PROMESSA. - È la causa del rapporto obbligatorio, unilaterale o bilaterale, prodotto dalla volontà di una o più persone che liberamente e spontaneamente si obbligano, nei modi e alle condizioni ammesse dalle leggi naturali o positive, a effettuare, gratuitamente o dietro avveramento di una condizione convenuta, una prestazione qualunque o ad astenersi dal compiere alcunché, in favore di un terzo. L'uso troppo frequente delle p. e la loro varietà rendono sovente ardua una comprensione perfetta di questo istituto. Si deve subito notare che vanno tenute presenti anche varie altre nozioni o del tutto affini o solo concatenate e principalmente ciò che concerne la materia dei contratti (v. CONTRATTO), la differenza della p. proposito (v.), sponsali (v.), e anche la natura particolare dell'obbligatorità che la p. produce (v. fedeltà).
Il CIC rimanda per quanto riguarda la materia dei contratti alle leggi dei singoli Stati (can. 1529); e si contenta di stabilire norme per alcuni contratti particolari soprattutto su beni ecclesiastici (can. 1530-43); non parla perciò ex professo della p. L'inca eccezione, oltre al can. 1017 che regola brevissima mente la p. matrimoniale, è costituita dal can. 150 §§ 1-2 che stabilisce la p. ufficio ecclesiastico (v.), non vacante, non produrre alcun effetto giuridico.
La p. può costituire o una semplice profetta fatta ad altri, generalmente senza obbligo di giustizia, o un vero e proprio contratto, a seconda della volontà stessa del promettente. 1) Come semplice offerta a favore di un terzo la p. per diritto naturale deve essere completamente spontanea, non prodiga, gratuita, conosciuta e non ricusata dal colui cui viene fatta. La spontaneità è richiesta dall'in-dole stessa della p. che essendo, in questo caso, senza contropartita che ne costituisca una remunerazione, non sopporta costrizioni di sorta. Prive di spontaneità vanno considerate esclusivamente le vere e proprie coercizioni fisiche o morali, in quanto un consiglio o un desiderio manifestato anche con certa insistenza da estranei o dal promissario stesso non producono l'effetto di eliminare la spontaneità sostanziale necessaria nella p. La p. inoltre non deve essere prodiga, ossia deve avere una giustificazione ed essere contenuta nei limiti dello stato sociale cui il promettente appartiene (in merito va ricordato che la p. completamente prodiga viene, dopo s. Alfonso, considerata da vari teologi addirittura illecita ed anche in-valida). La gratuità comporta che dalla parte del promissario (o di un terzo per suo conto) non ci debba essere una prestazione di vera contropartita giuridicamente rilevabile; non sono esclusi però atti di pura liberalità da parte del promissario. Infine deve essere conosciuta da quest'ultimo e da esso non rifiutata; non è possibile infatti avere obblighi precisi, proposito (v.), verso chi ignora quanto dipende esclusivamente dalla volontà altrui, tanto meno poi verso chi eventualmente rinuncia con atto positivo all'offerta. È pure di diritto naturale che ogni p. abbia ad essere utile in qualche modo al promissario; mancando infatti ogni scopo, ogni fine, ogni utilità, viene a mancare per il promissario la cosa stessa; e pertanto non basta solo che la cosa promessa non sia dannosa o disonesta. Ancora per diritto naturale la p. può riferirsi a una prestazione personale o ad una prestazione di cosa reale distinta da un'attività personale del promettente. L'obbligo di stare alla p. è di sola fedeltà, conseguentemente di natura sua leggero, in quanto l'inadempimento non comporta che una bugia (è noto che l'ottavo comandamento non obbliga per sé che sotto peccato veniale). Tuttavia in casi particolari può sorgervi anche un obbligo, perfino grave, di giustizia continuativa; in tal caso però è indispensabile non solo l'intenzione precisa del promettente in questo senso ma anche, almeno in genere, una certa solennità esterna come, ad es., la presenza di testimoni o la forma scritta, e in più un certo danno nell'altra parte nel caso di inadempimento della p. Comunque una p. non tradotta espressamente in vero e proprio contratto non si presume mai che obblighi per stretto dovere di giustizia ossia con onere di restituzione in caso di mancata prestazione.
