CONGREGAZIONI ROMANE, SACRE

CONGREGAZIONI ROMANE, SACRE. -
Commissioni stabili di cardinali per la trattazione
degli affari della Chiesa.

Sommario: I. Le C. in generale. - II. Le singole C. in
particolare. - III. Le C. soppresse. - IV. Le C. nell'amministra­ zione civile dello Stato pontificio.

I. Le C. in generale.

I. Nozioni storiche

Il compito del sommo pontefice, quale vescovo di tutta la Chiesa cattolica, nel governo universale si ampliò e intensificò lungo il corso dei secoli col crescere del numero e dell'im­ portanza degli affari che a lui si dovevano deferire.

Per quanto riguarda questa organizzazione, è pos­
sibile stabilire tre periodi: dal sec. I al X, periodo

del presbiterio e dei sinodi; dal sec. XI al XVI, periodo dei concistori; dal sec. XVI a noi, periodo delle C.

Che anche durante le persecuzioni i pontefici, assistiti dal loro presbyterium, costituito da tutto il clero romano, prendessero deliberazioni riguardanti tanto Roma quanto le Chiese anche lontane, risulta chiaramente da una lettera di s. Cornelio papa del 251 a s. Cipriano, vescovo di Cartagine. Del presbiterio facevano parte senza dubbio anche vescovi, preti e diaconi che si trovassero di passaggio nell'Urbe. Per gli affari di maggior rilievo, e specialmente quando si trattava di condannare un errore o di deporre qualche vescovo colpevole, il sommo pontefice convocava intorno a sé i vescovi viciniori della provincia romana o, a seconda delle circostanze, di altri luoghi d'Italia o di fuori, che potessero agevolmente comunicare con Roma. Si aveva allora il sinodo o concilio romano.

Verso il Mille, quando ormai la Chiesa conduceva un'attività meravigliosa di pacificazione e organizzazione all'interno, seguita poi da valida espansione all'esterno, viene ad assumere sempre maggiore importanza il Concistorium D.ni Papae (v. CONCISTORIO) composto, in prevalenza almeno, da cardinali (v.), che prese ad adunarsi periodicamente. A fianco del concistoro si affermò anche l'Auditorium Papae per la trattazione delle cause di minore importanza riservate a prelati. L'aumentata importanza degli affari affluenti alla S. Sede, specie quelli di natura beneficiaria (divenuti quasi innumerevoli in seguito alla riserva dei benefici durante e dopo l'età avignonese), rese inadatti il concistoro e la cancelleria a sbrigare le molteplici e svariate pratiche, per cui si rese necessaria una ripartizione di lavoro e di competenza tra i vari cardinali, raggruppati in organi collegiali, per lo più permanenti, che furono chiamati C.

La prima C., cioè gruppo di cardinali stabilmente deputati a trattare una data materia, fu la S. Con- gregatio Inquisitionis, istituita da Paolo III il 21 luglio 1542 (costituzione Licet) per la difesa della fede tanto minacciata dalla riforma protestante. Pio IV più tardi affidò ad un gruppo di otto cardinali, saliti poi a 12, l'incarico di provvedere all'esecuzione dei canoni tridentini, dando così vita alla C. del Concilio. Altre due ne furono create ancora: da s. Pio V quella dell'Indice, e da Gregorio XIII quella degli Affari dei vescovi. C. di carattere temporaneo con limitata autorità furono create secondo speciali bisogni, come quella per gli Affari di Ger- mania istituita da Pio V nel 1568. Ma chi veramente creò organicamente le C. R. fu Sisto V, con la sua costituzione Immensa aeterni Dei (Bullarium Ro- manum, VIII, Torino 1863, pp. 985-99) del 22 gen. 1588, in cui fissò quelle linee maestre che hanno sostanzialmente resistito ai secoli. Non per questo Sisto V abolì o abbassò comunque il prestigio del concistoro, che presiedeva egli stesso ogni mercoledì, ma volle assicurare, mediante una razionale divisione del lavoro, maggior sollecitudine ed economia nello svolgimento delle pratiche da parte di persone spe- cificamente competenti. Le C. create o confermate da Sisto V furono 15: 5 già esistevano, ed erano quelle dell'Inquisizione, dell'Indice, del Concilio, degli Affari dei Vescovi, e quella dei Regolari, creata da Sisto V stesso il 17 maggio 1586; 6 riguarda- vano non già l'amministrazione generale della Chiesa, ma quella dello Stato pontificio: la C. Navale, del- l'Università romana o Sapienza, dell'Annonata o Ab- bondanza dello Stato ecclesiastico, delle Acque e Strade, per il regolamento delle tasse, oltre al Supremo Tribunale della Consulta; nuove, e riguardanti il governo della Chiesa, erano la C. Concistoriale, cui apparteneva l'indagine sui promovendi all'episcopato e l'Alta Vigilanza sulle diocesi, la C. per i Riti e Cerimonie, quella preposta alla Tipografia Vaticana, ed infine la C. per la Segnatura di Grazia (sulla costitu- zione Immensa cf. Pastor, X, pp. 181-93).

II. LE MODIFICAZIONI APPORTATE DAL CIC

Con la Sapienti consilio del 29 giugno 1908 di Pio X, che è stata riprodotta con poche modificazioni dal CIC, le C. romane hanno assunto sostanzialmente quell'aspetto che attualmente conservano e che può essere descritto genericamente come appresso.

Si noti innanzi tutto che il vocabolario «congrega- zione» si adopera con due significati diversi. Il primo indica l'adunanza dei cardinali, che ha luogo in tempi fissi e viene anche chiamata congregazione piena o ple- naria, anzi nel linguaggio ordinario «plenaria» (dal latino plenaria comitia); l'altro, del quale si intende parlare, indica il singolo dicastero o ufficio con il cardinale prefetto e il complesso degli ufficiali addetti.

La sede della maggior parte delle C. è dal 1936 il palazzo fatto erigere a tal fine da Pio XI presso S. Maria in Trastevere e S. Callisto, dopo il trasferimento dalla Cancelleria. Vi hanno stanza le C. Concistoriale, dei Sa- cramenti, del Concilio, dei Riti, dei Religiosi, dei Semi- nari e delle Università degli studi. Invece la C. di Pro- paganda Fide continua a risiedere nello storico palazzo di piazza di Spagna; la C. della Chiesa orientale nel palazzo dei Convertendi, ricostruito sulla via della Conci- lizione; il S. Uffizio nel palazzo omonimo; infine la S. C. degli Affari ecclesiastici straordinari continua a usare i locali all'ultimo piano delle Logge in Vaticano. Nel palazzo Vaticano è ospitata anche la C. del Cerimoniale.

III. IL PERSONALE

Il personale delle C. si divide nelle due categorie di ufficiali maggiori ed ufficiali minori. Appartengono alla prima categoria: a) i cardinali, dei quali uno è prefetto o segretario (è chiamato segretario nelle tre C., del S. Uffizio, Concistoriale e per la Chiesa orientale, perché il prefetto di tali dicasteri è il papa); gli altri, in genere non più di una ventina per ciascuna C., dei quali la metà circa risiede in Curia, partecipano e danno il voto nelle plenarie; b) il segretario (assessore nelle tre predette C.); c) il sottosegretario (in alcune istituzioni).

Il segretario (o rispettivamente l'assessore) è il vero capo ufficio, direttore dei servizi. Ai segretari o assessori con decreto della S. C. Cerimoniale del 31 dic. 1930 (AAS, 33 [1931], p. 22) venne assegnato il titolo di Eccel- lenza Rev.ma.

Tiene immediatamente dietro al segretario il sotto- segretario (costituto nelle C. Concistoriale ed Orientale; ad eccezione di quello dei Riti, che ha una fisionomia sua propria; la S. C. dei Sacramenti ha due sottosegretari; nel S. Uffizio al posto del sostituto trovasi il padre commissario, domenicano, che ha mansioni sue proprie). Il segretario ed il sottosegretario (o rispettivamente l'assessore ed il sostituto) sono nominati direttamente dal S. Padre, udito ordinariamente il cardinale prefetto della C.

Ufficiali minori sono: i minutanti o aiutanti di stu- dio, personale di concetto, tutti sacerdoti (salvo rare ecce- zioni) che hanno laurea in teologia o in diritto canonico. Secondo la Sapienti consilio non dovrebbero essere am- messi che in seguito a regolare concorso scritto, ma tal- volta il papa dispensa da tale esame e nomina diretta- mente questo o quel minuta o aiutante di studio (adot- tano la prima denominazione la Propaganda, l'Orientale, e la C. per gli Affari straordinari, mentre tutte le altre C. hanno aiutanti di studio, alcuni dei quali qualificati aggiunti, con mansioni praticamente poco diverse dagli altri), dietro proposta del cardinale prefetto con lettera firmata dal medesimo cardinale.

Quando ciò è richiesto, si suol ripartire l'attività dei minutanti per zone geografiche (così segnatamente a Pro-

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paganda, alla Concistoriale, agli Affari ecclesiastici straordinari, in parte anche al Concilio, Orientale, Seminari). Dove non è possibile adottare tale criterio, come ai Sacramenti, la competenza è distribuita per materie. Talvolta la ripartizione geografica è subordinata alla materia.

Vi sono poi gli scriptores amanuenses, scrittori, che curano la trascrizione delle lettere e la redazione dei registri. Archivi sti sono addetti alla conservazione ed alla ricerca dei documenti.

Il settore della cassa e della tassazione dei vari registri e pratiche è curato dal cassiere, da compiuti, da registratori, prevalentemente laici, detti spesso distribuiti o spedizionieri. Fissare l'importo della tassa del registro spetta però all'aiutante di studio, il quale deve anche assegnare quanto spetta. All'agente (v. AGENTI PRESSO LE SACRE CONGREGAZIONI. C), quando la pratica passa per le mani di questo sollecitatore o mandatario, perché la maggior parte dei vescovi si serve della posta direttamente. Oggi ogni C. invia giorno per giorno i proventi riscossi al'amministrazione dei beni della S. Sede, all'infuori del S. Uffizio e della Propaganda che hanno amministrato autonomie. Si noti però che la Propaganda svolge ogni sua pratica «gratis quocumque titulo».

Tra il personale laico, figurano inoltre gli uscieri, addetti all'ordine dell'ufficio, alla pulizia, al recapito delle pratiche in C. e fuori.

Tutti gli ufficiali prima di prender servizio emettono giuramento di fedeltà e di osservanza del segreto. Molte pratiche sono infatti segrete (riservate, sub secreto, ecc.); massimo è quest'obbligo nella S. C. Concistoriale e nel S. Uffizio: la violazione del segreto del S. Uffizio importa comunque da cui può assolvere soltanto personalmente il sommo pontefice.

Quantunque non siano ufficiali delle C., vi svolgono un compito assai importante i consultori delle S. C. (v.). Una sottospecie di essi sono i commissari membri delle commissioni istituite, p. es., nelle S. C. dei Sacramenti e Orientale, specialmente per la decisione o per la difesa del vincolo nelle cause di dispensa matrimoniale o di S. Ordinazione. I commissari per la decisione si adunano a date fissate, in numero di tre, sotto la presidenza del segretario o assessore per la lettura dei loro voti e per la relativa decisione.

Intento precipuo della Sapienti consilio fu di liberare le C. da materie contenziosi, che vennero destinate alla rinnovata S. Rota. Tuttavia per la trattazione di alcune cause, quali, p. es., quelle in cui si tratta della validità o nullità di un Sacramento come l'Ordinazione e il Matrimonio, la consumazione o meno di questo, la via strettamente giudiziale o contenziosa non può applicarsi se non con forti restrizioni e modificazioni, che tutelino gli interessi preminenti del Sacramento; e quindi anche dopo il 1908 alcune C. – segnatamente la S. C. dei Sacramenti, il S. Uffizio, la S. C. Orientale – debbono dedicare molta parte della loro attività allo svolgimento di detti processi.

La soluzione dei conflitti di competenza tra i vari dicasteri, che la Sapienti consilio aveva affidato alla S. C. Concistoriale, oggi in virtù del can. 245 del CIC appartiene ad una commissione cardinalizia nominata di volta in volta dal S. Padre: cosa che è avvenuta solo molto raramente.

IV. LA TRATTASIONE DEGLI AFFARI

Per quanto riguarda la trattazione dei singoli affari, rimane difficile esporre la prassi d'ogni singolo dicastero in un quadro d'insieme, variando questa da C. a C., secondo la materia ed il volere del prefetto o del segretario.

Si può tuttavia dire che le questioni ovvie vengono svolte subito dal minuta e con lettera o resoconto firmato dal prefetto od anche soltanto dal segretario. Quello invece di una certa importanza o che eccedono le facoltà ordinarie dell'ufficio, vengono riferite in congresso, adunanza del prefetto, segretario, sottosegretari ed aiutanti di studio, che dovrebbe aver luogo ogni settimana e, dopo la relazione del minuta e la discussione, si de

cide. Al congresso vanno riferite tutte le materie più gravi, da trattarsi poi nelle plenarie dei cardinali. Le posizioni per la plenaria vengono tutte stampate e consegnate ai cardinali a. dieci o venti giorni prima dell'adunanza. Il cardinale ponente invece del solo stampato (che consta del cosiddetto foglio d'ufficio in latino o in italiano, contenente in sintesi la fattispecie e un breve sommario) ha anche l'originale completo. Nella plenaria i cardinali siedono, presieduti dal prefetto della S. C., secondo l'ordine della loro precedenza e il ponente legge o pronuncia il suo voto motivato e così fanno successivamente gli altri. Il segretario registra i voti stessi e rende conto della discussione nell'udienza al S. Padre, cui spetta la decisione finale; e il papa, se lo crede, conferma la decisione presa dai cardinali a maggioranza di voti e dà ordine che venga eseguita. Le decisioni delle plenarie possono essere ammesse a nuova discussione previa concessione del beneficium novae audientiae, nuova proposizione di causa in vista di elementi nuovi emersi: se però la decisione è stata approvata dal papa, per tale nuova discussione ci vuole un espresso permesso del papa stesso, che viene detto «aperitio oris» (v. cf. anche TERMINOLOGIA DELLA CURIA ROMANA).

V. LA POTESTÀ DELLE S. C. – Quanto alla potestà delle S. C., ed al valore giuridico dei loro atti, si può dire che esse sono di per sé principalmente organi amministrativi e di governo, quantunque talvolta compiano anche attività giudiziarie ed emanino vere e proprie leggi. Promulgando il CIC Benedetto XV, con il motu proprio «Cum iuris» del 15 sett. 1917, istituì una commissione di cardinali per l'autentica interpretazione del Codice, la quale, però, prima di rispondere nelle cose di maggiori rilievi, deve sentire la C. cui appartiene il canone da interpretare. Aggiungeva Benedetto XV: «Le S. C. da qui innanzi non emettano nuovi decreti generali a meno che non lo consigli qualche grave necessità della Chiesa. Perciò il loro ufficio ordinario sarà di curare che vengano religiosamente osservate le prescrizioni del Codice e di emettere istruzioni, se ne sia il caso, che rendano più chiare ed efficenti le prescrizioni del Codice e ne appaiono quasi un commento. Infine, qualora con il decorrere del tempo il bene della Chiesa universale richiederà che si formoli da qualche C. un decreto generale che discordi con il Codice, sia avvertito della discordanza il sommo pontefice e, quando il decreto sia approvato, la commissione del Codice provvederà a sostituire o modificare i canoni del Codice stesso». Questa modificazione del testo del CIC dal 1917 ad oggi si è verificata espressamente una sola volta e non mediante un provvedimento di una S. C., bensì mediante provvedimento pontificio (motu proprio I ag. 1948, che ha abrogato il secondo periodo del can. 1909 § 2: cf. AAS, 40 [1948], pp. 305-306); ma di fatto molte parti del CIC stesso in questi anni sono state più o meno profondamente intaccate. Siccome secondo il can. 244 non soltanto le risoluzioni delle S. C. sono sempre approvate dal S. Padre, ma questi deve ancora essere avvisato di qualsiasi atto «grave o straordinario che la C. intenda compiere», di fatto, il papa nella pienezza della potestà, autorizza, quando occorra, la S. C. competente perché legiferi, giudichi e comunque provveda nell'ambito della sfera assegnata.

Si rammenti infine che secondo il can. 7 le S. C. vengono sotto il nome di Sede Apostolica subito dopo la persona del sommo pontefice, di cui sono organo primo ed immediato.

BIBL.: Prevalentemente per la storia: G. Moroni, Diz. di erudis. storico-ecc., Venezia 1840-61; alle voci delle varie C. – V. stris Octavius, De officiis et officialibus Curiae Romanae, Venezia 1565; A. Lyssa, De Romana Curia, Francoforte 1613;

Danieli, Recentior praxis Congr. Rom., Roma 1759; J. G. F. Haine, De la Cour romaine sous le pontificat de Pie IX, Lovanio 1859; D. Bouix, Tractatus de Curia Romana, Parigi 1859; F. Grimaldi, Les Congrégations romaines. Guide historique et pratique, Siena 1890 (all'Indice); M. Lega, De origine et natura Sar. Rom. Congr., in Analecta ecclesiastica, 4 (1896), pp. 45-49, 87-91; F. Russo, La Curia Romana nella sua organizzazione e nel suo completo funzionamento, 2a ed., Palermo 1908 (all'Indice). Per la conoscenza attuale delle S. C., c.f. tutti i trattati di diritto canonico commentatori del CIC, I. II. Tra le opere monografiche sono: B. Oletti, De Romana Curia, Roma 1910; F. Cappello, De Romana Curia, 1911; V. MARTINO G, Les Congrégations romaines, Parigi 1930; N. Del Re, La Curia romana, Roma 1941. Per il nuovo edificio delle C. c.f. [P. Castellini], La nuova sede delle S.C.R., Roma 1936. Vittorio Bartoccetti

II. LE SINGOLE C. IN PARTICOLARE.

I. S. C. DEL S. UFFIZIO. —

I. Cenni storici

La C. del S. Uffizio, fino al 1908 denominata «S.Romana e Universale Inquisizione», fu istituita da Paolo III, con la costituzione apostolica Licet ab initio del 21 luglio 1542.

Essa non deve perciò confondersi con i tribunali dell'Inquisizione medievale (v. INQUISIZIONE), né con l'Inquisizione di Spagna, che ebbero origini e scopi specifici diversi.

Sorte le nuove eresie di Calvino e di Lutero, che devastavano le più fiorenti comunità cristiane di Europa, il papa Paolo III giudicò indiializionabile la nomina dei cardinali commissari o inquisitori generali, i quali furono autorizzati a procedere contro tutti gli apostati, eretici, sospetti di eresia, i loro complici, fautori e seguaci, anche senza l'intervento degli Ordinari.

Gli inquisitori generali potevano nominare un promotore fiscale, i notari, e delegati nelle diverse nazioni o nelle singole diocesi. Però né i cardinali inquisitori né i loro delegati potevano ricevere l'abbia o rimettere le pene, perché questa facoltà era riservata al papa.

I cardinali inquisitori potevano conoscere in appello le cause decise in prima istanza dai loro delegati, e in tal caso assolvere i reo dalle censure e dalle altre pene ecclesiastiche. Nessuno era sottratto alla loro giurisdizione, ma la sentenza contro i cardinali e i prelati maggiori veniva pronunciata dal papa in concistoro (costituzione di Pio IV del 12 apr. 1563).

Anche l'esame e la proscrizione dei libri erano affidati agli inquisitori generali, che furono autorizzati da Pio IV, col motu proprio «Cum inter crimina» del 27 ag. 1564, a leggere, durante munere, qualsiasi libro proibito, e a concedere la prescritta licenza agli altri, ma soltanto con deliberazione presa nella congregazione plenaria.

Istituita da Pio V, nel 1571, la C. dell'Indice (v. sotto: C. soppresse), agli inquisitori generali furono riservati l'esame e la proscrizione soltanto dei libri infetti di eresia. L'Inquisizione fu oggetto di molte costituzioni da parte di Pio IV e Pio V, che ne estesero la competenza, ma ricevette un assetto definitivo, insieme con la C. dell'Indice, da Sisto V, con la costituzione Immensa aeterni Dei del 22 gen. 1588.

Pio X, con la Sapienti consilio del 29 giugno 1908, soppresse la C. delle Indulgenze e ne attribuì tutta la competenza al S. Uffizio, riservò poi alla C. del Concilio quanto riguarda l'osservanza dei precetti della Chiesa, alla Consistoriale l'elezione dei vescovi, alla S. C. dei Religiosi la dispensa dai voti emessi negli Ordini o Congregazioni religiose, alla S. C. dei Sacramenti la legislazione circa la disciplina dei Sacramenti, eccetto quanto si riferisce al privilegio paolino e alla dispensa dagli impedimenti di mista religione e di disparità di culto.

Benedetto XV, col motu proprio «Alloquentes» del 25 marzo 1917, attribuì alla S. Penitenzieria la competenza circa la concessione e l'uso delle indulgenze, lasciando solo le questioni di indole dottrinale al S. Uffizio, a cui fu annessa, come semplice sezione, la C. dell'Indice. Il CIC non ne ha modificato né la composizione né la competenza.

