiana (1934), che segue e riordina disposizioni prima frammentarie e poi più organiche (dal 1886), è ispirata a considerazioni non solo di tutela delle categorie più deboli, ma anche di ordine sociale (etico, sanitario ecc.).
Per principio generale è vietato adibire al lavoro i fanciulli minori degli anni 14 (in coincidenza con la cessazione dell'obbligo dell'istruzione); dispense possono essere disposte in confronto dei dodicesi per determinati lavori, e in date circostanze, dal ministro del Lavoro. Il limite di 14 anni è elevato invece fino a 18 anni per particolari lavorazioni, in specie per le donne fino a 21 anni; per queste è inoltre interdetto il lavoro sotterraneo in cave, miniere e gallerie. Per tutti i minorenni sono richiesti i requisiti dell'adempimento degli obblighi dell'istruzione e della comprovata idoneità fisica; quest'ultimo requisito è richiesto anche per gli adulti addetti a alcune lavorazioni industriali. È poi prescrizione generale che il lavoratore sia munito di apposito libretto di lavoro, rilasciato gratuitamente dal sindaco e da tenersi, nella permanenza del rapporto di lavoro, dall'imprenditore, inserendovi tutte le indicazioni relative al rapporto stesso, in aggiunta a quelle inserite, secondo la competenza, dal sindaco e dal medico, così da precisare tutti gli elementi dello stato professionale del lavoratore.
Importantissima è la disciplina del collocamento di recente rielaborata in Italia (1949). I principi fondamentali possono così riassumersi: 1) il collocamento è funzione pubblica e gratuita (in conformità ad un orientamento da lungo tempo e generalmente acquisito anche in convenzioni internazionali); 2) l'esercizio della funzione stessa, nell'intento dell'effettiva tutela della libertà di lavoro di tutti gli interessati, è di competenza dello Stato, attraverso i propri uffici provinciali del lavoro (sopra menzionati), delle loro sezioni staccate, dei loro collocatori e relativi coadiutori (anziché attraverso i sindacati professionali, salvo però la rappresentanza sia di lavoratori che di datori di lavoro presso la commissione consultiva centrale e quelle locali, le quali hanno anche funzioni deliberanti nell'ambito delle direttive emanate dal ministro del Lavoro, e decisore su ricorsi contro alcuni provvedimenti indicati dalla legge, con possibilità di ulteriore ricorso al predetto ministro, il quale decide, sentita la commissione centrale); 3) di regola (salvo le ipotesi previste dalla legge) i datori di lavoro sono tenuti ad assumere i lavoratori, dei quali hanno bisogno, tra gli iscritti nelle prescritte liste, con richiesta numerica per categoria e qualifica professionale; 4) vanno preferiti i lavoratori che risiedono nella località nella quale si svolge il lavoro (o località viciniorie), salvo il caso che sia ammessa la richiesta nominativa (individuante cioè la persona prescelta). Nell'avviamento al lavoro si deve tener conto complessivamente del carico famigliare; dell'anzianità di iscrizione nelle liste, della situazione economica e patrimoniale, desunta anche dallo stato di occupazione dei componenti del
nucleo famigliare e degli altri elementi concorrenti dello stato di bisogno del lavoratore, con riguardo nello stesso tempo allo stato sanitario del nucleo famigliare. Titolo preferenziale è riconosciuto a coloro che abbiano conseguito una qualifica professionale negli appositi corsi (v. n. 8); 5) per alcune categorie e lavorazioni speciali sono ammessi congrui adattamenti; 6) il nuovo sistema si applica, entro certi limiti, ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici; 7) è riorganizzato l'assistenza economica ai disoccupati con estensione dell'obbligo dell'assicurazione ai lavoratori agricoli ed agli impiegati senza limiti di retribuzione; 8) sono anche riordinati i servizi diretti all'addestramento professionale (corsi per disoccupati, corsi aziendali di riqualificazione, cantieri, scuola, con facilitazione per le piccole aziende e le botteghe artigiane).
Norme speciali vigono per garantire l'occupazione di ex-combattenti e categorie di minorati direttamente o indirettamente da eventi bellici (mutilati, invalidi, reduci da prigionia o deportazione, orfani, congiunti di caduti, ecc.), imponendo ai datori di lavoro di scegliere il proprio personale tra tali categorie per determinare percentuali, subordinatamente al possesso della necessaria idoneità. Analogamente, i datori di lavoro devono lavorare e per i dimessi da sanatori antitubercolari relativamente a servizi nei sanatori stessi.
È una delle obbligazioni essenziali ed inderogabili dell'imprenditore quella della tutela delle condizioni di lavoro. La norma generale è fissata dal codice civile (in precedenza è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro): art. 2087); la legislazione speciale ne fa applicazione in ordine a determinare categorie di imprese e di lavoratori, con riguardo soprattutto all'igiene ed alla sicurezza e nell'intento quindi della prevenzione degli infortuni e delle malattie e con prescrizioni anche di consulenza e di assistenza medica. Tra le numerose disposizioni legislative di salute interessate sono quelle contenute nel regolamento generale di igiene del lavoro (1927), concernente sia le aziende industriali e commerciali, sia quelle agricole (in ordine all'altezza, cubatura, superficie degli opifici, ai locali semi-interrati, all'illuminazione, temperatura, ricambio dell'aria, sedili, bagni e luoghi di decenza, dormitori, camere di allattamento, ecc.).
