CAMERA APOSTOLICA. - Con la parola C. A. che con il principio del sec. XI ebbe il sopravvento sulle altre analoghe di fiscus, palatium, arca, saccus si volle indicare il corpo amministrativo della Chiesa romana.
I redditi e i possessi della Chiesa erano affidati anticamente al collegio dei diaconi, i quali erano in questo compito coadiuvati dai collegi dei notarli e dei defensores; ma la organizzazione si mutò man mano con il progredire dell'età ed in modo particolare quando tutta la Curia prese un nuovo aspetto, come conseguenza della lotta per le investiture, e dei nuovi compiti che essa si stava assumendo. Quando nel 1973 fu eletto papa Gregorio VII, che era stato arcidiacono, l'ufficio dell'arcidiaconato cessò senza lasciare traccia e si presentò, invece, quello del camerarius, gerente della C.A., che acquistò nella Curia primaria importanza. Il card. Cencio de Savelli, chiamato appunto camerario, che fu poi papa Onorio III, sentì la necessità di compilare nel 1192 il Liber censuum, una specie di libro mastro nel quale sono elencati, provincia per provincia, i contributi che istituì ecclesiastici, paesi, persone erano tenuti a pagare alla C.A. A questo elenco egli aggiunse anche una collezione di documenti illustrativi (ed. P. Fabre e L. Duchesne, Le liber censuum de l'Eglise Romaine, 2 voll., Parigi 1910, con ricche note) che venne accresciuta in seguito. A questo momento la C.A. era un organismo finanziario ed amministrativo, che aveva la cura di tutti gli affari, diritti ed interessi materiali ed il governo delle temporalità della Chiesa Romana. Quando poi, durante il sec. XIII, i cardinali costituiti in collegio ebbero un proprio nucleo di beni e di proventi, ebbero anche una propria C.A., distinta dalla C.A., con a capo un proprio camerario che il papa sceglieva tra loro. Il Camerarius domini papae era il consigliere par
ticolare del papa negli affari amministrativi ed era anche il custode del denaro, della cose preziose, delle derrate e di quanto giungeva nei magazzini della Curia; controllava le entrate e le uscite e ne teneva regolare registrazione. Alla C.A. faceva capo tutto il personale inferiore addetto alla Curia: panettieri, cantinieri, maniscalchi, portieri, genti armate, guardie ed anche i condottieri con le loro milizie. Facevano pure capo i collettori che il camerlengo (così fu chiamato il camerarius nell'uso comune) nominava nei singoli paesi per l'esazione dei tributi dovuti alla S. Sede. Anche tutta la gestione della zecca papale stava alla dipendenza della C.A. Quando il camerlengo era assente per qualche missione, il papa deputava a farne le veci un luogotenente o un vice-camerlengo.
Il camerlengo, che prima era un alto prelato rivestito per lo più di dignità vescovile, fu di regola nominato cardinale, e con questa promozione non cessò dall'ufficio; anzi, esso nella seconda metà del sec. XV non fu conferito che ad un cardinale. Un tale fatto però ebbe per conseguenza l'allargamento delle attribuzioni e delle responsabilità degli ufficiali subalterni.
Ben comprendendo Gregorio X che per essere buona l'amministrazione delle temporalità della Chiesa, non doveva subire arresti o periodi di incertezze, aveva stabilito, nel Concilio di Lione del 7 luglio 1272 (Ubi periculum), che il camerlengo continuasse anche in sede vacante ad avere custodia della C.A. A tale disposizione fece seguito quella di Clemente V (Clementine, cap. 2: Ne Romani) per cui la carica di camerlengo non doveva cessare con la morte del pontefice. Pio IV (cost. « In eligendis ») stabilì che il cardinale camerlengo insieme con i tre cardinali capi d'ordine provvedesse al governo del conclave e ne curasse la chiusura.
Il camerarius si valse nel disbrigo delle sue molteplici attività dell'opera di alcuni chierici, detti poi chierici di C.A. Il loro numero, dapprima non ben determinato, venne stabilito a sette da Eugenio IV (cost. Inter cetera gravia). Innocenzo VIII (cost. Cum sicut accepimus) e Alessandro VI (cost. Etsi ex pastoralis) concessero loro la facoltà di giudicare, anche sommariamente, le cause riguardanti esazioni di cose e beni spettanti alla C.A., e affidarono loro il governo di molte città soggette al dominio temporale della S. Sede e la facoltà di ispezionare ogni anno tutte le terre dello Stato Pontificio. L'ultimo documento pontificio che riguarda i chierici di C.A. è la cost. Ad incrementum decoris di Pio XI, in data 15 ag. 1931 in cui vengono fissati: la loro nomina e presa di possesso, le loro funzioni ed i loro privilegi.
