AMOVIBILITÀ

AMOVIBILITÀ. — Gli uffici ecclesiastici si dicono inamovibili (o anche percuti o titolati) oppure amovibili (detti anche manuali o temporanei), secondo che il titolare di essi abbia diritto alla stabilità, e non possa quindi essere rimosso se non per cause più o meno tassativamente stabilite dalla legge, ovvero possa essere rimosso per qualsiasi giusta causa o addirittura ad arbitrio (ad nutum) del superiore.

Di regola tutti i benefici secolari (v. BENEFICIO) sono inamovibili (can. 1438), ad eccezione di alcuni benefici parrocchiali. Gli uffici non beneficiari in gran parte sono amovibili (v. EMOZIONE). Pio Cipriotti.