Molte altre disposizioni ancora, contenute in vari testi, riguardano il tempo della prestazione del lavoro. Principi, già vigenti prima della nuova carta repubblicana, sono stati da questa elevati sul piano costituzionale sotto il triplice aspetto della giornata lavorativa e (con prescrizione di irrinunciabilità) del riposo settimanale e delle ferie annuali retribuite (art. 36), per considerazioni anche qui, oltre che di tutela delle categorie più deboli (donne e fanciulli, previste nell'art. 37 della stessa carta), anche di carattere sociale (fisico ed etico), interessanti, seppur indirettamente, tutta la collettività nazionale, garantita così per quanto possibile nello svolgimento ordinato e nel migliore potenziamento complessivo dell'attività produttiva. La giornata lavorativa di 8 ore, che era una delle più vive rivendicazioni sindacali, trovò accoglimento dopo la prima guerra mondiale sia nel campo internazionale (Convenzione di Washington, 1919) sia in quelli nazionali (per l'Italia cfr. la legislazione del 1923 e provvedimenti successivi). In caso di prolungamento dell'orario normale, sempre entro i limiti massimi, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con aumento di retribuzione, fissato per lo più dai contratti collettivi con una maggiorazione superiore a quella minima prevista dalle leggi, le quali contengono pure disposizioni di dettaglio per l'applicazione del principio delle 8 ore in relazione ai vari tipi di attività ed alle categorie di personale (con esclusione di talune e adattamenti per altre), alle interruzioni o soste, più o meno lunghe e valutazione di esse, ai recuperi di eventuali interruzioni ecc.
Anche il lavoro notturno, non compreso in regolari turni periodici, data la maggiore onerosità di esso, deve essere retribuito con maggiorazione rispetto al lavoro diurno (cf. art. 2108 Cod. civ.). In materia (oltre una disciplina adattata alle donne ed ai fanciulli) si hanno disponibili proprie per le lavorazioni del pane e della pasticceria e per i servizi pubblici di trasporto.
La settimana lavorativa nel suo complesso deve contenersi nelle 48 ore (40 per lavorazioni industriali in date circostanze); il riposo di un giorno deve coincidere di regola con la domenica (cf. art. 2109 del Codice civile ed apposita legge del 1934). Anche a tale riguardo sono precisate le eventuali cause di esenzione, di deroga, di adattamento e le relative conseguenze patrimoniali. Altre festività, retribuite, sono contemplate particolarmente, e così anche con gli stessi straordinari (come in caso di matrimonio) da contratti collettivi.
Infine il prestatore di lavoro, dopo un anno di ininterrotto servizio, ha diritto a un periodo di ferie annuali, retribuito; la durata di esso è le modalità sono fissate con legge (cf. art. 2109 citato; per gli impiegati privati la relativa legge del 1924), dai contratti collettivi, dagli usi, secondo equità dal giudice.
Altre limitazioni ancora concernono la potestà di risoluzione del rapporto di lavoro, risoluzione che non può legalmente aversi nei casi e nei limiti di semplice sospensione del rapporto stesso (gravidanza, infortunio, malattia, richiamo o chiamata alle armi). Particolare tutela è prevista in date circostanze di tempo, luogo, industria, vietando, limitando e graduando il licenziamento dei lavoratori con particolari disposizioni per coloro che sono investiti di funzioni sindacali o di rappresentanza di lavoratori ad evitare rappresaglie contro di essi. Permane tuttavia il principio generale della libertà di recesso, salvo il debito preavviso e l'indennità di anziani (in proporzione agli anni di servizio); la stabilità è riconosciuta in alcuni settori aziendali soltanto; la sua generalizzazione, salvo sempre s'intende il licenziamento per «giusta causa», cioè una infrazione disciplinare tale da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto, costituisce tuttavia una delle massime aspirazioni dei lavoratori.
La violazione delle norme protettive dei lavoratori può essere perseguita avanti le competenti giurisdizioni in sede penale (quando si tratti di reati, come è frequentemente previsto dalla legislazione sociale) ed in sede civile per la responsabilità patrimoniale, nonché in sede amministrativa in molteplici casi (come per alcune assicurazioni e gli assegni famigliari).
PROTEZIONE DELLA GIOVANE, ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE DELLE OPERE per la «L'Associazione esercita opera non di redenzione ma di preservazione in favore della giovane di fronte ai pericoli che può incontrare nei viaggi, sul lavoro, nella vita di studio: esercita e predispone servizio di vigilanza nelle stazioni, nei porti, negli aeroporti (missions de gares), ecc.; organizza e gestisce case-alleggio, e case-famiglia (homes), alberghi, mense, clubs, uffici di collocamento, di notizie, di informazioni, ritrovati festivi e culturali, case di convalescenza e di vacanze; è collegata con una vasta rete di alberghi «vigilati» in molti paesi del mondo; collabora con tutte le associazioni cattoliche per la gioventù, ed anche con associazioni acattoliche dirette allo stesso scopo. Con le sue «guide di viaggio» stabilisce i più vasti itinerari con i quali può seguire la giovane in qualunque paese vada. Il Comitato internazionale ha sede in Friburgo.
Fu fondata nel 1866 la League Roynold, con l'approvazione di Leone XIII, per la necessità di difendere la gioventù femminile dalla «tratta delle bianche». Il Comitato internazionale ha la presidente nominata dalla S. Sede e come consulente ecclesiastico il vescovo di Friburgo. Diffusa nei 5 continenti, ha in Europa comitati nazionali molto attivi, specialmente in Austria, Belgio,