L'ufficio del vice-camerlengo, divenuto stabile, ebbe a godere di tutte le attribuzioni, giurisdizioni ed onori propri del camerlengo, e ad esso venne attribuito, in principio però non stabilmente, il governo di Roma; anzi, dopo Sisto V, il vice-camerlengo fu l'ordinario governatore di Roma.
Oltre ad una competenza giudiziaria in materia civile il vice-camerlengo, quale governatore di Roma, ne ebbe una vastissima in materia criminale a cui si riferivano del resto svariate norme pontificali (cost. Etsi pro cunctarum di Leone X, cost. Universi agri di Paolo V), comprendendo essa anche funzioni preventive di polizia e di vigilanza per mantenere la pubblica quiete ed impedire i delitti: funzioni alle quali provvedeva con un corpo di birri, retto da un bargello. Coadiuvavano il vice-camerlengo nell'esercizio delle dette giurisdizioni un luogotenente civile, due luogotenenti criminali e vari altri funzionari. Pur esercitando tutte queste giurisdizioni e funzioni, il vice-camerlengo partecipava sempre all'attività sociale della C.A.
Il camerlengo, che da principio affidava l'ufficio di tesoriere ad un chierico di C.A., rese in seguito stabile tale designazione, e si venne così a creare la carica di
tesoriere generale, il cui potere fu sempre più esteso dai pontefici, essendo necessaria all'amministrazione dei beni della S. Sede della vigilanza sulle sottocollesterie, sparsa per il mondo cattolico, un'autorità che, controllasse gli introitus e gli exitus dei denari, cioè lo stato della cassa, tenendosi a diretto contatto con i mercatores romanum Curiam sequentes, cioè con i banchieri che erano i depositari ed i cambiatori della moneta. Il tesoriere generale doveva così render conto ogni semestre alla C.A. di tutto il denaro ricevuto e speso, ed a sua volta poteva chiamare innanzi a sé tutti i collettori, sottocollettori ed ufficiali, perché rendessero conto dei loro atti.
Basilare per le competenze del tesoriere generale della C.A. è la costituzione di Sisto V In conferendis praecipuis del 23 genn. 1590. Secondo detta costituzione esso poteva comporre e concordare questioni riguardanti spogli, frutti, redditi, proventi, beni e diritti spettantialità C.A.; assolvere, previo pagamento, anche da censure o da pene, coloro che vi erano incorsi per non averli pagati, ecc. Per un certo tempo, inoltre, il tesoriere generale, sotto il pontificato di Benedetto XIV, cumulò in sé le cariche di sopraintendente alle dogane pontifice, di castellano della fortaleza di castel S. Angelo e di commissario generale del mare.
Poiché le operazioni fiscali davano spesso origine a litigi, causa, p. es., contestazioni fra contribuenti e collettori, malversazioni di collettori, rifiuto di pagamenti, concussioni di ufficiali, proteste ecc., in seno alla C.A. stessa fu costituito un tribunale, il quale giudicava con procedura sommaria tali questioni. Era presieduto da un magistrato che fu chiamato l'uditore generale della C.A., ed era coadiuvato da un vice-uditore e giudicava in prima istanza tanto in civile quanto in criminale; gli appelli andavano al camerlengo.
L'uditore generale delle cause della reverenda C.A., già sotto Innocenzo VIII (cost. Apprime ad devotioni) giudicava le cause e poteva colpire con pene ecclesiastiche coloro che non ubbidivano ai mandati apostolici (il giudizio personale contro Lucreo fu istruito presso questo tribunale), o non pagavano i debiti (cost. Ad eximia devotioni di Pio IV). Tale carica nel 1558 fu soppressa e le sue funzioni e competenze affidate al reggente della reverenda C.A., nel 1561 Pio IV, con la cost. Ad eximia devotioni, la ricostituì, abolendo quella effimera del reggente.
