PROPRIETÀ

PROPRIETÀ. – Termine giuridico indicante il rapporto di sovranità eminente o dominio che una persona (individua o collettiva, privata o pubblica) viene ad acquistare, in virtù di titoli legittimi, su una determinata cosa, si da poterne disporre liberamente in modo esclusivo, per il suo bene proprio coordinato al bene generale.

possesso (v.), che esprime solo il fatto dell'attuale disponibilità dell'oggetto; e dall'usufrutto, che dà il diritto al semplice godimento dei frutti di una determinata cosa, escludendo quello dell'appartenenza della cosa stessa.

SOMMARIO: I. Nozione e principi generali. – II. Concezione individualistica del diritto di p. – III. Concezione collettiva. – IV. Concezione personalistica e dottrina della Chiesa. – V. Il diritto di p. con particolare riferimento all'ordinamento italiano. – VI. Acquisto. – VII. Soggetto. – VIII. Oggetto. – IX. Limitazioni. – X. Cessazione. – XI. Tutela. – XII. Diritto canonico. – XIII. Il diritto di p. nell'emologia.

I. NOZIONE E PRINCIPI GENERALI

Il termine p. è spesso sostituito dal termine dominio, il cui uso è anzi precedente (insieme a mancipium) nel diritto romano. Il diritto di p. è infatti una specie del diritto di dominio che in quanto è di persona verso altre persone è ius iustiticionis, mentre se è di persona su cosa prende il nome di ius proprietatis. Principio fondamentale del pensiero cristiano è che nessuna persona può essere ridotta a cosa, cioè a semplice strumento di un'altra persona, e quindi non può essere oggetto del diritto di p. (sv. SCHAIVTÜ).

In quanto dominio, il diritto di p. dà una facoltà sulla cosa di per se stessa indeterminata e indefinibile, dipendendo la sua concreta determinazione dalle mutevoli circostanze economico-sociali: per cui esso appare storicamente in vario modo limitato e circoscritto secondo la sua inserzione in un complesso sociale più o meno organizzato. Di qui la necessità di un regime di p. in cui il diritto di p. viene a concretizzarsi secondo il movimento economico-sociale infinitamente variabile. Secondo il principio dell'elasticità del dominio, il diritto di p. si espande più o meno secondo la maggiore o minore comprensione che subisce dai diritti concorrenti privati e pubblici. Questo esprimono le definizioni del diritto di p. derivanti dalla tradizione giuridica romana: ius ac potestas in re propria tum utendi tum abutendi quatenus iure civili permittitur; ius de re corporali perfecte disponendi nisi lev prohibeat. Altri preferisce la definizione «la signoria più generale sulla cosa, sia in atto, sia per lo meno in potenza» (Bonfante).

Queste definizioni sono tuttavia incomplete, perché non indicano la causa finale della p., la quale, non avendo in sé un valore assoluto, ma di pura strumentalità per il perfezionamento umano individuale e sociale, solo alla luce di questa finalità deve essere definita.

La sociologia contemporanea si occupa principalmente del regime di p. per determinare le leggi sociali-economiche delle varie forme di p. nelle successive fasi di cultura e nei diversi periodi storici. In questa analisi il positivismo evoluzionistico e sociologico esclude ogni giustificazione al diritto naturale della p., considerato

come un semplice prodotto di istinti'egosistici o di pressioni sociali: di qui la sua preoccupazione di studiare soprattutto i regimi sociali primitivi, con l'intenzione preconcetta di dimostrare la mancanza in essi di ogni forma di privata appropriazione (cf. E. D. Laveley, De la pro-priété et de ses formes primitives, 4a ed., Parigi 1891). I DIALETTICA (v.) fanno dello sviluppo storico del regime di p. l'essenza stessa del divenire sociale fondato sulla lotta di classe: da un primitivo comunismo dovuto a deficienza di esigenze economiche, l'umanità tende al comunismo della sovrabbondanza dei beni, realizzata dalla società per- fettamente organizzata (cf. F. Engels, Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats, Zurigo 1884). Ma uno studio obiettivo delle fasi culturali e storiche, se mostra una variabilità continua del regime di p. secondo la diversità di tempi e luoghi, rivela anche il fatto costante dell'appropriazione come un diritto inviolabile ed esclusivo, rivendicato da individui, famiglie e gruppi, e non solo per motivi economici, ma soprattutto come assicurazione di libera attività e libero sviluppo e come affermazione di potenza. Anche nell'economia primitiva si trova sempre la p. privata, circondata da un rispetto intrinsecamente sacro (cf. R. Lowe, Primitivite society, Nuova York 1920; M. Mauss, Traité d'ethnographie, Parigi 1947 [V. infra, n. V]). Tre tipi di p. si sono costantemente affermati: quello familiare, strettamente legato al progresso dei singoli; quello pubblico, riguardante la vita di tutto il gruppo sociale sia internamente sia nei rapporti con altri gruppi; quello religioso, diretto alle necessità del culto. Se in determinate forme di cultura (periodo patriarcale) il soggetto delle tre fondamentali appropriazioni può materialmente essersi trovato riunito nella stessa persona, formalmente i tre tipi di appropriazione sono sempre rimasti ben distinti, quale espressione delle esigenze naturali verso la famiglia, lo Stato e la religione, che rappresentano i pilastri della socialità umana (cf. L. Sturzo, La società, sua natura e sue leggi, Bergamo 1949). Le lotte perenni, che l'appropriazione ha provocato nella storia, indicano il doppio valore di potenza e di libertà, che il diritto di p. ha nella vita sociale, quale strumento di liberazione e di affermazione della propria personalità, di cui storicamente si è preso coscienza.

Il problema, quindi, del diritto di p. non può risolversi soltanto alla luce di considerazioni economiche, ma secondo il valore che si attribuisce agli individui, alla società e alla religione. Vengono pertanto ad essere tre le concezioni filosofiche fondamentali sul diritto di p.: l'individualistica, la collettivistica e la personalistica, secondo che si concepisce l'uomo come essenzialmente individuo atomistico, o come del tutto sottomesso alla realtà sociale, o infine come persona realizzante nella comunione sociale il suo valore umano.

II. CONCEZIONE INDIVIDUALISTICA DEL DIRITTO DI P

Partendo dall'assolutezza dell'individuo egoistico, dall'ottimismo della libera iniziativa, dall'essenzialità fondamentale dell'attività economica, la concezione individualistica vede nel diritto di p. una facoltà inerente alla stessa essenza dell'individuo, quale espressione di libertà illimitata, e avente come fine unicamente l'intreccio particolare del singolo. Essa è propria del liberismo economico (scuola di Manchester) e si liberismo (v.) filosofico-sociale, che ha elaborato in senso strettamente individualistico la formazione giuridica dell'istituto della p. privata, data dal diritto romano e approfondita dai giurisprudenziati.

L'istituto giuridico romano della p. privata era sorto come difesa dell'istituto della famiglia, considerata come unità inviolabile sociale-economica: tutto ciò che era acquistato dai figli era sempre appartenza del pater-famiglia. Durante l'Impero il disgregamento sociale della famiglia e l'incremento del capitalismo economico, portò a un regime più strettamente individualistico, ma insieme a maggiori limitazioni statali della sua primitiva assolutezza e perpetuità, in riferimento alle più complesse superiori esigenze del pubblico bene e secondo il principio expedit rei publicae ne quis re sua male utatur (I, 8, 2). Ci sono dei titoli di appropriazione privata, anteriori alla legge civile, dettati dal ius gentium, quale espressione concreta universale del diritto naturale: essi si fondano sulla occupazione rei nullius con l'intenzione di appropriazione. È anche riconosciuto il titolo del lavoro, ma in via subordinata, nei modi di acquisto dell'accesso e della specificazione (Gaio, Inst., II, 65 § 2, 1).