Al presente il S. Uffizio è la prima C. R. per l'importanza delle questioni che tratta e decide: l'appellativo di Suprema però compare, per la prima volta, nell'Annuario pontificio del 1927.

2. Personale

La C. del S. Uffizio consta di alcuni cardinali, inquisitori generali, i quali si riuniscono in assemblea plenaria ogni mercoledì, sotto la presidenza del cardinale segretario: la prefettura è riservata al papa (can. 247 § 1).

Segue immediatamente l'assessore, prelato di pari grado ai segretari degli altri dicasteri. Anticamente l'assessore era un sacerdote secolare, consigliere canonista del padre commissario generale.

Capo della sezione istruttoria delle cause criminali è il padre commissario, dell'Ordine dei Predicatori, assistito da due compagni (v. COMMISSARIO).

L'assessore e il commissario sono ufficiali maggiori (Ord. Servandus, ecc., c. VII, 19), gli altri minori.

Prendono parte però alla congregazione particolare del sabato, insieme col cardinale segretario, l'assessore e il commissario, l'avvocato fiscale, dal 1920 detto promotore di giustizia, e il primo compagno del padre commissario, i quali vengono nominati dal S. Padre, con biglietto della Segreteria di Stato: perciò anch'essi potrebbero essere annoverati tra gli ufficiali maggiori.

Dei consultori alcuni sono tali per ragione della loro carica, come il maestro generale dei Predicatori e il maestro del S. Palazzo, gli altri vengono nominati dal S. Padre, che li sceglie tra i più celebri teologi e canonisti residenti in Roma. Essi si radunano ogni lunedì sotto la presidenza dell'assessore, e, in sua assenza, del padre commissario o del I compagno.

Anche la nomina dei qualificatori, consultori per l'esame e la proscrizione dei libri, è riservata al S. Padre. Gli ufficiali sono il sostituto dell'Indice, due somministri, il notario e i notari sostituti. Vi sono infine l'avvocato dei re, il difensore del Vincolo, il maestro di casa, economo della C. e del Palazzo, un archivista, due protocollisti e alcuni scrittori.

3. Competenza

Il S. Uffizio ha competenza esclusiva circa la dottrina che riguarda la Fede e i costumi e la validità dei Sacramenti.

Giudica e punisce l'eresia e tutti i delitti, che ad essa si riferiscono direttamente o indirettamente, come l'adesione alla sesta massonica e alle altre società condannate dalla Chiesa, e rimette le relative pene. Ad esso sono riservati l'esame e la proscrizione dei libri, la concessione del permesso di leggere quelli proibiti, e l'emanazione di norme e di istruzioni al riguardo.

Giudica, in unica istanza o come tribunale di appello, i sacerdoti e i religiosi, sollecitazione (v.) in confessione o di aver commesso atti di libidine contro natura o su persona impudere, o di adesione ad una sesta acattolica; tratta le cause attentati al privilegio paolino e ai matrimoni misti, ed in genere ogni causa matrimoniale, in cui una delle parti sia acattolica; come pure il S. Uffizio soltanto può autorizzare un acattolico a stare in giudizio davanti ai tribunali della Chiesa. Ad esso vengono deferite le questioni e le cause circa la nullità della S. Ordinazione per difetto sostanziale nel rito (can. 1993 § 1).

Soltanto il S. Uffizio può dispensare dagli impedimenti di mista religione e di disparità di culto, dalle irregolarità sancite nel can. 985 nn. 1, 2 e 3 (matrimonio attentato da un chierico o da un religioso davanti all'ufficiale di Stato civile), dall'impedimento di cui al can. 987 n. 1; può assolvere dalle scomuniche riservate specialissimo modo alla S. Sede, eccetto quella sancita nel can. 2367, e rimettere le pene comminate nei can. 2335-36 (iscrizione alla sesta

massonica e alle altre società condannate), 2363 (calunniosa denunzia di un sacerdote per sollecita-
zione in confessione), 2371 (simonia), 2372 (ordi-
nazione ricevuta da un vescovo apostata, eretico o
scismatico), 2388 § 1 (attentato matrimonio da
parte di un religioso o sacerdote davanti ad un uffi-
ciale di stato civile) e 2399 (simonia circa i benefici,
uffici o dignità ecclesiastiche), se la simonia è di
diritto divino.

Infine al S. Uffizio è attribuita la competenza
esclusiva circa il digiuno eucaristico dei sacerdoti,
sia secolari che regolari, in ordine alla celebrazione
della S. Messa.

La competenza del S. Uffizio non ha limiti di
territorio né di persone, se si eccettuano i cardinali
sottratti alla sua giurisdizione da Sisto V nella
costituzione Immensa aeterni Dei; perciò anche
i religiosi sono giudicati dal S. Uffizio, e in prima
istanza non dai propri superiori ma dall'Ordinarie del
luogo, escluso il vicario generale.

Gli inquisitori e gli ufficiali del S. Uffizio sono
tenuti ad osservare il più rigoroso segreto su tutte
le questioni, che vengono trattate nel sacro tribunale.

BIBL.: D. Bouix, Tractatus de Curia Romana, Parigi 1589,
II, cap. 2 c 3; III, sez. 3*, cap. 5; M. A. Coronata, Insti- tutes iuris canonici, I, Torino 1939, n. 339; I. Chelodi-P. Ci- proti, Jus canonicum de personis, 3* ed., Trento 1942, n. 162; Wernz-Vidal, II, Roma 1943, n. 488. Circa il segreto del S. Uffizio: cf. C. Gennari, Consultazioni morali, I, 3* ed., Roma 1913, pp. 541-53; Pio X, Motu proprio Romani Pontificiis, del 17 dic. 1903 (Acta S. Sedis, 36 [1903], p. 385). Arturo De Jorio

II. S. C. CONCISTORIALE. — I. Origini e suzi-
luppo. — Fra le C. costituite ex novo con la costit.
Immensa di Sisto V del 22 genn. 1588, vi era la
Congregatio pro Erectione Ecclesiarum et Provisionibus
Consistorialibus, a cui era assegnato, per importanza,
il terzo posto, subito dopo le C. dell'Inquisizione
e della Segnatura di grazia, di cui il papa era prefetto.
Il nome di questa nuova C. fu abbreviato in quello
di Congregatio Rebus Consistorialibus Praeposita, in
attesa di quello più semplice di Congregatio Con-
sistorialis, che doveva restarle.

Già dal sec. XII la S. Sede aveva avocato a sé l'esame
e la decisione dell'erezione delle diocesi, fino allora la-
sciate all'iniziativa e al potere discrezionale dei vescovi
delle province interessate. Più tardi, dal sec. XIV, i papi
riservarono a sé di provvedere alla promozione dei ve-
scovi sotto la triplice forma della libera nomina, della
conferma dell'elezione capitolare o dell'istituzione cano-
nica in seguito a presentazione.

Sia l'erezione delle diocesi che la nomina dei vescovi
entrarono naturalmente nelle attribuzioni del concistoro,
insieme con le altre causae consistoriales, quelle cioè
più importanti sia dal lato amministrativo che da quello
giudiziario.

Sisto V, creando la C. Concistoriale, s'era proposto
di dare al concistoro un consiglio tecnico o organo speci-
ficamente qualificato sulle materie che si dovevano trat-
tare e senza modificare le attribuzioni anteriori dichiarò:
«In consistorio secreto iuxta formam in hanc diem ser-
vatum proponantur». La nuova C. doveva però ben
presto subire modificazioni d'importanza non trascurabile.

Innocenzo XI (1676-89), allo scopo di provvedere
in particolare alle diocesi d'Italia, costituì la C. per
l'elezione dei vescovi, assegnandole come segretario il
suo uditore. Questa nuova C. subiva a sua volta diverse
modificazioni e fu successivamente riconfermata da Be-
nedetto XIV (costituzione Ad Apostolicae servitutis,
17 ott. 1740) e da Leone XIII (costituzione Immortalis
memoriae, 21 sett. 1878), per prendere in seguito, nel
1900, il titolo di Commissio Cardinalitia de eligendi Epi-
scopis Italiae.

Mentre la provvista delle sedi residenziali in Italia
rimaneva di fatto commessa all'uditorato, quella delle

sedi residenziali all'estero, fuori dei luoghi di missione,
sugli inizi del sec. XIX, era affidata alla C. degli Affari
ecclesiastici straordinari (Pio VII, 18 giugno 1814).

Pio X, con motu proprio del 17 dic. 1903, per unifi-
care la disciplina della nomina dei vescovi residenziali
in Italia, sopprimeva la commissione cardinalizia de eli-
genis Episcopis Italiae, insieme con l'antica C. dell'Esame
dei vescovi, istituita da Clemente VIII nel 1592; e le rispet-
tive competenze vennero attribuite alla C. del S. Uffizio.

Segui la riforma della Curia romana, attuata con la
costituzione Sapienti consilio, del 29 giugno 1908, dello
stesso pontefice Pio X. Fino a quel tempo la competenza
sui vescovi, nei luoghi posti sotto il diritto comune, era
distribuita tra la C. Concistoriale, per la nomina dei ve-
scovi titolari, il S. Uffizio per la nomina dei vescovi resi-
denziali in Italia e le C. dei Vescovi e Regolari e del Conci-
lio, le quali avevano competenza cumulativa sul governo
diocesano dei vescovi (la S. C. dei Vescovi e dei Regolari
era sorta, almeno dall'inizio del sec. XVII, dalla fusione
della S. C. sulla Consultazione dei Vescovi e della S. C.
sulla Consultazione dei Regolari, istituite rispettivamente
da Pio V con breve del 13 febbr. 1572, e da Sisto V con
breve del 17 maggio 1586; sembra però che la prima
di queste due esistenze già sotto Gregorio XIII).

Si avvertiva la necessità e l'utilità di riunire i vari
rami dell'antico tronco. A ciò provvede la riforma di
Pio X. Il CIC non fece che conservare, all'infuori
di qualche particolare, la figura così ben definita dalla
Sapienti consilio.

4. Competenza

La competenza attuale della C. Concistoriale è identica nella sostanza a quella originaria nel duplice oggetto: vescovi e diocesi (CIC, can. 248). Però, mentre prima la Concistoriale compriva soltanto gli atti preparatori ed esecutivi per le nomine vescovili, e avvenuta la nomina i vescovi passavano sotto la competenza della C. dei Vescovi e Regolari e di quella del Concilio, ora invece la Concistoriale ha giurisdizione personale e completa sui vescovi, prepara gli atti di provvista, sceglie i candidati e li propone al S. Padre per l'approvazione e la nomina, segue l'attività dei vescovi, esercita la vigilanza e la tutela sul governo delle loro diocesi e sullo stato economico delle mense vescovili, esamina le relazioni diocesane da essi esibite alla S. Sede ogni cinque anni, concede loro le facoltà quinquennali. Ciò vale però solo per le diocesi latine di diritto comune.

Nomina pure, con l'approvazione del S. Padre,
i coadiutori, ausiliari, amministratori apostolici, vi-
sitatori apostolici, nonché gli Ordinari particolari,
come l'Ordinario militare.

Quanto alle diocesi, incluse le prelature e abbazie
nullius, la competenza riguarda l'erezione, unione,
divisione, soppressione di diocesi, la rettifica di con-
fini diocesani, la costituzione di capitoli cattedrali
o collegiali ed altri provvedimenti spettanti alla co-
stituzione, conservazione e stato delle diocesi. Ma
si è venuta notevolmente ampliando circa l'esten-
sione, poiché negli ultimi tempi non pochi territori,
già dipendenti dalla C. di Propaganda Fide, sono
stati sottoposti al diritto comune e quindi alla Con-
cistoriale.

Quando però, per la nomina dei vescovi resi-
denziali, dei coadiutori con diritto di successione,
degli Ordinari militari e palatini, e per la erezione
delle diocesi nei luoghi in cui vige il diritto comune,
occorre trattare con i governi civili, in via diploma-
tica, a norma dei concordati o convenzioni, la com-
petenza spetta alla C. degli Affari ecclesiastici straor-
dinari, restando alla Concistoriale la redazione degli
atti esecutivi e la giurisdizione sul governo diocesano.

Oltre le diocesi, dipendono direttamente dalla
Concistoriale le delegazioni apostoliche esistenti nei

territori ad essa sottoposti (Gran Bretagna, Stati Uniti, Canada, Messico e Filippine).

Altro compito ad essa spettante è quello di preparare gli atti per il concistoro segreto: compito divenuto ora secondario, dato che ormai in esso ha luogo soltanto la pubblicazione o preconizzazione delle nuove nomine di vescovi approvate in antecedenza; e, per conservare in parte l'antica tradizione, vi si dà pure la semplice proclamazione delle nomine già approvate e pubblicate dopo il precedente concistoro. Pertanto la Concistoriale prepara, anche per le altre C. interessate, gli elenchi di queste promozioni, insieme con la nota delle postulazioni dei sacri palii. Diramo inoltre l'invito ai vescovi per la partecipazione al concistoro semipubblico e alla solenne cerimonia della canonizzazione dei santi.

Finalmente provvede all'assistenza spirituale degli emigrati, in quanto questa rientra indirettamente nel governo diocesano, e alla disciplina sul clero emigrato (motu proprio di Pio X, Cum omnes, del 15 ag. 1912).

Va poi ricordato che la sezione dei Seminari, già ad essa unita, ne fu separata ed eretta in C. indipendente con quella degli Studi, con il motu proprio di Benedetto XV Seminariorum clericorum, del 4 nov. 1915.

La facoltà poi, ad essa attribuita dalla Sapienti consilio, di dirimere le controversie o i dubbi di competenza fra i dicasteri della Curia romana, è demandata dal CIC (can. 245) a una commissione cardinalizia, da designarsi, volta per volta, dal pontefice, come s'è già detto.

5. Costituzione

La C. Concistoriale conserva la costituzione fissata dalla Sapienti consilio.

Ha per prefetto il sommo pontefice; come superiore immediato un cardinale con il titolo di segretario, come componenti parecchi cardinali, fra cui di diritto il cardinale segretario del S. Uffizio, il cardinale prefetto della C. dei Seminari e delle Università degli studi, e il cardinale Segretario di Stato.

Gli officiali maggiori, che coadiuvano il cardinale segretario, sono l'assessore e il sostituto.

L'assessore pro tempore è, come prima, segretario del S. Collegio e, durante il conclave, esercita le funzioni di Segretario di Stato, e di segretario del conclave (cost. Vacantis Apostolicae Sedis di Pio XII, 8 dic. 1945, n. 19; cost. Sapienti consilio, I, 2, 6). È pure consulente di diritto della C. dei Seminari e delle Università degli studi.

Oltre agli officiali maggiori, vi sono gli officiali minori, addetti alle sezioni e agli uffici; infine vi è un collegio di consultori, fra i quali sono consultori nati l'assessore del S. Uffizio, il segretario della C. degli Affari ecclesiastici straordinari e il segretario della C. dei Seminari e delle Università degli studi.

Tutti quelli che vi appartengono sono tenuti, per giuramento, oltre al segreto comune, a quello particolare detto del S. Uffizio, in tutto ciò che concerne la nomina dei vescovi e degli altri Ordinari, nonché la reazione o unione delle diocesi. Il segreto è perpetuo e vige anche verso le persone appartenenti alla medesima C. e vincolate dallo stesso segreto, ma non residenti abitualmente in Roma.

Il medesimo segreto perpetuo viene deferito dalla C. agli ecclesiastici, cui si rivolge per informazioni sui candidati all'esposizione.

6. Procedura

La forma di procedura, presentemente, è solo amministrativa, mai giudiziaria. Essa varia secondo l'importanza degli affari. Per quelli più importanti, come la provvista delle sedi, sia residenziali che titolari, e la reazione delle diocesi, si preparano innanzi tutto i relativi processi ed atti.

L'antico processo canonico, in forma esterna, sui promovendi, non è più in uso dal 3 nov. 1908 e venne espressamente abolito, anche per l'estero, con il decreto concistoriale del 29 febb. 1924: è sostituito dall'inchiesta segreta e accurata, compiuta dalla C. direttamente e, all'estero, per il tramite dei nunzi e delegati apostolici, che meglio garantisce il secreto, la sicurezza e l'attendibilità delle informazioni. È abolito del pari, dalla stessa data del 3 nov. 1908, l'esame dei promovendi.

Compilata l'istruttoria, la trattazione ha luogo in C. generale o plenaria, cui partecipano i cardinali appartenenti al dicastero; quando la questione interessa nel contempo altra C., in particolare quella degli Affari ecclesiastici straordinari, si procede d'intesa e, quando occorra, in plenaria mista.

Gli affari d'importanza ordinaria per lo più si trattano nel congresso degli officiali, con a capo il cardinale segretario, e si decidono dallo stesso cardinale, in forza delle facoltà abituali che competono alla C.

Tutte le deliberazioni delle C. generali, come le pratiche cui si dà corso ex audentia Sanctissimi, sono riferite per l'approvazione al S. Padre dal cardinale segretario nella consueta udienza settimanale.

Bibl.: J. B. De Luca, Relatio Curiae Romanae, Roma 1680; F. Cappello, De Curia Romana iuxta reformationem a Pio X sapientissime inductam, 2 voll., ivi 1911-12; V. MARTINO G, Les congrégations romaines, Parij 1930. Vincenzo Santoro

III. S. C. per la Chiesa Orientale. —

I. Cenni storici

Le origini di questa C. si confondono, fino al 1862, con quelle della S. C. di Propaganda Fide. Difatti, alla C. che fondò nel 1573, sotto il nome di Congregatio de Rebus Graecorum, Gregorio XIII affidò la mansione di mantenere e di propagare la fede cattolica tra i cristiani d'Oriente. Clemente VIII (1592-1605), allargando lo scopo di questa C., le affidò, sotto il nome di Congregatio super Negotiis Fidei et Religionis Catholicae, la cura della propagazione della fede, anche nelle 27 31 latine. Finalmente, con la lettera apostolica Inscrutabili del 22 giugno 1622, Gregorio XV eresse la Congregatio de Propaganda Fide, cui venne affidata la cura di tutte le missioni cattoliche, tanto in Oriente quanto in Occidente.

Le necessità particolari delle Chiese d'Oriente consistono a Urbano VIII di costituire, nel seno della stessa C. generale di Propaganda Fide, due commissioni o, come allora si diceva, C.: una Super dubiis Orientaliun (1627), e un'altra Super correctione Euchologii Graecorum (1636), che diventò, nel 1717, per ordine di Clemente XI, C. stabile e distinta, Super correctione Librorum Orientalium. Per il moltiplicarsi degli affari orientali, che esigevano ogni giorno di più speciale cura e specifica conoscenza, Pio IX, con la cost. Romani Pontifices del 6 gen. 1862, istituì nella stessa C. di Propaganda Fide una C. speciale con il titolo di Congregatio de Propaganda Fide pro Negotiis Ritus Orientalis, presieduta dallo stesso prefetto della C. di Propaganda Fide, ma con segretario proprio, distinti consultori, officiali e archivio. Con il motu proprio «Dei providentis» del 1° maggio 1917 (AAS, 9 [1917], pp. 529-31), Bene-detto XV, accogliendo un desiderio più volte espresso da dignitari orientali, e volendo dare agli Orientali un nuovo segno della benevolenza della S. Sede al loro riguardo, rese indipendente questa C., creando la nuova Congregatio pro Ecclesia Orientali, di cui riservò a sé e ai suoi successori la prefettura.

Il 20 giugno 1925, Pio XI costituì in questa C. una speciale Commissio pro Russia (AAS, 18 [1926], p. 62), la quale, il 6 apr. 1930, fu resa indipendente (AAS, 22 [1930], pp. 153-54), poi, il 21 dic. 1934 (AAS, 27 [1935], pp. 65-67), fu annessa alla C. per gli Affari ecclesiastici straordinari, con competenza limitata ai fedeli di rito latino dimoranti in Russia.

Presso la C. per la Chiesa orientale una speciale commissione, istituita con rescritti di udienza del 24 marzo e del 5 maggio 1928, si occupa delle cause matrimoniali e un'altra (udienza dell'8 febbr. 1930) delle cose liturgiche.

7. Competenza

A norma del can. 257 §§ 1 e 2 del CIC, «sono riservati a questa C. tutti gli affari, di qualsiasi genere, riguardanti le persone, la disciplina e i riti delle Chiese orientali, compresi gli af-

fari misti, quelli cioè che, per l'oggetto o le persone, riguardano anche i Latini. Conseguentemente, questa C., nei riguardi delle Chiese di rito orientale, ha tutte le facoltà che hanno le altre C. per le Chiese di rito latino, salvo però il diritto della C. del S. Uffizio, a norma del can. 247°. La competenza della C. per la Chiesa orientale è personale, in quanto si estende a tutti i fedeli ascritti a un rito orientale, ovunque siano; è anche territoriale, in quanto essa viene esercitata nelle regioni in cui è costituita una gerarchia di rito orientale. Dalla sua competenza si devono escludere, oltre ciò che è di competenza della S. C. del S. Uffizio, le attribuzioni della S. C. dei Seminari e delle Università degli studi che concernono gli atenei, le facoltà e le università (Pio XI, cost. Deus scientiarum Dominus, 24 maggio 1931, art. 4 sgg., in AAS, 23 [1931], p. 248), come anche la competenza propria del tribunale della S. Penitenzieria, tanto per il foro interno (risposta del 26 luglio 1930, in AAS, 22 [1930], p. 394) quanto per l'uso delle indulgenze (notificazione 21 luglio 1935, in AAS, 27 [1935], p. 379).