Altri unici camerali erano: l'avvocato dei poveri (uno degli avvocati concistoriali), che era il gratuito difensore dei non abbienti ed aveva, prendendo parte alla visita delle carceri, la cura di vigilare affinché i carcerati non fossero gravati dai giudici, dagli esecutori e dai custodi delle carceri; il commissario generale della C.A., deputato ad intervenire nella trattazione degli affari ed a sorvegliare gli interessi camerali; il procuratore del fisco, che doveva introdurre le cause riguardanti il vantaggio del fisco e funzionava da pubblico ministero nelle cause criminali.
Ben si comprende come la C.A. per rogare i suoi atti pubblici avesse tra i suoi componenti alcuni notari che erano anche i segretari e cancellieri della stessa C.A.
Quando la C.A. nella vigilia e nella mattina della festa dei ss. Pietro e Paolo si riuniva in Camera dei tributi per ricevere i tributi degli Stati vassalli, il procuratore del fisco aveva diritto di protestare contro i non solventi ed avanti al papa leggava una orazione di protesta.
Anche nel campo giudiziario le attribuzioni della C.A. crebbero sino a formare, con la riunione di tutti i suoi membri, un tribunale che si chiamava appunto Tribunale della piena C.A. o semplicemente Tribunale della C.A. La sua competenza si estendeva alle cause interessanti direttamente o indirettamente il fisco pontificio od aventi per oggetto le collette, le gabelle, relative ai Capitoli degli appalti od attinenti ad affari fiscali o alla devoluzione e caducità dei fedi ecclesiastici. Giudicava poi in appello le sentenze ed i decreti del governatore di Roma, della C.A., del tesoriere generale e dei chierici di C.A. presidenti (detti così perché erano loro, tra l'altro, affidate anche le presidenze e prefetture dell'annosa, della gracia, delle strade, delle riple, degli archivi, delle carceri, della zecca e del bollo, degli ori e degli argenti, delle dogane ed i commissari dei tributi e dei mare). Giudicava finalmente in terza istanza le cause che avevano per oggetto gli allontanamenti coattivi, l'edilizia e le servitù. Come si vede il carattere giurisdizionale di questo tribunale era prettamente temporale e laico.
Sotto Pio IX la C.A. subì profonde modifiche. Con il moto proprio del 12 giugno 1847 egli costituì il Consiglio dei ministri, chiamandone a far parte il cardinale camerlengo, quale Ministro del commercio, delle belle arti, dell'industria e dell'agricoltura.
Con la fine del dominio temporale dei papi invece cessò qualsiasi attività della C.A. in sede piena.
Presentemente la reverenda C.A. consta del cardinale camerlengo di S. Romana Chiesa, del vice-camerlengo, del tesoriere generale, dell'uditore generale, di un collegio di otto prelati chierici, di due notari di C.A. Le sue funzioni sono fissate nel can. 262 del CIC, che rimanda alla cost. Vacante Sede Apostolica di Pio X, del 25 dic. 1904, ora sostituita dalla cost. Vacantis Apostolica di Pio XII (8 dic. 1945). Per tale costituzione il cardinale camerlengo, durante le vacanze della Sede Apostolica, ha la cura e l'amministrazione dei beni e dei diritti temporali della S. Sede, con l'aiuto dei cardinali capi d'ordine. Appresa quindi dal maestro di C.A. la notizia del decesso del papa, si deve recare al palazzo Vaticano per prenderne possesso, esercitarne il governo, come prende il possesso ed esercita il governo del palazzo Laterano e del palazzo di Castelgandolfo, e apporre i sigilli alle stanze private del defunto pontefice, provvedendo, con parere dei cardinali capi d'ordine se nulla sia stato stabilito dal pontefice defunto, alla conveniente conservazione del cadavere. All'inizio del conclave il camerlengo deve vigilare che tutti i conclavisti prestino il dovuto giuramento de secreto servando e che nessuno di questi comunichi con l'esterno, provvedendo così a che la clausura del conclave non venga violata. La competenza dei chierici di C.A., durante il conclave, concerne la custodia delle varie parti del palazzo Vaticano, del Piombo della Cancelleria, della Segreteria dei brevi e della Dataria.
CAMERIERI SEGRETI DI SUA SANTITÀ:
V. FAMIGLIA PONTIFICIA.