Le definizioni del diritto di p. date dai glossatori e commentatori del diritto romano (Bartolo, Hotman), alla luce dell'assolutezza e perpetuità del dominio e della necessaria limitazione derivante dalla vita associata, furono riprese dai giurisprudenziati, che si posero il problema del fondamento e giustificazione della p. privata, soprattutto contro l'assolutismo monarchico. Per diritto naturale tutte le cose sono a disposizione di tutti e ciascuno (ius omnium in omnibus); ma il contratto sociale, dando luogo alla vita associata, pone l'esigenza dell'appropriazione privata di alcuni beni, fondata sull'occupazione o su un accordo vicendevole (Grozio, De iure pacis et belli, II, cap. 2), e insieme la necessità del diritto civile che la garantisca.

Con il Locke si inizia la concezione liberale della p. individuale. Il diritto di p. è da lui connesso intimamente con quello della libertà individuale che, esigendo il diritto del lavoro, quale espressione della libera disposizione di sé, pone anche il diritto dell'appropriazione assoluta dei frutti della propria attività. I beni materiali, che per sé sono a disposizione di tutti, vengono appropriati dall'individuo solo in quanto questi li impegna del suo lavoro e quindi della sua personalità (Tvo treatises on government, Londra 1690, II, cap. 5), dando loro quel carattere di assoluta inviolabilità che esso ha per natura. Per cui si deve intendere per p. quella che gli uomini hanno tanto sulle loro persone che sui loro beni (ibid., cap. 2). Sotto l'influsso illuministico la p. è considerata come elemento integrante del trionfio liberale dei fondamentali diritti dell'uomo: libertà, fraternità, uguaglianza. Ma l'individualismo utilitaristico, che è alla sua base, rende vano il principio della fraternità, e fa sì che il principio dell'uguaglianza non comporti un intervento statale a determinare una equità sociale-economica, ma una semplice garanzia politico-giuridica della libera appropriazione e disposizione di ciò che si è appropriato: quindi libera concorrenza economica e conservatorismo contro le classi nul-latenenti. Il codice napoleonico definisce la p.: le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue (art. 544). Si giunge persino ad ammettere la facoltà di distruggere ciò che è proprio, senza tener conto del danno derivante alla comunità (J. Pothier, Traité de la propriété, Parigi 1831, p. 4).

Sotto l'egida dei codici liberali, il liberismo economico ha dato il massimo sviluppo all'attuale capitalismo, caratterizzato dallo sfruttamento dei detentori del capitale verso i lavoratori e dalla violenta lotta economica determinante la distruzione della piccola e media proprietà a favore di pochi monopolizzatori, che sotto la veste dell'anonimato controllano tutta la vita economica mondiale. Ne è risultato un disposto economico totalitario che ha determinato le più gravi reazioni sul campo politico-sociale.

La voce della Chiesa ha fortemente condannato la concezione individualistica, per la sua natura anti-sociale. La p. privata deve essere difesa come un'esigenza di natura; ma essa ha una struttura e funzione sociale, che esclude ogni monopolismo e impone una tale distribuzione dei mezzi mondiali di produzione, una tale retribuzione dei lavoratori, che facilita a tutti l'accesso alla p., quale garanzia di libero sviluppo sociale degli individui, delle famiglie, delle libere associazioni, degli Stati, di tutta la collettività umana e della Chiesa. La libera iniziativa è fondamentale; e la p. privata che ne deriva è necessaria per natura: ma ugualmente necessario per natura è che tutta l'attività economica sia guidata dalla retta ragione, e perciò dalla morale e dall'intervento statale, quale direzione al bene comune. Lo Stato non può abolire la libera iniziativa e la p. privata; ma deve far sì che tutti siano veramente liberi, e tutti possano godere dei beni economici ed accedere alla p., quale garanzia efficace, voluta dalla natura, per la pienezza della loro vita umana.

(cf. Pio XI, Quadragesimo anno, nn. 19, 25, 37, 41, 42, 43; Pio XII, Radiomessaggio natal., 1941, n. 6; Radiomessaggio, 10 sett. 1944, n. 11).

III. CONCEZIONE COLLETTIVISTICA

Essa invoca la distruzione della p. privata in favore di quella collettiva pubblica. Storicamente si è presentata prima sotto l'aspetto di comunismo negativo, e solo recentemente come comunismo positivo.

Il comunismo negativo deriva da un atteggiamento etico-ascetico, che impone il disprezzo dei beni materiali in favore e al servizio di beni superiori: al servizio dell'ideale unità della Stato, rappresentante il supremo bene umano, dice il platonismo (Platone, Respubl., 462 C); al servizio della fratellanza universale realizzante nella carità il supremo bene divino, dice l'ascetismo cristiano dei Padri (s. Basilio, s. Giovanni Crisostomo, s. Ambrogio, s. Agostino). Mentre le concezioni platoniche della città ideale, riprese anche nel '600, restarono sul piano della pura utopia, l'ascetismo cristiano cercò delle parziali applicazioni concrete in alcune comunità primitive di fedeli (Gerusalemme, Alessandria), nei monasteri, negli Ordini mendicanti, e comunque servì ad orientare gli spiriti verso una partecipazione comunitaria dell'uso dei propri beni. Alcune sette critiche medievali (albigesi, catari, fratelli Moravi, ecc.) non solo negarono il diritto della p. ecclesiastica, ma giunsero a forme apocalittiche di comunismo, determinando movimenti antisociali contro lo stesso istituto della famiglia e dello Stato.

Il comunismo positivo sorge nell'800, determinato da una concezione umanistico-materialistica che fa dei beni economici il valore fondamentale dell'uomo, e reso possibile dalla moderna concezione dello Stato totalitario. Esso si presenta sotto due contrastanti ideologie, INDIVIDUALISMO (v.) e al capitalismo privato e l'assorbimento integrale delle forze private nella vita del tutto statale. Al totalitarismo economico del capitalismo esso oppone un totalitarismo statale inteso o come potenza politica o come impresa economica unitaria.

Lo Stato, come potenza politica totalitaria, deriva dalla stessa concezione liberale dello Stato assoluto (

V. Rousseau, J

J.), ma soprattutto dalla dottrina hegeliana dello Stato come massima espressione dello spirito oggettivo e dall'irrazionalismo vitalistico, che fa della forza o potenza la categoria per l'affermazione della nazione o della razza. Esso, per realizzare la sua perfetta autonomia interna e il suo imperialismo all'estero, intende fare di tutta l'economia della nazione uno strumento unitario e perfettamente controllato, tendente alla massima produzione in vista specialmente del potenziamento militare. La p. privata è di fatto abolita, anche se apparentemente se ne mantengono le forme: essa infatti non è più capace di assolvere il suo fine fondamentale, cioè di dare alle persone, alle famiglie e ai gruppi associati il loro libero sviluppo umano e il raggiungimento del loro proprio fine voluto dalla natura. La Chiesa ha più volte condannato questo asservimento totale della persona umana e di tutte le sue esigenze di libertà religiosa, familiare, morale, culturale e civile, proclamando che solo un'effettiva libera p. privata può insieme salvaguardare il vero bene delle persone e degli Stati, che non sono fine ma strumento per il conseguimento della civiltà umana nella pacifica collaborazione dei cittadini e dei popoli (Pio XI, Ubi arcano, 1922; Quadragesimo anno, 1931; Charitate Christi, 1932; Mit brennender Sorge, 1937; Pio XII, Summi Pontificatus, 1939; Alloc. natal., 1939; Radiomessaggio, 10 giugno 1941; Radion. natal. 1941 e 1942; Radion. 10 sett. 1944; Radion. natal. 1944). Lo Stato, come impresa economica unitaria e totalitaria, fa della politica uno strumento per organizzare una tale economia di produzione, che sia capace di assicurare il massimo benessere economico a tutti secondo il loro effettivo lavoro, e assicurare così la massima felicità (socialismo di Stato). C'è alla base un'esigenza di giustizia sociale, un avvenirismo di perfetta felicità terrena; ma anche un materialismo, che fa del benessere economico il massimo bene, e una subordinazione assoluta dell'individuo al tutto sociale. Il Babeuf, facendo MORELLY (v.), invoca, durante la rivoluzione francese, il comunismo in nome del principio liberale dell'uguaglianza: nel Manifeste des Eaux redatto dal Buonarroti (cf. G. Sencier, Le Babouisme après Babeuf, Parigi 1912, p. 21) si esige che lo Stato sia unico proprietario e dirigente a tutela l'attività economica, senza che i cittadini abbiano libertà di scelta per il lavoro e libera disposizione dei frutti del loro lavoro. Il Saint-Simon (v.) vuole sopprimere tutte le distinzioni sociali non fondate su: lavoro e la capacità tecnica: lo Stato deve diventare un'azienda economica diretta da tecnici per il massimo benessere della collettività. I sanzionatori vedono nella p. uno strumento di lavoro; la rendita senza lavoro è ingiusta; l'eredità dei beni deve quindi essere soppressa; lo Stato deve essere il distributore della p., cioè dei mezzi di produzione a chi è capace di dare il massimo profitto.