A questa S. C. sembra doversi attribuire - al contrario delle altre C., in genere, dopo la pubblicazione del nuovo CIC (cf. motu proprio di Benedetto XV, Cum iuris canonici, del 15 sett. 1917, n. 2) - un vero potere legislativo. Possiede poi certamente, oltre la potestà amministrativa, anche quella giudiziaria (can. 257 § 3).

Con il motu proprio di Pio XI, Sancta Dei Ecclesia, del 25 marzo 1938 (AAS, 30 [1938], pp. 154-159), al fine di unificare il regime e l'opera di apostolato in tutti i paesi d'Oriente, venne concessa alla S. C. per la Chiesa orientale piena ed esclusiva giurisdizione su tutti i fedeli, gerarchie, opere, istituzioni e pese società, siano di rito latino o orientale, nelle seguenti regioni: Egitto e penisola del Sinai, Eritrea e nord dell'Etiopia, Albania meridionale, Bulgaria, Cipro, Grecia, Dodecaneso, Irán, 'Iraq, Libano, Palestina, Siria, Transgiordania, Turchia asiatica e Tracia turca. La S. C. per la Chiesa orientale, nei riguardi dei Latini da essa, in virtù del citato motu proprio «Sancta Dei Ecclesia», dipende, in ottime ed esercita quei poteri che aveva ed esercitava prima su di loro la S. C. di Propaganda Fide.

BIBL.: S. C. Orientale, Statistica con cenni storici della gerarchia e dei fedeli di rito orientale, Città del Vaticano 1932; D. Staffa, De S. C. pro Ecclesia Orientali competentia post Lit. teras Apostolicas, Motu proprio datas, die 25 martii a. 1938, in Apostillandis, 11 (1936), pp. 358-760; F. M. W. DiZio6, The Sacred Congr. for the Oriental Church, Washington 1945; A. Coussa, E. praelectionibus in librum secundum CIC de Personis, Città del Vaticano 1948, pp. 98-103; id., Epitome praelectionum de iure ecclesiastico orientali, I. Roma 1948, pp. 69-71. A. Coussa.

IV. S. C. DELLA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI. - Questo dicastero tiene il primo posto dopo quelli presieduti personalmente dal sommo pontefice, ed è stato creato ex novo dalla cost. Sapienti consilio del 29 giugno 1908.

Il CIC (can. 249) conferma quasi senza modifcazioni la competenza assegnata alla S. C. nel 1908.

Come dice il suo titolo essa si occupa di quanto riguarda l'amministrazione e la tutela dei Sacramenti, salvo ciò che è di competenza del S. Uffizio, per le questioni di fede e per ciò che riguarda il privilegio paolino ed i matrimoni misti, nonché della S. C. dei Riti per quanto concerne le cerimonie sacramentali.

Prima del 1908 le materie di cui si occupa la S. C. appartenevano in massima parte alla S. C. del Concilio ed anche alla Dataria ed alla Penitenzieria.

In realtà la maggior parte della sua attività si svolge intorno al Matrimonio. Un ufficio di essa (precisamente il III) tratta le dispense da impedimenti di matrimonio, frequentissime, specie per la consanguinità ed affinità; mentre prima del 1908 tali dispense venivano concesse agli abbienti dalla Dataria apostolica ed ai poveri dalla Penitenzieria apostolica.

Lo stesso ufficio si occupa anche delle convalidenzioni e sanazioni in radice di matrimoni inizialmente nulli per qualche impedimento o per difetto di forma, della legittimazione di prole, ed in genere di quanto riguarda il matrimonio da contrarre.

Operosissimo, specie in questi ultimi anni, l'ufficio II che studia e risolve le pratiche relative alla dispensa dei matrimoni rari non consumati.

Le curie diocesane di tutto il mondo cattolico (eccettuate soltanto quelle dei riti orientali che fanno capo all'omonima C.) prima di aprire una indagine su tali casi debbono ottenerne facoltà dalla S. C., a cui poi rimettono per la decisione gli atti del relativo processo. Per poter studiare simili cause, che si svolgono in forma amministrativa e senza intervento di avvocati, atteso il loro crescente numero, la S. C., dopo emessa l'ampia istruzione Catholica doctrina del 7 maggio 1923 (AAS, 15 [1923], p. 389 sgg.), creò apposite commissioni di consultori che si adunano frequentemente per decidere se convenga proporre o meno al S. Padre la concessione della dispensa nei singoli casi. Alcune di tali cause vengono decise nella plenaria dei cardinali che ha luogo ordinariamente ogni mese.

Spetta poi unicamente e personalmente al sommo pontefice, previa relazione del cardinale prefetto della C. o del segretario, concedere o meno la dispensa, con cui, in virtù della sua podestà ministeriale, scioglie ab extrinseco detti matrimoni che per sé sarebbero intrinsece indissolubili.

Altre pratiche trattate dall'ufficio II sono casi di presunta morte del coniuge, di separazione ecc.

Nel 1939 fu creato nella S. C. uno speciale ufficio di vigilanza e di statistica sui tribunali matrimoniali di tutta la Chiesa latina. Spetta a tale ufficio, retto da un sottosegretario, curare che nei tribunali i quali trattano cause di nullità di matrimonio si osservino le norme della istruzione Provida del 15 ag. 1936 (AAS, 28 [1936], pp. 313-61) e che i diritti del Sacramento vengano giustamente tutelati. Speciale vigilanza si esercita sui tribunali regionali d'Italia creati con il motu proprio «Qua Cura» dell'8 dic. 1938 (AAS, 30 [1938], pp. 410-13), nonché sulla osservanza dell'istruzione Sacrosanctum del 29 giugno 1941 (AAS, 33 [1941], pp. 297-318) circa le pratiche da svolgere prima della celebrazione dei matrimoni e sulla tenuta dei libri parrocchiali, allo scopo di eliminare per quanto è possibile la celebrazione di matrimoni nulli.

Il primo ufficio si occupa di tutti i restanti Sacramenti eccettuato il Matrimonio. In primo luogo il lavoro di questo ufficio è assorbito da quanto riguarda le sacre ordinazioni, su cui fu emessa il 27 dic. 1930 la istruzione Quam ingens (AAS, 23 [1931], pp. 120-29) circa le diligenze da osservarsi prima di ammettere i chierici agli Ordini, con la obbligazione di appositi interrogatori o scrutini.

Inoltre l'ufficio si occupa delle dispense dall'età prescritta per il presbiterato, dagli altri impedimenti morali o fisici per gli Ordini, ecc. Vengono decise dallo stesso ufficio le cause di nullità delle ordinazioni o degli oneri relativi, dopo che i processi al riguardo, volta a volta autorizzati dalla S. C., siano stati svolti nelle singole curie diocesane, secondo le Regulae Servandae imposte con il decreto del 9 giugno 1931 (AAS, 23 [1931], pp. 457-92).

Ampio campo per l'ufficio primo è poi quanto si riferisce alla S. Messa con le facoltà di binare o trinare,

di celebrare in ore inconsuete o in mare, in casa, e quindi la concessione degli oratori privati per sacerdoti e per laici. Segue il culto eucaristico su cui fu emessa l'istruzione Nullo unquam del 26 maggio 1938 (AAS, 30 [1938], pp. 198-207), De sanctissima Eucharistia sedulo custodienda, allo scopo principale di eliminare il pericolo di profanazioni del S.mo Sacramento; su cui, quando avvengono, i vescovi sono obbligati a riferire alla S. C. per l'accertamento delle eventuali responsabilità e l'adozione di misure opportune.

Numerose sono le dispense dal digiuno eucaristico per i semplici fedeli che non potrebbero per malattia accostarsi alla Comunione (non per i sacerdoti celebranti la S. Messa, che in tal caso la competenza è del S. Uffizio, né per i religiosi o religiose cui provvede la loro C.).

Circa la disciplina degli altri Sacramenti sono più rare le occasioni di intervenire, ma anche per essi non mancano notevoli documenti, come il recentissimo decreto Spiritus Sancti munera del 14 sett. 1946 (AAS, 38 [1946], pp. 349-58) con cui, con ardita innovazione, è stata concessa a tutti i parroci la facoltà di conferire il sacramento della Cresima, quando non possa comodamente aversi il vescovo diocesano, ad infanti ed adulti in pericolo di morte.

Quanto al personale della S. C., essa è retta da un cardinale prefetto; ha poi un segretario e, a differenza di tutte le altre, due sottosegretari, uno dei quali si occupa principalmente dell'amministrazione e l'altro, addetto all'ufficio vigilanza sui tribunali, di quanto riguarda il matrimonio. Particolarmente elevato è il numero dei consultori e commissari di questa C.

Bibl.: Molti dei provvedimenti emanati da questa C. si trovano in P. Gasparri, Codici iuris canonici fontes, IV, Roma 1926, nn. 2097-2117.

V. S. C. DEL CONCELLO. -

I. Origine e principali vicende

Fu istituita da Pio IV con il motu proprio «Alias nos», 2 ag. 1564, allo scopo di dare esecuzione ai decreti del Concilio di Trento, terminato felicemente il 4 dic. 1563: donde il nome di C. del Concilio. La primitiva origine di essa risale al 30 dic. 1563, quando Pio IV nominò una speciale commissione cardinalizia con l'incarico di provvedere alla sollecita ed esatta esecuzione dei decreti conciliari; la quale commissione fu poi confermata ed eretta in vero e stabile discarico con il citato motu proprio «Alias nos». Poco dopo, Pio IV concesse alla C. anche la facoltà d'interpretare i decreti disciplinari del Concilio Tridentino; e S. Pio V confermò ed ampliò tale facoltà, accordandole inoltre delle speciali attribuzioni per la soluzione delle cause e controversie concernenti l'interpretazione ed applicazione dei decreti conciliari. Tutto ciò ottenne piena conferma ed approvazione da Gregorio XIII. Sisto V con la costituzione Immensa, 22 genn. 1588, confermò la C. determinandone più esattamente la competenza, attribuendole altre facoltà e la designò con il titolo: Congregatio pro executione et interpretatione Concilii Tridentini.

Intimamente collegate con la C. del Concilio erano altre quattro C., le quali si possono giustamente chiamare quasi appendici di essa, cioè: 1) la S. Congregatio super residentia Episcoporum, instituita da Urbano VIII (costituzione Episcoporum officium, 8 febbr. 1634), richiamata in vigore e fornita di speciali facoltà da Benedetto XIV (costituzione Ad universae, 3 sett. 1746); 2) S. Congregatio iurisdictionis et immunitatis ecclesiasticae, istituita quale vera C. da Urbano VIII nel 1620, vivae vocis oraculo, che, dopo varie vicende, venne da Leone XIII provisorie unita alla S. C. del Concilio; 3) S. Congregatio super statu Ecclesiarum, eretta da Benedetto XIV (costituzione Decet, 23 nov. 1740); 4) S. Congregatio super revisione synodorum provincialium, creata quale C. particolare da Pio IX il 1-3 giugno 1849, vivae vocis oraculo.

Con la costituzione Sapienti consilio, 29 giugno 1908, con cui Pio X riformò la Curia romana, anche la S. C. del Concilio risultò interamente trasformata, conservando il nome come semplice ricordo storico. Ad essa Pio X unì la S. C. Lauretana, eretta da Innocenzo XII (costituzione Sacrosancta Redemptionis, 10 ag. 1698) per la custodia ed amministrazione del patrimonio appartenente alla S. Casa e alla Basilica, fornendola di amplissime facoltà, anche di giurisdizione contenziosa e criminale. Il CIC riferisce quasi alla lettera e conferma pienamente la riforma di Pio X; non fa però alcun cenno della C. Lauretana, che oggi più non esiste.

8. Costituzione

Fin da principio era composta di un determinato numero di cardinali, nominati direttamente dal papa. Uno di essi dirigeva il retto funzionamento del discarico, presiedeva alle adunanze e ne dava relazione al sommo pontefice; solo più tardi ricevette il titolo di prefetto.

La C. aveva un segretario e parecchi officiali per il disbrigo degli affari. Ampliata la sfera della competenza ed accresciuto il numero delle cause, si ebbe un'organizzazione assai bene ordinata. Ancor prima della riforma di Pio X, meritano una speciale menzione l'uditore, il difensore del vincolo, il teologo ed il canonista, incaricati di dare il loro parere nelle cause matrimoniali e in quelle concernenti la sacra ordinazione e la professione religiosa.

Secondo la costituzione Sapienti consilio, questa C. constata di parecchi cardinali nominati dal papa, di cui uno, immediatamente designato dal pontefice, funge da prefetto. Il funzionamento ordinario del discarico è affidato al segretario, coadiuvato dal sottosegretario, che sono officiali maggiori. Vengono poi gli officiali minori, cioè gli aiutanti di studio, gli scrittori, il protocollista, il cassiere, ecc. Esiste pure un collegio di consultori, nominati dal papa, i quali danno il loro voto o parere. Il CIC intorno a ciò non ha introdotta alcuna modificazione.

9. Competenza

Varie epoche si devono necessariamente distinguere. Da principio, come fu detto, la C. era incaricata di curare la pratica esecuzione dei decreti disciplinari del Concilio Tridentino. Poi fu incaricata anche di esaminare i decreti dei concili provinciali, le relazioni sullo stato delle diocesi che i vescovi presentavano alla S. Sede in occasione della visita ad limina e di rispondere alle varie loro domande e quesiti, di vigilare sulla disciplina del clero e del popolo cristiano. Poiché i decreti conciliari toccavano quasi tutta la disciplina ecclesiastica, dovette, ben presto, occuparsi dei diritti e doveri dei vescovi, dei parroci, dei capitolari, dei benefici, dei beni ecclesiastici, dell'elemosina delle Messe, delle cause matrimoniali e di parecchie altre, concedendo opportune dispense, indulti e privilegi. Perciò il potere di questa C. era interpretativo, grazioso, amministrativo e giudiziale. Pio X modificò radicalmente questo discarico, e il CIC nel 25o riproduce nella sostanza la riforma piana.

La competenza riguarda soltanto la Chiesa latina, esclusi i luoghi dipendenti dalla C. di Propaganda Fide. Abbraccia in generale tutto ciò che si riferisce alla disciplina del clero secolare e del popolo cristiano. In specie, poi, deve curare l'esatta osservanza dei precetti della vita cristiana; regolare quanto spetta ai parroci, ai canonici e agli altri beneficiari, alle confraternite e pia associazioni di qualunque genere (anche se dipendono da religiosi o siano erette nelle loro chiese), ai legati pii, alle cause pii, agli stipendi delle Messe, ai beni ecclesiastici (eccettuati quelli che appartengono ai seminari e le mense vescovili), ai benefici ed offici minori, ai tributi diocesani, alle tasse delle curie vescovili, ecc. Può dispensare dalle varie leggi canoniche; esimere dalle condizioni richieste per la provvista dei benefici,

quando il conferimento spetta all’Ordinario; ammettere alla composizione gli ingiusti detentori di beni ecclesiastici, anche appartenenti ai religiosi; permettere ai fedeli l’acquisto di beni ecclesiastici usurpati dall’autorità civile. Inoltre è competente circa l’immunità ecclesiastica e la precedenza, salvo il diritto della C. dei Religiosi e della C. Cerimoniale; circa la celebrazione ed il riconoscimento dei concili e delle conferenze episcopali; circa la trattazione delle cause attinenti alle varie materie di propria competenza, ma solo in via amministrativa o disciplinare. A questa C. sono annessi due uffici speciali, cioè il catechistico e l’amministrativo.

10. Procedura

Prima della riforma di Pio X, la C. del Concilio soleva trattare gli affari in due modi: per summaria precum e in folio. L’espressione per summaria precum significa che la supplica presentata alla C. veniva riassunta ed esposta in un breve compendio. L’espressione in folio significava che il segretario stendevano un’accusa relazione scritta della causa o questione proposta, per sottoporla all’esame e alla discussione dei cardinali. Il primo modo si usava per gli affari di minore importanza, il secondo per i negozi di maggiore rilievo e di particolare gravità. La distinzione risale al 1649, quando s’incominciò a redigere la relazione d’ufficio, cioè il «foglio», che era molto breve e non si usava stampare. Dal 1679 s’incominciò a redigere la detta relazione in una maniera più ampia ed accurata, e a stamparla. Inoltre le stesse cause in folio venivano trattate e definite iuris ordine servato oppure ex officio ossia acconomiche, secondo la maggiore o minore importanza e secondo la volontà delle parti. I documenti principali concernenti la procedura speciale di questa C. sono: 1) il decreto Ut debita, 9 ag. 1693, d’Innocenzo XII; 2) l’editto Non si debba, 17 sett. 1695, dello stesso Innocenzo XII; 3) il regolamento del 6 sett. 1831; 4) l’istruzione della C. del Concilio del 22 ag. 1840 per le cause matrimoniali; 5) l’istruzione della medesima C. del 17 sett. 1847, ripubblicata con poche e lievi modificazioni nel 1884.

Secondo la vigente disciplina, la C. tratta gli affari di minore importanza nel congresso e quelli più rilevanti e difficili in plenaria. Il congresso è costituito dal prefetto, segretario e sottosegretario e ad esso intervengono pure gli aiutanti di studio per riferire in merito alle varie pratiche loro affidate. La plenaria è costituita dai cardinali, che hanno voto deliberativo, e decidono a maggioranza assoluta di suffragi.

Importante è la pubblicazione ufficiale, cioè fatta d’ufficio dal segretario, che ha per titolo: Thesaurus resolutionum S. Conqr. Concilii. Consta di 167 volumi, dal 1718 al 1908, ossia fino alla pubblicazione del commentario ufficiale della S. Sede, cioè degli Acta Apostolicae Sedis.

BIBL.: J. H. Bangen, Die römische Kurie, Münster 1854; D. Bouix, De Curia Romana, Parigi 1859; B. Parayre, La S. Congrég. du Concile, Ligne 1897; F. X. Laitner, De Curia Romana, Ratisbona 1909; J. Simier, La Curie romaine, Parigi 1909; B. Ojetti, De Romana Curia, Roma 1910; F. M. Cappello, De Curia Romana, ivi 1911-12; A. Monin, De Curia Romana, Lovainio 1912; V. MARTINO G, Les Congr. romaines, Parigi 1930; N. Del Re, La Curia romana, Roma 1941; A. Molin, Concile (Congrégation du), in DDC, III, coll. 1302-18. La C. del Concilio pubblicò le decisioni emanate dal 1718 al 1908 nel Thesaurus resolutionum, 167 voll., Urbino 1739-40 e Roma 1741 e 1843-1908. Esistono anche varie raccolte private, tra cui la più copiosa è S. Pallottini, Collectio omnium conclusionum et solutionum S. Congr. Concilii ab a. 1564 ad a. 1860, 17 voll., Roma 1868-93 (sotto forma di repertorio alfabetico).

Felice Maria Cappello

VI. S. C. DEI RELIGIOSI. — È l’organo centrale della S. Sede per la direzione dei religiosi nel mondo.

11. Storia

Su schemi di C. già erette dai papi anteriori, Sisto V con il motu proprio «Romans Pontifex», del 27 maggio 1586, creava la S. C. per le Consultazioni dei Regolari (A. Bizzarri, op. cit. in bibl., p. xxiv). Con decreti successivi (tra cui uno del 13 giugno 1586) ne precisava meglio la costituzione e la competenza, finché il 22 gen. 1586 con la bolla Immensa compiva l’opera stabilendo, nella definizione organizzazione della Curia, anche la C. sulle Consultazioni dei Regolari (§ Nec sane minus), e la dichiarava competente circa tutte le questioni riguardanti lo stato religioso in tutto il mondo (Bull. Taur., VIII [1944] p. 985).

