PROMESSA. - È la causa del rapporto obbligatorio, unilaterale o bilaterale, prodotto dalla volontà di una o più persone che liberamente e spontaneamente si obbligano, nei modi e alle condizioni ammesse dalle leggi naturali o positive a effettuare, gratuitamente o dietro avveramento di una condizione convenuta, una prestazione qualunque o ad astenersi dal compiere alcunché, in favore di un terzo. L'uso troppo frequente delle p. e la loro varietà rendono sovente ardua una comprensione perfetta di questo istituto. Si deve subito notare che vanno tenute presenti anche varie altre nozioni o del tutto affini o solo concatenate e principalmente ciò che concerne la materia dei contratti (v. CONTRATTO), la differenza della p. proposito (v.), sponsali (v.), e anche la natura particolare dell'obbligatorietà che la p. produce (v. FEDELTA).
Il CIC rimanda per quanto riguarda la materia dei contratti alle leggi dei singoli Stati (can. 1529); e si contenta di stabilire norme per alcuni contratti particolari soprattutto su beni ecclesiastici (cann. 1530-43); non parla perciò ex professo della p. Unica eccezione, oltre al can. 1017 che regola brevissimamente la p. matrimoniale, è costituita dal can. 150 §§ 1-2 che stabilisce la p. ufficio ecclesiastico (v.), non vacante, non produrre alcun effetto giuridico.
La p. può costituire o una semplice profferta fatta ad altri, generalmente senza obbligo di giustizia, o un vero e proprio contratto, a seconda della volontà stessa del promettente. 1) Come semplice offerta a favore di un terzo la p. per diritto naturale deve essere completamente spontanea, non prodiga, gratuita, conosciuta e non ricusata da colui cui viene fatta. La spontaneità è richiesta dall'indole stessa della p. che essendo, in questo caso, senza contropartita che ne costituisca una remunerazione, non sopporta costrizioni di sorta. Prive di spontaneità vanno considerate esclusivamente le vere e proprie coercizioni fisiche o morali, in quanto un consiglio o un desiderio manifestato anche con certa insistenza da estranei o dal promissario stesso non producono l'effetto di eliminare la spontaneità sostanziale necessaria nella p. La p. inoltre non deve essere prodiga, ossia deve avere una giustificazione ed essere contenuta nei limiti dello stato sociale cui il promettente appartiene (in merito va ricordato che la p. completamente prodiga viene, dopo s. Alfonso, considerata da vari teologi addirittura illecita ed anche invalida). La gratuità comporta che dalla parte del promissario (o di un terzo per suo conto) non ci debba essere una prestazione di vera contropartita giuridicamente rilevabile; non sono esclusi però atti di pura liberalità da parte del promissario. Infine deve essere conosciuta da quest'ultimo e da esso non rifiutata; non è possibile infatti avere obblighi precisi, proposito (v.), verso chi ignora quanto dipende esclusivamente dalla volontà altrui, tanto meno poi verso chi eventualmente rinuncia con atto positivo all'offerta. È pure di diritto naturale che ogni p. abbia ad essere utile in qualche modo al promissario; mancando infatti ogni scopo, ogni fine, ogni utilità, viene a mancare per il promissario la cosa stessa; e pertanto non basta solo che la cosa promessa non sia dannosa o disonesta. Ancora per diritto naturale la p. può riferirsi a una prestazione personale o ad una prestazione di cosa reale distinta da un'attività personale del promettente. L'obbligo di stare alla p. è di sola fedeltà, conseguentemente di natura sua leggero, in quanto l'inadempimento non comporta che una bugia (è noto che l'ottavo comandamento non obbliga per sé che sotto peccato veniale). Tuttavia in casi particolari può sorgervi anche un obbligo, perfino grave, di giustizia commutativa; in tal caso però è indispensabile non solo l'intenzione precisa del promettente in questo senso ma anche, almeno in genere, una certa solennità esterna come, ad es., la presenza di testimoni o la forma scritta, e in più un certo danno nell'altra parte nel caso di inadempimento della p. Comunque una p. non tradotta espressamente in vero e proprio contratto non si presume mai che obblighi per stretto dovere di giustizia ossia con onere di restituzione in caso di mancata prestazione.
2) Come contratto la p. è la cessione di un diritto a favore di un terzo che l'accetta per ottenerne una prestazione corrispettiva. La cessione del diritto a favore del terzo rimane gratuita anche se dietro futura o contemporanea prestazione, non solo perché è generalmente spontanea quanto alla sua formulazione, ma anche perché sovente non è proporzionata alla medesima. Pertanto la p., anche se materialmente remunerata, non va confusa con la compra-vendita o con la permuta. Nella p. contratto, come in quella semplice, bisogna tener conto soprattutto della volontà del promettente, per poter giudicare della natura dell'obbligo che ne deriva; tuttavia è comunemente ammesso che da essa sorgano doveri di stretta giustizia e conseguentemente l'onere, nel promettente, della riparazione dei danni eventuali per mancata esecuzione della
prestazione e nel promissario il diritto naturale di rifarsi, compensazione (v.), e della mancata prestazione e dei danni conseguenti. Non è da credere che detto obbligo sia di natura sua e sempre grave: ciò dipende in parte dalla volontà del promettente, soprattutto come nota al promissario, e sempre dalla quantità della materia considerata nelle circostanze concrete.
Della cessazione dell'obbligo indotto dalla p., oltre quanto si dice per i contratti in genere, si deve ritenere che la p. pura e semplice, sia essa personale che reale, cessa senz'altro per il sopraggiungere di circostanze tali che, se previste, avrebbero indotto il promettente a non farla, e sempre con il sopraggiungere della sua morte; la p. contratto invece, se è reale, passa agli eredi che dovranno soddisfare con il patrimonio del defunto; sia l'uno che gli altri poi dovranno disimpegnarsi anche verso gli eredi del promissario qualora questo premuoia e sia stata intenzione del promettente di beneficiare non la persona del promissario, ma la sua famiglia.