AMOVIBILITÀ

AMOVIBILITÀ. - Gli uffici ecclesiastici si dicono inamovibili (o anche perpetui o titolati) oppure amovibili (detti anche manuali o temporanei), secondo che il titolare di essi abbia diritto alla stabilità, e non possa quindi essere rimosso se non per cause più o meno tassativamente stabilite dalla legge, ovvero possa essere rimosso per qualsiasi giusta causa o addirittura ad arbitrio (ad mutum) del superiore.

Di regola tutti i benefici secolari (v. BENEFICIO) sono inamovibili (can. 1438), ad eccezione di alcuni benefici parrocchiali. Gli uffici non beneficiari in gran parte sono amovibili (v. EMOZIONE) Pio Ciprotti

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“AMOVIBILITÀ.” Enciclopedia Cattolica, vol. I (1948), p. 682. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/amovibilita.