La C. era, all’inizio, distinta da quella detta «delle Consultazioni dei Vescovi» ma, dopo varie vicende, nel 1601 le due C. si trovarono, sotto Clemente VIII, unite in una sola denominata S. C. dei Vescovi e dei Regolari, che venne ad avere competenza vastissima, e rimase viva fino alla riforma di Pio X. Per promuovere riforme particolari nelle religioni, sempre più numerose, i papi successivi a Sisto V crearono, in seno alla Curia, altri organismi, i quali alle volte vennero ad avere la stessa competenza della C. dei Vescovi e dei Regolari, con evidenti intralci di competenze e di celerità nella soluzione delle questioni. Difatti Innocenzo X, con la bolla Instaurandae del 15 ott. 1623 (Bull. Taur., XV [1853] p. 696), costituì una nuova C. di cardinali, dal titolo «S. C. circa lo stato dei Regolari», con il compito di riformare tutte le religioni d’Italia secondo i decreti di Urbano VIII, specialmente con la soppressione dei piccoli conventi. La C. venne confermata da Clemente IX con la bolla Innocenti dell’11 apr. 1668 (Bull. Taur., XVII [1855] p. 657), ma Innocenzo XII con il decreto Debium Pastoralis, del 4 ag. 1698, sopprimeva la C. di Innocenzo X e ne creava un’altra denominandola «S. C. per la Disciplina dei Regolari» cui diede ogni competenza sulla disciplina di tutte le religioni anche fuori d’Italia (Bull. Taur., XX [1857] p. 825). Pio IX, sempre nell’intento di far rifiorire le religioni esistenti, con la bolla Ubi primum arcam del 17 giugno 1846 istituì la «S. C. sopra lo stato degli Ordini Regolari» (Acta Pii IX, I, Roma 1854, p. 46). Benché sovente uno stesso prefetto e segretario reggessero le diverse C. preposte alla disciplina religiosa, tuttavia la molteplicità e l’indeterminatezza della competenza anche nei confronti delle altre C. rendevano necessaria in questo settore una sollecita riforma, soprattutto perché le religioni a voti semplici s’erano fatte numerosissime in tutte le diocesi dando origine a nuovi e più vasti problemi di ordinamento della vita religiosa nei suoi rapporti interni ed esterni. Un primo riordinamento venne operato da Pio X con il motu proprio «Sacrae Congregationi», del 26 maggio 1906 (AAS, 39 [1906], pp. 203-204), con il quale, abolite le C. della Disciplina dei Regolari e quella sopra lo stato degli Ordini Regolari, trasferiva tutta la competenza di esse alla S. C. dei Vescovi e dei Regolari. La definitiva sistemazione fu compiuta poi dallo stesso Papa, insieme con quella di tutta la Curia romana, con la costituzione Sapienti consilio del 29 giugno 1908 (AAS, 1 [1901], p. 7), con la quale, disgiunta la competenza della C. dei Vescovi e dei Regolari, la parte che riguardava i vescovi e le diocesi fu demandata alle S. C. Concistoriale e del Concilio, mentre la competenza relativa alle religioni fu attribuita alla nuova S. C. preposta ai negozi dei Religiosi. Il CIC riproduce la riforma della Sapienti consilio.

12. Competenza

È stabilita dal can. 251 § 1: per cui essa «ha il diritto di occuparsi, in modo esclusivo, del governo, disciplina, studi, beni, privilegi dei religiosi di tutti e due i sessi, sia che abbiano voti solenni come semplici, e di coloro i quali vivono in comune alla maniera dei religiosi, pur non avendo i voti pubblici, e dei Terz’ordini secolari, salvo i diritti della S. C. di Propaganda Fide». Il § 3 del medesimo canone aggiunge: «È riservata a questa S. C. la concessione delle dispense dal diritto comune per i fedeli religiosi, salvo quanto è disposto dal can. 247 § 5 circa la dispensa dal digiuno eucaristico dei sacerdoti celebranti, che spetta al S. Uf-

fizio a. A norma del canone sono dunque soggette alla C. dei Religiosi le seguenti categorie di persone:

a) Tutti i religiosi di ambo i sessi, cioè quei fedeli che emettono voti pubblici, sia semplici che solenni, temporanei o perpetui, di povertà, castità, obbedienza in una religione (v. RELIGIONE). Va subito rilevato che i religiosi sono soggetti alla S. C. sia come singoli, sia come persona morale, per cui essa diventa competente anche sopra i novizi, i postulanti e gli aspiranti di una religione, in quanto tutti questi fanno parte della persona morale religiosa. Le persone estranee alle quali la religione presta i suoi servizi, p. es., negli ospedali, ricoveri, convitti, ecc., non facendo parte della persona morale, non sono soggetti alla S. C.; tuttavia quando i luoghi dove le religioni esercitano i loro ministeri sono proprietà religiosa private, non si può escludere che per alcune questioni tali persone possano godere indirettamente di concessioni fatte alle religioni.

b) Sono pure soggetti alla S. C. quei fedeli che, senza avere voti pubblici, vivono però in comune alla maniera dei religiosi sotto il governo di un superiore, emettendo giuramento o promessa di obbedienza, povertà, castità; sono le cosiddette società viventi in comune senza voti, delle quali parla il can. 673. Le osservazioni fatte sopra vanno applicate anche per questa categoria di persone.

c) Anche i Terz'ordini secolari, cioè quelle associazioni di fedeli che, vivendo nel secolo, tendono ad una vita più santa sotto la direzione di un Ordine religioso, seguendo una regola approvata dalla Chiesa (can. 702), sono soggette a questa C., a differenza delle altre più unioni, confraternite di fedeli che dipendono dalla C. del Concilio, can. 250 § 2. È da osservare che i Terz'ordini sono soggetti come persone morali, poiché, come singoli, i terziari rimangono semplici fedeli, soggetti ai vari dicasteri della Curia romana.

d) Con la costituzione Provida Mater Ecclesia di Pio XII del 2 febbr. 1947 (AAS, 29 [1947], p. 114, art. 9) vengono ad essere soggetti alla C. anche gli Istituti Secolari cioè quelle società di fedeli che professano lo stato di perfezione cristiana completa, senza emettere voti pubblici e senza l'obbligo di una vita comune continuata al modo delle società viventi in comune.

L'ambito della competenza della S. C. sulle categorie di persone accennate è vastissimo: esso comprende ogni possibile questione che rispecchi qualunque situazione o interesse (lo dice chiaramente il decreto della Commissione pontificia per l'interpretazione del CIC, in data 24 marzo 1919, in AAS, 11 [1919], p. 251) delle medesime, sia come singoli sia come società, eccetto che venga detto espressamente il contrario dal diritto. In particolare il CIC ricorda il regime delle persone, cioè tutto quanto riguarda l'erezione, la costituzione, l'approvazione, la soppressione delle stesse; inoltre tutto quanto riguarda l'elezione, il governo, la mutazione, la rimozione dei superiori. Alla S. C. spetta pure la sorveglianza su tutto quanto riguarda la disciplina interna ed esterna delle religioni o società, quindi il loro modo di vita, le questioni sull'osservanza o interpretazione dei voti, promesse, giuramenti, ecc. Nell'ambito della competenza della S. C. rientrano anche la sistemazione degli studi dei religiosi, la regolamentazione e la sorveglianza, a norma del CIC, sopra l'amministrazione dei beni dei religiosi. In data 24 marzo 1919 la Commissione pontificia per l'interpretazione del CIC stabiliva l'esclusiva competenza della S. C. sopra la riduzione degli oneri delle cause pie, che pur non essendo state donate a religioni si trovino attualmente erette o trasferite in chiese di proprietà o in uso indefinito di religioni (AAS, 11 [1919], p. 251). La concessione dei privilegi che i religiosi possono avere, e delle dispense dalle norme canoniche comuni o dalle costituzioni approvate dalla S. Sede, la sanzione delle invalidità o irregolarità commesse formano parte integrante della competenza della S. C. (AAS, 11 [1919], p. 251; 15 [1923], p. 29).

La competenza è tuttavia limitata da quella di altri dicasteri romani che hanno competenze esclusive in determinate materie. Il S. Uffizio ha esclusiva competenza per ciò che riguarda la fede o i costumi anche nelle religioni, come la repressione di alcuni particolari delitti enumerati dal CIC, can. 2314, 904, 2368; anche la dispensa dal digiuno eucaristico per i sacerdoti religiosi celebrati spetta unicamente al S. Uffizio, can. 247. La S. C. di Propaganda Fide ha competenza ordinaria sulle religioni missionarie nelle materie e questioni missionarie; ha tuttavia di fatto anche competenza su alcune religioni missionarie sotto tutti e due gli aspetti religioso e missionario; e per specie concessione ha pure la competenza sopra le religioni di diritto diocesano nei territori di missione (can. 252). La S. C. Concistoriale acquista esclusiva autorità sui religiosi fatti vescovi (can. 248). La S. C. dei Sacramenti è l'unica competente all'esame dei processi circa le ordinazioni sacerdotali anche di religiosi (AAS, 15 [1923], p. 29), qualora siano impugnate per coazione subita, o per qualunque altro motivo eccetto che per vizio di forma, nel qual caso è competente il S. Uffizio (can. 249); prima però la S. C. dei Religiosi concede la dispensa dai voti. Alla S. C. del Concilio è prassi riferirsi per le incorporazioni di parrocchie e case religiose, mentre sono di esclusiva competenza di questa C. tutte le questioni riguardanti le usurpazioni del governo civile di beni religiosi (can. 250). Anche la sorveglianza delle associazioni, unioni, ecc., di fedeli, benché erette in chiese di religiosi, spetta al Concilio. La S. C. delle Università degli studi e dei Seminari ha competenza esclusiva sugli studi dei seminari, delle università o di altri istituti di tipo universitario, anche se diretti da religiosi, can. 256 (AAS, 24 [1932], p. 149). In fine la S. C. Orientale ha l'esclusiva competenza per ciò che riguarda tutte le questioni di foro esterno dei sudditi di rito orientale, religiosi o no (can. 257). Entro questi limiti la competenza della S. C. ha le caratteristiche di tutte le altre c., cioè è universale, ordinaria, vicaria, suprema, ecc.

13. Procedura

Il can. 251 § 3 stabilisce il modo di procedere della S. C., che deve essere esclusivamente amministrativo, senza l'uso di formalità giudiziarie. Anzi il canone dice chiaramente che la S. C. deve rimettere ai tribunali romani quelle cause che esigono l'ordine giudiziario, ed inoltre, se la questione si svolge tra una religione ed una persona non religiosa, la S. C. può dare il rinvio ad altra C. o tribunale specialmente su istanza della parte, senza tuttavia essere a ciò obbligata. È difatti oggi sentenza comune che le S. C. possono decidere in via amministrativa qualche questione ordinariamente soggetta all'ordine giudiziario. L'accesso alla S. C. è possibile direttamente da parte di ogni religioso o dei rappresentanti delle singole persone morali soggette, senza bisogno di intermediari; tuttavia per le religioni maschili di diritto pontificio ordinariamente la S. C. passa attraverso il rispettivo procuratore generale a Roma, secondo il disposto del can. 517.

Contro le decisioni della S. C. non si dà propriamente un appello, ma un ricorso ad una nuova audientia o la petizione della plenaria se una decisione fu fatta solo in congresso.

14. Costituzione

Non è dissimile dalle altre C. R., pur avendo delle proprie peculiarità. Le persone fisiche che compongono questo dicastero sono: il cardinale prefetto, che rappresenta la suprema autorità in seno alla C.; viene quindi il segretario che regge immediatamente tutto il dicastero insieme con il sottosegretario; ad ogni sezione è preposto un aiutante di studio; ed infine vi sono gli officiali

CONGREGAZIONI - Facciata del palazzo di Propaganda Fide, architetto G. L. Bernini (1627) - Roma.

Minor, quali il protocollista, l'archivista, il cassiere, ed i loro rispettivi collaboratori.

Negli ultimi tempi, sul tipo di quelli della Segreteria di Stato, furono introdotti degli addetti, cioè ufficiali non di ruolo che prestano il loro aiuto specialmente nelle varie sezioni della S. C. Esiste, a fianco di essa un corpo di consultori, designati dal S. Padre con particolare bilietto, e il cui voto è richiesto per questioni particolari importanti. Il cardinale prefetto con i cardinali della S. C. e il segretario formano la C. plenaria, che delibera sulle questioni principali, quali l'emanazione di istruzioni, la risoluzione di dubbi giuridici o di interpretazioni pratiche di leggi; oppure esprime un voto proprio sulle questioni che esigono l'autorità del sommo pontifice, quali l'approvazione delle nuove religioni o delle costituzioni, ecc. Il cardinale prefetto, il segretario, il sottosegretario, gli aiutanti di studio e due o più consiglieri costituiscono, con un segretario dei congressi, il Congresso pieno, al quale spetta la preparazione delle questioni per la plenaria, e la soluzione di questioni di una certa importanza, che tuttavia non richiedono la plenaria a giudizio del segretario. Il prefetto, il segretario, il sottosegretario e gli aiutanti, formano il Congresso ordinario, cui spetta la concessione delle facoltà, induttivi, grazie, provvedimenti, ecc., che nella settimana si devono dare. Le questioni più importanti sono portate dal cardinale prefetto all'approvazione del Pontefice nell'udienza di ufficio. I decreti o le decisioni sono firmate direttamente dal cardinale e, in sua assenza, dal segretario, ove questo manchi, dal sottosegretario; generalmente le disposizioni vengono controfirmate pure da uno degli aiutanti di studio delle singole sezioni. Queste, secondo l'ultimo regolamento interno della S. C., sono tre: 1. la detta «degli Affari ordinari», si occupa della direzione dei religiosi attraverso l'emanazione degli atti e provvidenze necessarie al regolare svolgimento della vita religiosa. Comprende tre uffici: delle Religioni maschili, delle Religioni femminili, delle Società senza voti e Istituti secolari. La II sezione detta «degli Affari speciali» comprende un solo ufficio, che si interessa dei casi straordinari tanto sotto gli aspetti giuridici quanto sotto quelli pratici della vita religiosa. La III sezione detta semplicemente «Generale» ha un compito più direttamente burocratico e documentario circa tutte le pratiche che hanno corso nella S. C. Comprende quattro uffici: del Protocollo, dell'Archivio e Biblioteca, della Statistica e Riconoscimento giuridico delle religioni. I consultori della S. C. dei Religiosi non formano propriamente un collegio; tuttavia tra di essi, con l'aggiunta di officiali della S. C., furono create le commissioni speciali seguenti: giuridica, per lo studio di questioni strettamente giuridiche, costituzioni delle nuove Religioni, per la revisione delle costituzioni da approvarsi; costituzioni degli istituti secolari, per l'approvazione di questa nuova forma di vita religiosa; del governo e disciplina religiosa, per l'esame dello stato disciplinare e suggerimenti per un sempre maggior incremento della vita religiosa. Questa commissione è suddivisa in sottosezioni: delle dimissioni, cause disciplinari e ricorsi delle relazioni quinquennali; delle visite; degli studi dei religiosi.

Come in altre C., esiste pure presso questa un gruppo di avvocati laici che fungano da consulenti legali per le materie di carattere civile.

Bibl.: J. E. Hain, Synopsis S. R. Ecclesiae cardinalium congregationum, Lovanio 1857, p. 21; G. Phillips, Kirchenrecht, VI, Ratisbona 1864, p. 639-52; A. Bizzarri, Collectanea in usum secretariae S. Congr. Episcoporum et Regularium, Roma 1885, pp. VII-XXIV; F. Russo, La Curia romana nel suo completo funzionamento, Palermo 1903, p. 215; V. MARTINO G, Les Congrégations romaines, Parigi 1930; N. Del Re, La Curia romana, Roma 1941, p. 47; Enchiridion de statibus perfectionis. I. Documenta Ecclesiae sodalibus instituendis (Collectanea S. C. de Religiosi), 1, Roma 1949, Molti provvedimenti emanati dalla C. dei Religiosi si trovano in P. Gasparri, Codicis iuris canonici fontes, VI, nn. 4391-4427. Giulio Mandelli.

VII. S. C. DI PROPAGANDA FIDE. -

I. Storia

Circa le origini si segnalano i fatti certi, omettendo i punti controversi. Il primo embrione di una diac

Article illustration
(Jst. alinari)
Congregazioni - Facciata del palazzo di Propaganda Fide, architutto G. L. Bernini (1627) - Roma.

stero centrale da istituirsi a Roma, per controbilanciare l'invadenza ognor crescente del Consiglio delle Indie spagnolo ed eliminarne gli abusi di ogni genere che ne derivavano, risale a S. Pio V. Questi nell'apr. del 1568, per mezzo del nunzio Giambattista Castagna, significava a Filippo II esser sua intenzione d'inviare nelle Indie orientali «una persona che dipendesse immediatamente dalla S. Sede e con autorità di nunzio»; al rifiuto del re, Pio V, il 23 luglio 1568, commise ad alcuni cardinali di varie nazionalità residenti in Curia di formare una commissione per ricondurre alla fede gli eretici dell'Europa settentrionale. Ad altri cardinali ordinò di costituire una seconda commissione, che presidesse agli affari attinenti allo sviluppo della religione cristiana nelle Indie orientali ed occidentali, adottando opportuni provvedimenti. Nella mente del Papa le due commissioni dovevano essere due branche di un'unica c. cardinalizia generale, ordinaria e stabile.

Pare che la prima commissione non si riunisce mai; la seconda invece, sotto la presidenza del card. Amulio, iniziò subito le adunanze, ma di fronte all'irrigidirsi del governo di Madrid, cessò sul principio del 1569.

La commissione piana non rivisse sotto Gregorio XIII (1572-85) come si afferma da alcuni. Gregorio XIII, su istanza del card. Antonio Santori, nel Concistoro del 10 giugno 1593 istituì soltanto la C. dei Greci (pro reformatione Graecorum in Italia existentium et monachorum S. Basilii); essa ebbe vita stentata né fu inclusa nella riforma della Curia ordinata da Sisto V nel 1588; risorse nel 1593 come semplice commissione circa alcuni riti greci e lavorò dal 1593 al 1595. La C. di Pio V non fu ripresa neppure sotto i primi successori di Sisto V.
Sotto Clemente VIII (1592-1606) il Santori si adoperò in tutti i modi per far ritornare in vita la C. piana servendosi largamente del contributo del carmelitano p. Girolamo Graziano. E, nell'udienza del 6 maggio 1599, ottenne l'augusto beneplacito di ristabilire la C. che si disse: Congregatio super negotiis Sanctae Fidei et religionis catholicae. Ne furono membri, sotto la prefettura del Santori, i card. Federico Borromeo, Alessandro de' Medici, Cesare Baronio, Alfonso Visconti, Silvio Antoniano, Roberto Bellarmino, Pietro Aldobrandini, Cinzio Passeri-Aldobrandini. Prima adunanza coram S. 10 al 19, 1599, ultima il 3 luglio 1600. L'ultimo cenno della C. rimane in un documento del 29 marzo 1601. Nelle adunanze o congregazioni si trattavano tutti gli affari riguardanti le missioni in Europa e nei paesi d'oligarchie. La mia di svincolare l'apostolato dagli in-cempi frapposti dai governi. Ma anche questa volta l'in- transigenza spagnola ebbe ragione delle grandi idee rin- novatrici di Roma.

Nel 1604 Clemente VIII sostituiva alla C., caduta da 4 anni, un segretario generale delle missioni, affidandone la direzione al ven. Pietro della Madre di Dio. Esso durò anche sotto Leone XI e Paolo V.
Finalmente per l'intervento di uomini eminenti, maturati ormai i tempi, e riallacciandosi all'iniziativa di S. Pio V, sotto la pressione degli avvenimenti e con riguardo alla tumultuosa situazione del cristianesimo in Europa e nei paesi ultramarini d'oriente e d'occidente, Gregorio XV (1621-23) con la costituzione Inscrutabili del 22 giugno 1622 istituì definitivamente la S. C. di Propaganda Fide, fissandone chiaramente gli scopi che, sostanzialmente, sono stati perseguiti con successo fino ad oggi. La C. era già stata fondata il 6 genn. dello stesso anno e comprendeva 15 membri: 13 cardinali e due prelati più un segretario.

Nel 1626 poi si realizzò il progetto, da tempo e variamente ventilato, della stampa di libri, istituendo presso la C. una stamperia poliglotta propria, poi incorporata alla Vaticana. Per la storia della S. C. e per il suo Ar- chivio, V. MISSIONI: Organizzazione centrale e periferica; FACOLTÀ; VATICANA, TIPOGRAFIA.

15. Competenza odierna

La competenza e l'organizzazione interna della C. di Propaganda furono profondamente modificate dalla costituzione apostolica Sapienti consilio di Pio X in data 29 giugno 1608 e dal regolamento interno redatto in base all'Ordo servandus in S. Congregationibus (29 sett. 1608) in data 24 ott. 1608. Ulteriori precisazioni circa la sfera territoriale di Propaganda sono contenute nel motu proprio di Pio XI Sancta Dei Ecclesia del 24 giugno 1938.

La competenza della S. C. di Propaganda Fide, nei territori da essa dipendenti, si estende a tutte le materie che negli altri territori sono di competenza delle altre C. (CIC, can. 252), salvo quanto è di competenza del S. Uffizio, della S. C. dei Riti, e di quella per la Chiesa orientale, ed escluso inoltre quanto riguarda le cause matrimoniali.

Da essa dipendono tutti gli Ordinari di missione, e, nei suoi territori, clero e popolo; esercita i suoi poteri anche sui seminari per le missioni, sulle scuole, opere piace amministrazione dei beni destinati alle missioni, anche se tali istituti sono situati fuori dei territori suddetti; e da essa dipendono anche i religiosi in quanto missionari, nonché alcune Congregazioni e Società esclusivamente missionarie.

Le missioni sono distribuite in: Europa, Asia, Africa, America, Oceania.