2) Come contratto la p. è la cessione di un diritto a favore di un terzo che l'accetta per ottenerne una prestazione corrispettiva. La cessione del diritto a favore del terzo rimane gratuita anche se dietro futura o contemporanea prestazione, non solo perché è generalmente spontanea quanto alla sua formulazione, ma anche perché sovente non è proporzionata alla medesima. Pertanto la p. anche se materialmente rimunerata, non va confusa con la compra-vendita o con la permuta. Nella p. contratto, come in quella semplice, bisogna tener conto soprattutto della volontà del promettente, per poter giudicare della natura dell'obbligo che ne deriva; tuttavia è comunemente ammesso che da essa sorgano doveri di stretta giustizia e conseguentemente l'onere, nel promettente, della riparazione dei danni eventuali per mancata esecuzione della
prestazione e nel promissario il diritto naturale di rifarsi, compensazione (v.), e della mancanza prestazione e dei danni conseguenti. Non è da credere che detto obbligo sia di natura sua e sempre grave ciò dipende in parte dalla volontà del promettente, soprattutto come nota al promissario, e sempre dalla quantità della materia considerata nelle circostanze concrete.
Della cessazione dell'obbligo indotto dalla p., oltre quanto si dice per i contratti in genere, si deve ritenere che la p. pura e semplice, sia essa personale che reale, essa senz'altro per il sopraggiungere di circostanze tali che, se previste, avrebbero indotto il promettente a non farla, e sempre con il sopraggiungere della sua morte; la p. contratto invece, se è reale, passa agli eredi che dovanno soddisfare con il patrimonio del defunto; sia l'uno che gli altri poi dovranno disimpegnarsi anche verso gli eredi del promissario qualora questo premuroia e sia stata intenzione del promettente di beneficare non la persona del promissario, ma la sua famiglia.
Lorenzo Giustiniani (Benedetto XIV, *De beat. et canoniz. sanctorum*, Bologna 1734, lib. I, cap. 18, nn. 7-8).
Tale carica fu nei primi tempi sempre unita a quella dell'avvocato del fisco, avendo questo il medesimo ufficio di sostenere e difendere i diritti della Chiesa (v. *Promotore di Giustizia*). La carica di p. della f. fu, poi, separata da quella dell'avvocato del fisco. Clemente XI nel 1708 diede a mons. Prospero Bettini, arcivescovo di Mira, avvocato del fisco e p. della f., per coadiutore con futura successione, l'avv. Lambertini nell'ufficio di p. della f. e mons. Bettini, nepoti di Prospero, nell'ufficio di avvocato fiscale: così venne divisa una carica dall'altra. Il Lambertini per 20 anni esercitò egregiamente l'ufficio di p. della f. Divenuto papa, volendo CONCISTORIO (v.), cui aveva appartenuto, un perpetuo segno di benevolenza e di stima, con la cost. *Inter concipios* del 29 ag. 1744 (*Bull. Ben. XIV*, t. I, Prato 1845, p. 407) nell'approvare ed ampliare le prerogative, dichiarò espressamente incompatibile l'ufficio di p. della f., che fa parte di tale collegio, con quello di avvocato fiscale e siccome i due uffici allora erano riuniti, per speciale disposizione di Clemente XII, in mons. Luigi Valenti, ordinò che non dovesse estendersi ad altri tale grazia, confermando così quanto aveva stabilito su tale separazione Clemente XI.
III. Diritti e doveri del P. della F. - Sono da tenere ben distinti i p. della f. presso i tribunali diocesani dal p. generale della f. presso la S. Congr. dei Riti. Inoltre nei tribunali diocesani sono da distinguersi i promotori per i processi apostolici, che sono di nomina del p. generale della f. (sotto-promotori della fede), dai p. della f. per i processi ordinari (detti semplicemente promotori), di nomina dell'Ordinario del luogo (cann. 2010-11).
