AMPLIUS. - Il dispositivo delle decisioni delle S. Congregazioni (v. CONGREGAZIONI ROMANE, SACRE; CURIA ROMANA) è generalmente redatto in brevi formule: affirmative («si»), negative («no»), e simili, che si riferiscono ai quesiti precedentemente formulati, e riprodotti nella decisione stessa.
Talvolta a tale formula è aggiunta la clausola et amplius, abbreviazione di: et amplius non proponatur (cioè: non sia più riproposta la questione). L'effetto giuridico di questa clausola è il seguente: mentre di regola, se la parte interessata entro dieci giorni ne fa domanda, il cardinale prefetto può, dopo aver inteso il parere del congresso, concedere il beneficium novae audientiae, ossia il ricasme della causa da parte della Congregazione, quando invece alla decisione è aggiunta la clausola et a., tale concessione può essere fatta soltanto dalla Congregazione plenaria (cf. Ordo servandus in Sacris Congregationibus, Tribunali bus, Officii Romanae Curiae, del 29 sett. 1908, parte II, cap. 4, n. 10).