Bibl.: Gli atti della S. C. si trovano in: Bullarium pon- tificium S. Congr. de Prop. Fide, 7 voll., Roma 1839-58; Collec- tanea S. Congr. de Propaganda Fide, 2 voll., Roma 1907; Sylloge praecipuorum document... S. Congr. de Prop. Fide, Roma 1939, cf. J. Schmidt, Die Gründung der Propaganda-Kongrega- tion, in Zeitschrift für Missionswissenschaft, 12 (1922), pp. 1-14 (il fasc. 1 dell'annata 12a della Zeitschrift e dedicato in mas- sima parte alla celebrazione del 11 centenario della C.); G. B. Tragella, Le origini della S. C. di Propaganda Fide, in Ri- vista di studi missionari, 4 (1922), pp. 147-63; Terzo Cente- nario della S. C. de Propaganda Fide, numero unico com- merativo, Roma 1922, pp. 21; A. Castellucci, Il risveglio dell'attività missionaria e le prime origini della S. C. de Propa- ganda Fide nella seconda metà del XVI sec., in Conferenze al Lattesano (marzo-apr. 1923), pp. 117-254 (fondamentale, con amplissima bibliografia); Tommaso di Gesù (Pomomolli), Tom- maso di Gesù e la S. C. di Propaganda Fide, in Il p. Tommaso di Gesù e la sua attività missionaria all'inizio del sec. XVII (tesi di laurea in missionologia), Roma 1936, pp. 205-33.

Ugo Bertini

VIII. S. C. DEI RITI. —

I. Origine

Fu istituita da Sisto V con la bolla Immensa aeterni Dei del 22 genn. 1588.

16. Competenza

Nella bolla sistina la compe- tenza della S. C. dei Riti si estendeva a due campi distinti: la liturgia e la canonizzazione dei santi. Quanto alla liturgia la C. doveva: a) curare l'osser- vanza e la purità dei riti sacri e delle cerimonie con- cernenti il Sacrificio eucaristico, l'Ufficio divino, l'am- ministrazione dei Sacramenti ed ogni altra azione liturgica; b) emendare i rispettivi libri liturgici; c) esa- minare ed approvare, dopo averne riferito al papa, gli uffici di santi patroni (di fatto esaminò ed approvò tutti i testi liturgici). In connessione con tale compe- tenza liturgica, la C.: d) era preposta al cerimoniale per il ricevimento di sovrani, ambasciatori ed altri grandi dignitari; e) era arbitra finalmente nelle con- troversie relative alla precedenza. Quanto poi alla cano- nizzazione dei santi, le veniva affidata in pieno la trat- tazione di queste cause. In relazione con la duplice com- petenza su esposta, benché la bolla sistina non ne parli, la S. C. trattò anche le questioni relative alle reli- quie.

Tale competenza, pur rimanendo sostanzialmente invariata, subì col tempo le seguenti modificazioni.

Per ciò che riguarda il campo liturgico: a) la competenza che da principio si estendeva a tutta la Chiesa, fu ristretta alla sola Chiesa latina, mentre per la Chiesa orientale divenne competente, prima la S. C. di Propaganda Fide, più tardi la S. C. Orientale, creata nel 1862 in seno a Propaganda e resa autonoma nel 1917; b) la cura del cerimoniale per il ricevimento dei sovrani e dignitari passò alla S. C. Cerimoniale; c) la materia relativa alle reliquie, dal 1669 (Clemente IX, costituzione In ipsis, 6 luglio 1669) fu attribuita alla competenza della S. C. Indulgentiarum et Sacrarum reliquiarum; e sotto Pio X tornò alla C. dei Riti (motu proprio «Quae in Ecclesiae bonum», 28 genn. 1904: Acta Pii X, I, Roma 1905, pp. 141-44); d) le questioni concernenti la precedenza, con la riforma di Pio X (1908), divennero di competenza delle S. C. del Concilio rispettivamente e dei Religiosi; e) finalmente circa l'amministrazione dei Sacramenti, creata nel 1908 la C. della Disciplina dei Sacramenti, la competenza della S. C. fu limitata in proposito ai soli sacri riti e cerimonie, mentre rimase esclusiva ed assoluta per tutta la Chiesa quella intorno alle cause di beatificazione e canonizzazione e intorno alle sacre reliquie (can. 253).

17. Funzionamento antico

Sisto V deputò alla C. cinque cardinali, il cui numero fu poi molto accresciuto. Uno dei cardinali fungeva da presidente, detto poi prefetto, ed era coadiuvato fin dall'inizio da un segretario. Ogni causa veniva presentata alla discussione da un cardinale detto ponente o relatore, la cui nomina, fatta in un primo tempo dalla stessa C., fu riservata poi (1665) al papa. Nella discussione delle cause di beatificazione e canonizzazione intervenne sempre il promotore generale della fede, con funzione analoga a quella di pubblico ministero nelle cause criminali; nominato dapprima volta per volta, divenne ufficio stabile sotto Urbano VIII (11 genn. 1631). Da questo momento il promotore ebbe facoltà di scegliersi un aiuto, che da principio fu detto suo sostituto, poi sottopromotore della fede e dalla metà circa del secolo scorso fu anche assessore della C. Oltre al promotore della fede, fin dal 1625 la C. ebbe anche un suo proprio notaio, che per lungo tempo fu anche archivista del dicastero. Vi fu inoltre fin da principio un protonotario, residuo della procedura anteriore all'istituzione della C., quando nella discussione di queste cause fungeva da segretario un membro del Collegio dei protonotari apostolici. Finalmente anche il segretario ebbe un aiuto che divenne poi il sostituto della C.

18. Organizzazione attuale

Attualmente la C. consta di una ventina di cardinali con a capo un cardinale prefetto. La segreteria è composta del segretario, coadiuvato dal sostituto e da altri ufficiali minori, fra i quali vi è l'innografo, addetto alla revisione metrica e stilistica dei testi liturgici. Vi è inoltre la cancelleria con a capo il notaio e cancelliere. Lo studio delle questioni di competenza del dicastero viene assolto attraverso tre sezioni, di cui la prima per le cause dei santi, la seconda per le questioni liturgiche, la terza per ambedue i settori. La sezione, di carattere teologico giuridico, è governata dal promotore generale della fede, coadiuvato dal sottopromotore e da un certo numero di aiutanti di studio e scrittori. Fanno capo ad essa numerosi consultori, dei quali dieci sono consultori nati in qualità di prelati ufficiali e cioè: il segretario della C., il decano e i due uditori più anziani della Rotta (residuo della procedura antica quando le cause di canonizzazione venivano affidate alla Rotta), il sacrista di S. Santità, il protonotario apostolico, il maestro del S. Palazzo apostolico, il promotore e sottopromotore generale della fede e il relatore ge

nerale della Sezione storica. Gli altri consultori sono tratti ordinariamente dal clero regolare: vi sono sempre un domenicano, un francescano, un gesuita, un conventuale, un barnabita, un agostiniano, un minimo e un servo di Maria. La II sezione è composta di soli consultori, fra i quali sono consultori nati i maestri delle cerimonie pontificie. Dal numero di questi consultori viene formata una commissione liturgica, alla quale sono sottoposte le pratiche di un certo rilievo per voto consultivo. La III sezione, chiamata Sezione storica, fu creata da Pio XI con motu proprio del 6 febbr. 1930, per lo studio delle cause storiche dei servi di Dio e per l'emendazione dei libri liturgici. È governata da un relatore generale coadiuvato da un vicerelatore e da un certo numero di aiutanti di studio. Fanno capo ad essa un gruppo di consultori scelti fra i più noti rappresentanti delle scienze storiche, ecclesiastici o laici.

Per la loro soluzione, dopo lo studio preparato dalle varie sezioni, le pratiche minori vengono condotte a termine nel congresso, cui intervengono il segretario, il protonotario, il promotore generale della fede, il sottopromotore, relatore generale della Sezione storica e il sostituto, sotto la presidenza del cardinal prefetto. Per le questioni più importanti vien preparata una relazione (positio) a stampa che, affidata ad un cardinale ponente o relatore, viene proposta alla discussione dei cardinali nella cosiddetta congregazione ordinaria o particolare. Di speciale rilievo sono le discussioni sulla eroicità delle virtù, o sul martirio beatificazione (v.) canonizzazione (v.), discussioni che si iniziano in una congregazione antepreparatoria davanti al cardinale ponente, si svolgono in congregazioni preparatorie davanti a tutti i cardinali e si chiudono in una congregazione generale davanti al sommo pontefice, con l'intervento di tutti i cardinali e consultori.

È annesso alla C. un albo di avvocati e procuratori. Dal 1949 esiste anche un collegio di medici per lo studio scientifico dei miracoli proposti, studio che prima veniva assolto da medici nominati volta per volta in qualità di periti. Da notare infine che ogni causa di beatificazione e canonizzazione ha un postulatore, nominato dagli attori col nihil obstat della C.

19. Archivio

L'archivio della C. è collocato, parte presso l'Archivio Vaticano, parte nella sede della C. stessa. Al Vaticano vi è il fondo dei processi di beatificazione e canonizzazione di cause ultimate o comunque archiviate. Nella sede della C. l'archivio è distribuito in tre sezioni: a) l'archivio grande con la serie completa dei registri dei servi di Dio e liturgici dal 1588 ad oggi; un fondo di calendari e propri diocesani e di famiglie religiose; un fondo di pratiche ordinarie dette posizioni dal 1851 in poi; le posizioni a stampa per le cause dei servi di Dio dal 1814 in poi; b) l'archivio storico presso la Sezione storica, con le pratiche ordinarie dal 1588 al 1850, in via di catalogazione, e un fondo agiografico miscellane concernente cause di canonizzazione ultimate o arrestate; c) l'archivio cancelleresco, con i transunti, cioè le copie ufficiali dei processi ordinari ed apostolici di cause di beatificazione e canonizzazione in corso ed altre carte di carattere cancelleresco, antiche e recenti. L'archivio non è aperto al pubblico. Per la consultazione, tanto del fondo vaticano che dei vari fondi presso la C., si richiede volta per volta un permesso del segretario. Da notare finalmente che anche l'archivio dei Riti come quello degli altri dicasteri, fu trasportato a Parigi nel 1810 per ordine di Napoleone; quando poco dopo fu riportato a Roma, rimase a Parigi un fondo di stampati relativi a cause di canonizzazione, conservati oggi alla bibliothèque

Nationale e di cui si ha un elenco sommario in *Analecta Bollandiana*, 5 (1886), pp. 148-58.

**

Bibl.:** Gli arti della S. C. in: *Decreta authentica Congr. Sacr. Rit.,* 5 voll., Roma 1888; Appendice I, ivi 1912; Appendice II, ivi 1927; Benedetto XIV, *De servorum Dei beatificatione*, I, I, c. 16 sgg.; V. MARTINO G, *Les Congrégations romaines*, Parigi 1930, pp. 151-73; N. Del Re, *La Curia romana*, Roma 1941, pp. 55-58. Per altra bibl. V. anche le voci: *BEAUTIFICAZIONE*, CANO-NIZZAZIONE; CULTO, CONFERMA E ESTENSIONE del: *DECRETA AUTHENTICA S. RITUUM* C. Ferdinando Antonelli

IX. S. C. CERIMONIALE. - I. *Origini.* - Circa le origini di questa S. C. furono formulate varie teorie; ora comunemente (v. ANNUARIO PONTIFICIO), si ammette che essa ebbe origine dalla costituzione *Immensa* di Sisto V del 22 genn. 1588 (cf. anche F. M. Cappello, *De Curia Romana*, *Sede plena*, Roma 1911, p. 342 sgg.); prima, invece, se ne faceva risalire l'origine a Gregorio XIII (J.-J. F. Haine, *De la Cour romaine*, Lovanio 1859, n. 57 e B. Ojetti, *De Curia Romana*, Roma 1910, p. 144), di modo che Sisto V, istituendo con la sua costituzione *Immensa* la «Congregatio pro sacris Ritibus et Caeremonias», avrebbe attribuito a questa nuova C. una giurisdizione cumulativa con quella già conferita dal suo predecessore alla Cerimoniale.

Quindi Sisto V per il primo affidò alla S. C. per i Riti e per le Cerimonie il compito di regolare i riti nella cappella pontificia, di ordinare tutto quello che si rimase necessario per l'onorevole trattamento non solo dei sovrani, dei principi e dei loro rappresentanti diplomatici, ma anche delle altre personalità civili ed ecclesiastiche che giungessero a Roma, e di conoscere, sommariamente definite e comporre le controversie e le difficoltà circa le precedenze in Curia (v. *Bull. Rom.*, VIII [Torino 1863], pp. 989 e 990).

Presto, però, lo stesso Sisto V considerò l'opportunità di scindere il regolamento dei sacri riti, materia propria della S. C. dei Riti, da quanto si riferiva al cerimoniale pontificio, da osservarsi nella venuta e permanenza in Roma dei sovrani, dei loro ambasciatori e di personalità civili ed ecclesiastiche, cosicché, poco dopo, creò una particolare C., che, come si è detto, per la materia che essa doveva trattare, si chiamò Cerimoniale. Il documento pontificio della costituzione della C., come C. a sé stante, per quante ricerche si siano fino ad ora fatte, non si è trovato; però, i documenti più antichi, conservati nell'archivio della C., confermano l'istituzione sistina di essa.

2. *Competenza.* - Triplice è la competenza della C.: competenza di carattere liturgico e religioso, poiché ordina tutte le cerimonie strettamente papali ed estende la sua autorità a regolare anche le funzioni celebrate dai cardinali; competenza di carattere profano attinente al cerimoniale cosiddetto di corte, che si esplica nel determinare le precedenze tra i cardinali, tra le prelature della Curia romana e tra gli agenti diplomatici, accreditati presso la S. Sede, ed il loro onorevole ricevimento presso il Romano Pontefice; competenza di carattere contenzioso, poiché risolve le eventuali questioni, che possano sorgere tra i suddetti personaggi per le loro precedenze.

La C. nelle materie di sua competenza procede in questo modo: le questioni, che siano di lieve importanza o che siano state già altre volte trattate, le risolve per mezzo della sua segreteria, le altre questioni le sottopone all'esame della piena C. (costituita da cardinali, ufficiali della segreteria e consultori) e le presenta al sommo pontefice per la decisione.

3. *Costituzione.* - La C. è retta dal cardinal decano del S. Collegio, il quale ne è il prefetto, ritenendosi esso, per la sua anzianità, uno dei cardinali più esperti nelle cerimonie, particolarmente in quelle riguardanti la Sede apostolica e la Corte papale.

Vi appartengono anche altri cardinali.

L'ufficio di segreteria è composto di un segretario, che è spesso, ma non sempre, uno dei maestri delle cerimonie pontificali, di un sottosegretario e di uno scrittore. La C. ha anche un ristretto numero di consultori, oltre i maestri delle cerimonie pontificali, che lo sono di diritto.

La C. possiede un archivio, ove sono conservati interessanti documenti antichi e moderni, relativi al cerimoniale pontificio e cardinalizio.

La C. Cerimoniale, in occasione dell'invio di un allegato pontificio e di una guardia nobile pontificia per rimettere lo zucchetto e la berretta cardinalizia al neo elettore cardinale, che all'atto della sua promozione si trova fuori di Roma, consegna, sia agli inviati pontifici sia al neo cardinale per mezzo di questi inviati, le istruzioni e sul cerimoniale per l'imposizione dello zucchetto e della berretta.

Scrive il Moroni nel suo *Dizionario* che al segretario della C. appartiene scrivere la lettera circolare ai cardinali per significare loro se il neo elettore pontefice riconosce o meno i propri parenti e, nel caso affermativo, qual trattamento loro competa.

La costituzione e la competenza della C. ha subito pochissimi mutamenti. La stessa costituzione *Sapienti consili* di Pio X del 29 giugno 1908 (*Acta Pii X*, IV, Roma 1914, p. 155), trattando di questa S. C. dice subito che: «conserva integri i diritti fino ad ora ad essa attribuiti» e l'*Ordine servandus* nella Curia romana, annesso alla citata costituzione, dichiara: «Per la sua natura e costituzione questa C. rimane inalterata nella sua organizzazione e nel suo modo di procedere»; cosicché il can. 254 del CIC conferma la competenza che questa S. C. aveva fin dalla sua origine stabilendo: «Alla S. C. Cerimoniale appartiene il regolamento delle cerimonie che si celebrano nella cappella e nell'aula pontificia e delle sacre funzioni, che i padri cardinali celebrano fuori della cappella pontificia; inoltre la medesima C. conosce le questioni circa la precedenza sia dei padri cardinali sia dei legati che le varie nazioni inviano alla S. Sede».

Bibl.: G. Moroni, s. V. in *Diz. di erudiz. storico-cecles.*, XVI, p. 168; G. Lunadoro, *Relazione della Corte di Roma*, II, Roma 1774, p. 108; N. Del Re, *La Curia romana*, ivi 1941, p. 58 sgg. Guglielmo Felici

X. S. C. PER GLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI. - I. *Cenni storici.* - Nel 1793, Pio VI (1775-99), seguendo l'esempio dei suoi predecessori, per provvedere ai gravissimi problemi religiosi sorti in Francia in seguito alla Rivoluzione del 1791, istituì una speciale C. «super negotii ecclesiasticis Regni Galliarum»; la quale, confermata da Pio VII (1800-23) e dotata di una più vasta competenza con il nome di *Congregatio a negotii ecclesiasticis extraordinariis*, continuò fino al 1809, quando il Papa fu condotto prigioniero in Francia.

Ritornato dalla Francia, Pio VII, perduando le eziionali difficoltà in cui da anni si trovava la Chiesa, con biglietto del card. Bartolomeo Pacca, pro-segretario di stato, al p. Francesco Fontana, preposto generale dei Barnabiti, in data 19 luglio 1814, costituiva una vera e propria «Congregatio extraordinaria praeposita negotii ecclesiasticis orbis catholici» che nel 1827 assumeva, insieme con l'attuale denominazione, il carattere generale delle altre S. C.

Pio XI nella lettera inviata al card. Pietro Gasparri, il 5 luglio 1925, stabiliva che la S. C. per gli Affari ecclesiastici straordinari avesse come suo prefetto il cardinale segretario di Stato. Prima, infatti, essa non aveva un prefetto nel senso proprio della parola, ma l'ufficio era tenuto nelle riunioni dal più anziano dei cardinali presenti, mentre il segretario di Stato era l'esecutore naturale delle deliberazioni che in esse venivano prese. Inoltre questa S. C., originariamente composta di otto cardinali, di un segretario con voto e di cinque consultori, oggi annovera, accanto al segretario, un sottosegretario, mentre il numero dei cardinali non è più fisso, come neppure quello dei consultori. Tra i cardinali, però, vanno inclusi

di diritto, in virtù della già citata lettera di Pio XI, i segretari del S. Uffizio e della S. C. Concistoriale, il cancelliere di S. Romana Chiesa e il datario. Non mancano gli ufficiali minori, minutanti, addetti e un archivista, i quali appartengono giuridicamente alla Segreteria di Stato di cui gli Affari ecclesiastici straordinari formano la I Sezione.

20. Competenza

Prima della riforma di Pio X del 29 giugno 1908, questa S. C., oltre ai singoli affari che le erano affidati per espressa volontà del S. Padre, trattava altresì le questioni di ordinaria amministrazione di talune province ecclesiastiche. Ma in tutte queste questioni, come negli affari particolari, la medesima C., contrariamente agli altri dicasteri, si limitava ad esprimere un semplice voto consultivo, avendone il sovrano pontefice riservata a sé la soluzione definitiva.

Nella riforma della Curia romana, la S. C. per gli Affari ecclesiastici straordinari ebbe l'incarico di condurre a termine le pratiche, da sottoporre alla C. Concistoriale, concernenti l'erezione e la divisione delle diocesi, nonché la nomina dei rispettivi titolari in tutti i paesi non soggetti alla S. C. di Propaganda Fide, eccettuata l'Italia; di più, essa doveva occuparsi di tutte quelle questioni che erano commesse al suo esame dal sommo pontefice per mezzo del cardinale Segretario di Stato, principalmente di quelle che avevano qualche relazione con i poteri civili e con concordati o convenzioni stipulati con i vari Stati.

Il CIC, nel can. 255, confermò siffatte disposizioni, ma riservò all'esclusiva competenza della S. C. per gli Affari ecclesiastici straordinari le pratiche per l'erezione e la divisione delle diocesi e la nomina dei loro titolari, senza eccezione di territorio, ogni volta che se ne deve trattare con i governi civili. Anzi, per quanto riguarda la nomina dei vescovi, ciò vale, secondo la menzionata lettera di Pio XI, anche nei casi in cui i governi sono interrogati circa l'esistenza di eventuali difficoltà di ordine politico contro le persone prescelte. Va, peraltro, notato che per l'Italia, circa la nomina dei vescovi, dopo la promulgazione del CIC, sono state introdotte norme particolari.

In questo S. Dicastero la procedura nella trattazione degli affari è analoga a quella delle altre C. I cardinali che ne fanno parte sono convocati dal Segretario di Stato in seduta plenaria, sempre che se ne presenti l'occasione. Alla seduta interviene anche il segretario, il quale ne redige il verbale che sarà poi sottoposto al S. Padre per la soluzione definitiva degli affari.