Si sviluppa contemporaneamente una concezione di socialismo associazionistico, che rivendica la p. a delle collettività private di lavoratori (Owen, Fourier, Proudhon). Il Proudhon (Qu'est-ce qu'est la propriété, Parigi 1847) definisce l'attuale forma di p. individuale un furto. Ma questo associazionismo per divenire una realtà si orienta sempre più verso il positivo intervento statale, anche se a parole condannati il capitalismo di Stato (cf. E. Vandervelde, Le socialisme contre l'Etat, Parigi 1918, p. 167) e cerchi di costituire «corporazioni pubbliche, sotto il controllo dello Stato» (id., Le collectivisme et l'évolution industrielle, 1912, p. 12).

Marx (v.) inizia la formulazione organica del collettivismo totalitario, portata poi bolscevismo (v.) russo ad opera di Lenin (v.) e Stalin. Con la dottrina del plusvalore si distrugge ogni legittimità al capitale e si considera il lavoro come unica fonte del valore dei beni prodotti: ma non è l'individuo lavoro-torere che deve essere il proprietario dei mezzi di produzione né di ciò che produce, bensì la collettività dei lavoratori. Con la dottrina della lotta di classe inquadrata nella teoria del materialismo storico e dialettico si considera la storia del regime di p. come storia di sopraffazione e di potenza della classe proprietaria contro la classe lavoratrice: tutto l'attuale grado di civiltà e tutta l'espressione giuridico-religiosa e culturale dell'attuale società deriva dalla p. capitalistica sfruttatrice dei proletari. La rivoluzione di questi unità alla fatale disgregazione del mondo capitalistico porterà la classe proletaria al potere politico dello Stato, e mediante questo distruggere tutte le altre classi e le sovrastrutture ideologiche derivanti dalla loro supremazia economica, si approprierà di tutti i mezzi di produzione, obbligherà tutti al lavoro secondo le loro capacità e darà a ciascuno una retribuzione conforme all'effettivo contributo alla produzione unitaria. Da questa dittatura del proletariato dovrebbe sorgere uno Stato non più potenza politica, ma immensa e totalitaria impresa economica diretta al benessere materiale di tutti. Ma è evidente che per giungere a tanto la dittatura del proletariato dovrà estendersi a tutte le nazioni: di qui la dottrina staliniana dello Stato-guida per la rivoluzione mondiale. Il valore naturale della p. privata ha costretto lo stesso Stalin a concedere il diritto di una qualche p. individuale, escludendo tuttavia i mezzi di produzione e tenendola così regolata, da toglierle ogni significato di garanzia di libertà individuale e sociale.

Leone XIII nella Rerum Novarum condanna la concezione socialistica come inetta, ingiusta e sovversiva: essa preclude infatti agli stessi proletari la libera disposizione dei frutti del proprio lavoro e quindi la possibilità di migliorare le loro condizioni di vita (n. 4). Il diritto della p. privata è naturale all'individuo quale essere ragionevole che con le sue cure deve provvedere a sé e ai suoi (n. 5-6), è un'espressione della stessa persona umana; e il consenso universale degli uomini lo conferma (n. 7-8). Senza il diritto di p. privata e della libera trasmissione dei beni si distrugge l'istituto familiare, antecedente per natura allo Stato (n. 9-11). Il collettivismo sovverte l'ordine sociale e riduce tutti i cittadini in totale schiavitù (n. 12).

Pio XI, nella Quadragesimo Anno e nella Divini Redemptoris, mette in evidenza l'effettiva distruzione dei

fondamentali valori umani determinata dal materialismo comunistico e dal bolscevismo; e pone in guardia anche contro tutte le tendenze socialistiche moderate e riformistiche, per i loro principi e le loro finalità contrarie a una vera concezione della persona umana e della società.

Pio XII conferma tali condanne: «la rivoluzione sociale si vanta di innalzare al potere la classe operaia; vanta parola e mera parvenza di impossibile realtà. Di fatto voi vedete che il popolo lavoratore rimane legato, aggiogato e stretto alla forza del capitalismo di Stato; il quale comprime e assoggetta tutti, non meno la famiglia che le coscienze, e trasforma gli operai in una gigantesca macchina di lavoro» (Discorso, 13 giugno 1943, n. 6).

IV. Concezione personalistica e dottrina della Chiesa

Difende la necessità naturale della p. privata, ma considera questa come avente strutturalmente e funzionalmente un valore sociale. Si basa sulla distinzione del diritto di p. da quello di uso della medesima: l'uso dei beni materiali è per natura aperto a tutti gli uomini; ma esso non si può attuare concretamente senza la privata, che è fonte di lavoro e di ricchezza; la distribuzione della p. privata e l'uso della medesima deve portare al massimo benessere individuale e sociale, in vista del potenziamento della persona umana nel suo inserimento comunitario.

Aristotele, contro l'individualismo e il collettivismo, afferma che «è preferibile il sistema della p. individuale integrata con la comunanza dell'uso» (Politica, I, II, 1263 a), così «la p. tende a divenire comune pur restando individuale» (ibid.). La p. individuale è infatti un'esigenza di natura, poiché «l'amore verso se stesso non è effetto di capriccio, ma di natura» (ibid.). L'interesse e la deliberazione sono le due molte fondamentali che la natura ha posto nell'uomo, per renderlo capace di giungere alle pene e alla vita sociali; appropriazione e comunicazione si integrano a vicenda per il perfezionamento umano attuato dalla virtù. Ciascuno avendo la p. per sé, fa parte agli amici del godimento, e a sua volta ne gode» (ibid.). Lo Stato, che dall'armonia collaborazione dell'attività appropriatrice e sociale dei suoi cittadini riceve la possibilità della sua autosufficienza, deve intervenire con l'educazione morale e con salve leggi, atte a impedire delle terzi egoismi di chi non è ancora sufficientemente educato.

Il cristianesimo vede la p. privata alla luce della sua dottrina della Provvidenza divina e della universale carità fraterna. L'uso dei beni materiali è dato potenzialmente a disposizione comune di tutti gli uomini, che servendosi di essi per le loro necessità e per il loro progresso, elevano l'universalita rerum materialium a rendere a Dio gloria perfetta. Ma questa potenziale disposizione di uso comune non può divenire attuale senza il lavoro faticoso dei singoli, che si appropriano dei beni materiali e li trasformano in ricchezze per il bene proprio e di tutta l'umanità. Ne derivano necessariamente delle disuguaglianze sociali, che solo la vera carità può appaiare, trasformando il potente proprietario in un genero responsabile, che amministra e potenzia i beni affidatigli da Dio, per attuare la provvidenza divina per il bene suo e del suo prossimo (s. Basilio, Omelia, VI: PG 31, 276).