Al p. della f. spetta il compito di raggiungere nel processo la verità oggettiva. Suo compito è di compilare interrogatori sobri, meramente storici, atti a scoprire la verità, formulando domande POSTULATO (v.), di cui è per ufficio il contraddittore. Questi interrogatori deve passarli chiusi, sotto l'obbligo del segreto, ai giudici (can. 2012 § 1). Spetta ancora allo stesso p. della f. far citare testi d'ufficio e fare le necessarie eccezioni anche contro i testi, indicati dal postulatore. Anche i giudici però possono far citare testi d'ufficio, contro la volontà pure del p. della f., purché ne sia informato (can. 2012 § 2; cfr. ancora cann. 2024, 2059, 2070, 2072, 2078, 2079, 2086 § 2, 2090, 2100, 2110 § 2). L'intervento del p. della f. è ancora richiesto nella ricerca degli scritti del servo di Dio (can. 2046 e V. perquisizione, II. *P. degli scritti*), nella istruzione del processo informativo sulla fama di santità in genere o sul martirio, sull'esame dei miracoli (cann. 2051, 2055) e nel processo di non culto (can. 2059).
III. - Diritti e doveri del P. generale della F. - Presso la S. Congr. dei Riti entra in funzione il p. generale della f. A lui compete dare il suo parere al cardinale ponente sulla scelta dei revisori degli scritti del servo di Dio, i cui nomi debbono rimanere segreti (can. 2066 § 1). Contro di essi il p. generale della f. deve stendere, se vi siano, le obiezioni da discuterci dai cardinali della S. Congr. (can. 2070). Anche dagli scritti però, che abbiano ottenuto il favorevole giudizio del pontefice, il p. generale della f. può e deve trarre obiezioni nella discussione delle virtù (can. 2072). Superata, poi, felicemente la revisione degli scritti, il p. generale della f. stende a norma dei cann. 2078, 2079 e 2080 le sue osservazioni (obiezioni) contro l'introduzione della causa. Nel caso si debba, una volta introdotta ufficialmente la causa dinanzi alla S. Congr. dei Riti, procedere all'istruzione del processo di non culto, perché prima non sia stato compiuto, allora il p. generale della f. stende gli interrogatori da rivolgersi ai testi interrogandi in simile processo (can. 2086 § 2). Quando poi si deve istruire il processo apostolico sia sopra la fama di santità in specie o il martirio e la sua causa, il p. generale della f. spedisce (can. 2089) speciali lettere alla Curia, presso cui detto processo si svolgerà, con la designazione di due sottopromotori, che in suo nome siano presenti al processo. Gli interrogatori da rivolgersi ai testi da esistere in tale processo sono stessi dal p. gene
rale della f., considerando le obiezioni, discusse nell'introduzione della causa, le testimonianze, rese nel processo informativo, ed eventuali informazioni extragiudiziali (can. 2090).
Una volta pervenuto questo processo apostolico alla S. Congr. dei Riti il p. generale della f. compila le osservazioni (animadversiones) contro la sua validità (can. 2090, n. 2). Nelle adunanze (congregazioni), poi, in cui si discute la ricettività delle virtù in specie o il martirio e la sua causa i voti di tutti i prelati e consultori, che vi intervengono, devono essere consegnati al p. generale della f. (can. 2103 § 3). Per ciascuna di queste congregazioni, che sono tre, il p. generale della f. stende le sue animadversiones (can. 2106, n. 4; 2109, n. 1; 2113). Il p. generale della f., anche se non interrogato, può interloquire, specialmente se la questione è importante ed i fatti devono essere meglio lungeggiati (can. 2103 § 2). Compiutasi la discussione sulle virtù, che siano state, con decreto, dichiarate eroiche, si passa all'esame dei due miracoli, compiuti per intercessione del servo di Dio, miracoli che si richiedono per la beatificazione. Anche in tale esame e discussioni il p. generale della f. interviene con le sue animadversiones, osservando le stesse norme stabilite per la discussione sulle virtù (can. 2120; 2121; 2122; 2123). Ed è a questo punto che il p. generale della f. deve essere udito per la nomina dei periti, a cui è devoluto l'incarico di stabilire al lume della scienza se il fatto, proposto come miracolo, può o no spiegarsi con le leggi della natura. Dichiarato solennemente il servo di Dio beato, il p. generale della f. interviene ancora una volta nella causa di canonizzazione (can. 2130, 2140).