BIBL.: M. Lega, De iudiciis ecclesiasticis, II, Roma 1898, nn. 216-217; A. Giobbio, Lezioni di diplomazia ecclesiastica, I, 1879, nn. 216-217; F. Santi-M. Leitner, Praelectiones iuris canonici, I, 1879, pp. 324, 325; B. Ojetti, De Curia Romana, 1879, pp. 146-148; F. M. Cappello, De Curia Romana, I, 1879, pp. 344-347; J. B. Ferreres, La Curia romana, Madrid 1879, pp. 329-331; Wernz-Vidal, II, n. 498. Antonio Mauro XI. S. C. DEI SEMINARI E DELLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI. —

I. Origini

Le sue prime origini si possono far risalire a Leone X, il quale, volendo dare novello splendore all'Università Romana eretta da Bonifacio VIII (Studium Urbis Generale), istituì, con la costituzione apostolica Dum suavissimos del 5 nov. 1513, un'apposita commissione permanente di tre cardinali che ne avesse la sorveglianza (Bull. Rom., V [Torino 1860], pp. 568-70).

Giulio III, con le bolle Dum attentae (23 genn. 152) e Pastoralis officii (27 marzo 1552), l'ampio (F.M. Ke-nazzi, Storia dell'Univ. degli studi di Roma, II, Roma 1804, pp. 253-57). Sisto V poi, con la nota bella Immena aeterni Dei del 22 genn. 1588, diede alla suddetta commissione un compito più alto ed universale, annoveran-dola tra le vere C. (Congregatio, pro Universitate studi Romani) e affidandole la cura di tutte le università sparse nel mondo cattolico, anche di quelle più famose, come Parigi, Bologna, Salamanca e la stessa Oxford, caduta in mano protestante (cf. Bull. Rom., VIII [Torino 1863], p. 992 sq.).

Il nuovo dicastero, che verrà chiamato, in seguito, S. C. degli Studi, per il progressivo decadimento delle università, minate da contingenze politiche e dall'errore, e per il prevalere del Collegio degli Avvocati concistoriali, cui fu affidato dallo stesso Sisto V il rettorato dell'Università romana (bolla Sacri apostolatus, 23 ag. 1587; Bull. Rom., VIII [Torino 1863], pp. 897-900), vide attenuarsi sempre più l'attività, fino a scomparire sotto il pontificato di Clemente X (1670-76), quando il card. De Luca, nella sua Relatio Romanae Curiae Forensis (Disc. 27, n. 1) nomina la Congregatio Studiorum vel Sapientiae come ormai estinta.

Con Pio VII ha inizio, per la C., un secondo periodo. Ricostituitosi nel 1814 lo Stato pontificio, il Papa nominò una commissione cardinalizia per il riordinamento degli studi nel suo territorio. Tale proposito fu attuato dal successore Leone XII, con la costituzione Quod divina sapientia (28 ag. 1824), con la quale fu costituita anche la Congregatio Studiorum, sottoponendole però soltanto «tutte le scuole pubbliche e private dello Stato pontificio», di qualunque tipo e grado (Bull. Rom. Cont., XVI [Roma 1854], p. 86 sq.).

Col 20 sett. 1870 tale C. civilmente cessò di esistere, sostituita con il Ministero della pubblica istruzione del governo italiano, al quale passò il suo importante archivi; ecclesiasticamente invece sopravvisse, con il compito più vasto e originario affidato da Sisto V, e si occupò del sorgere delle nuove università cattoliche nel mondo e di tutte le questioni concernenti il conferimento dei gradi accademici: compito, questo, confermato della costituzione Sapienti consilio (29 giugno 1908) di Pio X (AAS, I [1909], pp. 7-19).

Dalla competenza della S. C. degli Studi erano stati sempre esclusi i seminari, che, soggetti completamente da principio alla giurisdizione dei vescovi, vennero fatti poi oggetto di particolari cure anche da parte della S. Sede per mezzo della S. C. del Concilio od anche della S. C. dei Vescovi e Regolari, e, dal 1906, solo per mezzo di quest'ultima. La Sapienti consilio riservò tale giurisdizione alla S. C. Concistoriale, presso di cui venne eretto uno speciale ufficio.

Preoccupato del numero degli affari sempre crescenti e dell'importanza dell'ufficio, Benedetto XV, con il motu proprio «Seminaria clericorum» del 4 nov. 1915, fondendo insieme l'Ufficio per i Seminari eretto presso la S. C. Concistoriale e la S. C. degli Studi, creò un nuovo dicastero, che assunse il nome di S. Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitatibus (AAS, 7 [1915], pp. 493-95), il quale fu accolto nel CIC (can. 256).

21. Competenza

Le prescrizioni del motu proprio di Benedetto XV, per cui il nuovo dicastero avrebbe dovuto «clericorum tum mentem tum animos fingere», ed assumersi integralmente «Congregationis Studiorum munera», vennero confermate e chiarite dal CIC (can. 256, con il quale si ricollegano i can. 1376 e 1377). Sono però estranei alla sua competenza i seminari dipendenti dalla S. C. di Propaganda Fide (can. 252) e dalla S. C. per la Chiesa orientale (can. 257), e gli istituti di formazione dei religiosi (can. 251).

La costituzione Deus scientiarum Dominus (24 maggio 1931), con cui Pio XI riordinava gli studi ecclesiastici superiori, riservò alla S. C. dei Seminari e delle Università degli studi l'erezione canonica ed il governo supremo di tutte le università e facoltà di studi ecclesiastici senza eccezione, «in locis quoque et institutis quae Sacris Congregationibus pro Ecclesia Orientali et de Propaganda Fide subiecta sunt, atque etiam Facultates quae sunt pro religiosis familiis quibuslibet» (art. 4: AAS 23 [1931], p. 248).

Che alla stessa S. C. appartenga anche la competenza circa le scuole e gli istituti di educazione cattolica dipendenti dall'autorità ecclesiastica, è stato dichiarato dalla Segreteria di Stato, per l'Italia con lettere del 14 apr. 1932 e del 23 ag. 1934, dirette al cardinale prefetto G. Bisleti, e per l'America latina con lettera del 12 giugno 1949, diretta al cardinale prefetto G. Pizzardo. Essa quindi può dirsi oggi, in realtà, il dicastero «di istruzione e di educazione cattolica» della Chiesa.

Con il motu proprio, «Cum nobis» del 4 nov. 1941, Pio XII istituiva presso la S. C. dei Seminari il Pontificium Opus Vocationum Sacerdotalium per custodire, incoraggiare e aiutare le vocazioni al sacerdozio, «unendo i fedeli di tutto il mondo in comunione di preghiere e di prie pratiche», «con facoltà di aggregare opere ed iscrivere persone», facendole partecipi di indulgenze e favori spirituali (AAS, 33 [1941], p. 279). Dell'8 sett. 1943 sono lo Statuto e le Norme per la sua applicazione (AAS, 35 [1943], pp. 369-73).

22. Costituzione

A capo del dicastero è un cardinale prefetto coadiuvato da un segretario, da un sottosegretario e da aiutanti di studio. Per i seminari d'Italia vi è un visitatore apostolico «ordinario» (cf. AAS, 23 [1931], p. 151), mentre per i seminari delle altre nazioni il visitatore apostolico viene generalmente nominato per ogni singola circostanza, ovvero per un determinato periodo di tempo (ad triennium ovvero ad quinquennium).

Tutti i seminari sono tenuti a dare una relazione triennale (cf. AAS, 17 [1924], pp. 547-51), mentre i collegi di Roma, le università e facoltà di studi eccelsiastici, e le scuole cattoliche in Italia, debbono dalla annualmente. I pontifici seminari regionali d'Italia dipendono direttamente dalla S. C. anche per la parte amministrativa (cf. AAS, 6 [1914], pp. 213-18).

Per utilità propria ed altrui la C. ha curato varie pubblicazioni. Tra le principali: Enchiridion clericorum, raccolta di documenti ufficiali per la educazione del clero, dalle origini della Chiesa al 1938 (è in preparazione un secondo volume sulle università); Pii PP. XI constituto apostolica de universitatibus et facultatibus studiorum ecclesiasticorum con annesse Ordinations della S. C. ed indice analitico alfabetico (1931); Elenchus seminarium, secondo l'ordine nazionale e geoehrico, introduzioni storiche, illustrazioni fotografiche, tavole statistiche e indici di tutti i seminari dipendenti dalla S. C. (1934); Regolamento per gli alumni dei pontifici seminari regionali d'Italia (1940); Elenco degli istituti dell'ordine medio e superiore dipendenti dall'autorità ecclesiastica in Italia, con indici e diagrammi (1942); Norme per i pontifici seminari regionali d'Italia (1943). L'Opera delle vocazioni sacerdotali, provvede alla stampa di opuscoli di propaganda nelle varie lingue e, dal 1945, di un Foglio di comunicazioni per facilitare i rapporti tra il centro pontificio e le opere diocesane. La S. C. promuove convegni di studio per gli educatori dei seminari e degli istituti dipendenti dall'autorità ecclesiastica, e cura la pubblicazione degli atti relativi.

XII. S. C. DELLA REVERENDA FABBRICA DI S. PIETRO —

I. Origini

I primi vestigi di questo dicastero si incontrano sotto il pontificato di Giulio II, allorché egli, dando inizio alla ricostruzione della basilica di S. Pietro, affidò, con la costituzione Liquet Omnibus dell'11 gen. 1510 (Bull. Rom., V [Torino 1860], pp. 481-88), ad un certo numero di persone l'incarico di presiedere a tali lavori.

Successivamente Clemente VII, con la costituzione Admonet Nos suscepti del 12 dic. 1523 (Bull. Rom., VI [Torino 1861], pp. 48-54), nominò una commissione stabile, composta di sessanta periti, scelti da ogni parte del mondo, con il compito di curare l'amministrazione della regione Fabbrica. Tale commissione, che «doveva principalmente vigilare — come dice il Pastor — perché non si impiegasse per altri scopi i danni affluenti», fu sottratta alla azione di qualsiasi magistratura e posta alle dirette dipendenze della S. Sede, con facoltà di avere un proprio giudice per la trattazione di tutte quelle cause che comunque la riguardassero.

Tuttavia in prosieguo di tempo fu privata da Sisto V, in forza della costituzione Cum ex debito del 4 marzo 1589 (Bull. Rom., IX [Torino 1864], pp. 184-87), di tanta indipendenza, per essere sottomessa alla giurisdizione del cardinale arciprete della Basilica. Non avendo, però, dato troppo buona prova di sé, la commissione fu poco dopo disciolta da Clemente VIII e sostituita con un apposito dicastero, che si denominò C. della Reverenda Fabbrica di S. Pietro.

Ad essa furono riversate tutte le attribuzioni fino allora proprie della soppressa commissione, e al tempo stesso le furono assegnate specifiche funzioni, che furono: la raccolta delle offerte a favore della Fabbrica, la trattazione di cause civili, criminali e miste interessanti comunque la medesima o relative direttamente o indirettamente al personale impiegatovi, l'esecuzione degli atti concernenti la concessione di favori, privilegi e indulti. Tra le altre sue facoltà questa C. poteva concedere privilegi sia personali che reali, poteva avocare a sé i legati più incerti e quelli destinati a persone colpite da incapacità giuridica, poteva, infine, devolvere a vantaggio della Fabbrica le rendite di alcuni beni in corso di vacanza o in caso di contestazione. In riferimento al potere contenzioso trattava in prima istanza ogni causa civile e criminale concernente la Fabbrica e le persone addette; in sede di appello, invece, le cause ad essa deferite da qualsiasi altro tribunale, purché non gravate da speciale esenzione in forza di un atto strettamente papale.

La C. era costituita da un certo numero di cardinali (oltre il prefetto, nella persona del cardinale arciprete pro tempore della Basilica, secondo la consuetudine che ebbe inizio con Sisto V), l'uditore della Camera apostolica, il tesoriere generale, il decano della S. Rota romana, un chierico di camera, l'economo della Fabbrica che ricopriva anche le mansioni di segretario della C., un canonico di S. Pietro funzionante da giudice, l'avvocato ed il procuratore fiscale ed il cancelliere generale.

Al fine di poter meglio assolvere il proprio mandato in materia di legati più, questo dicastero poteva nominare, nelle province dello Stato pontificio, propri delegati in qualità di commissari della Reverenda Fabbrica, che duravano in carica un anno; esercitavano essi giurisdizione propria ed erano competenti a giudicare in primo grado cause di ogni valore, contro le cui sentenze tuttavia si poteva ricorrere in appello davanti alla C.

Benedetto XIV, in forza della costituzione Quanta curarum del 15 nov. 1751 (Bened. XIV Bull., III, I [Opera omnia, XVII, I, Prato 1804], pp. 326-29), divise questa C. in due sezioni assegnando a ciascuna funzioni ben definite, per cui si vennero ad avere una C. generale, competente a trattare le cause contenziosse ed una C. particolare, formata dal prefetto, da tre altri cardinali, dall'economo-segretario e dal giudice ordinario, cui restò affidata l'amministrazione della Fabbrica. Quest'ultima tuttavia scomparve poco dopo; infatti nel 1760 si ritornò, con Clemente XIII, ad un unico organismo.

23. Competenza

Le attribuzioni di questo dicastero, che erano rimaste inalterate anche dopo le riforme di Pio VII del 1816, di Leone XII del 1824 e di Gregorio XVI del 1834, subirono sotto il pontificato di Pio IX una notevole limitazione, avendo il Pontefice ad esso sottratto, con un editto del 28 nov. 1863, tutti i poteri in materia contenziosa, che furono deferiti alla C. del Concilio.

Ulteriori e più gravi limitazioni subì la C. con la riforma di Pio X del 1908, essendo essa stata ridotta a non occuparsi d'altro che dell'amministrazione della Fabbrica. Nella costituzione Sapienti consilio, infatti, si legge: «Congregatio, quae dicitur Reverendae Fabbricaae S. Petri, in posterum unam sibi curandam habebit rem familiarem Basilicae Principis Apostolorum, servatis ad unguem in hac parte normis a Benedicto XIV statuitis const. «Quanta curarum» die XV mensis Novembris MDCCLI data».

339 CONGREGAZIONI ROMANE 340

24. Costituzione

Allo stato attuale la C. della Revenenda Fabbrica, sebbene non menzionata nel CIC è tuttavia compresa sempre nel complesso delle C. che fanno parte della Curia romana; si compone di soli cardinali, cui si uniscono ancora un segretario-economo ed alcuni ufficiali minori, e comprende una sezione amministrativa per la gestione dei beni, una sezione legale per la risoluzione delle controversie relative, una sezione tecnica, incaricata della manutenzione della Basilica, ed infine la speciale sezione detta Studio del museico.
BIBL.: N. Del Re, La Curia romana, Roma 1941, pp. 66-67. Niccolò Del Re

III. LE C. SOPPRESSE.

I. S. C. (de auxiliis Divinae Gratiae). - Istituita da Clemente VIII per dirimere la controversie sotto tra Gesuiti e Domenicani intorno all'efficacia della Grazia. Nelle controversie teologiche del sec. XVI i Gesuiti erano portati dalla loro stessa spiritualità a insistere sulla libertà dell'uomo, sull'efficacia non intrinseca della Grazia e sulla predestinazione post praevia merita. Lessio (v.), esposto alcune tesi, che, con la nate a Lovainio nel 1587, non lo furono invece a Roma nonostante gli sforzi dei Domenicani, che le giudicavano contrarie alla dottrina tradizionale di s. Agostino e di s. Tommaso.

Nel 1588 il gesuita Molina pubblicava a Lisbona il libro: Concordia liberi arbitrii cum Gratiae donis, al quale lavorava da anni. Attraverso il concetto di scienza media, che il suo maestro B. de Fonseca aveva già sviluppato, egli tentava conciliare le tesi opposte; ma con effetto del tutto diverso da quello che sperava. Insomma, infatti contro di lui con il Báñez tutta la scuola domenicana, per cui Clemente VIII nel 1596 avvicinò a sé la questione, che passò per cinque stadi successivi: 1) dal nov. 1597 una commissione segreta esaminò l'opera del Molina. Dopo il sedute il 22 nov. 1598 concluse per la censura di 61 proposizioni. 2) Forti influenze decisero il Papa a istituire una C. cardinalizia «de auxiliis Divinae Gratiae», per raggiungere un'intesa diretta tra le parti. Varie sedute nel 1599-1600 dimostrarono inutili questi tentativi. 3) Il Papa allora nominò una nuova commissione cardinalizia, che, dopo 20 sedute, il 12 ott. 1600 concluse per la condanna di 21 delle proposizioni incriminate. Proprio in tal giorno a Madrid il Molina moriva. 4) Influenze che agivano dalle due opposte parti imponevano una serena valutazione della controversia; la concordanza fu differita ed il Papa decise di agire personalmente. È questo il periodo più drammatico. D. ÁLVAREZ, DIEGO (v.) e T. Lemos (v.) per i Domenicani, G. de Valentia (v.) e F. Bastida (v.) per i Gesuiti difesero i rispettivi punti di vista. Dopo ogni seduta di controversia il Papa e i cardinali giudicavano le dottrine esposte. In tutto si tennero 69 riunioni. Clemente VIII si orientava sempre più decisamente verso una condanna di Molina, quando il 3 marzo 1605 moriva. D. Báñez (v.), il più forte sostegno dei Domenicani, lo aveva preceduto il 21 ott. 1604.

Dopo il breve pontificato di Leone XI la controversia riprese con Paolo V. Dal 14 sett. 1605 al 22 febb. 1606 si tennero 9 sedute, che conclusero per la condanna di 42 proposizioni molinistiche. Il 28 ag. 1607 il Papa riunì un'ultima volta i cardinali per sentire il voto, che fu discorde in sommo grado. Paolo V allora giudicò che, dato il momento, non credeva opportuna una decisione dottrinale. Fu proibito ai teologi delle due parti di accu-sarsi vicendevolmente di eresia, in attesa di ulteriori provvedimenti; il 5 sett. successivo tale decisione fu ri-messa ai generali dei due Ordini (Denz-U, 1090 e nota aggiunta; cfr. 1097 e nota).

BIBL.: J. H. Serry, Historia Congregationum de auxiliis Divinae Gratiae, Anversa 1709; G. Schneemann, Controversiarum de Divinae Gratiae liberique arbitrii concordia initia et progressus, Friburgo 1881; F. Dummermuth, S. Thomas et doctrina praevae, motionis physicae, seu responsio ad P. Schneemann S. I., Parigi 1886; A. Bonet La filosofia de la libertà en les controversias

teológicas del siglo XVI y primera mitad del siglo XVII, Barcellona 1932; M. Hentrich, Gregor V. Valencia und der Molinismus, Colonia 1933; F. Stegmüller, Ursprung und Entwicklung des Molinismus, Colonia 1933; E. Vansteenberghe, Molinisme, in DTHC, X, coll. 2154-66; L. Bournet, Auxiliis (Congregation de), in DHG, V, coll. 960-70. Corrado Baisi

II. C. DELL'INDICE. - Istituita da s. Pio V con la costituzione in apostolicae del 4 apr. 1571, confermata e rafforzata dal successore Gregorio XIII con la costituzione Ut perfectarum del 13 sett. 1572; Benedetto XIV con la costituzione Sollicita del 9 luglio 1753 ne stabilì le chiare norme da seguire per la condanna dei libri. Suo compito, infatti, era di esaminare libri e pubblicazioni di ogni sorta per vedere se contenevano errori contro la fede o la morale cristiana; in caso affermativo, di condannarli e Indice dei libri proibiti (v.). L'autorità di essa era universale e aveva anche il diritto di irrogare pene severissime agli autori, ma quest'ultimo potere le fu tolto da Pio X con la costituzione Sapienti consilio del 29 giugno 1908 e conferito ai tribunali competenti; ebbe però allargata la sfera d'inquisizione anche sui libri da pubblicarsi. La C. venne soppressa da Benedetto XV nel 1917 e le sue attribuzioni passarono al S. Uffizio.

III. C. DELLE INDULGENZE E DELLE RELIQUIE. - Fu istituita da Clemente IX con il nuot proprio «In ipsis» del 6 luglio 1669, con il compito di esaminare le indulgenze concesse dalla S. Sede e le Reliquie, per distinguere le autentiche dalle dubbie e dalle false, essendosi nel medioevo propagato assai l'abuso di diffondere e distribuire delle non vere. Ebbe in seguito anche la competenza di concedere indulgenze e di distribuire reliquie. Cessò di esistere con la riforma di Pio X (1908); la materia di sua competenza passò, prima, alla C. del S. Uffizio e poi alla S. Penitenziera; la parte delle reliquie venne invece affidata alla C. dei Riti.

IV. C. DELL'INNUNTA ECCLESIASTICA. - Fu istituita da Urbano VIII nel 1626 per la trattazione delle controversie relative alla violazione della giurisdizione e dei privilegi ecclesiastici da parte dei tribunali laici. Già Sisto V aveva provveduto in proposito affidando la tutela dei diritti riguardanti l'immunità ecclesiastica alla C. dei Vescovi e Regolari. La creazione di Urbano VIII fu confermata nel 1725 da Benedetto XIII, il quale ne ampliò la sfera giuridica, occupandone da ultimo Gregorio XVI con un nuot proprio del 10 nov. 1834. Alle altre attribuzioni questa C. aggiungeva anche la facoltà di decidere in appello quelle cause che le curie vescovili avevano giudicato in prima istanza.