Da qui la splendida definizione che s. Tommaso dà della p. privata: potestas procurandi et dispensandi (Sum. Theol., 2a-2a, q. 66, a. 2). Tre motivi egli assegna per convalidare l'esigenza e il valore naturale del diritto di p. privata: «primo, quia magis sollicitus est unusquisque ad procurandum aliquid quod sibi soli competit...; alio modo quia ordinarius res humanae tractantur...; tertio, quia per hoc magis pacificus status hominum conservatur» (ibid.).

Struttura e funzione, quindi, sociale della p. individuale, che diventa mezzo strumentale e provvidenziale di ricchezza per il bene dell'individuo e della comunità: «quantum ad hoc non debet homo habere res exteriores ut proprias, sed ut communes, ut scilicet de facili aliquis eas commu-nicet in necessitate aliorum» (ibid.). Lo Stato deve intervenire con le sue leggi a stabilire il concreto regime della p. individuale, a sancire i legittimi titoli di appropriazione, escludendo ogni arricchimento modato o contro natura (v. usura) e indirizzando tutta l'attività economica al bene generale. Ma è la virtù morale che assicura l'uso comune della p. individuale: prima di tutto la giustizia commutativa, che attua non semplicemente il giusto legale ma quello etico; la giustizia generale (sociale), poi, che, perfezionata dalla vera amicizia e soprattutto dalla carità, fa che la persona, mediante la parsimonia, trasformi il superfluo con liberalità e magnificenza in provvidenza generosa per il bene sociale.

La necessità naturale della p. privata e la sua struttura e funzione sociale sono state sviluppate profondamente dal pensiero cristiano contemporaneo, al fine di cui tutte le ordine cristiano sociale conforme al valore personale e comunitario dell'uomo, contro gli egoismi distruttori del liberalismo economico e la schiavitù sofficatrice del collettivismo totalitario.

Nella Remun Novarum Leone XIII rivendica la necessità naturale della p. privata e l'inviolabilità del suo diritto, come essenziale alla dignità della persona, alla stabilità della famiglia, allo stesso benessere e ordine sociale; e afferma che la giustizia sociale si attua non con la distruzione della p. privata, ma con l'opportuno intervento nella vita economica dell'azione educatrice e caritativa della Chiesa, della legislazione e coordinazione sapiente per il bene comune da parte dello Stato e con il libero sviluppo e potenziamento delle associazioni professionali.

Nella Quadragesimo Anno Pio XI approfondisce il problema della p. e del lavoro alla luce dei nuovi dispositivi economici e statali determinati dal capitalismo privato e dal totalitarismo statale economico e politico. Egli difende come dottrina costante della Chiesa una «duplicem domini rationem, quam individualem vocant et socialem, prout singulos respicit vel ad bonum spectat commune» (ibid.). Il diritto della p. individuale è voluto dalla natura, e la pubblica autorità non lo può abolire o frustrare praticamente senza violare i diritti delle persone, delle famiglie e delle libere associazioni, e quindi i fondamenti stessi della vita associata. Tuttavia il regime concreto della p. può variare secondo i tempi e le circostanze; ed è compito delle leggi positive stabilire un tale ordinamento della p. privata, che, assicurando il massimo sviluppo agli individui alle famiglie e alle libere associazioni, sia coordinato al massimo bene di tutti. Ma più che dall'intervento dello Stato, l'uso comune della p. privata può solo essere assicurato dalle virtù morali secondo la dottrina tomista. I titoli naturali per l'acquisto della p. sono l'occupatio rei nullius e l'industria esercitata a nome proprio. Ma il grave problema contemporaneo riguarda la p. dei beni prodotti dalla cooperazione del capitale messo a profitto mediante il lavoro altrui. Inguiste le pretese di rivendicazione esclusiva sia dei capitalisti (individualismo) che dei lavoratori (collettivismo): la produzione economica è frutto sociale di vari elementi che insieme collaborano non solo per il bene proprio ma anche per il bene di tutta la comunità. Giusto quindi il salario, in cui il lavoro non è considerato come merce né come unica causa di appropriazione: esso però deve essere tale da esprimere la dignità personale e sociale del lavoratore e permettergli la costituzione e lo sviluppo della famiglia, il miglioramento di condizione e infine la formazione di un risparmio, che gli consenta di accedere alla p.

Questo accesso di tutti alla p., contro la distruzione monopolistica delle piccole e medie p. e contro il capitalismo statale, è costantemente difeso nei discorsi di Pio XII, quale vera garanzia sociale della libertà individuale, familiare, sociale e religiosa della persona umana. La p. è considerata come «spazio vitale della famiglia» (Discorso, 1° giugno 1941, n. 13), come strumento necessario per l'elevazione del proletariato e della pace sociale (Discorso, 1° sett. 1944, nn. 7-14). Lo Stato deve intervenire non tanto con le nazionalizzazioni, che possono permettersi solo in casi di evidente necessità pubblica (Discorso, 11 marzo 1945), ma con il favorire un'equa distribuzione della p. (Discorso, 1° giugno 1941, n. 10) in particolare quella terriera (ibid., n. 14), una collaborazione effettiva tra datori di lavoro e operai (ibid., n. 11), uno sviluppo dell'artigianato e delle piccole e medie industrie.

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(Discurso, 13 giugno 1943, nn. 8-9). Ma Pio XII pone il problema dell'accesso della p. sopratutto sul piano internazionale (Messaggio natalizio, 1942, n. 26); e infatti gli attuali dispotismi economici e totalitarismi statali impediscono la vita dei popoli più poveri: solo un libero accesso alle fonti delle materie prime e una libera immigrazione verso terre bisognose del lavoro umano possono permettere che tutti lavorino e tutti possano attuare quella p. di beni, che assicuri la pace dei popoli nel libero sviluppo della persona umana e dei suoi valori (Discurso, 10 giugno 1941, n. 15).

Il problema della p. e dell'accesso alla p. delle forze del lavoro trova, nell'economia contemporanea, il suo oggetto precipuo nella retta costituzione dell'impresa, in cui capitale e lavoro si vengono ad incontrare per la produzione di ricchezza e da cui dipende tutta la prosperità sociale. Pio XII, riprendendo l'insegnamento della Qua-dragesimo anno, afferma: «un pericolo si presenta quando si esige che i salariati, appartenenti ad un'impresa, abbiano il diritto di gestione economica... Ora ne la natura del contratto di lavoro, né la natura dell'impresa comportano necessariamente da se stesse un diritto di tale specie» (Discurso, 3 giugno 1950). «Ma ciò non vieta agli imprenditori di farvi partecipare l'operaio in qualche forma e misura, come non impedisce allo Stato di conferire al lavoro la facoltà di far sentire la sua voce nella gestione aziendale in date aziende e in dati casi in cui lo strappatore del capitale anonimo abbandonato a se stesso nuoce manifestamente alla comunità» (Lettera della Segreteria di Stato di S. S. al Presidente della XXV Settima-sa sociale, Torino sett. 1952). Bisogna ottenere soprattutto, insiste il Sommo Pontefice, «che la dignità personale del lavoratore, ben lungi dal perdersi sull'ordinamento generale dell'impresa stessa, porti questa a una maggiore efficienza, non solo materialmente, ma anche e innanzitutto procurandole i valori di una vera comunità» (Discurso, 31 gen. 1952). Questi caratteri personalistici comunitari dell'impresa, nelle sue diverse forme, guidano il pensiero cristiano per stabilire quel «nuovo ordinamento delle forze produttive del popolo» che il S. Padre auspicava nel suo discorso dell'11 marzo 1945 (cf. Conclusioni della XXV Settima-sa sociale, Torino sett. 1952).

