UFFICIO ECCLESIASTICO

UFFICIO ECCLESIASTICO. — È, in genere, qualunque compito stabile, svolto per un fine spirituale, come il direttore spirituale dei seminari, il confessore dei monasteri, il predicatore, l'organista, il cantore, ecc. In senso proprio, è il compito stabilmente costituito, per ordinazione divina o ecclesiastica, che renda partecipi della potestà di ordine o di giurisdizione (CIC, can. 145; V. GIURISDIZIONE; ORDINE).

Così l'ufficio di cardinale, di vescovo, di vicario generale, di curato, ecc., i quali hanno i requisiti richiesti di stabilità oggettiva e di partecipazione al potere di ordine o di giurisdizione. In un senso strettissimo, esclusivo della dottrina canonistica, l'espressione u. e. indica quegli uffici i cui titolari sono prelati in senso giuridico (can. 110). L'accezione normale nel diritto canonico è quella, sopra indicata, del can. 145. Poiché, però, certi

Uffici comportano benefici (v. BENEFICIO), i canoni riguardanti gli uffici (cann. 147-195) devono essere completati da quelli riguardanti i benefici (cann. 1499-89).

I. NATURA E DIVISIONE DELL'U. E. - Quantunque quasi tutti i canonisti moderni ritengano che gli u. e. siano, ipso iure, persone giuridiche, nella dottrina più recente prevale la considerazione dell'aspetto personale dell'ufficio, anziché dell'aspetto reale, per cui si ritiene generalmente che organo della Chiesa non sia l'ufficio in sé considerato come astratto complesso di attribuzioni, bensì la persona stessa del titolare dell'ufficio, di colui cioè attraverso il quale la potestà di ordine o di giurisdizione è esercitata. Oltre la distinzione tra u. e. d'istituzione divina (quello del Sommo Pontefice e, come genere, quello dei vescovi residenziali) e d'istituzione umana (tutti gli altri), si è soliti distinguere gli u. e. in: 1) beneficiari, se connessi con un beneficio (cann. 1499), e non beneficiari; 2) maggiori, se i titolari hanno potere vescovile o quasi-vescovile, e minori; 3) residenziali (detti anche duplici) e non residenziali (o semplici), a seconda che residenza (v.); 4) curati e non curati (cioè con cura d'anime e senza); 5) secolari e religiosi, a seconda che, per loro natura, o per leggi di fondazione, o per legittimità consuetudine, possano essere conferiti soltanto a chierici secolari o religiosi; 6) inamovibili o amovibili, a seconda che i titolari di essi possano essere rimossi con minore o maggiore facilità (v. AMOVIBILITÀ; INAMOVIBILITÀ); 7) di collazione libera o necessaria; 8) riservati o non riservati.

II. CENNI STORICI

Quantunque, come già rilevato, alcuni uffici, come quello del sommo pontificato e dei vescovi in genere, siano di istituzione divina, non è tuttavia possibile formarsi una idea giusta dell'origine e della natura degli u. e. in particolare, senza risalire all'inizio della Chiesa e seguire l'evoluzione della disciplina ecclesiastica nelle varie epoche. È certo però che nella primitiva Chiesa tutte le cariche erano puri uffici. I beni della Chiesa erano allora posseduti in comune, ed ogni chierico, nel suo rango, esercitava un ufficio al quale non era congiunta alcuna rendita. Una volta, però, introdotto l'istituto del beneficio si perdette di vista l'u. e. che la dottrina canonistica anteriore all'u. e. accomunava con il concetto di beneficio.

Per l'erezione, modifica, soppressione di qualsiasi u. e. si richiede: 1) l'autorità competente che sarà diversa a seconda degli u. e.; 2) una causa giusta, che ordinariamente è indicata nella necessità o utilità della Chiesa; 3) la dovuta forma, che varia secondo la provvista dell'u. e. (v. PROVVISTA CANONICA).

III. PERDITA DELL'U. E. - È un fatto giuridico, con il quale l'u. e. viene perduto dal chierico titolare e diventa vacante. Si verifica: a) con la morte naturale del titolare; b) per il decorso del tempo stabilito, quando l'u. e. sia conferito ad tempus (cann. 1833); c) per cessazione del potere del concedente, quando la legge lo dichiari espressamente (cann. 1833); d) per il decorso ad beneplacitum nostrum (cann. 1833); e) per privazione dell'u. e. da parte del superiore o anche per amotio; f) per trasferimento.

Uganda - 1) Confine di Stato o colonia; 2) confini di circoscrizione ecclesiastica; 3) ferrovie.

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**Figura 1:**

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- **(Propr. Enc. Catt.)**
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