V. C. «DE PROPAGANDA FIDE PRO NEGOTIIS RITUS ORIENTALIS». - Fu istituita in seno alla C. di Propaganda Fide da Pio IX nel 1862 con la costituzione Romani Pontifices del 6 genn., quale organo incaricato soprattutto di provvedere ai bisogni spirituali dei cattolici di rito orientale. Ma poiché questo dicastero aveva assorbito nella sua sfera quella speciale commissione cui nei primi anni del 1700 Clemente XI aveva affidato la correzione dei libri orientali, conseguentemente riservò a sé questo assunto, giusta pure la disposizione contenuta nella sopracitata costituzione di Pio IX: «Orientaliun libris corrigendis, omnibusque et singulis cuiusque generis orientaliun negotiis tractandis unice operam navet».

I poteri di questa C. erano sensibilmente più ampi di quelli della stessa Propaganda; godeva, infatti, di tutte le facoltà proprie della C. alla quale era unita, e poteva, inoltre, concedere dispense di mista religione, di disparità di culto ed ogni altra dispensa matrimoniale. La riforma operata da Pio X nel 1908 lasciò inalterata la posizione di questo dicastero, che continuò ad essere legato alla C. di Propaganda. Più tardi, tuttavia, in forza del nuot proprio di Benedetto XV Dei providentis, del 10 maggio 1917, si svincolò da quella per assumere una assoluta indipendenza, mutando in pari tempo l'antica denominazione in quella di C. per la Chiesa orientale (v. CHIESE ORIENTALI, CHIESE). Fino allora ne aveva retto la prefettura lo stesso cardinale prefetto di Propaganda, come pure comuni ai due dicasteri erano stati i cardinali compo-nenti; aveva propri, invece, il segretario, i consultori e gli ufficiali minori.

VI. C. SOPRA LA CORREZIONE DEI LIBRI DELLA CHIESA ORIENTALE. — La decisione ad erigere un organo incaricato della emendazione degli errori contenuti nei testi liturgici delle Chiese cattoliche orientali fu presa da Urbano VIII in seguito ad una istanza di Filippo IV di Spagna, con la quale il re chiedeva di provvedere ad una edizione corretta dell'Euologio, che sostituisse in modo definitivo quelle stampate in tempi diversi per iniziativa privata affatto scorrettamente.

L'impresa richiese molto tempo e si dovette attenere fino al 1754, sotto il pontificato di Benedetto XIV, perché l'Euologio vedesse la luce completamente emendato, pubblicato dalla tipografia di Propaganda Fide, secondo il modello dell'edizione parigina del 1647. Benedetto XIV si occupò, inoltre, anche della riorganizzazione di questo dicastero, stabilita con la costituzione Ex quo primum del 19 marzo 1756. La C. risultò composta del cardinale prefetto, di cinque altri cardinali e di cinque consultori.

VII. C. DEI VESCOVI E REGOLARI. — Questa C. risultò dalla fusione in un unico organismo dei due dicasteri sulla consultazione dei Vescovi (v. sotto) e sulla consultazione dei Regolari (v. sotto). Quando avvenne tale fusione non è possibile determinare con esattezza, tuttavia è da porsi nei primissimi anni del XVII sec., poiché sotto Clemente VIII trovasi ormai indicati con la denominazione unica di Sacra Congregatio negotiis et consultatio nibus Episcoporum et Regularium praeposita, composta di un numero vario di cardinali, oltre il prefetto, del segretario, di venti consultori e di un adeguato complesso di officiali subalterni.

Godeva di una competenza assai vasta su tutto quanto riferiva ai Vescovi e Religiosi d'ogni ordine, con giurisdizione cumulativa con quella della C. del Concilio, con la sola differenza di non poter risolvere authentica i dubbi proposti. Esercitava ancora un potere contenzioso, limitato in principio alla trattazione delle cause soltanto in via economico-amministrativa; in seguito ottenne di poterle trattare anche in via giudiziale, ma con procedura distinta da quella della S. Rota. Nel 1800 Pio VII passò alla competenza di quest'ultima le cause criminali d'appello provenienti dalle curie diocesane.

La C. rimase soppressa con la riforma di Pio X del 1908 e le sue attribuzioni furono devolute da un lato alla C. Concistoriale, per la parte inerente ai Vescovi, dall'altro alla C. dei Religiosi; la parte criminale passò ai tribunali.

VIII. C. DELL'ESAME DEI VESCOVI. — Istituita da Clemente VIII, nel 1592, come attuazione di una richiesta del Concilio di Trento, con il compito di esaminare e dichiarare idonei i candidati alle sedi vescovili. Urbano VIII ne rafforzò l'autorità e l'efficacia con un decreto del 16 maggio 1625, vincolando con giuramento gli esaminatori a non manifestare a nessuno l'argomento degli esami. Il divieto decadde dal tempo di Clemente XIII e più tardi decadde anche l'obbligo degli esami, ai quali erano tenuti tutti i vescovi d'Italia e da cui potevano invece essere dispensati quelli fuori d'Italia. La C. era composta di cardinali, teologi e canonisti. L'obbligo degli esami fu ripristinato da Pio X nel 1903 e passato alla competenza del S. Uffizio.

IX. C. SOPRA L'ELEZIONE DEI VESCOVI. — Istituita da Innocenzo XI con l'incarico di proporre gli eligendi alle sedi vescovili, dopo aver proceduto ad un accurato esame dei meriti e delle doti di ciascuno. Benedetto XIV, con la costituzione Ad apostolicae del 17 ott. 1740, la richiamò in vita, urgendo il segreto del S. Uffizio perché tutto procedesse con maggiore accortezza e circospezione. Ciò però non valse e la C. andò presto in disuso.

X. C. DELLA RESIDENZA DEI VESCOVI. — Istituita da Urbano VIII, con la costituzione Sancta Synodus, del 12 dic. 1634, col compito di trattare le questioni relative all'obbligo di residenza dei vescovi nelle loro sedi e la disciplina della durata delle loro assenze, al di fuori dei normali periodi di licenza, stabilita in quattro mesi per i vescovi cismontani e sette per quelli oltremontani. Ad un funzionamento più organico provvidi più tardi Bene

detto XIV con la costituzione Ad universae del 3 sett. 1746, in forza di cui la prefettura della C. fu riservata al cardinale vicario di Roma, mentre segretario ne fu il segretario della C. del Concilio. Altri provvedimenti furono successivamente presi nel 1759 da Clemente XIII e nel 1824 da Leone XII.
XI. C. DELLA VISITA APOSTOLICA. — Istituita da Clemente VIII con la costituzione Speculatores dell'8 giugno 1592 con l'incarico di visitare le diocesi e assicurare i singoli presuli circa l'osservanza della disciplina ecclesiastica intesa nel suo più ampio significato. Le sue funzioni furono ampliate una prima volta, nel 1656, da Alessandro VII, che ne allargò anche l'organico con l'immissione di altro personale; ma più importanti innovazioni furono introdotte nel 1693 da Innocenzo XII il quale, oltre ad estendere maggiormente i poteri della C., affidando ad essa cause civili, criminali e miste, ordinò che nessuno degli enti, soggetti alla visita, potesse a questa sottrarsi accampando esenzioni o privilegi; a tal fine rese inappellabili le decisioni prese dalla C. Prefetto ne era il papa stesso, assistito da undici cardinali, da un segretario, che, con un resoconto del 29 marzo 1801, fu investito del potere di trattare in via privata materia contenziosa, da un vicesegretario, da un cancelliere, e da un commissario fiscale, scelto tra i membri della S. Romana Rota.

XII. C. PER LA REVISIONE DEI CONCILI PROVINCIALI. — La fervida ripresa dei concili provinciali, indusse Pio IX a istituire nel 1849 questa C. col compito di provvedere alla revisione degli atti di quei concili, affidato fin dal 1588 alla C. del Concilio. Il nuovo organo, tuttavia, essendo stato considerato come sussidiario di questa, ebbe lo stesso prefetto e lo stesso segretario, cui fu aggiunto più tardi un segretario particolare, che si denominò estensore, incaricato di trasmettere ai metropolitani le decisioni circa gli atti dei singoli concili; comprendeva inoltre ventisei consultori, sette dei quali prelati e gli altri scelti fra i membri dei vari ordini religiosi. La C. fu soppressa nel 1908 da Pio X, il quale affidando nuovamente alla C. del Concilio «a omnia quae ad Conciliorum celebra- tionem et recognitionem, atque ad Episcoporum coetus seu conferentias referuntur», reintegrava quest'ultima in una sua precedente facoltà.

XIII. C. «SUPER STATU ECCLESIAIRUM». — Fu istituita da Benedetto XIV, il 23 nov. 1740, per l'esame delle relazioni che tutti gli Ordinari hanno l'obbligo di inviare periodicamente a Roma sullo stato delle loro diocesi. Tale incarico in origine rientrava nelle competenze specifiche della C. del Concilio, cui era stato affidato da Sisto V nel 1588. Perciò essendo questo dicastero considerato ausiliario della C. del Concilio, ebbe in comune con essa il prefetto e il segretario, coadiuvati da un congruo numero di prelati ufficiali; gli fu assegnato tuttavia in pari tempo anche un segretario particolare, detto delle lettere latine ai vescovi, le cui mansioni consistevano principalmente nella redazione e nella spedizione delle risposte della C. ai vescovi. Questo dicastero, che veniva anche comunemente denominato C. del Concilio, fu soppresso nel 1908 da Pio X, che ne trasferì le attribuzioni alla C. Consistoriale.

XIV. C. SULLA CONSULTAZIONE DEI VESCOVI. — Le origini di questo dicastero si possono rintracciare in quella speciale commissione di cardinali nominata da Pio V col compito di esaminare la relazione sul patriarcato di Aquileia, dove si erano prodotti gravi disordini in materia ecclesiastica, presentata dal visitatore apostolico, colà all'uopo inviato nel 1570. I primi inizi, tuttavia, di questa C. si hanno sotto il pontificato di Gregorio XIII, il quale, riconoscendo l'utilità di quelle visite, altre ne promosse, restando quindi la suddetta commissione sempre incaricata dell'esame delle relazioni dei visitatori. Nel 1601 si fuse con la C. dei Vescovi e Regolari.

XV. C. SOPRA LO STATO DEI REGOLARI. — La rilassatezza della disciplina regolare in parecchi conventi d'Italia, ove per il numero ristrettissimo dei membri, talora meno di sei, si veniva pressoché ad annullare lo scopo della loro fondazione, indusse Innocenzo X a svolgere in un primo

tempo una vasta opera di accertamento e a decidere poi l'abolizione di gran parte di quelle comunità. Istituì all'uopo con la costituzione Inter coetera, del 17 dic. 1649, la presente C., che aveva perciò l'incarico di esaminare l'amministratione di ciascun convento, il numero dei componenti e di prendere quei provvedimenti che si rendessero necessari per eliminare gli inconvenienti manifestati.

L'eruzione di questo dicastero fu susseguentemente confermata da Clemente IX con la costituzione Inutiti, dell'11 apr. 1668; ed era formato da alcuni cardinali oltre il prefetto, dal segretario che era quello stesso della C. dei Vescovi e Regolari e da un numero vario di preti.

Nel 1698 Innocenzo XII con la costituzione Debim pastorale, del 4 ag., ne decretò la soppressione, sostituendo la C. della Disciplina regolare.

XVI. C. SULLA CONSULTAZIONE DEI REGOLARI. - Le più lontane vestigia di questa C. devono ricercarsi nell'opera svolta da Gregorio XIII per la composizione delle questioni che spesso si agitavano tra i Vescovi ed i Regolari in materia di privilegi e per la risoluzione delle contese insopportati tra i diversi Ordini monastici. Istituita, da principio, semplicemente col nome di Commissio, nel 1582 ebbe la denominazione di Sacra Congregatio super consultationibus Regularium, funzionante a fianco della C. sulla Consultazione dei Vescovi, eretta pochi anni prima dallo stesso pontefice. La riforma di Sisto V del 1587-88 non toccò le due creazioni di Gregorio XIII, che furono inserite entrambe separatamente nell'ordine nuovo, stabilito con la costituzione Immensa aeterni Dei, del 22 gen. Tuttavia la loro intima relazione non tardò a richiamare l'attenzione sulla opportunità di una fusione dei due dicasteri, e, per quanto non se ne possa precisare con sicurezza la data, rimane certo che durante il pontificato di Clemente VIII l'unione doveva essere ormai in atto, dal momento che dopo il 1600 si trovava già indicati sotto l'appellativo comune di Sacra Congregatio super consultationibus Episcoporum et Regularium, o più semplicemente C. dei Vescovi e Regolari (v. SORA), rimasta tale fino alla riforma di Pio X del 1908, con cui venne abolita.

XVII. C. DELLA DISCIPLINA REGOLARE. - Fu istituita da Innocenzo XII nel 1698 in luogo della disciolta C. sopra lo stato dei Regolari (v. SORA) con lo scopo di esaminare le domande per la fondazione di nuovi conventi e la ricostituzione di quelli soppressi.

La C. si occupò, sia della disciplina interna dei conventi, sia del funzionamento dei conventi tipo, istituti, pochi per ogni Ordine religioso, dove la Regola veniva applicata in tutto il suo rigore, perché rappresentare per tutti gli aderenti il modello su cui conformare la pratica della vita monastica. La sua attività subì una grave stasi a cagione dei rivolgimenti politici degli ultimi anni del sec. XVIII; ma fu richiamata in vigore da Pio VII. Più tardi Gregorio XVI provvide ad eliminare gli inconvenienti che andavano sorgendo, per interferenze giurisdizionali, tra di essa e la C. dei Vescovi e Regolari, ordinando che le cause respinte dalla prima non potessero in alcun modo essere risottoposte alla competenza dell'altra. Formavano questa C. il cardinale prefetto e un certo numero di altri porporati (se ne ebbero fino a sedici), il segretario, il sostituto, l'avvocato fiscale e sette consultori. Fu soppressa da Pio X nel 1906.

XVIII. C. DELLA STAMPERIA VATICANA. - Istituita da Sisto V nel 1588 con la costituzione Immensa aeterni Dei, con l'incarico di sovrintendere al buon andamento della Tipografia Vaticana, curandosi soprattutto della corretta pubblicazione di quelle opere religiose, quali la Bibbia, i Padri della Chiesa, le Decretali, che avevano lo scopo di contrapporre alle false teorie dei nuovi eretici la verità immanente della dottrina cattolica.

La Tipografia Vaticana era stata fondata nel 1560 da Pio IV, che chiamò a dirigerla il veneziano Paolo Manuzio, ed installata in Vaticano nel 1587 da Sisto V, che molto se ne valse e volle dotare anche di una ricca fonderia di caratteri latini, greci, ebraici e siriani.

XIX. C. PER LA RIEDIFICAZIONE DELLA BASILICA DI S. PAOLO. - Una delle prime cure di Leone XII, fu la ricostruzione della basilica di S. Paolo fuori le mura, uscita gravemente danneggiata dall'incendio nella notte dal 15 al 16 luglio 1823. Non potendo, tuttavia, l'erario pontificio far fronte a tutte le spese necessarie, con l'enciclica Ad plurimas atque gravissimas, del 25 gen. 1825 per il mondo cattolico, egli rivolse a tutti i fedeli l'invito a partecipare all'impresa. L'invito suscitò l'universale adesione, per cui il Papa poté subito disporre l'inizio dei lavori e perché questi avessero una unità d'indirizzo e procedessero nel modo migliore, istituito, con l'ordinamento del 26 marzo 1825, un'apposita C., cui ne affidò la sovraintendenza. La nuova C. risultò composta di cinque cardinali, di tre prelati, del teoricere generale, del segretario e di un certo numero di architetti. La prefettura fu riservata al cardinale Segretario di Stato.

XX. C. LAURETANA. - Fu eretta da Innocenzo XII, con la costituzione Sacrosancta Redemptionis del 10 ag. 1698, al fine di provvedere all'amministrazione spirituale e temporale della S. Casa di Loreto, delegata per la prima parte all'Ordine diocesano, per la seconda ad un prelato governatore. Era fornita di un triplice potere amministrativo, grazioso e contenzioso per la trattazione di tutte le cause, tanto civili che criminali, sottratto poi quest'ultimo da Pio VII nel 1816 e restituito poco dopo da Leone XII in forza del breve Laureti civitas del 21 dic. 1827. Componevano questo dicastero il cardinale prefetto, dodici prelati votanti, l'assessore, il segretario, il sottosegretario, l'uditore criminale ed alcuni officiali minori.

Dopo l'occupazione del Piceno nel 1860, avendo il Governo italiano riservato a sé l'amministrazione del Santuario di Loreto (R. D. 30 ott. 1860, n. 233, art. 5), alla C. non rimase altro che la facoltà circa i legati più. Annessa, infine, da Pio X nel 1908 alla C. del Concilio qua Congregatio specialis, oggi, stante il silenzio del CIC, deve intendersi soppressa.

XXI. C. DELLA CINA E DELLE INDIE ORIENTALI. - Istituita da Alessandro VII per la trattazione di tutti gli affari concernenti le Indie e la Cina, questa C. tenne la sua prima seduta il 13 gen. 1665, venendo tuttavia ad assumere rango di vero dicastero solo nel 1677, sotto il pontificato di Innocenzo XI. Dovette essa occuparsi della spinosa questione sui riti cinesi, agitatasi più tardi al tempo di Clemente XI (cf. Pastor, XV, pp. 301-70). Componevasi di alcuni cardinali membri della C. di Propaganda Fide ed aveva come segretario il segretario stesso di Propaganda.

XXII. C. « DE REBUS GERMANICIS ». - Fu istituita da Pio V nel 1568 per lo studio delle gravi questioni religiose e disciplinari della Germania (cf. Pastor, VIII, p. 467; IX, pp. 45, 867-79).

XXIII. C. PER LA RIFORMA DELLA CURIA : V. CURIA.

BIBL.: Per la S. C. dell'Indie : J.-M.-I. Baillès, La S. Congrégation de l'Index mieux connue et vengé, Parigi 1866; J. Simor, De S. Congregatione Indicis, in Archiv für katholisches Kirchenrecht, 21 (1869), pp. 46-74; A. Villien, Le St-Office et la suppression de la Congrégation de l'Index, in Le canoniste contemporain, 40 (1917), pp. 98-111. Per la S. C. del Vescovi e Regolari e per la S. C. delle Indulgenze e delle Reliquie : M. Lega, De Congregatione negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita et de aliis Congregationibus ei adnexis seu affinibus, in Analecta ecclesiastica, 6 (1898), pp. 260-66; id., De S. Congregatione indulgentiis sanctorumque reliquis cognoscendis ac statuendis praeposita, ibid., pp. 301-306. In generale : si può consultare N. Del Re, La Curia romana, Roma 1941, pp. 68-92.

Niccolò Del Re

IV. LE C. NELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELLO STATO PONTIFICIO.

All'amministrazione civile dello Stato pontificio presiedeva in Roma varie magistrature, alcune delle quali, a seconda dei tempi, si sono chiamate C. È noto che nella terminologia propria della Curia romana con tale voce si sono indicati non solo taluni dei grandi organismi centrali, a carattere permanente, preposti a determinati rami dell'amministrazione dello Stato temporale, molto simili agli odierni ministeri, ma anche organismi minori, a carattere temporaneo, creati di volta in volta dal papa per lo studio e la risoluzione di questioni particolari

e che oggi si chiamerebbero «commissioni», nonché altri organismi che per essere stati ideati a carattere permanente ma con compiti consultivi e limitati nell’interno di una più grande magistratura, sono più simili ai «consigli superiori» esistenti oggi presso taluni ministeri; in questa categoria possono farsi rientrare le C. camerali propriamente dette, che nel sec. XVII si Camera apostolica (v.). La materia trattata dalle C. non era soltanto di carattere amministrativo, ma anche giudiziario, per cui taluni tribunali in determinati periodi sono stati chiamati con il nome di C., ad es., la C. Civile del Tribunale dell’Auditor Camera (1831-48), che diverrà (1848-70) Tribunale civile di Roma.

Di C. nel molteplici significato della parola se ne incontrano molte nella storia amministrativa dello Stato pontificio, a cominciare specialmente dall’inizio del sec. XVI, da quando, cioè, consolidato politicamente il proprio dominio temporale, fu possibile ai papi dare a questo una organizzazione amministrativa centrale e periferica sul tipo di quelle che venivano attuandosi negli altri Stati della penisola. Magistrature con tale denominazione si incontrano fin verso la metà del sec. XIX, quando le riforme di Pio IX rinnoveranno completamente l’organizzazione burocratica dello Stato e cercarono i ministeri. Solo eccezionalmente sopravvisse qualche C., come ad es., la C. degli Studi che assorbì, dopo il 1849, l’abolito Ministero della pubblica istruzione e che cessò, per la parte relativa alla pubblica istruzione nello Stato pontificio, con il 20 sett. del 1870 come, del resto, ogni altra magistratura pontificia.