BIBL.: A. Schatz, L'individuazione economica e social, Parigi 1907; J. Haessler, Das Arbeitsthot der Kirche nach Thomas von Aquin und Leo XIII, Friburgo in Br. 1923; J. Perez Garcia, De principiis functionis socialis proprietatis privatae apud Divum Thomam Aquinatem, Friburgo 1924; R. G. Renard-L. Thotabas, La fonction social de la propriété privée, Parigi 1930; P. Larkin, Property in the eighteenth century with special reference to England and Locke, Cork 1930; C. Spica, Comment construire un traité thomiste de la propriété?, in Bulletin thomiste, 8 (1931), pp. 62-68; J. Henry, Thomisme et propriété privée, in Collect. Mechlín., 18 (1932), pp. 119-23; A. A. Berle-G. C. Means, The modern corporation and private property, Nuova York 1933; J. M. De Semprum y Gurrea, El sentido funcional de la proprietà, Madrid 1933; J. Maritan, Personality, property and communism, in Univ. of Toronto Quarterly, 3 (1934), pp. 167-84; R. Brunet, La propriété privée chez St Thomas d'Aquin, in Nouve. rev. théol., 66 (1934), pp. 914-27; M. Cordovani, Il diritto di p. in S. Tommaso d'Aquino, in Economia, 15 (1937), p. 117; H. Vizioz, Personne et propriété, in Personne humaine en péril, Semaine sociales de France, Clermont-Ferrand 1937, p. 369 sqq.; P. Desqueyrat, La propriété, ce qu'elle est, ce qu'elle doit être, Parigi 1939; R. G. Renard-L. Thotabas, La propriété dans la doctrine et dans l'histoire, in 1943; A. Brucculeri, La funzione sociale della p., 4ª ed., Roma 1944; P. Pavan, La vita sociale nei documenti pontifici, Milano 1945; E. Borne, La propriété et son évolution, Tolosa 1945; J. Leclercq, Travail, propriété, Lovanio 1946; E. Mounier, Dalla p. capitalistica alla p. umana, trad. it., Brescia 1947; L. Sturzo, La società, sua natura e sue leggi, Bergamo 1949; U. Viglino, La funzione sociale della p. e il suo fondamento metafisico, in Doctor Communis, 2 (1949), pp. 19-37; J. Bourke, La morale thomiste et la question de la possession matérielle, in L'activité philosophique, en France et aux Etats-Unis (più autori), I, Parigi 1950, p. 302 sqq.

V. IL DIRITTO DI P. CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ORDINAMENTO ITALIANO. — Senza definire la p., il Cod. civ. itali. (art. 832) stabilisce che «il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico».

Sulla base di questo articolo e del complesso delle norme che regolano la materia, può affermarsi che il diritto di p. è anzitutto autonomo, ossia, considerato nella sua unità natura e secondo quanto viene riconosciuto indistintamente da tutti (salvi gli errori nel determinare quale debba esserne il soggetto), non è concepito in funzione o in dipendenza di terzi, ma come signoria immediata della persona sul bene che ne forma l'oggetto. In secondo luogo è esclusivo (salvi i limiti posti dalla legge o spontaneamente assunti), in quanto il soggetto del diritto può far valere la p. che gli compete verso chiunque e su tutti, e appunto perché dominio pieno, può essere, da chi ne è titolare, illimitatamente ristretto non solo nelle sue attribuzioni intrinseche (per quanto esso stesso comporta di diritti), ma anche nella durata e nella compartecipazione attiva di altri al titolo stesso sostanziale di p. Infine, data la natura della p., che è diretta sovente a beni che per diritto naturale e quindi intrinseco hanno già una propria destinazione, il diritto stesso, pur rimanendo intanto sostanzialmente nei riflessi dell'autonomia ed immediata relazione del soggetto con i beni che ne costituiscono l'oggetto, può legittimamente ricevere dalla legge anche positiva (che di quella naturale è custode ed interprete) limitazioni di varia entità.

Ne deriva in pratica che il diritto di p., benché sia il diritto reale per eccellenza, può nondimeno ridursi talmente da condensarsi nel solo titolo. È infatti nota la distinzione tra p. o dominio perfetto (comprendente non solo la relazione psichico-morale della persona ai beni posseduti ma anche la loro utilità) e p. o dominio nudo, che comporta il solo titolo senza alcuna attuale utilità sulla cosa per il titolare. È evidente, però, che anche in questo caso solo apparentemente la p. si riduce al solo titolo: non solo perché i limiti estremi sono stati voluti dal titolare (che quindi ha esercitato il suo pieno potere nel destinare come ha voluto i suoi beni), ma anche perché al momento nel quale i diritti di terzi cesseranno (per convenzione precedente, o per interventi susseguenti consentiti o spontanei) la p. naturalmente ritornerà a lui stesso che ne rimase il titolare. E si avrà pertanto un altro elemento della p. che è quello dell'interna perpetuità. A ciò è dovuto anche il fatto che la p. è imprescritibile passivamente, ossia essa non viene a mancare nel soggetto per il solo fatto del non uso dell'oggetto che la sostanzia; lo può solo mediante usucapione da parte di terzi secondo le norme morali e giuridiche proprie del caso.

VI. ACQUISTO

La p. viene acquistata dalle persone fisiche o dagli enti morali privati e pubblici mediante fattori giuridici di diritto naturale o riconosciuti dalla legge o tradizionalmente ammessi dagli usi e dalle costumanze. I titoli che effettuano l'acquisto sono originari o derivati. Benché la dottrina tradizionale, fin dalla remota antichità, abbia riconosciuto la forma di titolo originario esclusivamente all'occupazione (v.) di beni non appartenenti ad altri e fatta con l'animo di divenirne padrone (e in realtà in senso strettissimo questa sola è titolo originario), tuttavia le leggi, per l'enorme affinità in moltissimi effetti esistenti tra questo titolo e altri che per sé non sarebbero originari, trattano come originari anche l'invenzione, ossia il ritrovamento di cose altrui (art. 929, 932); l'accessione tanto naturale, come nelle alluvioni (art. 941), nelle avulsioni (art. 944), nelle isole ed unione di terra nel fiume (art. 945), nell'alveo rivierasco rimasto asciutto dalle acque (art. 942) e abbandonato (art. 946), quanto artificiale, come nelle semine, nelle piantagioni, nelle costruzioni (art. 934-38); la specificazione (art. 940), l'unione (art. 939), la commistione (ivi) e l'usucapione (art. 1158-67).

In riferimento all'occupazione, originariamente fattore principalmente di acquisto di p., specialmente di beni immobili terrieri, basta ricordare che oggi essa ha perduto quasi completamente la forza e l'importanza, data, soprattutto in determinate regioni, la perfetta e totale distribuzione dei beni della terra; tuttavia si ha ancora occupazione vera e propria negli animali volatili, terrestri e acquatici che formano oggetto di caccia e di pesca (art. 943-26), e specialmente nel tesoro, benché questo costituisca come un titolo a parte e speciale di acquisto della p. (art. 932).

Titoli di acquisto completamente derivati, ossia dovuti a spontanea volontà degli interessati, sono considerati invece tutte le forme di contratti; misti, derivati cioè da diritto naturale e da volontà delle persone, sono le successioni a causa di morte; forzosi, per volere di legge, tutti gli altri modi che il legislatore stabilisce e diversi dai precedenti indipendentemente o contro volontà del soggetto.

VII. SOGGETTO

Soggetto della p. è esclusivamente l’uomo, ossia chiunque è capace almeno radicalmente di comprendere l’utilità dei beni sotto tutte le accezioni e volerle attribuire come mezzi per ottenere determinati fini. Pertanto dalla p. non sono esclusi neppure i pazzi e i bambini incapaci attualmente di discernimento. Anche le persone morali sono soggetto di p.

