PROPRIETÀ COLTIVATRICE. - Il regime fondiario basato sulla piccola p. c. permette la riunione nelle stesse mani di tutti i fattori della produzione. Il fondo rustico, con le sue pertinenze, che costituisce il nucleo centrale dell'azienda agricola, appartiene alla stessa famiglia contadina che lo coltiva con il lavoro delle proprie braccia.
La p. c. viene giustamente considerata la forma economico-sociale della vita rurale più idonea ad affezionare e legare alla terra il lavoratore, sviluppandone la personalità e il senso dell'ordine e della responsabilità sociale, sollevandolo da ogni controllo esterno. Essa inoltre tende ad eliminare totalmente i motivi di contrasto fra capitale e lavoro, immettendo nel ciclo della produzione il contadino proprietario con tutti i diritti e gli obblighi che sono propri del piccolo imprenditore agricolo.
Il regime di collaborazione familiare che regge la piccola proprietà contadina permette lo sfruttamento razionale delle capacità di lavoro dei vecchi, delle donne e dei bambini, attraverso l'assolvimento di funzioni più semplici, ma pur necessarie allo svolgimento della vita aziendale, che integrano la normale attività dei membri più validi, sotto l'azione coordinatrice del capoccia.
Non deve pertanto suscitare meraviglia il fatto che tale istituto sia sempre stato avversato non solo dalle correnti conservatrici, ma anche dai movimenti ispirati alle ideologie marxiste, che della distribuzione della terra ai coloni intendono servirsi soltanto come di strumento di propaganda politica preparatrice della dittatura proletaria e del collettivismo statale.
Non tutte le zone agrarie sono però egualmente adatte a tale sistema di conduzione. La piccola p. c. trova il suo centro naturale di diffusione laddove la natura delle culture e del terreno non richiede largo impiego di capitali e di assistenza tecnica, dei quali mezzi può disporre soltanto la grande azienda industrializzata.
Indubbiamente la gestione cooperativa delle macchine e degli stabilimenti per la custodia e la trasformazione dei prodotti, il credito agrario, l'istituzione di casse rurali, nonché le numerose provvidenze legislative già in atto, di carattere fiscale (D. L. 24 febbr. 1948, n. 114 mod. dai D. L. 5 maggio 1948, n. 1242 e L. 29 luglio 1949, n. 473), possono contribuire alla soluzione del problema sociale agrario attraverso il potenziamento della piccola proprietà contadina, in applicazione dei principi sanciti dalla nuova Costituzione italiana (art. 44: « ... la legge aiuta la piccola proprietà... »; art. 47: « ... la Repubblica favorisce l'accesso del risparmio popolare alla p. diretta c. »).
Il S. Padre Pio XII, sviluppando i principi della morale sociale cristiana, ha riaffermato più volte quale esigenza della dignità della persona umana e fondamento naturale per vivere « il diritto all'uso dei beni della terra, cui risponde l'obbligo fondamentale di accordare una proprietà privata, possibilmente a tutti ».
Anche il Codice civile (art. 846 sulla minima unità culturale), del resto, è orientato nel senso di impedire la suddivisione della proprietà fondiaria, in caso di divisioni ereditarie e di trasferimenti, sia a titolo oneroso che gratuito, di proprietà o di costituzione di diritti reali
riguardanti terreni suscettibili di coltivazione. Infatti tale fenomeno rende più complessa la sistemazione edilizia, idrica e stradale dei fondi rustici, più difficile l'uso delle macchine, la rotazione delle colture e l'esecuzione dei lavori di bonifica e di miglioramento fondiario, ed ostacola il progresso tecnico produttivo, causando l'immiscerimento e la proletarizzazione dei piccoli agricoltori.
Il summenzionato art. 846 del Codice civile precisa che deve intendersi « per minima unità culturale l'estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia colonica e, se non si tratta di terreno appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria ».
L'aspetto sociale della p. c. si manifesta soprattutto nel bisogno di assicurare ai coltivatori la istruzione e qualificazione professionale, l'educazione morale e famigliare, onde garantire loro, con il concorso dello Stato, la preparazione civica e tecnica per l'assolvimento delle nuove e delicate funzioni che attendono il piccolo proprietario coltivatore diretto.
Occorre soprattutto impedire che la piccola proprietà terriera venga a costituire una economia chiusa, così come si verificò in Italia nel periodo feudale, con grave danno della collettività nazionale, ovvero si ponga al di fuori del progresso e della tecnica agraria, continuando ad usare mezzi e sistemi tradizionali che non sono più idonei a soddisfare le esigenze dell'agricoltura moderna.
La riforma fondiaria che è stata applicata recentemente in Italia con la legge di riforma stralcio (legge 21 ott. 1951, n. 841) in diversi territori nazionali suscettibili di trasformazione agraria e fondiaria, tende a sostituire ad un andamento aziendale a grande concentrazione fondiaria nuove piccole proprietà contadine che trovino nelle forme più varie di cooperative e di assistenza la possibilità di un loro mutuo e reciproco sostentamento.
Del resto, lo stesso indirizzo che sembra prevalere nella riforma della legislazione dei contratti agrari è diretto a trasformare i vari rapporti di lavoro in altrettanti strumenti di ascesa delle masse contadine alla proprietà della terra, assecondandone una ormai secolare aspirazione, non soltanto mediante una diversa ripartizione dei prodotti nella mezzadria e la determinazione arbitrale dell'equo canone nell'affitto, per una migliore retribuzione del lavoro agricolo e diffusione del risparmio, ma soprattutto mediante il riconoscimento giuridico del diritto di prelazione al colono nell'acquisto della proprietà del podere in cui risiede e lavora.