Se di tali C. è assai spesso possibile indicare data e documento papale di istituzione, non sempre è invece possibile precisare il momento della loro fine, avvenuta per alcune per riunione con altri organismi, mentre altre venivano conservate a titolo onorifico o addirittura con diversa competenza. Di frequente, poi, cessarono talune C. con il cessare della materia di competenza; così la C. della Stamperia Vaticana (istituita da Sisto V con la bolla Immenza), che ebbe momenti di particolare importanza per le grandi iniziative editoriali di quel Pontefice e che cessò quando Paolo V fuese questa tipografia con quella camerale, sottoposta già a propri organi di vigilanza.

Normalmente le C. erano composte da cardinali, che, unitamente ad elementi tecnici, costituivano l’organo direttivo della C. detto anche «Presidenza» per cui, in determinati periodi, le C. stesse sono chiamate Presidenze. Di solito la C. era presieduta da un cardinale; la sua organizzazione al centro constava di un certo numero di funzionari coadiuvati da notai per la ragione degli atti (normalmente i notai provenivano da quelli addetti all’ufficio dell’Auditor Camera); alla periferia la C. era rappresentata da incaricati che spesso avevano anche un proprio ufficio e posto nella gerarchia dei funzionari provinciali.

Raramente le C. per gli affari amministrativi del territorio si riunivano in seduta plenaria alla presenza del papa, essendo ciò riservato solo a casi di straordinaria importanza; ordinariamente esse si riunivano nel palazzo Vaticano o nella propria sede quando ne avevano una, ma assai di frequente la riunione avveniva presso l’abitazione di ufficio normale di chi ne era il presidente; solo gli atti più importanti venivano sottoposti al papa per la firma; durante la Sede vacante, venivano firmate dai cardinali capi d’Ordine.

Moltissime furono inoltre le C. che per la loro natura meglio potrebbero chiamarsi commissioni e difatti, specie nella prima metà del sec. XIX, vengono istituiti organismi similari indifferentermente chiamati ora Commissione di C.; ad es., la Commissione preposta alla riunione della basilica di S. Paolo (Leone XII, 1825) fu chiamata anche C. (v. SORA). Si possono inoltre ricordare la C. per la Revisione delle enti e dei beni alienati durante il periodo napoleonico e la Commissione di Revisione dei crediti verso la Francia, istituita con editto del 9 sett.

1819: la C. di Revisione dei conti consuntivi anteriori al 1848 e la Commissione di Liquidazione dei crediti anteriori al luglio 1849.

Precedentemente (sec. XVII-XVIII), però, le C. istituite per lo studio di questioni particolari vennero chiamate in genere C. particolari deputate, alcune delle quali divennero di fatto permanenti come la C. degli Spogli, cui apparteneva la materia dei beni degli ecclesiastici defunti e dei cardinali eletti papi (un elenco assai numeroso di queste C., interessanti per lo più l’amministrazione dello Stato pontificio, sia per la risoluzione di problemi di carattere generale, sia riguardanti singole città o questioni di famiglie, può vedersi in A. Lodolini, op. cit. in bibl., pp. 69-72).

Bibl.: Oltre la bibl. generale per tutte le C., V. A. Villetti, Pratica della Curia romana, Roma 1797; J. Spizzichino, Magistratura dello Stato pontificio, Lanciano 1930; A. Lodolini, L’Archivio di Stato di Roma e l’Archivio del Regno. Indice generale storico descrittori, Roma 1932; A. Ventrone, L’Amministrazione dello Stato pontificio dal 1814 al 1870, 1814. Delle quindici compilate nei secc. XVII-XVIII per i vari uffici pontifici, di particolare interesse è: Elenchus Congregationum aliorumque structum sec. Roma 1629. Gli archivi di molte delle maggiori aree e C. relative all’amministrazione dello Stato ecclesiastico si conservano ora nell’archivio di Stato di Roma.

Qui di seguito vengono indicate le più note delle magistrature destinate al governo dello Stato pontificio, o comunque connesse con l’amministrazione di questo, che si sono chiamate C., disposte per ordine alfabetico.

I. C. DELL’ABBONDANZA. – Istituita da Sisto V (costituzione Immensa aeterni Dei del 22 genn. 1588) per ovviare alle periodiche carestie che affliggevano lo Stato pontificio. Il Papa la dotò di un capitale di 200.000 scudi, che dichiarò patrimonio dei poveri, perché fosse impiegato per l’acquisto di grani da distribuire al popolo. La C., che già durante il pontificato di Sisto V non aveva corrisposto alle finalità per le quali era stata creata, ebbe breve vita.

II. C. DELLE ACQUE E STRADE. – Istituita da Sisto V con la costituzione Immensa aeterni Dei del 22 genn. 1588, e riorganizzata nel 1590 con la Supremi cura regiminis, aveva il compito di curare la manutenzione delle strade, dei ponti e degli acquedotti dello Stato pontificio; più tardi anche quello della conservazione delle «ripe» e del prosciugamento delle paludi. Tale C. aveva riunito in sé la competenza di alcune antiche magistrature che dopo Sisto V risorgono e si rifondono secondo che viene dai pontifici ritenuto più opportuno a regolare tale importante materia. Accanto alla C., a seguito della competenza giudiziaria della stessa in materia di viabilità, sorge il Tribunale delle Strade. Con editto dell’8 giugno 1833 Gregorio XVI istituisce la Prefettura delle Acque e Strade, la quale, arricchita delle attribuzioni similari che erano state proprie del tesoriere e del camerlengato, si fonde nel 1848, e ne farà parte fino al 1870, nel Ministero dei lavori pubblici, agricoltura, industria, commercio e belle arti.

III. C. ANCONETANA. – Istituita da Clemente XII nel 1734 perché presiedesse al funzionamento del porto di Ancona da lui ricostruito ed al quale aveva accordato particolari esenzioni doganali.

IV. C. DI AVIGNONE. – Chiamata anche di Avignone e Carpentras, dal nome delle città più importanti esistenti nel territorio che la S. Sede possedeva in Francia. Venne istituita da Innocenzo XII con rescritto del 7 febbr. 1673 ricordato nella costituzione Romanum decret Pontificem del 2 giugno 1692 ed era incaricata del governo di quella provincia; giudicava anche in appello sui ricorsi contro le sentenze del vice-legato residente in Avignone. La C., composta di prelati e funzionari civili, era presieduta normalmente dal cardinale Segretario di Stato ed aveva la competenza ed i poteri precedentemente attribuiti ai cardinali legati che a nome della S. Sede avevano governato quei territori. Date le notevoli rendite che venivano da tale amministrazione alla S. Sede, la C. ha avuto momenti di particolare importanza. Clemente XIV con il breve Dudum iam Romani pontificis del 1774 ne ridusse i poteri e la

trasformò in Presidenza, che pochi anni dopo veniva soppressa dopo che, con il Trattato di Tolentino (19 febbr. 1797, art. 6), la S. Sede ebbe rinunciato a favore della Francia ad ogni suo diritto su Avignone e territorio (cf. F. Benoit, Les archives de la S. Congr. d'Ave. au Vatican, 1673-1770, Avignone 1924).

V. ECCLESIASTICO. — Istituita da Clemente VIII con la bolla Iustitiae del 25 giugno 1596, aveva per scopo di difendere le comunità ed i vassalli dalle prepotenze dei baroni specie per quanto si riferiva al mancato pagamento di debiti o all'impianto, a scopo defaticatorio, di vertenze legali. La C. per tal materia aveva anche potere giudiziario e contro le sue sentenze era ammesso l'appello alla Segnatura di Grazia. Sopravvisse fino al 1796.

VI. C. DEL BUON GOVERNO. — Istituita da Clemente VIII con la bolla Pro commissa nobis del 15 ag. 1592, per la tutela degli interessi delle comunità dello Stato, di cui regolava l'attività economico-finanziaria e controllava entrate e spese. Grande fu la sua autorità ed influenzava sul governo delle popolazioni, essendo riuscita ad imporre ai comuni l'impianto e la buona tenuta dei bilanci, la istituzione di catasti per la ripartizione delle imposte (a tal fine venne nel suo seno istituita una C. dei Catasti). La C. curava inoltre il censimento della popolazione dello Stato, controllava lo svolgimento delle elezioni alle cariche comunali: aveva, anche, competenza giurisdizionale per le cause civili, criminali e miste ove le comunità fossero attrici o convenute. Sulla esatta esecuzione delle proprie disposizioni la C. vigilava mediante il periodico invio di visitatori che si recavano in ogni comune e stendevano, poi, ampie relazioni che costituiscono ancor oggi una fonte di grande importanza per la storia locale e fanno testimonianza della cura con cui quelle ispezioni venivano assai spesso condotte. La bolla di Clemente VIII venne inserita negli statuti dei singoli comuni e tutti gli impiegati dovevano giurarne scrupoloso adempimento. Oggetto di particolare cura da parte dei pontefici, essa vide ampliarsi e precisarsi meglio la sua competenza attraverso varie riforme, per opera specialmente di Paolo V, Clemente XII, Benedetto XIV, Clemente XIII e Pio VII.
L'importanza della C. diminuì nei primi anni del sec. XIX. Con editto del 5 luglio 1831, Gregorio XVI, le tolse ogni ingerenza nell'amministrazione dei comuni e le lasciò, ma solo per alcuni casi, competenza giudiziaria di appello. Cessò di funzionare a seguito delle riforme di Pio IX, il 31 dic. 1847. Il suo importante archivio è entrato nell'Archivio di Stato.

VII. C. GENERALE DEL CENSO. — Pio VII con motu proprio del 6 luglio 1816 deputò una C., che fu detta dei Catasti, a presiedere alle operazioni di formazione del nuovo catasto rustico ed urbano da lui disposto e per ottenere la maggiore uniformità possibile riguardo alle contribuzioni e correggere ogni errore di misura e di stima esistente nei precedenti rilievi catastali. La C. composta di prelati e tecnici era presieduta da un cardinale; nel 1822 mutò il suo nome in quello di C. generale del Censo e in questa occasione ne vennero meglio determinati competenza e poteri. Il lavoro di rilievo tecnico fu portato a termine con la compilazione di più di 4000 mappe, contenenti la descrizione di ca. 4 milioni di appezzamenti, corredate dai rispettivi «catastini», sui quali si iniziò la censurazione. Nel 1835, a seguito di reclami e richieste di rettifica, venne disposta una revisione generale, per l'attuazione della quale Gregorio XVI creò la Presidenza del Censo, sotto la direzione di un cardinale, che assorbì la seguente C. dei Confini.

VIII. C. DEI CONFINI. — Istituita da Urbano VIII (costituzione Debitum del 1 ott. 1627) per vigilare sulla integrità territoriale dello Stato ecclesiastico e impedire l'alienazione abusiva di castelli e terre, nonché sulla diffusione di malattie contagiosi provenienti da stati vicini. Tale C. ebbe breve durata, che la sua competenza venne assorbita da altri uffici, come la Segreteria di Stato, per quanto si riferisce alla vigilanza sulla integrità dei confini, ed alla S. Consulta per la parte sanitaria.

IX. C. DELLA S. CONSULTA (Congregatio pro Consultationibus negociorum Status ecclesiastici). — Sisto V con la costituzione Immensa dette forma e denominazione di C. ad un organismo già creato da Paolo IV e composto di 4 cardinali che dovevano presiedere agli affari dello Stato ecclesiastico. Con la riforma sitina la C. risultò composta di 5 cardinali e del Segretario di Stato che ne era il prefetto; a costoro era riservata la trattazione degli affari più importanti unitamente ad un numero variabile, da 6 ad 8, di prelati detti «ponenti» che presiedevano agli affari delle singole «ponente» (ripartizioni territoriali dello Stato). La C. aveva anche vasta competenza civile, criminale e mista sui ricorsi contro i feudatari, i governatori, le elezioni dei magistrati e su tutta la materia inerente alla sanità pubblica. I rappresentanti statali nelle province ed i funzionari locali dovevano riferire alla C. di ogni caso grave avvenuto nella loro giurisdizione. La competenza giudiziaria della stessa finì in seguito per divenire l'attività principale, donde il nome, sotto cui è più conosciuta, di Tribunale della S. Consulta. La C. conosceva di tutti i reati compiuti dai laici o di foro misto ma imputabili ai laici; potevano venirle sottoposte cause di particolare delicatezza. Le sentenze della S. Consulta servivano di norma per gli altri tribunali.

X. C. ECONOMICA. — Istituita da Benedetto XIV con la costituzione Igitur del 18 apr. 1746 per la buona direzione ed amministrazione dell'erario pontificio, lo studio e la preparazione dei provvedimenti intesi a migliorare il funzionamento degli uffici economici di Roma e delle altre città dello Stato, con particolare riguardo a quelli della Camera apostolica. Avendo cessato di funzionare sul finire del sec. XVIII, venne ripristinata da Pio VII con l'editto del 9 luglio 1800; con provvedimento della Segreteria di Stato in data 26 luglio 1815 ne venne notevolmente ampliata la competenza sino a comprendere il controllo sulla Tesoreria ed il Buon Governo, mentre veniva stabilita l'obbligatorietà del suo parere preventivo su tutti i provvedimenti interessanti il commercio, l'industria, i dazi e le dogane.

XI. C. FERMANA. — Istituita da Innocenzo XII con la bolla Constantis fidei del 3 genn. 1692 per il governo politico ed economico della città e territorio di Fermo, e con la competenza ed i poteri della C. della S. Consulta. Benedetto XIV nel 1746 ne riformò la composizione e successivamente dispone che il territorio fermano non fosse soggetto alla giurisdizione della C. del Buon Governo. Clemente XIII (1761) aboli la C. e sottopose il territorio di Fermo alla giurisdizione ordinaria come ogni altra località dello Stato pontificio.

XII. C. MILITARE. — Istituita da Pio VII per riunire in un unico organismo gli uffici preposti alla amministrazione militare sino allora divisi tra il Commissariato delle Armi per le milizie di terra ed il Commissariato del Mare, comprendente anche la difesa costiera in genere, che facevano capo amministrativamente a due chierici di Camera. Con dispaccio del 1 giugno 1832 Gregorio XVI, nel dare una nuova organizzazione alle forze armate dello Stato, abolì detta C. ed istituì la Presidenza delle Armi, che diverrà, a seguito del motu proprio di Pio IX del 29 dic. 1847, il ministero delle Armi. La C. Militare non va confusa con la omonima o Castrense, istituita da Gregorio XVI nel 1838 per il vantaggio spirituale dei militari.

XIII. C. NAVALE. — Istituita da Sisto V (costituzione Immensa) per la formazione ed armamento della flotta per la difesa dello Stato ecclesiastico; ricostituito un primo nucleo di navi, la sua competenza venne attribuita al chierico di Camera commissario per il mare.

XIV. C. COVERNATIVA DELLE PROVINCE DELLO STATO PONTIFICIO. — Istituita con motu proprio del 1816 di Pio VII, con funzioni consultive per gli affari di qualche importanza interessanti l'amministrazione delle delegazioni e di cui la investiva il delegato; successivamente (1831) ebbe funzioni deliberative in materia di bilanci e questioni connesse; Pio IX (1850) dispone che, per le materie non espressamente di competenza della C., que

sta avesse solo funzioni consultive. La C. era composta di due o quattro membri, secondo l'importanza (classe) della delegazione, rinnovabili ogni quinquennio con estrazione a sorte fra i cittadini di determinate categorie. Nel 1811 venne fissato in quattro il numero dei suoi membri e modificato il sistema di rinnovamento; infine (1850) fu stabilito che due membri fossero scelti fra i consiglieri provinciali che per questo cessavano di far parte dei rispettivi consigli.

XV. C. PER LA REVISIONE DEI CONTI. — Istituita da Leone XII con motu proprio del 21 dic. 1828, aveva il compito di rivedere il bilancio generale della Camera apostolica ed i bilanci delle altre amministrazioni dello Stato, nonché di controllare gli appalti ed i contratti delle pubbliche amministrazioni; ebbe anche facoltà di presentare al papa proposte di miglioramento nel sistema dell'amministrazione finanziaria e tributaria. Decideva in via amministrativa le questioni relative ai contratti camerali, e, con giurisdizione contenziosa ed esclusiva, le cause per le esenzioni dai dazi camerali. Composta di 4 chierici di Camera che a turno annuale ne erano presi, venne da Gregorio XVI affidata ad un cardinale (editto del 21 nov. 1833). La C. cessò di esistere il 15 nov. 1848 con l'entrata in funzione della Consulta di Stato che ne assorbì la competenza.

XVII. C. SPECIALE SANITARIA. — Istituita da Gregorio XVI con ordinanza del 20 luglio 1834, per lo studio e la riforma della legislazione sanitaria e la regolamentazione della relativa materia nonché delle professioni sanitarie; ebbe facoltà di emettere decreti obbligatori anche per le persone soggette a foro privilegiato e poteva valersi per gli atti esecutivi della segreteria della S. Consulta.

XVIII. C. DEGLI SGRAVI. — Istituita da Sisto V (costituzione Immensa) per decidere con rito sommario sui casi di ingiuste percezioni e imposizioni di tributi da parte dei vari magistrati dello Stato.

XVIII. C. DEL SOLLIEVO. — Istituita da Clemente XI con chirografo del 1 febbr. 1701 per far rifiorire l'agricoltura ed in genere la pubblica economia; a questo fine la C. chiese a tutti i cittadini di presentare suggerimenti e proposte, alcune delle quali dettero occasione ad utili iniziative, che, però, non ebbero seguito, dovendo, per avere pratica attuazione, passare prima per gli ordinari competenti uffici che quasi sempre insabbarono il tutto; così la C. dopo tre anni di intensa attività finì per non più riunirsi e nel 1715 venne abolita.

XIX. C. DEL TERRORE DEGLI UFFIZIALI DI ROMA. — Istituita da Paolo IV il 22 gen. 1557, con il mandato specifico di ascoltar le querele e di accogliere le suppliche di tutti quelli che ad essa ricorrevano per domandar giustizia contro le violenze in loro danno perpetrate dai pubblici impiegati di ogni grado e condizione. Provvedeva perciò a reprimere la disonestà di quei funzionari poco scrupolosi che approfittavano della loro posizione per commettere abusi di potere, ed a regolare le eventuali vertenze che potevano sorgere tra costoro ed i cittadini. Componevano la C. venti cardinali e quaranta prelati sotto la presidenza medesima del papa; una volta al mese ammetteva i reclamanti in pubblica udienza per ascoltarne le ragioni e procedere in merito.

XX. C. SULLE UNIVERSITÀ ARTISTICHE DI ROMA. — Istituita da Pio IX con motu proprio del 14 maggio 1852, con lo scopo di proporre ed attuare quanto ritenuto opportuno per favorire lo sviluppo industriale nonché quello religioso delle associazioni d'arte e mestieri di Roma. La C., presieduta dal cardinal vicario, era composta del senatore e del prelato vice-presidente della «Roma e Comarca».

XXI. C. DELLA UNIVERSITÀ ROMANA. — Istituita da Sisto V (costituzione Immensa); essa, oltre ad interessarsi al buon andamento dell'Università Romana, ebbe altresì l'incarico di dirigere le università sorte per autorità della S. Sede, quelle dello Stato pontificio ed i collegi in genere, con competenza, non facilmente precisabile, sulla pubblica istruzione. Per trovare un organismo

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(da J. B. Molina, Orbis Calàaticus, Milano 1926, loc. 5:8)
Comprese Eucaristici - C. E. internazionale tenuto a Cartagine nel 1930 - Cortoo dei vescovi che scende nell'ambreatro.

che presieda alle pubbliche scuole nello Stato pontificio occorre arrivare a Leone XII che con la bolla Quod divina sapientia del 29 ag. 1824 istituì definitivamente la C. degli Studi (occorre, peraltro, ricordare che tale importante provvedimento discende dagli studi preparatori compiuti da una C. denominata parimenti degli Studi ed istituita da Pio VII con provvedimento del 20 luglio 1816). La C. era composta del cardinale Segretario di Stato, del camerlengo e dei prefetti delle C. dell'Indice e del Buon Governo. Con l'avvento di Pio IX la C. si denominò Ministero della pubblica istruzione, ma con lettera 9 ag. 1849 venne ripristinata la C., che per quanto riguarda la materia interessante la pubblica istruzione nello Stato ecclesiastico funzionò fino al 1870.

XXII. C. DI VIGILANZA. — Istituita da Leone XII con motu proprio del 28 febbr. 1826, per vigilare sulla condotta di tutti gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, agendo direttamente o investigando su ricorsi inviati da privati. Procedeva nelle sue operazioni con il più stretto segreto; giudicava la pluralità di suffragi, era composta di cardinali e prelati e ne era prefetto il Segretario di Stato. Ebbe brevissima vita e ricorda anche in questo la cosiddetta C. del Terrore degli Ufficiali di Roma, istituita da Paolo IV nel 1557 con i medesimi scopi. — Vedi tav. XVI.

BIBL.: N. Del Re, La Curia romana, Roma 1941.

Leopoldo Sandri