Nelle distinzioni dei soggetti in concreto bisogna guardarsi tuttavia dal pericolo di confondere la p. individuale con quella privata e la collettiva con la pubblica, anche se in taluni fattori possano rispettivamente convenire. La distinzione tra p. privata e p. pubblica comporta esclusivamente che i beni che ne formano l’oggetto sono di persone rispettivamente di diritto privato (anche se morali) e di diritto pubblico; quella tra p. individuale e p. collettiva, invece, denota che i beni che ne formano l’oggetto sono rispettivamente di individui nella prima e della collettività in quanto tale nella seconda. La p. collettiva simboleggia e sfocia quasi naturalmente nei suoi estremi nel collettivismo o comunismo, ove nessuno è in concreto effettivamente proprietario di uno o più oggetti; mentre la p. pubblica ha soggetti e oggetti ben distinti e determinati senza alcuna comunione di beni.

Tuttavia una certa rassomiglianza, moltissimo limitata però e sempre volontaria, con la p. collettiva (non però pubblica) ovunque in uso è la comunione di beni (ossia la p. di determinati beni che appartengono a più persone in comune). In questa comunione, detta anche comproprietà o condominio, ogni partecipante ha diritto a tutta la p., benché limitato appunto dalla partecipazione di altri; comunque è proprio dell’istituto che i beni siano attribuiti ai singoli condomini non pro diviso, ossia parzialmente, ma in tutta la loro entità (artt. 1100-39).

VIII. OGGETTO

Ogni cosa che può comunque avere utilità può costituire oggetto della p. In quanto apportatrici di detta utilità le cose che formano l’oggetto della p. sono meglio chiamate beni (art. 810).

IX. LIMITAZIONI

Si è già accennato che il diritto di p. comportando in via di principio la massima ampiezza di godimento e di disposizione dei beni che lo formano, non esclude di necessità il diritto ad autolimitazioni da parte del proprietario, mediante convenzioni più o meno larghe ma sempre volontarie; per esse si cede in parte o in tutto l’utilità della cosa, escluso, in ogni caso, il solo titolo. Sono esempi tradizionali di queste limitazioni la concessione di uso (art. 1021), di usufrutto (art. 98-102), di abitazione (art. 1023), di servitù prediali (art. 1027-99), di enfiteusi (art. 957-77), e simili, fatta ad altri su propri beni.

Altre però ne sono che possono chiamarsi legali, in quanto disposte dalla pubblica autorità per il raggiungimento del bene comune. Esse sono contenute nelle varie legislazioni e sono più o meno estese e più o meno gravi. Quella italiana parla delle seguenti: il proprietario non può fare atti di emulazione, non può cioè usare dei suoi beni in modo che senza averne alcun beneficio arricchiti, ove essi siano stati (art. 833); tutti i cittadini possono essere espropriati nell’interesse superiore del bene comune da determinati beni (art. 834); i cittadini sono parimenti soggetti a requisizioni temporanee dei loro beni nei casi di urgenti e gravi necessità militari o civili (art. 835); determinati beni, abitualmente o in contingenza straordinaria, possono essere sottomessi all’ammasso (art. 837); gli oggetti di p. privata che hanno interesse artistico, storico, archeologico, etnografico sono sottoposti a varie limitazioni disposte da leggi speciali (art. 839); le p. immobiliari urbane sono in moltissimi centri sottoposte a dettagliate norme di piani regolatori (art. 860); altrettanto vale per le costruzioni e la conservazione di edifici in località dichiarate sismiche (art. 872); altre limitazioni sono quelle delle distanze nelle costruzioni (art. 873), nei muri di confine o meno (art. 874-76), nelle costruzioni in aderenza (art. 877), nei muri di cinta (art. 878), e altre minori delle quali agli artt. 883-89; infine limitazioni varie riguardanti le luci e le vedute (art. 900-907), lo stillicidio (art. 908) e le acque (art. 909-21).

Particolarissimo interesse riveste il caso di limitazione non dei diritti di p. ma del diritto alla p. o meglio alla sua estensione quantitativa. È relativamente facile comprendere il diritto dello Stato ad intervenire a limitare l’assoluta libertà di disposizione che il proprietario ha in linea di massima sui suoi beni quando questi, soprattutto se costituiti da terreni che potrebbero facilmente essere destinati a cultura razionale con conseguente maggior profitto del bene comune e sociale, sono abbandonati o comunque non sfruttati come potrebbero. Più difficile può invece sembrare il quesito se sia lecito o meno allo Stato apporre dei limiti all’estensione della p. in maniera cioè che sia stabilito per legge quale quantità di beni immobili, terrieri in genere, il cittadino possa avere in p., e se sia lecito allo Stato espropriare quei beni che superano i limiti stabiliti. Di fatto in alcune nazioni l’una e l’altra limitazione al diritto di p. sono state disposte, p. es., in Italia ove i principi sono entrati nella stessa Costituzione (art. 43-44) e già in via di attuazione mediante leggi speciali emanate relativamente ai latifondi.

X. CESSAZIONE

I fattori che provocano o causano la perdita del diritto di p. sono vari, né tutti sono dovuti alla sola volontà del proprietario. In primo luogo questa viene perduta mediante negozi giuridici a ciò naturalmente o positivamente stabiliti, principalmente la vendita, la permuta, la donazione, il testamento. In secondo luogo mediante abbandono giuridico dell’oggetto in p. ossia mediante derelizione avvertita e deliberata a tutti gli effetti con l’intento di interrompere definitivamente il legame morale-giuridico che unisce l’oggetto alla persona, anche se nessuno di fatto succeda nel diritto di p. In terzo luogo mediante prescrizione acquisitiva o usucapione da parte di terzi operante indipendentemente e in opposizione alla volontà del precedente proprietario; il diritto di p. però in questo caso essa solo per il precedente proprietario quando lo acquista il nuovo titolare. Infine mediante provvedimenti di pubblica autorità, ossia mediante espropriazione allo scopo di ricompensare i creditori di debitore insolvente oppure di rendere effettuale un’opera di pubblico interesse.

XI. TUTELA

Il diritto di p. è tutelato da tre azioni. La prima è quella di rivendicazione; per essa il titolare può reclamare da chiunque la possiede o detiene, anche se dopo la domanda questi abbia per proprio fatto cessato di possederla o detenerla, la cosa che costituisce l’oggetto della sua p. L’azione di rivendica è imprescrittibile, salvo naturalmente il caso di usucapione (art. 948). La seconda è l’azione di regolamento dei confini. Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che venga stabilito in giudizio; questo terrà conto di ogni specie di prova legittima o si atterrà al confine delineato dalle mappe catastali (art. 950). La terza è la cosiddetta azione negatoria. Per essa il proprietario può agire per far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, chiedendo contemporaneamente che cessino, qualora ci siano, turbative o molestie di ogni genere (art. 949). Il Codice aggiunge l’azione per apposizione di termini quando questi tra fondi contigui siano divenuti irriconoscibili (art. 951), ma questa può ridursi alla seconda di cui all’art. 950.

XII. DIRITTO CANONICO

Per volontà divino-possitiva prevalente la Chiesa cattolica e la Sede Apostolica hanno diritto nativo di acquistare, ritenere e amministrare i beni temporali liberamente e indipendentemente dalla potestà civile per il raggiungimento dei loro fini (CIC, can. 1495 § 1). Anche le singole chiese e le altre persone giuridicamente erette dall’autorità ecclesiastica hanno il diritto a norma dei sacri canoni di acquistare, ritenere e amministrare i beni temporali (ibid. § 2). I beni appartenenti alla Chiesa cattolica o alla S. Sede o ad altra persona morale legittimamente eretta, tanto quelli corporali che gli altri sono beni ecclesiastici (can. 1497 § 1) e si chiamano

sacri se destinati al culto divino mediante consacrazione o benedizione, preziosi se hanno un notevole valore intrinseco o di arte o di storia (ibid. § 2). La Chiesa può acquistare i beni temporali in tutti i modi legittimi di diritto naturale e positivo coi quali ciò è lecito agli altri (can. 1499 § 1); tutti i beni ecclesiastici, a chiunque appartengano, sono sottomessi alla suprema autorità della Sede Apostolica (ibid. § 2).

