AMMINISTRATORE APOSTOLICO

AMMINISTRATORE APOSTOLICO. - Si chiama con questo nome l'ecclesiastico incaricato dalla S. Sede di reggere, in via straordinaria, una diocesi o una parte di essa.
AMMINISTRATORE APOSTOLICO. - Si chiama con questo nome l'ecclesiastico incaricato dalla S. Sede di reggere, in via straordinaria, una diocesi o una parte di essa.

L'a. a. può essere nominato temporaneamente o permanentemente, in sede vacante o in sede piena. È frequente la nomina di a. a. durante la sede vacante, specialmente quando le particolari condizioni della diocesi e del capitolo sconsigliano di lasciar nominare un vicario capitolare; generalmente viene deputato uno dei vescovi vicini. È rara la nomina di un a. a. in sede piena. Ciò può occorrere in caso di malattia del vescovo, che pur non si intende far rinunziare, oppure di particolari situazioni disciplinari; e allora, per tutto il tempo che dura l'amministrazione, è sospesa la giurisdizione del vescovo e del suo vicario generale (can. 316, § 1). I poteri dell'a. a. si desumono dalle lettere di nomina; ma in genere, quando esso è temporaneo, ha gli stessi diritti e doveri del vicario capitolare. In sede piena può visitare la diocesi (can. 319); ha, se non è vescovo, i distintivi d'onore dei protonotari di numero; non decade con la morte del Pontefice che

l'ha nominato, ma solamente dopo che il nuovo vescovo ha preso possesso della diocesi.

Le amministrazioni permanenti vengono costituite dalla S. Sede in vista di speciali condizioni politiche, soprattutto là dove esistono particolari questioni di confini o vi è instabilità di possesso da parte di varie nazioni. In tali casi l'a. a. ha gli stessi diritti, onori e obblighi del vescovo residenziale (can. 315, § 1) ed è generalmente insignito del carattere vescovile.

Vittorio Bartocetti