Il p. generale della f., che fa, come si è già scritto, parte della S. Congr. dei Riti (1a sezione per le cause di beatificazione e canonizzazione) ha udienza ordinaria dal S. Padre per riferire del suo alto ufficio la 1a domenica di ogni mese. Riceve l'intimazione per intervenire nei concisori pubblici e semipubblici. Nella perorazione, che nei concisori pubblici fanno gli avvocati concistoriali (norme date da Urbano VIII, 23 genn. 1631) domandando al papa la beatificazione, il p. generale della f. fa la consueta protesta ed istanza di far osservare in tale causa tutto ciò che è stabilito dalle Costituzioni apostoliche, di procedere nelle solite formule e di rimettere la causa alla piena cognizione della S. Congr. dei Riti.
IV. LA FIGURA DEL SOTTOPROMOTORE GENERALE DELLA F
Si è già parlato dei sottoproletari, nominati dal p. generale della f. per l'istruzione del processo apostolico nelle curie diocesane (can. 2011 § 2). Ma presso di lui nella S. Congr. dei Riti vi è il sottoproletare generale della f., il quale sino al 1824 era semplice aiutante di studio, amovibile ad nutum del p. generale della f. In quell'anno (nutu proprio del 3 maggio), attesi i suoi meriti straordinari, mons. Cardellini, sottoproletare, fu fatto da Leone XII anche assessore della S. Congr. dei Riti. Questo Pontefice, poi, nell'assegnargli per coadiuvare mons. Frattini, stabilì che la carica di assessore fosse permanente e perpetua e che l'assessore apparteneva alla classe degli officiali della stessa S. Congregazione, prendendo luogo immediatamente dopo il p. generale della f. ed avesse voto come gli altri consultori. A detto assessorato Leone XII stabilì che fosse sempre unito l'ufficio di sottoproletare generale della f. ed ordinò che, secondo l'antico sistema, il sottoproletare tenesse studio nella propria abitazione per quei giovani che desiderassero essere abilitati a trattare come procuratori e come avvocati le cause dei servi di Dio e le altre di competenza della S. Congr. dei Riti e che dovesse inoltre prestarsi nella sua qualifica di assessore a ricevere in detto studio anche quelli che desiderassero istruirsi nelle materie cerimoniali e liturgiche.L'assessore, poi, essendo sottoproletare, deve assistere come procuratore fiscale in tutti i processi apostolici, che si fanno in Roma nelle cause dei servi di Dio o beati, ed anche nei processi apostolici fuori di Roma, se vi è destinato dal p. generale della f. Di fatto però il sottoproletare rare volte interviene in questi processi extra urbem.
È compito del sottoproletare fare lo spoglio di tutti i processi nelle cause che si propongono, per compilare i sommari obiezioni, se occorrono, e farvi le opportune annotazioni, le quali servano di base al p. generale della f. per fare le sue animadversiones (v. cost. Sanctissimus Dominus di Innocenzo XI del 18 ott. 1678: Bull. Rom., t. XIX, Torino 1870, p. 123). La loro compilazione, però, spetta esclusivamente al p. generale della f. ed il sottoproletare non deve far altro che preparare, per modo di dire, il materiale. Deve inoltre esaminare tutti i sommari, le informazioni e le scritture che si propongono nelle cause dei servi di Dio e apporti il revista: anzi deve anche correggere le stampe dei sommari, confrontando con i processi originali o altri documenti autentici. Poi, come assessore, deve esaminare tutti quei dubbi liturgici, che si rimettono alla S. Congregazione; deve prestarsi alla revisione di tutte le pie considerazioni, meditazioni e preghiere, che ivi si vogliono stampare. Inoltre deve esaminare e porre il nihil obstat a tutte le preghiere ed opere pie, per cui si barami dalla S. Sede qualche indulgenza o plenaria o parziale. In antico il sottoproletare era anche consultore della S. Congr. delle Indulgenze e sacre reliquie e doveva quindi far pure quei voti, che da questa Congregazione gli venivano rimessi.
Nelle canonizzazioni e nelle beatificazioni il p. generale della f. ed il sottoproletare generale della f., oltre i soliti emolumenti, immagini e vite dei beati e dei santi, ricevono le loro reliquie ed un quadro dipinto ad olio di grandi dimensioni, che rappresenta.