BIBL.: A. Mortara, *I doveri sociali della p. fondiaria*, Roma 1913; A. Vermeersch, *La funzione sociale della p.*, ivi 1920; J. Tonneau, *Propriété*, in DTHC, XIII, coll. 757-846; G. Perti, *Propriété et sa fonction*, in *Etudes*, 217 (1933), pp. 165-81; G. Palacio, *Concetto cristiano della p.*, Milano 1937; I. Leclercq, *Travail et propriété*, Namur 1937; L. Bellini, *La p.*, Milano 1938; C. Peltrone, *La p.*, Roma 1938; G. Soleri, *La p.*, Torino 1943; F. Storchi, *L'encelé*, *Quadragesimo anno*, Roma 1944; I. Giordani, *L'insegnamento sociale dei Papi*, ivi 1944; V. Fallon, *Principi di economia sociale*, Torino 1946, pp. 126-86; P. E. Taviani, *La p.*, Roma 1946; F. Ferranti, *Il libro della p.*, Milano 1951; L. Barassi, *P. e compropriété*, ivi 1951.

XIII. IL DIRITTO DI P. NELL'ETNOLOGIA. — Gli etnologi evoluzionisti si sono rappresentate l'umanità primitiva come il regno del caos morale, nel quale in fatto di p. si sarebbe praticato un comunismo sconfinato, nella convivenza dei singoli avrebbe dominato il pretto egoismo, «la lotta per l'esistenza», nelle relazioni vicendevoli dei gruppi poi il «bellum omnium contra omnes». L'etnologia moderna viceversa ha dimostrato l'infondatezza di queste teorie, sostenute solo su presupposti materialisti e apriorismi filosofici. Essa ha, inoltre, chiarito che i popoli primitivi riconoscono un molteplici diritto di p., nonché la sua funzione sociale e il suo fondamento morale e religioso. Varia soltanto il modo.

Presso i popoli etnologicamente più arcaici (gli Andamanesi, i Negritos delle Filippine, i Semang della Malesia, i Negrillidi dell'Africa, i Fuegini della Terra del Fuoco, ecc.) il territorio della caccia e della raccolta non è p. della singola persona, né della singola famiglia, ma del gruppo locale, ordinariamente formato da 30-70 persone, parenti consanguinei con le loro mogli. Tale p. consiste nel possesso di ca. 30-70 km². In media di terreno con determinati confini, entro i quali solo i membri del gruppo possono esercitare la caccia e la raccolta. I membri degli altri gruppi locali non possono accedervi se non con il consenso del gruppo proprietario, conosso che si dà solo nel caso che il rispettivo territorio non sia a quelli più sufficiente per la caccia e la raccolta. Nel gruppo ogni singola famiglia conserva la sua libertà e indipendenza economica; ognuna ha una propria capanna, dove il marito e la moglie portano la loro caccia e raccolta. Essi hanno l'obbligo di sostentare i genitori, divenuti importanti al lavoro. La p. delle armi e degli strumenti, delle vesti e degli ornamenti che ciascuno si è fatto, o ha ricevuti, della barca che si è costruita, della capanna che la donna ha eretta, è regolata nel senso che tutto quanto il marito, la moglie o il figlio hanno fatto con il proprio lavoro, come pure tutto ciò che è stato loro regalato, è p. individuale. Sicché proprio in questo primo stadio di civiltà, nota il p. W. Schmidt, si riscontra il numero relativamente maggiore di proprietari.

Questo diritto di p. viene concepito ed armonizzato con i doveri sociali verso i non-abbienti, ed è quindi pervaso di amore e sentimento altruistico. Presso i popoli in questione si ha una grande gioia nel fare doni agli altri. Dei suddetti Fuegini è stato scritto: «Sembra che vogliano possedere solo per poter donare». Il Koppers, loro esploratore, riferisce al riguardo la seguente loro osservazione: «Quando vuoi regalare qualche cosa, da una cosa buona. Colui che riceve il regalo, lo noterà subito e racconterà a tutti che sei un bravo uomo».

Presso alcuni di questi popoli le visite di amicizia si verificano spesso in luoghi distanti più giornate di cammino e durano più giorni. Durante tali visite hanno luogo in comune danze, giochi, caccia e raccolta, e si gareggia in doni vicendevoli. Volentieri danno in prestito le pro

prio cose senza esigenze comperano, ciò anche quando il prestatore si trova poi in una necessità, che potrebbe essere soddisfatta con l'impristino. Nel caso però che colui che ha preso a prestito ne avesse ottenuto un profitto, deve condividere l'utile con il proprietario, sebbene raramente, a metà. Ciò che si presta, viene sempre puntualmente restituito. Gli esploratori sono unanimi nell'affermare la completa onestà di questi popoli: non toccano le cose dell'esploratore, anche se lasciate incustodite; e cose dall'esploratore dimenticate o perdute, gli vengono riportate, rincorrendolo e rintracciandolo anche a grande distanza.

La p. caratteristica dei popoli pastori è quella dei greggi e delle mandrie, onde hanno i mezzi di sussistenza. Mentre i popoli raccoglitori non possono usufruire degli animali, se non quando li hanno uccisi, i popoli pastori hanno tutto l'interesse che il bestiame si moltiplichi, perché la loro ricchezza è nei grandi greggi. L'accresci-mento o meno del gregge e della mandria, oltre che dall'abità e avvedutezza del pastore, dipende anche da condizioni indipendenti dalla sua volontà. Epidemie e disastri naturali, come lunghe siccità, possono distruggere interi greggi e ridurre i proprietari alla miseria, costringendoli a mettersi, per poter vivere, alle dipendenze di altra famiglia più fortunata; così tra i pastori si hanno i primi esempi di servitù o schiavitù. Dal bestiame si traggono non solo carni, latte con i suoi prodotti, sangue dei buoi (in Africa) per cibo, ma anche pelli, e quindi cuoio e feltro, per le vesti, le tende, ecc. Tutto ciò è p. comune familiare, eccetto se si tratta della dote portata dalla sposa, perché in questo caso è p. personale. Sono parimenti p. personali le armi e ciò che è proprio del cavaliere. Tra i popoli pastori assumono particolare considerazione il cosiddetto prezzo della sposa e la dote. Il prezzo della sposa può essere di 20-50 renne presso i Samoyedi, di 20-60 buoi presso gli Africani e di 5 cammelli presso gli Arabi, che vengono considerati come compenso delle spese fatte dalla famiglia per la sposa stessa. Per lo più la dote consiste in vesti e ornamenti, utensili ed altri oggetti di uso femminile, o anche in alcuni animali domestici, di cui spesso non si può disporre senza il consenso della sposa stessa. Il valore della dote per i Samoyedi e i Tungusi equivale alla metà del prezzo della sposa, presso gli allevatori di cavalli dell'Asia centrale ad un quarto o alla metà. Colui che ruba, deve risarcire il decuplo, come fra i pastori tibetani. Siccome i pastori sono nomadi, il territorio per loro interessa meno che per i raccoglitori, benché ne abbiano in più grande misura per il pascolo delle mandrie e dei greggi. Esso è p. tribale. Tutta la p. passa in eredità al figlio maggiore del patriarca della famiglia.

Ciò che distingue i popoli raccoglitori e pastori da quelli agricoltori e totemisti in fatto di p. terriera si è anzitutto che questa diviene per questi ultimi un luogo di dimora fissa e stabile. Con la coltivazione delle piante il campo acquista uno specifico valore economico per il sostentamento della vita e diviene p. personale del coltivatore, che vi fissa la sua abitazione, il suo magazzino e il viale e mantiene i suoi animali domestici (il maiale e il pollame). Siccome il campo è coltivato principalmente dalla donna, usando il bastone da scavo e poi la zappa, è la donna che ne gode il diritto di p., diritto che essa trasmette alle sue figlie, insieme con la casa, gli strumenti, gli utensili, i vasi, ecc. Gli uomini possiedono gli alberi fruttiferi che hanno piantato, le armi e le cose personali; quando poi sorgono le società segrete, questo si riservano il luogo di riunione della società, la casa, le maschere, ecc. Nelle feste d'iniziazione le donne devono fornire i cibi. I popoli totemisti non conoscono né l'agricoltura né l'allevamento del bestiame, ma perfezionando gli strumenti ed i metodi di caccia hanno dato origine ad un'industria di caccia e ad un'organizzazione di tribù, detta in etnologia e tipo superiore di caccia e di organizzazione sociale. Il diritto di p. territoriale viene allargato, perché si riconosce alla tribù, come tale, un diritto collettivo superiore di p. su tutti i territori di caccia e di raccolta. Così è in Australia. Lo sviluppo dei mestieri, dell'industria, dell'arte e del commercio viene accentuando il diritto di p. personale.

Se, come ha rilevato il p. Schmidt, già nella civiltà dei raccoglitori la sensibilità giuridica generale era arrivata ad ammettere che il produttore di un oggetto ne fosse senz'altro il proprietario, essa appare più netta quando un oggetto è frutto di una lavorazione artigiana individuale. Nell'incrocio del totemismo con le altre civiltà, specialmente con quella degli agricoltori matriarcali, questa rilevante coscienza della p. individuale influisce anche in altre direzioni. Il p. Schmidt ha chiamato il totemismo anche a totemismo di commercio, perché vi si viene sviluppato il commercio sia individuale che di gruppo. Tra i membri dello stesso totem si nota grande solidarietà.

Nel corso dei numerosi e molteplici movimenti di popoli, che hanno portato alla formazione e allo sviluppo di nuove civiltà, anche la p. ha preso nuove forme. Con il predominio dei popoli pastori sui popoli agricoltori la p. terriera è assunta dall'imperatore, che poi la riporta tra i principi vassalli, trasformando gli agricoltori in servizi della gleba, i quali finivano in tal modo per sospendere solo beni mobili. Presso gli Annamiti si distingue i beni della moglie e del marito ed i beni di acquisto in comune della famiglia, cui hanno ugual diritto gli sposi. Nella divisione dei beni familiari tra fratelli una parte speciale era riservata al culto degli antenati propri del gruppo e veniva affidata al fratello maggiore. Similmente nel Turchestan cinese la donna con il matrimonio conserva il diritto di p. e di uso dei suoi beni personali. Quando non ha più marito, l'usufrutto passa ai suoi genitori, se ha figli resta in famiglia. In caso di divorzio riprende non solo i suoi beni, ma anche il conguaglio di ciò che ne fu erogato per la comunità familiare. Fra gli antichi Messicani s'aveva la p. terriera del clan, delle singole famiglie, trasmissibile ai primogeniti, del demanio statale, amministrata dal sovrano, lavorata dai servi e dai liberi ed esente da tributi, e finalmente del tempio. Questa si incrementava sia con le donazioni dei nobili che divenivano sacerdo, sia con l'assegnazione di parti del territorio conquistato dopo una spedizione guerriera vittoriosa.

I popoli primitivi non ritengono assoluto il diritto di p., ma lo considerano come un usufrutto concesso dal proprietario, che è il Creatore; perciò i popoli raccoglitori offrono a Dio il sacrificio primiziale, cioè sacrificandogli una parte, la prima, della preda appena catturata. I popoli pastori offrono il sacrificio primiziale, in determinati tempi dell'anno, o riservando a Dio un animale del gregge di preferenza bianco senza macchia e lasciandolo libero con apposito segno distintivo, appunto perché gli altri riconoscano che è stato riservato a Dio e quindi non utilizzabile dagli uomini; oppure offrono a Dio il latte, appena munito o un suo prodotto, come sarebbe il kumis, latte cagliato. Il sacrificio primiziale si osserva spesso anche presso i popoli agricoltori, come i Lolo, i Po, gli antichi Cinesi.

Per conseguenza presso i popoli etnologicamente più arcaici esiste ben distinto il diritto di p. personale, familiare e della comunità, diritto che poi assume forme varie nelle differenti civiltà, e concepito anche in funzione sociale e altruistica e fondato sulla religione, cioè come diritto derivato da Dio. Da ciò che è la p. presso gli attuali popoli raccoglitori, è giusto e lecito dedurre che essa in fondo non dovette essere diversa nei primordi dell'umanità. Perciò il p. Schmidt poté concludere recentemente: «Questo caos morale dei primordi non è mai esistito; fu solo un postulato necessariamente derivante dal pretento zioso evoluzionismo progressivo. La realtà constatata con indagini esatte presso gli stessi popoli più antichi ha reclamato sempre questo postulato».

riguardanti terreni suscettibili di coltivazione. Infatti tale fenomeno rende più complessa la sistemazione edilizia, idrica e stradale dei fondi rustici, più difficile l'uso delle macchine, la rotazione delle colture e l'esecuzione dei lavori di bonifica e di miglioramento fondiario, ed ostacola il progresso tecnico produttivo, causando l'immiscerimento e la proletarizzazione dei piccoli agricoltori.

Il summenzionato art. 846 del Codice civile precisa che deve intendersi «per minima unità culturale l'estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia colonica, e, se non si tratta di terreno approdato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria».

L'aspetto sociale della p. c. si manifesta soprattutto nel bisogno di assicurare ai coltivatori la istruzione e qualificazione professionale, l'educazione morale e famigliare, onde garantire loro, con il concorso dello Stato, la preparazione civica e tecnica per l'assolvimento delle nuove edificate funzioni che attendono il piccolo proprietario coltivatore diretto.

Occorre soprattutto impedire che la piccola proprietà terriera venga a costituire una economia chiusa, così come si verifica in Italia nel periodo feudale, con grave danno della collettività nazionale, ovvero si ponga al di fuori del progresso e della tecnica agraria, continuando ad usare mezzi e sistemi tradizionali che non sono più idonei a soddisfare le esigenze dell'agricoltura moderna.

La riforma fondiaria che è stata applicata recentemente in Italia con la legge di riforma stralcio (legge 21 ott. 1951, n. 841) in diversi territori nazionali suscettibili di trasformazione agraria e fondiaria, tende a sostituire ad un andamento aziendale a grande concentrazione fondiaria nuove piccole proprietà contadine che trovino nelle forme più varie di cooperative e di assistenza la possibilità di un loro mutuo e reciproco sostentamento.

Del resto, lo stesso indirizzo che sembra prevalere nella riforma della legislazione dei contratti agrari è diretto a trasformare i vari rapporti di lavoro in altrettanti strumenti di ascesa delle masse contadine alla proprietà della terra, assecondandone una ormai secolare aspirazione, non soltanto mediante una diversa ripartizione dei prodotti nella mezzadria e la determinazione arbitrale dell'equo canone nell'affitto, per una migliore retribuzione del lavoro agricolo e diffusione del risparmio, ma soprattutto mediante il riconoscimento giuridico del diritto di prelazione al colono nell'acquisto della proprietà del podere in cui risiede e lavora.

Bibl.: A. Serpieri, *L'azienda agraria, in Corso di economia e politica agraria*, II, Firenze 1941, p. 246; id., *Economia agraria*, Bologna 1946, p. 315; S. S. Pio XII, *Radio-messaggio natalizio 24 dic. 1942*, in *Messaggi natalizi*, Milano 1942, p. 70; G. Tassinari, *Economia agraria*, in *Appunti di economia e politica agraria*, I, Roma 1942, p. 386; Unione internaz. di studiosi sociali, *Codice sociale*, 1944, art. 99, p. 90; I. C. A. S., *Per la comunità cristiana*, 1944, art. 99, p. 90; V. G. Ciarrocca, *La proprietà fondiaria e i problemi della piccola p. c.*, in *Atti della XXI Settimana sociale dei cattolici italiani*, 1944, p. 18.